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Document 52010DC0593

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Relazione della Commissione concernente l'attuazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti

/* COM/2010/0593 def. */

52010DC0593

/* COM/2010/0593 def. */ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Relazione della Commissione concernente l'attuazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 25.10.2010

COM(2010) 593 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Relazione della Commissione concernente l 'attuazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Relazione della Commissione concernente l 'attuazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) e all'articolo 11 della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (direttiva Solventi, nel prosieguo SED).

La relazione riguarda il terzo periodo di comunicazione della direttiva IPPC (2006-2008), basandosi sull'analisi effettuata nelle precedenti relazioni sull'attuazione di detta direttiva[1]. Per quanto concerne la SED, si fa riferimento al periodo di attuazione 2003-2007, durante il quale gli Stati membri hanno presentato due relazioni. Le relazioni sugli anni 2003-2004 interessano gli Stati membri UE-15, mentre quelle del periodo 2005-2007 riguardano gli Stati membri UE-27. Le informazioni raccolte interessano quindi principalmente il periodo precedente il termine ultimo del 31 ottobre 2007 per l'attuazione della SED[2].

La relazione sintetizza le informazioni comunicate dagli Stati membri per mezzo degli appositi questionari adottati dalla Commissione[3] e degli strumenti di comunicazione elettronica presenti sull'infrastruttura ReportNet[4], che hanno ridotto l'onere per gli Stati membri. Per garantire inoltre un pieno accesso pubblico alle informazioni comunicate, la Commissione ha sviluppato il sito web "Industrial Emissions Reporting Information System"[5].

In linea generale gli Stati membri hanno adempiuto i propri obblighi di comunicazione ai sensi di entrambe le direttive, anche se alcuni di essi hanno risposto in ritardo. La Grecia non ha tuttavia fornito le informazioni richieste ai sensi della direttiva IPPC e il Lussemburgo lo ha fatto solo di recente, impedendo in tal modo alla Commissione di valutare correttamente le informazioni ai fini della presente relazione. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora agli Stati membri in questione e, vista l'assenza di reazione, nel maggio 2010 ha avviato un procedimento di infrazione, da chiudersi nei confronti del Lussemburgo, poiché di recente ha presentato le informazioni. Di conseguenza la presente relazione fornisce i risultati relativi a 27 Stati membri per quanto attiene alla SED e a 25 Stati membri per quanto riguarda la direttiva IPPC.

Nel frattempo, entrambe le direttive, congiuntamente ad altri cinque atti legislativi[6], sono state oggetto di rifusione e rifacimento nella direttiva sulle emissioni industriali (IED). La nuova IED è stata concordata in linea di principio tra il Consiglio e il Parlamento europeo e se ne prevede l'adozione formale da parte dei colegislatori[7] entro la fine del 2010. L'IED affronta in maniera molto approfondita le carenze identificate nelle precedenti relazioni o durante l'attuale periodo di comunicazione.

2. DIRETTIVA IPPC

La finalità della direttiva IPPC è conseguire una prevenzione e un controllo integrati dell'inquinamento causato dai circa 50 000 grandi impianti industriali situati nell'UE-27. Essa stabilisce che gli impianti funzionino secondo autorizzazioni che prevedono valori limite per le emissioni o altre misure tecniche basate sull'uso delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per prevenire o ridurre le emissioni nell'acqua, nell'aria e nel suolo, e affrontare altri impatti ambientali.

La prima direttiva IPPC è stata adottata nel 1996 ed è stata applicata fin dall'ottobre 1999 sia nei nuovi impianti, sia in quelli preesistenti ai quali il gestore ha apportato sostanziali modifiche. Dal 31 ottobre 2007 la direttiva è applicabile anche agli impianti esistenti.

2.1. Recepimento della direttiva IPPC

La Commissione ha esaminato il recepimento della direttiva IPPC nelle legislazioni nazionali in occasione di precedenti cicli di comunicazioni. A seguito di tali valutazioni sono stati avviati procedimenti di infrazione per recepimento non corretto nei confronti di sedici Stati membri. Gli sforzi effettuati dagli Stati membri per porre rimedio a questa situazione hanno comportato significativi miglioramenti nel corso del tempo e attualmente restano pendenti solo due casi, Estonia e Lituania.

Nel periodo 2006-2008 le disposizioni legislative nazionali che recepiscono la direttiva IPPC sono state modificate in diciannove Stati membri, essenzialmente per adeguare la legislazione nazionale e regionale alla direttiva, migliorare alcuni aspetti relativi alla partecipazione del pubblico e attuare modifiche nella condivisione delle competenze fra le diverse autorità.

2.2. Attuazione della direttiva IPPC

Rilascio e qualità delle autorizzazioni

La Commissione ha guidato e sostenuto gli Stati membri per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni nel rispetto del termine del 30 ottobre 2007 stabilito dalla direttiva. Molti Stati membri tuttavia non hanno rispettato quest'obbligo.

Vista l'assenza di progressi nel rilascio e nel riesame delle autorizzazioni, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione contro Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia, Austria, Francia, Irlanda e Svezia. Finora tutti, eccettuati quattro casi, sono stati rinviati alla Corte europea di giustizia, che si è pronunciata sul primo caso nel 2010, contro il Belgio, per mancato rispetto dei termini della direttiva.

La Commissione si è molto particolarmente impegnata per garantire la qualità delle autorizzazioni rilasciate. Nel complesso sono stati accuratamente esaminati come casi specifici 61 impianti in sedici Stati membri e dodici settori. Le relazioni finali di questi esami sono disponibili sul sito web della Commissione[8]. Il principale problema identificato dalla Commissione risiede nella bassa percentuale di autorizzazioni che dimostrano l'attuazione delle BAT, come risulta dai documenti di riferimento BAT pertinenti (BREF) In particolare non è stato possibile reperire alcuna giustificazione per le notevoli differenze tra i BREF e le condizioni di autorizzazione stabilite per oltre il 50% degli impianti esaminati. Un ulteriore studio ancora in corso interesserà altri 50 impianti in dieci Stati membri.

Nell'ambito dell'IED si presterà maggiore attenzione all'uso delle conclusioni sulle BAT derivate dai BREF per fissare le condizioni di rilascio. Queste conclusioni BAT saranno adottate come atti attuativi e avranno valore legale. La Commissione prevede pertanto che l'attuazione delle BAT si rispecchi più chiaramente nelle autorizzazioni IPPC.

Esame delle autorizzazioni

L'articolo 13 della direttiva IPPC stabilisce che le condizioni dell'autorizzazione siano riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente. Questo si rende necessario in particolare qualora sostanziali modifiche nelle BAT consentano di ridurre in maniera significativa le emissioni, senza oneri eccessivi.

Molti Stati membri fissano norme specifiche per il riesame e l'aggiornamento delle autorizzazioni nei loro sistemi giuridici; tuttavia tali norme variano considerevolmente. Alcuni Stati membri hanno fissato un periodo per le autorizzazioni IPPC, oltre il quale il rinnovo diventa obbligatorio. A titolo di esempio, le autorizzazioni sono valide dieci anni in Austria e in Romania e otto anni nella Repubblica ceca, in Slovacchia e in Spagna. La Slovacchia proroga questo periodo fino a dieci anni se l'impianto attua un protocollo di gestione ambientale. Alcuni altri paesi, come la Polonia o il Regno Unito, hanno introdotto una disposizione generale che stabilisce il riesame delle autorizzazioni su una base periodica indicata in ciascuna di esse.

Le BAT rappresentano un concetto dinamico che evolve nel tempo e devono essere aggiornate per favorire un continuo miglioramento ambientale da parte dell'industria. L'IED fissa norme più particolareggiate per quanto concerne il riesame delle autorizzazioni e disciplina in particolare il riesame obbligatorio delle autorizzazioni entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT.

Periodi di transizione concessi ai nuovi Stati membri

Alcuni impianti in diversi nuovi Stati membri usufruiscono di deroghe specifiche, conformemente ai rispettivi trattati di adesione e atti correlati. Tali deroghe riguardano l'obbligo di gestire questi impianti conformemente ai valori limite di emissione, ai parametri e alle misure tecniche equivalenti, sulla base delle migliori tecniche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4. Il rispetto delle deroghe concesse ai sensi dei trattati di adesione è oggetto di attenta sorveglianza da parte della Commissione. Dette deroghe giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2015.

Coordinamento fra le autorità durante la procedura di autorizzazione

Qualora diverse autorità del settore ambientale siano coinvolte nella procedura di autorizzazione, la direttiva IPPC prevede il coordinamento interno per garantire un approccio integrato efficace. Il grado di coordinamento e gli organismi amministrativi impegnati varia tuttavia fra i diversi Stati membri, principalmente a causa delle differenze amministrative interne. A titolo di esempio, la Spagna ha nominato un'autorità responsabile principale che riceve i contributi delle altre autorità, quali le municipalità o le autorità dei bacini fluviali, mentre l'Austria ha istituito un'autorità responsabile dell'intera procedura di autorizzazione e della nomina degli esperti pertinenti a ciascun'area tematica.

Scambio di informazioni sulle BAT

L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva IPPC dispone che la Commissione organizzi lo scambio di informazioni sulle BAT. A tal fine il Forum per lo scambio di informazioni (IEF) consente l'incontro fra i rappresentanti dei diversi settori, nonché degli Stati membri e delle ONG. L'IEF tratta di questioni generali relative alo scambio di informazioni in ambito BAT e fornisce pareri in merito a singoli BREF prima che siano adottati dalla Commissione.

Lo scambio di informazioni avviene in seno a gruppi di lavoro tecnici specializzati nei diversi settori di cui fanno parte esperti degli Stati membri, dell'industria e delle ONG; la gestione è curata dall'Ufficio IPPC della Commissione europea (EIPPCB)[9], responsabile della stesura dei BREF.

Finora la Commissione ha adottato complessivamente 33 BREF, relativi sia a singoli settori (27), sia a questioni orizzontali (6). I BREF devono essere riesaminati periodicamente, per cui la Commissione intende stabilire un intervallo di revisione di circa otto anni. Il primo BREF riesaminato (produzione di cemento, calce e ossido di magnesio) è stato adottato nel giugno 2010, mentre nove altri sono attualmente in corso di riesame.

Gli Stati membri hanno riconosciuto l'utilità dei BREF ai fini dell'attuazione della direttiva e hanno espresso ampia soddisfazione per i relativi contenuti. Alcuni Stati membri, quali Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, traducono i BREF in parte o in toto .

L'IED ha contribuito a chiarire sia lo status giuridico dei BREF, sia il ruolo dei diversi attori dello scambio di informazioni, per garantire risultati di alto livello nel processo, rafforzando il ricorso alle conclusioni BAT nell'attuazione della direttiva.

Attività di ispezione e di controllo dell'attuazione

L'articolo 14 della direttiva IPPC stabilisce che il gestore dell'impianto trasmetta regolarmente alle autorità competenti i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e fornisca ai rappresentanti di tali autorità tutta l'assistenza necessaria per effettuare le ispezioni in loco. Le pratiche in essere mirate al controllo e all'attuazione dell'adempimento variano sensibilmente tra i diversi Stati membri e persino all'interno di uno stesso Stato. La maggior parte degli Stati membri ha sviluppato banche di dati in linea e/o sistemi di comunicazione delle relazioni di controllo per via elettronica. La Commissione promuove il ricorso a questi strumenti in grado di agevolare il flusso dei dati fra i gestori e le autorità, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi.

Diversi Stati membri hanno fissato una frequenza minima delle ispezioni in loco, solitamente annuale, come nel caso di Slovenia, Regno Unito, Ungheria, Estonia, Lituania, Francia, Malta o Cipro, anche se in alcuni casi la frequenza è inferiore.

La direttiva sulle emissioni industriali (nel prosieguo "IED") ha ulteriormente ampliato le disposizioni in materia di controlli di conformità, poiché mira all'adozione di un approccio alle ispezioni basato sul rischio, prevedendo inoltre frequenze minime per le ispezioni dei siti. Questi elementi consentono di farne la direttiva più avanzata in materia ambientale per quanto attiene alle attività di attuazione e ispezione.

Informazione e partecipazione del pubblico

Nell'ultimo periodo di riferimento molti Stati membri hanno migliorato sia le disposizioni in materia di informazioni al pubblico, sia di partecipazione del pubblico. Tra i miglioramenti si osservano un aggiornamento più frequente delle informazioni, maggiori contributi alle banche dati pubbliche o ai siti web e la possibilità che altri Stati membri accedano alle informazioni. Tutti gli Stati membri promuovono inoltre l'uso di nuove tecnologie per accedere alle informazioni, e il rilascio di autorizzazioni in linea è sempre più frequente.

Alcuni Stati membri stanno facendo confluire le informazioni relative alle emissioni industriali in un unico sistema informativo, per esempio presentando insieme i dati compilati attraverso i relativi registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) e le informazioni sugli impianti IPPC. La Commissione si rallegra per queste iniziative e invita tutti gli Stati membri a promuovere questo processo integrativo.

A livello dell'Unione il PRTR europeo (http://prtr.ec.europa.eu/) fornisce informazioni relative a circa 25 000 impianti industriali, per lo più di tipo IPPC. La Commissione fornisce inoltre accesso alle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della direttiva IPPC, nonché a diverse altre direttive volte a disciplinare le emissioni attraverso l'"Industrial Emissions Reporting Information System", accessibile su http://iris.eionet.europa.eu/.

L'IED conferisce ai cittadini diritti più ampi in materia di accesso alle informazioni e, in particolare, dell'esigenza di rendere pubbliche le decisioni che richiedono di scostarsi dalle conclusioni BAT nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione o l'uso di internet per tutelare questi diritti.

Norme di qualità ambientale

La direttiva IPPC impone alle autorità competenti di inserire nelle autorizzazioni IPPC misure complementari qualora le norme di qualità ambientale impongano condizioni più restrittive di quelle che sarebbe possibile ottenere con l'uso delle BAT. Questa prescrizione è presente nella legislazione nazionale di tutti gli Stati membri, tuttavia solo sei di essi hanno manifestato l'esigenza di ricorrere a dette disposizioni.

Tra gli esempi di misure complementari adottate si annoverano le prescrizioni in materia di scarichi di acque reflue nelle zone di acque dolci destinate al consumo umano in Danimarca, Irlanda, Italia e Belgio.

Cooperazione transfrontaliera

Qualora uno Stato membro sia consapevole del fatto che il funzionamento di un impianto possa esercitare effetti perniciosi sull'ambiente di un altro Stato membro, la direttiva IPPC dispone che il gestore inoltri alle autorità competenti di quest'ultimo tutte le informazioni disponibili conformemente all'allegato V, tra le quali la domanda di autorizzazione e i dati dell'autorità competente responsabile della decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione. Come nei precedenti cicli di comunicazione, gli Stati membri hanno indicato che la cooperazione transfrontaliera è stata limitata. Germania, Belgio, Italia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Francia e i Paesi Bassi sono gli otto Stati membri che dichiarano di essersi avvalsi di queste disposizioni, in merito a un numero ristretto di autorizzazioni.

2.3 Il piano d'azione della Commissione per l'attuazione della direttiva IPPC

Nella sua comunicazione "Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali"[10] la Commissione ha delineato un piano di attuazione volto a risolvere una serie di questioni essenziali, tra le quali il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri e il miglioramento del processo di elaborazione dei BREF. La tabella riepilogativa dell'allegato I mostra che il piano d'azione è stato quasi interamente attuato, in gran parte attraverso l'IED.

Con l'entrata in vigore dell'IED la Commissione si impegnerà a sostenere gli sforzi degli Stati membri per recepire e attuare tale direttiva. Alcune delle azioni di cui all'allegato I proseguiranno di conseguenza nell'ambito dell'IED.

3. SED

L'obiettivo della SED è prevenire o attenuare gli effetti delle emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'aria sulla salute umana e sull'ambiente. Nella fattispecie mira a promuovere la sostituzione dei solventi più nocivi per la salute con alternative potenzialmente meno dannose. La SED riguarda diverse attività che comportano il ricorso a solventi organici, quali il rivestimento, lo sgrassamento, la stampa e la produzione di inchiostri. Tutti gli impianti che rientrano nel suo campo di applicazione sono stati tenuti a ottenere un'autorizzazione o a registrarsi entro la fine di ottobre 2007.

L'IED riprende le disposizioni di questa direttiva.

3.1. Recepimento della SED

In generale gli Stati membri hanno recepito la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali, anche se sono stati identificati alcuni problemi nel corso della recente verifica di conformità, in particolare per quanto attiene al recepimento di talune definizioni, delle disposizioni in materia di controllo, del campo d'applicazione della direttiva nonché delle soglie di emissione. La Commissione terrà in considerazione i risultati di detta verifica quando assisterà gli Stati membri nella fase di recepimento dell'IED.

3.2 Attuazione della SED (2003-2007)

Questioni generali in materia di attuazione

Le informazioni comunicate dagli Stati membri non evidenziano problemi nell'attuazione della SED. Gli Stati membri hanno generalmente attuato le disposizioni, le misure e le pratiche necessarie per garantire la conformità ai diversi aspetti della direttiva. La conformità è garantita dagli obblighi di controllo e dichiarazione, nonché dalle ispezioni e dalle azioni di controllo dell'applicazione, sotto forma sia di controllo documentale, sia di visite in loco, ulteriormente rafforzate da misure di sostegno quali la formazione e la redazione di orientamenti destinati alle autorità competenti.

Taluni Stati membri hanno comunicato che l'attuazione della SED nel settore delle lavanderie a secco sta creando alcuni problemi. Il ricorso al piano di gestione dei solventi, strumento chiave per valutare il livello di conformità dell'impianto, è ritenuto da alcune autorità competenti troppo complesso per il settore in questione e di difficile attuazione, considerate le dimensioni ridotte delle aziende interessate e l'ampio numero di impianti. Diversi Stati membri hanno sviluppato approcci semplificati all'attuazione e al controllo di conformità in linea con le disposizioni della SED e la Commissione è impegnata in un dibattito approfondito su questo aspetto.

Impianti interessati

Alla fine del 2007 erano in funzione nell'UE-27 circa 53 000 impianti esistenti interessati dalla SED. In seguito alle modifiche della SED introdotte dalla direttiva 2004/42/CE[11] (direttiva Decopaint), che ha ampiamente escluso i prodotti per carrozzeria dal campo d'applicazione della SED, il numero di impianti esistenti negli Stati membri è sensibilmente calato. Alla fine del 2004 la maggioranza degli impianti disciplinati dalla SED nell'UE-15 apparteneva al settore prodotti per carrozzeria (54%) e pulitura a secco (16%); tuttavia, alla fine del 2007, la pulitura a secco restava il settore più importante, con il 39% degli impianti. Diversi Stati membri hanno continuato a trasmettere informazioni relative al settore rivestimento e prodotti per carrozzeria nell'ambito della SED (27% di tutti gli impianti dichiarati), anche se tale attività è stata ampiamente esclusa dalla portata della direttiva.

Basandosi sui dati forniti, solo una piccola percentuale di tutti gli impianti esistenti è stata autorizzata o registrata dopo il 2003; ciò fa presumere che, prima di tale data, molti Stati membri avessero già predisposto la normativa relativa alla registrazione e all'autorizzazione di questo tipo di impianti.

Ricorso alle opzioni per conseguire le riduzioni di emissioni

La SED offre agli Stati membri due alternative per consentire a ciascun impianto di soddisfare le prescrizioni in termini di riduzione delle emissioni VOC: essi sono tenuti a rispettare soglie di emissione o corrispondenti obiettivi definiti nell'ambito di un regime di riduzione.

Le informazioni comunicate mostrano che in molti Stati membri sono molto rari, se non inesistenti, gli impianti che si avvalgono del regime alternativo di riduzione. Diverse autorità competenti preferiscono inoltre avvalersi dell'applicazione delle soglie di emissione, a causa delle difficoltà insite nella valutazione dell'equivalenza tra i regimi di riduzione e l'applicazione delle soglie di emissione, come si è verificato in particolare negli Stati membri ove gli impianti erano soggetti a soglie di emissione prima dell'attuazione della SED.

La SED offre agli Stati membri una terza possibilità di adeguamento attraverso la stesura di un piano d'azione nazionale elaborato per conseguire una riduzione complessiva delle emissioni VOC equivalente a quella che si otterrebbe applicando l'approccio a livello di impianto. Nessuno Stato membro ha attuato un piano di questo tipo.

Deroghe alle soglie di emissione

La SED consente di derogare a determinate soglie qualora le misure di riduzione si dimostrino impossibili da realizzare sul piano economico e tecnico; come può avvenire per le attività dei settori navale e aeronautico, che non possono essere gestite in condizioni di confinamento. Circa metà degli Stati membri ha comunicato deroghe, ma queste ultime rappresentano meno dello 0,01% del numero complessivo di impianti. In base alle informazioni ricevute non è stato possibile valutare i criteri impiegati o le condizioni alternative richieste.

Iniziative della Commissione per promuovere l'attuazione

L'articolo 7 della SED stabilisce che la Commissione assicuri lo scambio di informazioni sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti. A tal fine la Commissione ha predisposto un sito web che fornisce accesso ai documenti orientativi e alle buone pratiche relative alla sostituzione dei solventi[12] nonché ai documenti di orientamento relativi ad attività specifiche[13]. La Commissione lavora inoltre in stretta collaborazione con gli Stati membri per rispondere alle domande suscitate dall'attuazione della SED, in particolare per quanto riguarda la portata e l'applicazione del regime di riduzione.

Interazione con altre misure dell'UE

La direttiva Decopaint fissa soglie per i valori VOC contenuti in talune vernici decorative e prodotti per carrozzeria. Diversi di questi prodotti sono utilizzati negli impianti disciplinati dalla SED. Di conseguenza la SED è stata modificata per escludere dalla sua portata quest'attività. Come precedentemente riferito, questa modifica ha condotto a una drastica riduzione del numero di impianti soggetti alla SED, tuttavia alcuni Stati membri hanno scelto di mantenere le prescrizioni della SED per il settore in questione, come esplicitamente concesso dalla direttiva Decopaint. Quest'ultima consente inoltre a certi prodotti di non rispettare le soglie VOC se sono destinati a un uso esclusivo negli impianti soggetti alla SED.

La sovrapposizione fra le due direttive ha destato preoccupazione fra le parti interessate e le autorità competenti. La Commissione ha tentato di chiarire la situazione e la questione è stata inoltre valutata nell'ambito del riesame della direttiva Decopaint, sul quale la Commissione riferirà in una comunicazione distinta.

Alcuni grandi impianti che svolgono attività di trattamento di superfici sono soggetti sia alla SED, sia alla direttiva IPPC. Questi impianti devono di conseguenza essere autorizzati e le soglie di emissione fissate nelle autorizzazioni devono basarsi sulle BAT. In questi casi le soglie di emissione fissate dalla SED costituiscono i requisiti minimi. L'interazione fra la SED e la direttiva IPPC è stata esaminata in modo approfondito nell'IED.

4. CONCLUSIONI

IPPCD

Dalle relazioni degli Stati membri relative all'attuazione della direttiva IPPC è emerso che taluni paesi devono concludere il rilascio delle autorizzazioni per conformarsi alla direttiva. I casi esaminati dalla Commissione hanno inoltre evidenziato che le autorizzazioni non sono sufficientemente basate sulle BAT. Sono state identificate altre problematiche, quali l'esigenza di meccanismi di ispezione più coerenti, la necessità di ridurre gli oneri amministrativi e l'incapacità della direttiva IPPC di conseguire alcuni obiettivi strategici fondamentali. L'IED dovrebbe avere risolto la maggior parte di questi problemi.

SED

Le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della SED antecedenti il termine ultimo di attuazione per gli impianti esistenti non ha rivelato importanti problematiche orizzontali. L'attuazione della SED nel settore della pulitura a secco ha presentato alcuni problemi dovuti alle caratteristiche specifiche del settore ma sono in corso di sviluppo approcci semplificati utili.

La futura direttiva sulle emissioni industriali

L'IED, in attesa dell'adozione definitiva, raccoglierà in un unico strumento legislativo sette direttive, comprese la direttiva IPPC e la SED, chiarirà l'interazione fra tutti gli strumenti legislativi e semplificherà diverse disposizioni importanti, incluse quelle relative al controllo e alla comunicazione.

L'IED rafforza notevolmente l'importanza delle BAT nella procedura di autorizzazione e colma alcune carenze della direttiva IPPC, in particolare quelle attinenti al riesame delle autorizzazioni e alle ispezioni. L'entrata in vigore dell'IED dovrebbe agevolare l'attuazione della legislazione da parte degli Stati membri.

Azioni future

Prima dell'entrata in vigore dell'IED è previsto un altro ciclo di comunicazioni in ambito SED (2008-2010) e IPPCD (2009-2011) e la Commissione continuerà a seguire l'attuazione di queste due direttive, preparando nel contempo il terreno per sostenere e promuovere il recepimento e l'attuazione dell'IED da parte degli Stati membri.

Allegato I: Attuazione del piano d'azione della Commissione sull'IPPC del 2007 – Valutazione dei progressi realizzati

Azione | Valutazione dei progressi |

1. Assicurare il pieno recepimento della direttiva | IPPCD correttamente recepita in 25 Stati membri. Restano pendenti i procedimenti contro EE e LT. |

2. Sostenere gli Stati membri nello sforzo di ridurre gli oneri amministrativi superflui | L'IED ridurrà gli oneri superflui di 32 milioni di euro annui. Proseguimento del lavoro del gruppo di alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi e con gli Stati membri, per ridurre gli oneri nazionali. |

3. Sostenere gli Stati membri nell'attuazione della legislazione | La Commissione ha proseguito la comunicazione con gli Stati membri che hanno difficoltà a rilasciare autorizzazioni. Condivisione di informazioni sull'attuazione della direttiva IPPC nell'UE e seminari con gli Stati membri. |

4. Rafforzare il monitoraggio e le verifiche dell'adempimento ai fini dell'applicazione della legislazione sulle emissioni industriali | Esame permanente della Commissione sia delle autorizzazioni complessive rilasciate sia del numero di autorizzazioni individuali rilasciate nella maggioranza degli Stati membri. Esame continuo dell'attuazione in risposta alle denunce dei cittadini e delle interrogazioni del Parlamento europeo. Uso dell'E-PRTR per controllare e identificare le eventuali problematiche di attuazione. |

5. Migliorare il rilevamento dei dati ai fini del riesame dei BREF e rafforzare i collegamenti con il programma quadro di ricerca | Pubblicazione di orientamenti per migliorare la raccolta e la comunicazione dei dati destinati al riesame dei BREF. Collaborazione con la DG RTD nell'ambito dei collegamenti fra i BREF e il programma quadro di ricerca. Risalto alle tecnologie emergenti in ambito IED. |

[1] Riferimenti: COM(2003) 354, COM(2005) 540 e COM(2007) 843.

[2] Queste informazioni sono presentate in forma sintetica e analizzate in maniera più dettagliata in due relazioni tecniche: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/voc/library?l=/2006_reportspdf/_EN_1.0_&a=d e http://circa.europa.eu/Public/irc/env/voc/library?l=/implementation_2005-07/final12_marchpdf/_EN_1.0_&a=d

[3] IPPC: decisione 2006/194/CE SED: decisione 2002/529/CE

[4] Per saperne di più su Report Net: http://www.eionet.europa.eu/reportnet

[5] Per saperne di più sull'Industrial Reporting Information System: http://iris.eionet.europa.eu/.

[6] La rifusione della direttiva IPPC comprende, oltre alla SED e all'IPPCD, la LPCD (2001/80/CE), la WID (2000/76/CE) e le tre direttive sul diossido di titanio (78/176/ECE, 82/883/CEE e 92/112/CEE).

[7] Il Parlamento europeo ha convenuto una posizione in seconda lettura il 7 luglio 2010: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0267+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#top

[8] http://circa.europa.eu/Public/irc/env/biowaste_prop/home. La terza relazione relativa a tale esercizio sarà pubblicata sulla stessa pagina web nel corso del 2011.

[9] Per saperne di più sull'ufficio IPPC: http://eippcb.jrc.es/

[10] COM(2007) 843 definitivo.

[11] GU L 143 del 30.4.2004, pagg. 87-96.

[12] http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/key_impl.htm

[13] http://circa.europa.eu/Public/irc/env/voc/library?l=/guidance_documents/final_versions&vm=detailed&sb=Title.

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