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Document 52006XC0304(02)

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 54 del 4.3.2006, p. 13–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

4.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/13


ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2007-2013

(2006/C 54/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione

1.

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea. Gli aiuti di questo tipo sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, in entrambi i casi destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Sono considerati del pari aiuti a finalità regionale livelli più elevati di aiuti agli investimenti concessi a piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate al di sopra di quanto consentito in altre zone.

2.

Poiché sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione europea nel suo complesso. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, anche se a volte con intensità di aiuto superiori nelle zone svantaggiate per tener conto delle difficoltà specifiche che esse devono affrontare (1).

3.

Gli aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarvi nuovi stabilimenti.

4.

I criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, sono stati codificati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (2) relativi al periodo 2000-2006 (3). Le regole specifiche che si applicano agli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento sono stabilite dalla disciplina multisettoriale del 2002 (4). Tuttavia, importanti sviluppi politici ed economici avvenuti dal 1998 in poi, tra cui l'allargamento dell'Unione europea il 1o maggio 2004, l'adesione anticipata di Bulgaria e Romania e l'accelerazione del processo di integrazione a seguito dell'introduzione della moneta unica, hanno creato la necessità di una revisione generale al fine di redigere nuovi orientamenti applicabili dal 2007 al 2013.

5.

Gli aiuti a finalità regionale possono svolgere un ruolo efficace solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate dell'Unione europea. In particolare, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere la gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate. Inoltre, i vantaggi degli aiuti in termini di sviluppo di una regione sfavorita devono essere superiori alle distorsioni della concorrenza che ne derivano (5). Il peso attribuito ai vantaggi apportati dagli aiuti può variare in funzione della deroga applicata, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) rispetto a quelle di cui alla lettera c) (6).

6.

In alcuni casi molto limitati e ben definiti gli svantaggi strutturali di una regione possono essere così gravi che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti combinati con un sistema esaustivo di aiuti orizzontali possono non essere sufficienti per innescare un processo di sviluppo regionale. Unicamente in questi casi gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento.

7.

Un numero crescente di elementi rivela l'esistenza di barriere significative alla creazione di nuove imprese nella Comunità, più accentuate nelle regioni svantaggiate. La Commissione ha pertanto deciso di introdurre nei presenti orientamenti un nuovo strumento di aiuto per incoraggiare la creazione di nuove imprese di piccole dimensioni nelle regioni svantaggiate con massimali di aiuto differenziati a seconda delle regioni interessate.

2.   Campo di applicazione

8.

La Commissione applicherà i presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale concessi in tutti settori dell'economia ad eccezione del settore della pesca e dell'industria carbonifera (7), che sono soggetti a norme speciali stabilite da strumenti giuridici specifici.

Nel settore agricolo i presenti orientamenti non si applicano alla produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Si applicano di converso alla trasformazione e alla commercializzazione di tali prodotti, ma solo nella misura prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (8) o da altri orientamenti che li sostituiscano.

Anche alcuni altri settori, inoltre, sono soggetti a norme specifiche che tengono conto della situazione particolare dei settori in questione, in deroga totale o parziale ai presenti orientamenti (9).

Per quanto riguarda l'industria siderurgica, secondo una prassi consolidata la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale concessi a tale industria, quali definiti all'allegato I, non siano compatibili con il mercato comune. Tale incompatibilità vale anche per gli aiuti individuali di importo elevato concessi in tale settore alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001 (10), o di qualsiasi normativa successiva, che non beneficiano di un'esenzione a norma del regolamento stesso.

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del settore, non possono essere concessi aiuti a finalità regionale agli investimenti nel settore delle fibre sintetiche quale definito all'allegato II.

9.

Possono essere unicamente concessi aiuti ad imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (11), a norma di detti orientamenti (12).

10.

Di regola, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi nel contesto di un regime di aiuti multisettoriale che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti. Un regime di questo tipo può anche consentire alle autorità competenti di stabilire l'ordine prioritario dei progetti di investimento in base al loro interesse per la regione interessata. Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa o aiuti limitati ad un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza. Se un aiuto concesso nell'ambito di un regime risulta essere indebitamente concentrato su un particolare settore d'attività, la Commissione può esaminare il regime a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (13) e può proporne l'abolizione, in linea con l'articolo 18, lettera c) del suddetto regolamento.

11.

Gli Stati membri non sono tenuti a notificare i regimi di aiuti di Stato a finalità regionale che soddisfano le condizioni stabilite dai regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (14).

3.   Delimitazione delle regioni

3.1.   Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale 2007-2013

12.

Alla luce del principio del carattere derogatorio degli aiuti a finalità regionale, la Commissione ritiene che la copertura totale in termini di popolazione nelle regioni assistite nella Comunità debba restare significativamente inferiore a quella delle regioni non assistite.

13.

In considerazione delle conclusioni dei vari Consigli europei che hanno auspicato una riduzione dei livelli complessivi degli aiuti di Stato e viste le preoccupazioni ampiamente condivise sugli effetti distorsivi degli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese, la Commissione ritiene che la copertura totale in termini di popolazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013 dovrebbe essere limitata a quanto necessario per consentire la copertura delle regioni più svantaggiate, nonché di un numero limitato di regioni svantaggiate rispetto alla media nazionale nello Stato membro interessato. La Commissione ha di conseguenza deciso di fissare il limite di copertura complessiva in termini di popolazione ammissibile al 42 % della popolazione dell'UE, attualmente composta da 25 Stati membri, che è simile a quello fissato per la Comunità di 15 membri nel 1998. Questo limite determinerà un livello adeguato di concentrazione degli aiuti a finalità regionale nell'UE-25, consentendo nel contempo un livello di flessibilità sufficiente per l'adesione della Bulgaria e della Romania, il cui intero territorio sarà di norma ammissibile agli aiuti a finalità regionale (15).

14.

Per garantire tuttavia una sufficiente continuità per gli Stati membri attuali, la Commissione ha inoltre deciso di applicare un'ulteriore rete di sicurezza volta a garantire che per nessuno Stato membro la copertura in termini di popolazione scenda al di sotto del 50 % rispetto al periodo 2000-2006 (16).

3.2.   La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

15.

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Come sottolinea la Corte di giustizia delle Comunità europee, «l'uso dei termini» anormalmente «e» grave «nella deroga contenuta nella lettera a) [dell'articolo 87, paragrafo 3] dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso» (17).

16.

La Commissione ritiene di conseguenza che le condizioni fissate siano soddisfatte se la regione, corrispondente ad un'unità geografica di livello II della NUTS (18), ha un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), inferiore al 75 % della media comunitaria (19). Il PIL pro capite (20) di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi sono stabiliti dall'Ufficio statistico delle Comunità europee. Onde garantire la maggiore coerenza possibile tra la designazione delle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) nel quadro dei presenti orientamenti e le regioni ammissibili all'obiettivo della convergenza nel quadro delle norme relative ai fondi strutturali, la Commissione ha utilizzato il medesimo PIL pro capite per designare le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni della convergenza ai sensi della normativa sui fondi strutturali (21).

17.

In considerazione degli svantaggi particolari che devono affrontare a causa della loro posizione remota e delle limitazioni specifiche nell'integrazione nel mercato interno, la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale a favore delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato (22) rientrino parimenti nella deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), indipendentemente dal fatto che le regioni interessate abbiano o meno un PIL pro capite inferiore al 75 % della media comunitaria.

3.3.   Disposizioni per la soppressione graduale degli aiuti per le regioni «ad effetto statistico»

18.

Per talune regioni il PIL pro capite è superiore al 75 % della media comunitaria soltanto per l'effetto statistico dell'allargamento. Si tratta di regioni a livello NUTS II che hanno un PIL pro capite superiore al 75 % della media UE-25, ma inferiore al 75 % della media UE-15 (23)  (24).

19.

Onde garantire che i progressi compiuti in passato da queste regioni non vengano compromessi da un cambiamento troppo rapido per quanto riguarda l'intensità degli aiuti e la disponibilità di aiuti al funzionamento, la Commissione ritiene che esse dovrebbero continuare a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) su base transitoria fino al 31 dicembre 2010.

20.

Nel 2010 la Commissione riesaminerà la posizione di queste regioni in base alla media triennale dei dati sul PIL più recenti disponibili presso Eurostat. Se il PIL pro capite relativo di tali regioni sarà sceso al di sotto del 75 % del PIL medio UE-25, le regioni in questione continueranno a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Altrimenti, le regioni ad effetto statistico saranno ammissibili agli aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) a partire dal 1o gennaio 2011.

3.4.   La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

21.

La Corte di giustizia, nella causa 248/84 (25), si è pronunciata nei seguenti termini sulla gamma dei problemi relativi a detta deroga e sul quadro di riferimento dell'analisi: «Invece, la deroga di cui [all'articolo 87, paragrafo 3,] lettera c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati» non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse«. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».

22.

Gli aiuti a finalità regionale che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) devono tuttavia iscriversi nel quadro di una politica regionale ben definita dello Stato membro e rispettare il principio di concentrazione geografica. Considerando che tali aiuti sono destinati a regioni meno svantaggiate di quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), sia la portata geografica della deroga che l'intensità di aiuto devono essere rigorosamente limitati. Di conseguenza, soltanto una piccola parte del territorio nazionale di uno Stato membro potrà di norma beneficiare degli aiuti in questione.

23.

Per consentire alle autorità nazionali di disporre di un margine sufficiente di discrezionalità nella scelta delle regioni ammissibili, senza mettere in causa l'efficacia del controllo esercitato dalla Commissione su questo tipo di aiuti e la parità di trattamento di tutti gli Stati membri, la selezione delle regioni ammissibili nel quadro della deroga di cui alla lettera c) avverrà in due fasi: in primo luogo la determinazione, da parte della Commissione, di un massimale di copertura di popolazione di questi aiuti per Stato membro (26) e in secondo luogo la selezione delle regioni ammissibili.

3.4.1.   Determinazione della copertura nazionale ammissibile in termini di popolazione

24.

Innanzi tutto, la copertura nazionale, in termini di popolazione, ammissibile agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), deve essere determinata mediante un metodo obiettivo, equo e trasparente. Il risultato finale deve inoltre rimanere entro i limiti generali di copertura degli aiuti a finalità regionale stabiliti dalla Commissione alla sezione 3.1, tenendo conto anche della rete di sicurezza. A questo scopo la Commissione stabilisce il massimale di popolazione per ciascuno Stato membro sulla base del metodo illustrato in appresso.

25.

In primo luogo, agli Stati membri viene assegnata automaticamente una quota equivalente alla popolazione delle regioni che erano ammissibili agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato ma che non soddisfano più le condizioni di ammissibilità a norma di detto articolo e che non rientrano nelle disposizioni previste per le regioni ad effetto statistico di cui alla sezione 3.3. Si tratta delle regioni che avevano un PIL pro capite inferiore al 75 % su base UE-15 quando sono stati adottati gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale del 1998 ma che, grazie al loro sviluppo economico, non soddisfano più tale condizione su base UE-15. Poiché tali regioni (27) hanno beneficiato in precedenza di un livello relativamente elevato di aiuti, la Commissione ritiene necessario concedere agli Stati membri che lo desiderano la flessibilità necessaria per continuare a sostenere tali regioni durante il periodo di validità dei presenti orientamenti, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (28).

26.

In secondo luogo, onde consentire il sostegno continuo delle regioni a scarsa densità di popolazione, agli Stati membri interessati viene assegnata anche una quota in base alla popolazione delle regioni a scarsa densità di popolazione (29).

27.

Dopo avere dedotto dal massimale del 42 % della popolazione UE-25, come determinato alla sezione 3.1, la copertura in termini di popolazione derivante dall'applicazione dei criteri oggettivi precisati alle sezioni 3.2 e 3.3, nonché le quote assegnate secondo i criteri dei due punti che precedono, la differenza cosi ottenuta puo' essere ripartita tra gli Stati membri utilizzando un criterio di distribuzione che tiene conto delle variazioni del PIL pro capite e della disoccupazione tra le regioni, in un contesto sia nazionale che comunitario. La formula è presentata in dettaglio all'allegato IV (30).

28.

Infine, come specificato alla sezione 3.1, viene impiegata una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50 % della copertura in termini di popolazione prevista in base agli orientamenti del 1998.

29.

La risultante assegnazione delle quote figura all'allegato V, con l'elenco delle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), delle regioni ad effetto statistico e delle regioni a sviluppo economico.

3.4.2.   Selezione delle regioni ammissibili (31)

30.

I criteri di ammissibilità per la selezione delle regioni da parte degli Stati membri devono essere sufficientemente flessibili da permettere un'ampia varietà di situazioni nelle quali la concessione di aiuti a finalità regionale può potenzialmente essere giustificata, ma devono essere nel contempo trasparenti e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti a finalità regionale non comporterà una distorsione degli scambi e della concorrenza in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto che le seguenti regioni possono essere ammissibili alla selezione da parte degli Stati membri interessati in vista della concessione di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti a norma della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (32):

(a)

le «regioni a sviluppo economico»;

(b)

le regioni a scarsa densità di popolazione: tali zone sono costituite essenzialmente da regioni geografiche del livello II della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 8 abitanti per km2 o da regioni geografiche del livello III della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2  (33). È consentita tuttavia una certa flessibilità nella selezione di tali zone, entro i seguenti limiti:

la flessibilità nella selezione delle zone non deve comportare un aumento della popolazione coperta;

le aree di livello III della NUTS che beneficiano della flessibilità devono avere una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2;

le zone devono essere contigue a regioni del livello III della NUTS che rispettano il criterio della scarsa densità di popolazione;

(c)

le regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 100 000 abitanti e che sono situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);

(d)

le regioni NUTS-III con una popolazione inferiore a 100 000 abitanti che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);

(e)

le isole e le altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento geografico (34) che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);

(f)

le isole con una popolazione inferiore a 5 000 abitanti e altre comunità con meno di 5 000 abitanti caratterizzate da un analogo isolamento geografico;

(g)

le regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni NUTS-III o parti di esse aventi o un confine territoriale oppure un confine con le acque territoriali per meno di 30 chilometri con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA;

(h)

in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono anche designare altre regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 50 000 abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili. Spetterà agli Stati membri che desiderano avvalersi di questa possibilità dimostrare che la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti nella regione interessata è giustificata, utilizzando indicatori economici riconosciuti e raffronti con la situazione a livello comunitario.

31.

Inoltre, per consentire agli Stati membri maggiore flessibilità per far fronte a disparità regionali molto localizzate, al di sotto del livello NUTS-III, gli Stati membri possono anche individuare altre aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui sopra, purché abbiano una popolazione minima di 20 000 abitanti (35). Spetterà agli Stati membri che desiderano avvalersi di questa possibilità dimostrare che le aree proposte hanno proporzionalmente un bisogno maggiore di sviluppo economico rispetto ad altre aree di tale regione, utilizzando indicatori economici riconosciuti come il PIL pro capite, il livello di occupazione o di disoccupazione, indicatori relativi alla produttività locale o alle qualificazioni professionali. La Commissione approverà in queste aree aiuti a finalità regionale a favore delle PMI e verrà inoltre applicata la maggiorazione per le PMI. Tuttavia, a causa della potenziale distorsione della concorrenza derivante dagli effetti di ricaduta (spill-over) nelle regioni circostanti più prospere, la Commissione non approverà aiuti agli investimenti di grandi imprese in queste aree o aiuti agli investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR.

32.

Il rispetto della copertura totale consentita per ciascuno Stato membro sarà stabilito in base alla popolazione effettiva delle regioni interessate, secondo le più recenti informazioni statistiche riconosciute disponibili.

4.   Aiuti a finalità regionale agli investimenti

4.1.   Forma e massimali degli aiuti

4.1.1.   Forma degli aiuti

33.

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti sono aiuti concessi per un progetto di investimento iniziale.

34.

Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:

la creazione di un nuovo stabilimento;

l'ampliamento di uno stabilimento esistente;

la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;

un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Per «attivi materiali» si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

Per «attivi immateriali» si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra dunque in questa definizione (36).

35.

Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente (37).

36.

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti vengono calcolati o facendo riferimento ai costi degli investimenti materiali e immateriali risultanti dal progetto di investimento iniziale oppure ai costi salariali (stimati) dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento (38).

37.

La forma degli aiuti è variabile. Possono ad esempio assumere forma di sovvenzione, prestito a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzia statale, acquisizione di una partecipazione o altro apporto di capitale a condizioni favorevoli, esenzione o riduzione fiscale, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi.

38.

È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto (39) che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto (40). Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto (41). In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti.

39.

Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di cui al punto 35, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (42).

40.

Inoltre, onde garantire che l'investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile allo sviluppo regionale, gli aiuti devono essere subordinati, tramite le condizioni di concessione o le modalità di pagamento dell'aiuto, alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento (43). Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella regione interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle PMI, gli Stati membri possono ridurre questi periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati ad un minimo di tre anni.

41.

Il livello degli aiuti è definito in termini di intensità rispetto ai costi di riferimento. Tutte le intensità di aiuto devono essere calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) (44). L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo è il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili. Per gli aiuti notificati individualmente alla Commissione, l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato al momento della notifica. Negli altri casi i costi d'investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in diverse rate verranno attualizzati al valore al momento della notifica o concessione, a seconda del caso. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, l'attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili ogni qualvolta diventa effettivo il vantaggio fiscale.

4.1.2.   Massimali di aiuto (intensità massime di aiuto) per gli aiutialle grandi imprese

42.

L'intensità degli aiuti deve essere adeguata alla natura e alla gravità dei problemi regionali presi in considerazione. Questo implica che le intensità d'aiuto ammissibili sono fin dall'origine meno elevate nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) rispetto a quelle che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

43.

La Commissione deve tener conto anche del fatto che, a seguito dei recenti allargamenti dell'UE, le disparità in termini di ricchezza relativa delle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) sono notevolmente aumentate. In effetti, un numero significativo di regioni o addirittura interi Stati membri hanno ora un PIL pro capite inferiore al 45 % della media UE-25, mentre ciò non avveniva nel 1998. L'esistenza di queste maggiori disparità di ricchezza all'interno della Comunità fa sì che la Commissione debba introdurre una maggiore categorizzazione delle regioni interessate.

44.

Nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione ritiene dunque che l'intensità dell'aiuto a finalità regionale non debba superare:

il 30 % ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 75 % della media UE-25, per le regioni ultraperiferiche con PIL pro capite più elevato e fino al 1o gennaio 2011 per le regioni ad effetto statistico;

il 40 % ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 60 % della media UE-25;

il 50 % ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 45 % della media UE-25.

45.

In considerazione dei loro svantaggi specifici, le regioni ultraperiferiche potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione del 20 % ESL se il loro PIL pro capite scende al di sotto del 75 % della media UE-25 e del 10 % ESL negli altri casi.

46.

Le regioni ad effetto statistico che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) saranno ammissibili ad un'intensità di aiuto del 20 % a partire dal 1o gennaio 2011.

47.

Nelle altre regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il massimale di aiuti a finalità regionale non deve superare il 15 % ESL. Questa percentuale viene ridotta al 10 % ESL per le regioni che superano il 100 % della media EU-25 del PIL pro capite e che hanno un tasso di disoccupazione inferiore alla media EU-25, calcolata a livello NUTS-III (in base alle medie per gli ultimi tre anni, utilizzando dati Eurostat) (45).

48.

Tuttavia, le regioni a scarsa densità di popolazione e le regioni (corrispondenti al livello NUTS-III o più piccole) limitrofe ad una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) selezionate dagli Stati membri per la copertura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), così come le regioni o parti di regioni NUTS-III confinanti con il territorio di un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA sono sempre ammissibili ad un'intensità di aiuto pari al 15 % ESL.

4.1.3.   Maggiorazioni per piccole e medie imprese

49.

Nel caso di aiuti concessi alle piccole e medie imprese (46), i massimali di cui alla sezione 4.1.2 possono essere maggiorati del 20 % ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10 % ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese (47).

4.2.   Spese ammissibili

4.2.1.   Aiuti calcolati in base ai costi di investimento

50.

Le spese per terreni, fabbricati e impianti/macchinari (48) sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.

51.

Per quanto riguarda le PMI, possono essere presi in considerazione anche i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all'investimento fino ad un'intensità di aiuto pari al 50 % dei costi effettivamente sostenuti.

52.

In caso di acquisizione del tipo di cui al punto 35, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto (49) di attivi da terzi (50). La transazione deve avvenire a condizioni di mercato.

53.

I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi da terreni e immobili in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento per le imprese di grandi dimensioni e per tre anni per le PMI.

54.

Tranne nel caso di PMI e di rilevazioni, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. In caso di rilevazione, devono essere detratti gli attivi per l'acquisizione dei quali sono già stati concessi aiuti prima dell' acquisto.

55.

Per le PMI, può sempre essere presa in considerazione la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino al 50 % della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

56.

In tutti i casi, gli attivi immateriali ammissibili saranno soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che restino associati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e che non siano pertanto trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili ad aiuti a finalità regionale. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:

essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;

essere considerati ammortizzabili;

essere acquistati da terzi a condizioni di mercato;

figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

4.2.2.   Aiuti calcolati in base ai costi salariali

57.

Come specificato alla sezione 4.1.1, gli aiuti a finalità regionale possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali (51) previsti per i posti di lavoro creati mediante un progetto di investimento iniziale.

58.

Per creazione di posti di lavoro s'intende l'incremento netto del numero di dipendenti (52) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo di 12 mesi considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo (53).

59.

L'importo di tale aiuto non deve superare una determinata percentuale del costo salariale della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni. Tale percentuale è uguale all'intensità consentita per gli aiuti agli investimenti nella zona in questione.

4.3.   Aiuti ai grandi progetti di investimento

60.

Ai fini dei presenti orientamenti, per «grande progetto di investimento» si intende un «investimento iniziale» come definito dai presenti orientamenti con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR (54). Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei presenti orientamenti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile (55).

61.

Per calcolare se la spesa ammissibile per grandi progetti di investimento raggiunge le varie soglie previste nei presenti orientamenti, la spesa ammissibile da prendere in considerazione è il valore maggiore fra i tradizionali costi di investimento e i costi salariali.

62.

Nelle due successive discipline multisettoriali degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento del 1998 (56) e 2002 (57), la Commissione ha ridotto le intensità massime di aiuto dei grandi progetti di investimento per limitare le distorsioni della concorrenza. In una logica di semplificazione e di trasparenza, la Commissione ha deciso di integrare le disposizioni della disciplina multisettoriale del 2002 negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale relativi al periodo 2007-13.

63.

La disciplina multisettoriale del 2002 non sarà pertanto più di applicazione per gli aiuti concessi o notificati (58) dopo il 31 dicembre 2006 e verrà sostituita dai presenti orientamenti (59).

4.3.1.   Maggiore trasparenza e controllo dei grandi progetti di investimento

64.

Gli Stati membri devono notificare individualmente alla Commissione tutti gli aiuti concedibili a progetti di investimento in base ad un regime di aiuti esistente qualora gli aiuti proposti provenienti da tutte le varie fonti eccedano il massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alla tabella e alle norme di cui al punto 67 (60).

Le soglie di notifica per le diverse regioni con le intensità di aiuto più frequentemente riscontrate in base ai presenti orientamenti sono sintetizzate nella tabella seguente.

Intensità degli aiuti

10 %

15 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Soglia di notifica

7,5 milioni di EUR

11,25 milioni di EUR

15,0 milioni di EUR

22,5 milioni di EUR

30,0 milioni di EUR

37,5 milioni di EUR

65.

Ogniqualvolta vengano concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento non soggetti a notifica, gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato III. Tali informazioni saranno disponibili in forma sintetica sul sito della Commissione (http://europa.eu.int/comm/competition/).

66.

Gli Stati membri sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutti i grandi progetti di investimento. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dell'intensità di aiuto massima ammissibile, devono essere conservate per 10 anni dalla data di concessione degli aiuti.

4.3.2.   Regole per la valutazione dei grandi progetti di investimento

67.

Gli aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento sono soggetti ad un massimale corretto di aiuti a finalità regionale (61), secondo la seguente tabella:

Spesa ammissibile

Massimale di aiuti corretto

Fino a 50 milioni di EUR

100 % del massimale regionale

Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR

50 % del massimale regionale

Per la parte superiore a 100 milioni di EUR

34 % del massimale regionale

Pertanto, l'importo di aiuto ammissibile per un grande progetto di investimento viene calcolato in base alla seguente formula: importo massimo dell'aiuto = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), dove R è il massimale regionale prima della correzione, B è la spesa ammissibile compresa tra 50 e 100 milioni di EUR, C è la spesa ammissibile superiore ai 100 milioni di EUR. Il calcolo viene effettuato in base ai tassi di cambio ufficiali alla data dalla concessione degli aiuti o, in caso di aiuti soggetti a notifica individuale, alla data della notifica.

68.

Qualora l'importo complessivo degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso e se:

(a)

le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25 % dopo l'investimento oppure

(b)

la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5 % del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente (62) relativi al prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all'interno dello Spazio economico europeo,

la Commissione approverà gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti soltanto al termine di una verifica dettagliata, a seguito dell'apertura di procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d'incentivazione per gli investimenti e che i vantaggi della misura d'aiuto sono superiori alla distorsione della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri che ne derivano (63).

69.

Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento (64). Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato ed i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto) o dal produttore (mediante la flessibilità degli impianti di produzione).

70.

L'onere della prova della non sussistenza delle situazioni di cui al punto 68, lettere a) e b) grava sullo Stato membro (65). Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b), le vendite ed il consumo apparente verranno definiti al livello appropriato della classificazione Prodcom (66), di norma nel SEE, oppure, se tale informazione non è disponibile o rilevante, sulla base di qualsiasi altra segmentazione del mercato generalmente accettata per la quale sono prontamente disponibili dati statistici.

4.4.   Le regole di cumulo degli aiuti

71.

I massimali di intensità degli aiuti, indicati alle sezioni 4.1 e 4.3, si applicano all'ammontare complessivo degli aiuti:

in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc;

indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

72.

Quando gli aiuti calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali sono combinati con gli aiuti calcolati in base ai costi salariali, deve essere rispettato il massimale di intensità stabilito per la regione in questione (67).

73.

Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole in base alle norme applicabili.

74.

Quando uno Stato membro stabilisce che gli aiuti di un determinato regime siano cumulabili con aiuti di altri regimi, deve specificare, per ogni regime, in che modo garantisce l'osservanza delle condizioni di cui sopra.

75.

Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti.

5.   Aiuti al funzionamento (68)

76.

Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, tuttavia, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare (69). Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza e l'importanza di tali svantaggi (70). Inoltre, certe forme specifiche di aiuti al funzionamento possono essere accettate nelle regioni a scarsa densità di popolazione e nelle zone meno popolate.

77.

Gli aiuti al funzionamento dovrebbero essere concessi, in linea di principio, solo relativamente ad una serie predefinita di spese o costi ammissibili (71) ed essere limitati ad una determinata percentuale di detti costi.

78.

A causa della natura specifica delle attività finanziarie e intragruppo, come definite alla sezione J (codici 65, 66 e 67) e delle attività intragruppo che rientrano nel campo di applicazione della sezione K (codice 74) del codice NACE, gli aiuti al funzionamento concessi per tali attività in detto settore hanno solo una probabilità molto limitata di promuovere lo sviluppo regionale ma presentano un rischio molto elevato di distorsione della concorrenza, come specificato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (72). La Commissione non approverà pertanto alcun aiuto al funzionamento a favore del settore dei servizi finanziari o per le attività intragruppo a norma dei presenti orientamenti a meno che tali aiuti non vengano concessi nell'ambito di regimi generali aperti a tutti i settori e destinati a compensare costi salariali o di trasporto supplementari. Sono esclusi parimenti gli aiuti al funzionamento volti a promuovere le esportazioni.

79.

Essendo destinati a superare i ritardi e le strozzature dello sviluppo regionale, gli aiuti al funzionamento, salvo quanto previsto ai punti 80 e 81, dovrebbero essere sempre temporanei e ridotti nel tempo e venire progressivamente soppressi quando le regioni interessate raggiungono una reale convergenza con le zone più ricche dell'UE (73).

80.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, gli aiuti al funzionamento che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo possono essere autorizzati soltanto:

nelle regioni ultraperiferiche, nella misura in cui sono destinati a compensare i costi aggiuntivi dello svolgimento dell'attività economica derivanti dai fattori identificati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, la cui permanenza e combinazione limita notevolmente lo sviluppo delle regioni (posizione remota, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti) (74);

nelle regioni meno popolate, nella misura in cui sono destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo di tali regioni (75). Le regioni meno popolate rappresentano o appartengono a regioni a livello NUTS-II con una densità di popolazione uguale o inferiore a 8 abitanti per km2 e si estendono ad aree limitrofe e contigue più piccole che soddisfano lo stesso criterio di densità della popolazione.

81.

Inoltre, nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, gli aiuti che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo e che siano destinati in parte a compensare costi di trasporto aggiuntivi possono essere autorizzati alle seguenti condizioni:

gli aiuti potranno servire esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto, tenendo conto di altri regimi di aiuti ai trasporti. L'importo degli aiuti può essere calcolato su base rappresentativa ma deve essere evitata la sovracompensazione sistematica;

gli aiuti potranno riguardare esclusivamente i sovraccosti di trasporto imputabili al trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni a scarsa densità di popolazione all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. Gli aiuti non potranno assolutamente costituire aiuti all'esportazione. Saranno esclusi dal beneficio degli aiuti ai trasporti i prodotti delle imprese la cui localizzazione non ha alternative (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.);

solo nel caso di regioni ultraperiferiche, gli aiuti possono coprire anche i costi di trasporto di prodotti primari, materie prime o prodotti intermedi dal luogo di produzione a quello della trasformazione finale nella regione interessata;

gli aiuti dovranno essere oggettivamente quantificabili ex ante, sulla base di un coefficiente «aiuto per passeggero» o di un coefficiente «aiuto per tonnellata/chilometro» e dovranno essere oggetto di una relazione annuale elaborata, fra l'altro, prendendo in considerazione tali coefficienti;

la stima del sovraccosto dovrà essere fatta sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta tra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali che utilizzano tale forma di trasporto; dovrebbero essere presi in considerazione anche i costi esterni relativi all'ambiente.

82.

In tutti i casi, la necessità e il livello degli aiuti al funzionamento dovrebbero essere regolarmente riesaminati in modo da garantirne la rilevanza a lungo termine per la regione interessata. La Commissione approverà pertanto regimi di aiuti al funzionamento soltanto per la durata dei presenti orientamenti.

83.

Onde verificare gli effetti sugli scambi e sulla concorrenza dei regimi di aiuti al funzionamento, gli Stati membri presenteranno ogni anno una relazione unica per ciascuna regione NUTS-II nella quale vengono concessi aiuti al funzionamento, che comprenda una ripartizione della spesa totale o delle perdite di reddito stimate per ciascun regime di aiuti al funzionamento approvato nella regione interessata ed identifichi i dieci principali beneficiari di aiuti al funzionamento nella regione interessata (76), specificando il settore o i settori di attività dei beneficiari e l'importo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi.

6.   Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

84.

Anche se le piccole imprese di nuova costituzione incontrano difficoltà in tutta l'UE, nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario introdurre una nuova forma di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, onde fornire incentivi a sostegno dellanuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite.

85.

Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero, almeno per un periodo iniziale, essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente.

86.

La Commissione approverà pertanto i regimi che prevedono aiuti fino ad un totale di 2 milioni di EUR ad impresa (77) per le piccole imprese che svolgono la loro attività economica nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e fino a 1 milione di EUR ad impresa per le piccole imprese che svolgono la loro attività economica nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Gli importi annuali degli aiuti concessi per le piccole imprese di nuova costituzione non devono superare il 33 % dei summenzionati importi complessivi di aiuti per impresa.

87.

Le spese ammissibili sono spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa (78):

interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,

spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione,

energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative,

ammortamento, spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione e spese salariali, compresi gli oneri sociali obbligatori, possono essere inclusi a condizione che i relativi investimenti o le misure per la creazione di posti di lavoro e le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme d'aiuto.

88.

L'intensità dell'aiuto non può superare:

nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il 35 % delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25 % nei due anni successivi;

nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il 25 % delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni successivi.

89.

Tali intensità vengono aumentate del 5 % nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con un PIL pro capite inferiore al 60 % della media UE-25, nelle regioni con una densità della popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km2 e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.

90.

Lo Stato membro istituirà il sistema necessario per garantire che non vengano superati i massimali di aiuto e le intensità di aiuto relative ai costi ammissibili. In particolare, gli aiuti previsti nella presente sezione non potranno essere cumulati con altri aiuti pubblici (comprese le misure de minimis) per eludere i previsti massimali relativi agli importi o alle intensità degli aiuti.

91.

La concessione di aiuti destinati esclusivamente per le piccole imprese di recente costituzione può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere questo tipo d'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.

7.   Disposizioni transitorie

7.1.   Riduzioni delle intensità degli aiuti per le regioni che rimangono nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), al 1o gennaio 2007

92.

Qualora l'applicazione dei presenti orientamenti determini una riduzione delle intensità massime degli aiuti superiore a 15 punti percentuali, da netto a lordo (79), la riduzione può essere attuata in due fasi mediante una riduzione iniziale di un minimo di dieci punti percentuali il 1o gennaio 2007, con completamento il 1o gennaio 2011.

7.2.   Riduzioni delle intensità degli aiuti nelle regioni a sviluppo economico

93.

Se le aree in questione vengono proposte dallo Stato membro come ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per l'intero periodo 2007-2013, la riduzione delle intensità degli aiuti per le regioni a sviluppo economico può avere luogo in due fasi. Una riduzione di almeno 10 punti percentuali da netto a lordo si applicherà il 1o gennaio 2007. Al fine del rispetto delle nuove intensità degli aiuti previste dai presenti orientamenti, una riduzione finale si applicherà entro il 1o gennaio del 2011 (80).

7.3.   Soppressione graduale degli aiuti al funzionamento

94.

Per le regioni che non possono più concedere aiuti al funzionamento avendo perduto l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione può accettare una riduzione lineare graduale dei regimi di aiuti al funzionamento su un periodo di due anni a partire dalla data della perdita di ammissibilità alla concessione di tali aiuti.

7.4.   Soppressione graduale degli aiuti alle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

95.

A seguito dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, una serie di regioni perderà l'ammissibilità agli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Onde facilitare la transizione di tali regioni al nuovo sistema di aiuti di Stato orizzontali che viene progressivamente istituito attraverso l'attuazione del piano d'azione per gli aiuti di Stato, gli Stati membri possono, in via eccezionale, individuare ulteriori regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al 1o gennaio 2009, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

le regioni interessate erano ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) al 31 dicembre 2006;

la popolazione totale combinata delle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), risultante dalle quote di copertura di popolazione di cui ai punti 27 e 28 e da quelle indicate ai sensi del presente punto, non deve superare il 66 % della popolazione nazionale ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) al 31 dicembre 2006 (81);

il massimale di intensità degli aiuti consentita nelle regioni aggiuntive individuate a norma del presente punto non deve superare il 10 %.

8.   Carte degli aiuti a finalità regionale e dichiarazione di compatibilità

96.

L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro, dai massimali d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale (82) approvati per ciascuna regione costituisce la carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato membro. La carta degli aiuti a finalità regionale definisce anche le regioni ammissibili alla concessione di aiuti alle imprese. I regimi di aiuti al funzionamento non sono compresi nelle carte degli aiuti a finalità regionale e sono valutati caso per caso in base alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

97.

La Corte di giustizia ha stabilito che le «decisioni» mediante le quali la Commissione adotta le carte degli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro devono essere considerate come facenti parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e aventi forza vincolante solo a condizione di essere state accettate dagli Stati membri (83).

98.

Va inoltre ricordato che le carte degli aiuti a finalità regionale definiscono anche l'ambito delle esenzioni per categoria relative ad aiuti a finalità regionale esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, sia che tali aiuti vengano concessi in base al regolamento (CE) n. 70/2001 (84) sia in base ad eventuali regolamenti futuri di esenzione per altre forme di aiuti a finalità regionale. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 994/1998 (85) prevede l'esenzione soltanto per «gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale».

99.

A norma dei presenti orientamenti, in funzione della situazione socioeconomica degli Stati membri, la carta degli aiuti a finalità regionale comprenderà:

(1)

le regioni che possono essere identificate sulla base dei criteri stabiliti dai presenti orientamenti e riguardo alle quali le intensità massime di aiuto sono definite dei presenti orientamenti. Si tratta delle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e delle regioni ad effetto statistico;

(2)

le regioni che devono essere indicate dagli Stati membri come ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al limite della copertura in termini di popolazione stabilito ai sensi della sezione 3.4.1.

100.

Ovviamente, spetta agli stessi Stati membri, purché rispettino le condizioni previste dai presenti orientamenti, decidere se intendono concedere aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti e fino a quale livello. Di conseguenza, dopo la pubblicazione dei presenti orientamenti, ciascuno Stato membro deve notificare quanto prima alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un'unica carta degli aiuti a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale.

101.

La Commissione esaminerà le notifiche secondo la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Una volta terminata tale analisi, pubblicherà le carte degli aiuti a finalità regionale approvate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali carte saranno valide a partire dal 1o gennaio 2007, o dalla data della loro pubblicazione qualora sia successiva, e saranno considerate parte integrante dei presenti orientamenti.

102.

La notifica deve identificare chiaramente le regioni proposte per l'ammissibilità a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), e le intensità degli aiuti previsti per le grandi imprese, tenendo conto delle correzioni del massimale degli aiuti regionali a favore di grandi progetti d'investimento. Qualora per determinate regioni si applichino norme transitorie o qualora sia previsto un cambiamento dell'intensità degli aiuti, è necessario specificare dettagliatamente sia i periodi di riferimento che le intensità degli aiuti.

103.

Poiché le regioni ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ad effetto statistico sono determinate in maniera esogena a livello NUTS-II, non sarà normalmente necessario fornire dettagliati dati socio-economici di appoggio. Dovrebbero per contro essere fornite dettagliate informazioni di appoggio per chiarire la designazione delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) diverse dalle regioni a sviluppo economico, dalle regioni a bassa densità di popolazione e dalle regioni frontaliere, includendo l'indicazione particolareggiata delle regioni interessate, dati sulla popolazione, informazioni sul PIL e sui livelli di disoccupazione nelle regioni in questione e qualsiasi altra informazione pertinente.

104.

Onde garantire la continuità, essenziale per lo sviluppo regionale a lungo termine, l'elenco delle regioni notificato dagli Stati membri dovrebbe applicarsi in linea di principio per tutto il periodo 2007-2013. Detto elenco può essere tuttavia soggetto ad una revisione intermedia nel 2010. Tutti gli Stati membri che intendono modificare l'elenco delle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) o le intensità di aiuto applicabili devono presentare una notifica alla Commissione al più tardi entro il 1o aprile 2010. Qualsiasi modifica delle regioni in questo contesto non può superare il 50 % della copertura totale consentita per lo Stato membro in questione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Ad eccezione delle regioni ad effetto statistico, le regioni che perdono l'ammissibilità agli aiuti a finalità regionale a seguito di tale revisione intermedia non saranno ammissibili ad alcun sostegno transitorio. Gli Stati membri possono inoltre notificare in qualsiasi momento alla Commissione una richiesta per aggiungere ulteriori regioni all'elenco fino al raggiungimento della relativa copertura della popolazione.

9.   Entrata in vigore, attuazione, trasparenza e revisione

105.

La Commissione intende applicare i presenti orientamenti a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006. Gli aiuti a finalità regionale concessi o da concedere prima del 2007 verranno valutati in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998.

106.

Poiché devono essere coerenti con la carta degli aiuti a finalità regionale, le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale o di aiuti ad hoc da concedere dopo il 31 dicembre 2006 non possono di regola essere considerate complete fino all'adozione per lo Stato membro interessato della carta degli aiuti a finalità regionale a norma delle disposizioni della sezione 8. Di conseguenza, la Commissione non valuterà di regola le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale, da attuarsidopo il 31 dicembre 2006, o le notifiche di aiuti ad hoc da concedere dopo tale data, fino all'adozione della carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato (86). Lo stesso si applica ai regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione di cui alla sezione 6 dei presenti orientamenti.

107.

La Commissione ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti determinerà notevoli modifiche delle norme applicabili agli aiuti a finalità regionale in tutta la Comunità. Inoltre, alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali prevalenti nell'UE, risulta necessario rivedere la giustificazione continua e l'efficacia di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale, compresi gli aiuti agli investimenti e gli aiuti al funzionamento. Per questi motivi, la Commissione proporrà le seguenti misure opportune agli Stati membri conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato:

fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001 (87) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (88), e l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (89), gli Stati membri limiteranno l'applicazione nel tempo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti agli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2006;

qualora i regimi di aiuti a finalità ambientale consentano la concessione di aiuti a finalità regionale per investimenti ambientali conformemente alla nota 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (90), gli Stati membri modificheranno i regimi in questione in modo da assicurare che dopo il 31 dicembre 2006 gli aiuti possano essere concessi solo se conformi alla carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data di concessione dell'aiuto;

se necessario, gli Stati membri modificheranno gli altri regimi di aiuti esistenti, in modo che dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali, ad esempio le maggiorazioni per gli aiuti alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo o a favore dell'ambiente, possano essere accordate solo nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale adottata dalla Commissione in vigore alla data di concessione dell'aiuto.

La Commissione inviterà gli Stati membri a confermare la loro accettazione delle presenti proposte entro un mese.

108.

La Commissione ritiene inoltre che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale in un'Unione allargata. In particolare, risulta necessario garantire che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo completo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale applicabili nell'UE. La Commissione ritiene che questo sia facilmente realizzabile creando siti Internet collegati. Per questo motivo, nell'esaminare i regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione richiederà sistematicamente l'impegno, da parte dello Stato membro, a pubblicare su Internet l'intero testo del regime di aiuti definitivo e a comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet di detta pubblicazione. I progetti per i quali le spese sono state sostenute prima della data di pubblicazione del regime non saranno ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

109.

La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie e di impegni internazionali.


(1)  I supplementi di aiuto a titolo regionale per gli aiuti concessi per tali scopi non vengono pertanto considerati come aiuti a finalità regionale.

(2)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, modificati da GU C 288 del 9.10.1999, pag. 15 e da GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

(3)  Il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è stato modificato dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 288 del 9.10.1999, pag. 2).

(4)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

(5)  Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, nella causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 17, e del 14 gennaio 1997, nella causa C-169/95, Regno di Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135, punto 20.

(6)  Cfr. sentenza del 12 dicembre 1996 del Tribunale di primo grado nella causa T 380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. 1996, pag. II-2169, punto 54.

(7)  Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per «carbon fossile o carbone»: il carbone delle classi «A» e «B» di alta, media e bassa qualità, ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

(8)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2. rettifica GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(9)  I settori disciplinati da regole specifiche, che vanno ad aggiungersi a quelle enunciate nei presenti orientamenti, sono attualmente i trasporti e le costruzioni navali.

(10)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(11)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(12)  In particolare, gli aiuti concessi alle grandi e medie imprese durante il periodo di ristrutturazione devono sempre essere notificati individualmente alla Commissione, anche se concessi come parte di un regime approvato.

(13)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(14)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(15)  Secondo le stime, tale limite del 42 % dovrebbe salire al 45,5 % su base UE-27 dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania.

(16)  L'applicazione della rete di sicurezza determinerà una copertura totale in termini di popolazione del 43,1 % circa su base UE-25, oppure del 46,6 % su base UE-27.

(17)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1979, nella causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013, punto 19.

(18)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. La nomenclatura NUTS è utilizzata da EUROSTAT come riferimento per la raccolta, l'elaborazione e l'armonizzazione di statistiche regionali dell'UE e per analisi socio-economiche delle regioni.

(19)  L'ipotesi è dunque che l'indicatore del prodotto interno lordo possa rispecchiare, in modo sintetico, i due fenomeni citati.

(20)  In questo e in tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite nei presenti orientamenti, il PIL è misurato in standard di potere d'acquisto.

(21)  I dati si riferiscono al periodo 2000-2002.

(22)  Isole Azzorre, Madeira, Isole Canarie, Guadalupa, Martinica, Isola della Riunione e Guiana francese.

(23)  In pratica, il 75 % del PIL pro capite medio UE-15 corrisponde all'82,2 % del PIL pro capite medio UE-25.

(24)  Queste regioni sono denominate in appresso «regioni ad effetto statistico».

(25)  Cfr. nota 17.

(26)  Ad eccezione degli Stati membri il cui intero territorio può beneficiare della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(27)  Queste regioni sono denominate in appresso «regioni a sviluppo economico».

(28)  Anche se non ammissibile agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l'Irlanda del Nord ha di fatto beneficiato, nel periodo 2000-2006, delle stesse intensità di aiuto delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Di conseguenza, anche l'Irlanda del Nord dovrebbe essere considerata una regione a sviluppo economico per gli scopi dei presenti orientamenti.

(29)  Calcolata sulla base dell'opzione NUTS III di cui al punto 30 b) dei presenti orientamenti.

(30)  Lo stesso metodo è stato utilizzato dalla Commissione negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (allegato 3, punti 4-7).

(31)  Le regioni ad effetto statistico che a partire dal 1o gennaio 2011 non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), possono automaticamente beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(32)  In considerazione delle loro dimensioni limitate, per Cipro e il Lussemburgo è sufficiente che le regioni indicate abbiano un PIL pro capite inferiore alla media UE o un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale, nonché una popolazione minima di 10 000 abitanti .

(33)  Per evitare il doppio conteggio, questo criterio si applica su base residua, dopo aver tenuto conto della ricchezza relativa delle regioni interessate.

(34)  Ad esempio le penisole e le regioni montagnose.

(35)  Questo limite minimo può essere ridotto per le isole e le altre aree caratterizzate da un analogo isolamento geografico.

(36)  Un investimento di sostituzione può tuttavia essere considerato un aiuto al funzionamento in base alle condizioni di cui alla sezione 5.

(37)  Di conseguenza, la mera acquisizione di azioni di un'impresa con personalità giuridica non viene considerata un investimento iniziale.

(38)  Si ritiene che un posto di lavoro sia creato direttamente da un progetto di investimento quando riguarda l'attività alla quale si riferisce l'investimento e viene creato nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati a seguito dell'aumento nel tasso di utilizzo della capacità creata dall'investimento.

(39)  Nel caso di aiuti soggetti a notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione, la conferma dell'ammissibilità deve essere subordinata alla decisione di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione.

(40)  Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.

(41)  L'unica eccezione a queste regole è il caso di regimi di aiuti fiscali approvati nei quali un'esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.

(42)  Ciò non accade ad esempio nel caso di un prestito agevolato, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, le garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché il sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma de minimis.

(43)  Questa regola non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante detto periodo di cinque anni, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

(44)  La Commissione non applicherà più la prassi adottata in precedenza di convertire gli aiuti a finalità regionale notificati dagli Stati membri in equivalente sovvenzione netto onde tener conto della sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nella causa T-298/97, Alzetta. In tale causa, il Tribunale di primo grado ha statuito quanto segue: «La Commissione non è autorizzata, nel sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal trattato, a prendere in considerazione i carichi fiscali gravanti sull'importo degli aiuti finanziari erogati, al fine di valutarne la compatibilità con il trattato. Infatti, tali carichi non si ricollegano specificatamente all'aiuto stesso, ma sono prelevati a valle e gravano sugli aiuti controversi così come su ogni introito. Essi non possono, quindi, rappresentare un elemento pertinente ai fini della valutazione dell'incidenza specifica dell'aiuto sugli scambi e sulla concorrenza e, in particolare, del calcolo del vantaggio ottenuto dai beneficiari di un aiuto siffatto nei confronti delle imprese concorrenti che non ne hanno beneficiato e le cui entrate sono anch'esse soggette all'imposizione.». La Commissione ritiene inoltre che l'uso di ESL, cui si ricorre anche per calcolare le intensità di altri tipi di aiuti di Stato, contribuirà ad aumentare la semplicità e la trasparenza del sistema di controllo degli aiuti di Stato, tenendo altresì conto dell'aumento della percentuale di aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzioni fiscali.

(45)  Eccezionalmente, potrà essere approvata un'intensità più elevata nel caso di una regione NUTS-III o di una regione più piccola contigua ad una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), qualora ciò sia necessario per garantire che il differenziale tra le due regioni non superi 20 punti percentuali.

(46)  Allegato I al regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 Febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22, o altra normativa successiva.

(47)  Tali maggiorazioni non si applicano agli aiuti concessi al settore dei trasporti.

(48)  Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.

(49)  Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le spese ad essi inerenti sono da aggiungere ai costi di acquisizione.

(50)  In casi eccezionali, gli aiuti possono alternativamente essere calcolati facendo riferimento ai costi salariali (stimati) per i posti di lavoro conservati o creati mediante l'acquisizione. Tali casi devono essere notificati individualmente alla Commissione.

(51)  Per costi salariali si intende l'importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell'aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi sociali obbligatori.

(52)  Per «numero di dipendenti» si intende il numero di unità di lavoro-anno (ULA), cioè il numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA.

(53)  Tale definizione si applica tanto ad uno stabilimento esistente quanto ad un nuovo stabilimento.

(54)  I 50 milioni di EUR vanno calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio del giorno in cui gli aiuti vengono concessi o, nel caso di grandi progetti di investimento per i quali è richiesta la notifica individuale, ai prezzi e ai tassi di cambio del giorno della notifica.

(55)  Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).

(56)  GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

(57)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 1.

(58)  I progetti di investimento da notificare individualmente verranno valutati in base alle norme in vigore al momento della notifica.

(59)  Vista l'ampia portata generale dei presenti orientamenti, la Commissione ha deciso che non è tecnicamente fattibile procedere alla redazione di un elenco di settori caratterizzati da gravi difficoltà strutturali.

(60)  Gli aiuti individuali ad hoc devono essere sempre notificati alla Commissione. Data la loro chiara incidenza sulle condizioni degli scambi e della concorrenza, gli aiuti individuali ad hoc a favore di grandi progetti individuali di investimento comportano, a fortiori, la necessità di una giustificazione specifica del nesso con lo sviluppo regionale.

(61)  Il punto di partenza per il calcolo del massimale di aiuti corretto è sempre l'intensità di aiuti massima consentita per gli aiuti a favore di grandi imprese ai sensi del punto 4.1.2 supra. Le maggiorazioni per le PMI non possono essere concesse ai grandi progetti di investimento.

(62)  Il consumo apparente del prodotto corrisponde alla produzione più importazioni meno esportazioni.

(63)  Prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, la Commissione elaborerà ulteriori indicazioni sui criteri di cui terrà conto durante tale valutazione.

(64)  Qualora un progetto d'investimento comporti la produzione di vari prodotti diversi, è necessario considerare singolarmente ciascuno dei prodotti.

(65)  Se lo Stato membro dimostra che il beneficiario dell'aiuto crea un nuovo mercato del prodotto, non è necessario verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 68, lettere a) e b) e gli aiuti vengono autorizzati secondo la tabella di cui al punto 67.

(66)  Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

(67)  Si ritiene che questa condizione sia rispettata se la somma degli aiuti all'investimento iniziale, in percentuale del valore dell'investimento, e degli aiuti alla creazione di posti di lavoro, in percentuale dei costi salariali, non supera l'importo più favorevole risultante dall'applicazione o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.1 o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.3.

(68)  Come per altre forme di aiuti a finalità regionale, la concessione di aiuti al funzionamento è sempre soggetta a norme specifiche che possono applicarsi in settori particolari.

(69)  In genere gli aiuti al funzionamento assumono soprattutto la forma di esenzioni fiscali o di riduzione degli oneri sociali non connessi a costi di investimento ammissibili.

(70)  La Commissione sta attualmente valutando la fattibilità dell'elaborazione di una metodologia per valutare i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche.

(71)  Ad esempio investimenti di sostituzione, costi di trasporto o di personale.

(72)  GU L 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(73)  Il principio della degressività deve essere rispettato anche quando vengono notificati nuovi regimi di aiuti al funzionamento in sostituzione di regimi esistenti. Tuttavia, può essere consentita una flessibilità nell'applicazione di questo principio in caso di regimi di aiuti al funzionamento destinati a compensare gli svantaggi geografici di determinate zone situate in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

(74)  In considerazione delle limitazioni affrontate dalle regioni ultraperiferiche, ad eccezione dei casi di cui al punto 78, la Commissione ritiene che gli aiuti al funzionamento fino al 10 % del fatturato del beneficiario possano essere concessi senza necessità di una giustificazione specifica. Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti superiori a tale importo sono giustificati in termini di contributo allo sviluppo regionale e che il loro livello è proporzionale ai costi aggiuntivi connessi ai fattori identificati dall'articolo 299, paragrafo 2, che sono destinati a compensare.

(75)  Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti sono necessari ed appropriati per prevenire o ridurre lo spopolamento continuo.

(76)  In base agli importi di aiuto ricevuti.

(77)  Le imprese ammissibili sono le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione o qualsiasi altro regolamento successivo, che sono autonome ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato al suddetto regolamento e che sono state costituite meno di cinque anni prima.

(78)  L'IVA e le imposte dirette sui profitti/redditi delle imprese non sono comprese tra le spese ammissibili.

(79)  Ossia dal 50 % equivalente sovvenzione netto al 30 % equivalente sovvenzione lordo.

(80)  Poiché l'Irlanda del Nord beneficia di una disposizione specifica negli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è giustificata l'applicazione delle medesime disposizioni transitorie.

(81)  Dopo esclusione delle regioni che erano ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), al 31 dicembre 2006 e che sono ammissibili agli aiuti a norma dei presenti orientamenti in base ad altre disposizioni (regioni ad effetto statistico, regioni a sviluppo economico, regioni a scarsa densità di popolazione). La conseguente assegnazione delle quote è riportata all'allegato V.

(82)  Come corretta ai sensi del punto 67 in caso di aiuti a favore di grandi progetti di investimento.

(83)  Sentenza del 18 giugno 2002 nella causa C-242/00, Germania/Commissione.

(84)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(85)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(86)  La Commissione informa gli Stati membri che, onde rendere l'obbligo di notifica il meno oneroso possibile, intende avvalersi della facoltà concessale dal regolamento (CE) n. 994/1998 per esentare dalla notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato tutti i regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che soddisfano le condizioni della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione. Gli aiuti individuali ad hoc e i regimi di aiuti al funzionamento non saranno esentati dall'obbligo di notifica. Inoltre, i requisiti in materia di informazione e di notifica individuale previsti per i grandi progetti di investimento individuali di cui al punto 4.3 continueranno ad applicarsi, ivi compresi i casi di aiuti concessi in base a regimi esentati.

(87)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(88)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

(89)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(90)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.


ALLEGATO I

Definizione dell'industria siderurgica

Ai fini dei presenti orientamenti, l'industria siderurgica è costituita dalle imprese operanti nella produzione dei prodotti siderurgici che figurano nel seguente elenco:

Prodotto

Voce della nomenclatura combinata (1)

Ghise gregge

7201

Ferro-leghe

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerale di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi

7203

Ferro ed acciai non legati

7206

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71

Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91

Vergella di ferro o di acciai non legati

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Barre di ferro o di acciai non legati

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Acciai inossidabili

7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

Vergella, barre e profilati di acciai inossidabili

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati

7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Vergella, barre e profilati di altri acciai legati

7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80

Palancole

7301 10 00

Rotaie e traverse

7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20

Tubi e profilati cavi, senza saldatura

7303, 7304

Altri tubi, saldati o ribaditi, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

7305


(1)  GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.


ALLEGATO II

Definizione dell'industria delle fibre sintetiche

Ai fini dei presenti orientamenti, per industria delle fibre sintetiche si intende:

l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero

la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero

qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.


ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche riguardo ad aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento, richieste al punto 65

1.

Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):

2.

Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):

3.

Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):

4.

Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento:

5.

Regione (livello NUTS-III) nella quale viene effettuato l'investimento:

6.

Comune (in precedenza livello NUTS-V, ora livello UAL-II) nel quale viene effettuato l'investimento:

7.

Tipo di progetto (costruzione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):

8.

Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):

9.

Breve descrizione del progetto di investimento:

10.

Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):

11.

Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:

12.

Intensità degli aiuti ( % in ESL):

13.

Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se del caso):

14.

Date previste di inizio e di conclusione del progetto:

15.

Data di concessione degli aiuti:


ALLEGATO IV

Metodo per la ripartizione delle quote in termini di popolazione nelle zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), nei vari Stati membri

Il principio che guida la distribuzione delle quote in termini di popolazione ammissibile consiste nell'attribuire tali quote secondo il grado di disparità regionali osservato all'interno dei singoli Stati membri e tra i diversi Stati membri.

Tali disparità vengono rilevate mediante due indicatori: il prodotto interno lordo pro capite in standard di potere d'acquisto (PIL pro capite in SPA) e il livello di disoccupazione. Il metodo calcola le disparità senza prendere in considerazione le regioni assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e le cosiddette regioni ad effetto statistico, nonché le regioni a sviluppo economico e le regioni a scarsa densità di popolazione. I dati impiegati nel calcolo corrispondono alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche: 2000-2002 per il PIL pro capite e 2001-2003 per la disoccupazione a livello nazionale e a livello di UE-25.

Il metodo si applica in tre fasi successive:

Fase I

Per constatare le disparità summenzionate vengono utilizzate due soglie. Le regioni a livello NUTS-III devono avere un PIL pro capite inferiore all'85 % o un livello di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (SM = 100). Per quanto riguarda il livello di disoccupazione, si ritiene che vi sia una disparità sufficiente se la regione in questione ha un tasso di disoccupazione superiore del 50 % della media nazionale.

Fase II

Per tener conto della posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25, le soglie di 85 per il PIL pro capite e di 115 per la disoccupazione sono modificate in base alle seguenti formule:

Soglia PIL adeguata Formula

Soglia disoccupazione adeguata Formula

dove RSM è la posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25 in %.

L'introduzione di tali correzioni implica che le regioni degli Stati membri più ricchi dovrebbero avere un PIL pro capite più basso rispetto alla media nazionale per soddisfare il criterio della sufficiente disparità. Le regioni degli Stati membri con una disoccupazione bassa dovrebbero avere un livello di disoccupazione superiore anche se limitato al livello del 150 %. Al contrario, le regioni degli Stati membri più poveri possono avere un PIL pro capite superiore a 85 e le regioni negli Stati membri con una disoccupazione elevata possono dimostrare una disparità sufficiente con un livello di disoccupazione inferiore a 115.

Esempi di applicazione di formule correttrici

Posizione relativa dei Paesi Bassi (UE-25 =100): PIL pro capite 122,5, disoccupazione 32,9.

Dopo l'applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per i Paesi Bassi passano da 85 a 77,2 per il PIL pro capite e da 115 a 150 per la disoccupazione.

Posizione relativa della Grecia (UE-25 =100): PIL pro capite 74,5, disoccupazione 111,7.

Dopo l'applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per la Grecia passano da 85 a 99,5 per il PIL pro capite e da 115 a 109,0 per la disoccupazione.

Fase III

La fase successiva consiste nel verificare quali aree non ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), o non specificamente designate come aree ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soddisfano i criteri della sufficiente disparità. Le popolazioni di tutte le aree NUTS-III che soddisfano questi criteri vengono sommate per ciascuno Stato membro. Successivamente viene calcolata la popolazione totale di tutte le aree che soddisfano questo criterio per l'UE-25 nonché la percentuale che ciascuno Stato membro rappresenta in tale cifra complessiva. Le varie percentuali vengono quindi considerate il criterio di ripartizione per le quote consentite di copertura in termini di popolazione.

Se la Commissione decide di concedere la copertura del 42 % della popolazione UE-25 che vive nelle zone assistite, la popolazione di tutte le aree assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e di quelle designate come ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), viene detratta da tale cifra. La quantità rimanente è distribuita tra Stati membri in base al criterio di ripartizione.

Inoltre ed anche poiché non è fattibile dimostrare l'esistenza di disparità interne per gli Stati membri che non hanno una suddivisione regionale a livello di NUTS-III (Lussemburgo e Cipro), viene applicata una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50 % della copertura delle proprie aree assistite (considerando sia le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), che le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), rispetto agli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale del 1998. Lo scopo è garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un margine di flessibilità sufficiente per un'efficace politica di sviluppo regionale.


ALLEGATO V

Copertura degli aiuti a finalità regionale, 2007-2013

Belgio

Regioni

PIL pro capite (1)

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Effetto statistico

Hainaut

75,45

 

 

 

 

12,4 %

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

13,5 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

25,9 %


Repubblica ceca

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Strední Morava

52,03

 

Severozápad

53,29

Strední Cechy

54,35

Moravskoslezsko

55,29

Severovýchod

55,59

Jihovýchod

58,17

Jihozápad

60,41

 

 

 

88,6 %

Effetto statistico …..

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c) ….

 

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

88,6 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

7,7 %


Danimarca

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) …

 

Effetto statistico ….

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

8,6 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

8,6 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

2,7 %


Germania

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Dessau

65,99

 

Chemnitz

69,63

Brandenburg-Nordost

70,64

Magdeburg

72,27

Mecklenburg-Vorpommern

72,56

Thüringen

73,10

Dresden

74,95

 

 

 

12,5 %

Effetto statistico

Halle

75,07

 

Leipzig

77,12

Brandenburg-Südwest

77,45

Lüneburg

81,80

 

 

 

6,1 %

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

11,0 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

29,6 %


Estonia

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Estonia

44,94

100 %


Grecia

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Dytiki Ellada

56,30

 

Anatoliki Makedonia, Thraki

57,40

Ipeiros

59,30

Thessalia

62,90

Ionia Nisia

65,53

Kriti

72,27

Peloponnisos

73,71

Voreio Aigaio

74,29

 

 

 

36,6 %

Effetto statistico

Kentriki Makedonia

75,89

 

Dytiki Makedonia

76,77

Attiki

78,98

 

 

 

55,5 %

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

7,9 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

100,0 %


Spagna

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Extremadura

59,89

 

Andalucia

69,29

Galicia

73,36

Castilla-La Mancha

74,75

Canarias

87,79

 

 

 

36,2 %

Effetto statistico

Asturias

79,33

 

Murcia

79,37

Ceuta

79,64

Melilla

79,72

 

 

 

5,8 %

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

17,7 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

59,6 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

12,4 %


Francia

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Guyane

56,76

 

Réunion

60,63

Guadeloupe

67,32

Martinique

74,88

 

 

 

2,9 %

Effetto statistico …

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

15,5 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

18,4 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

6,9 %


Irlanda

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ….

 

Effetto statistico …

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

50,0 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

50,0 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

25,0 %


Italia

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Calabria

67,93

 

Campania

71,78

Sicilia

71,98

Puglia

72,49

 

 

 

29,2 %

Effetto statistico

Basilicata

77,54

 

 

 

 

1,0 %

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

3,9 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

34,1 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

5,6 %


Cipro

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ….

 

Effetto statistico …

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

50,0 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

50,0 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

16,0 %


Lettonia

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Lettonia

37,28

100 %


Lituania

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Lituania

40,57

100 %


Lussemburgo

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ….

 

Effetto statistico …

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

16,0 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

16,0 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

5,1 %


Ungheria

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Észak Magyaroszág

36,10

 

Észak Alföld

36,31

Dél Alföld

39,44

Dél Dunántúl

41,36

 Közép Dunántúl

52,28

Nyugat Dunántúl

60,37

 

 

 

72,2 %

Effetto statistico …..

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c) ….

27,8 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

100,0 %


Malta

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Malta

74,75

100 %


Paesi Bassi

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ….

 

Effetto statistico …

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

7,5 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

7,5 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

2,4 %


Austria

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ….

 

Effetto statistico

Burgenland

81,50

3,4 %

 

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

19,1 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

22,5 %


Polonia

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Lubelskie

32,23

 

Podkarpackie

32,80

Warminsko-Mazurskie

34,70

Podlaskie

35,05

Swietokrzyskie

35,82

Opolskie

38,28

Malopolskie

39,81

Lubuskie

41,09

Lódzkie

41,45

Kujawsko-Pomorskie

41,80

Pomorskie

45,75

Zachodniopomorskie

46,29

Dolnoslaskie

47,52

Wielkopolskie

48,18

Slaskie

50,62

Mazowieckie

68,77

 

 

 

100 %


Portogallo

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Norte

61,94

 

Centro (PT)

63,08

Alentejo

65,72

Açores

61,61

Madeira

87,84

 

 

 

70,1

Effetto statistico

Algarve

80,05

3,8 %

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c) ….

2,8 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

76,7 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

19,2 %


Slovenia

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Slovenia

74,40

100 %


Slovacchia

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Východné Slovensko

37,21

 

Stredné Slovensko

40,72

Západné Slovensko

45,42

 

 

 

88,9 %

Effetto statistico …..

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c) ….

 

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

88,9 %

Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

7,5 %


Finlandia

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ….

 

Effetto statistico …

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

33,0 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

33,0 %


Svezia

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ….

 

Effetto statistico …

 

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

15,3 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

15,3 %


Regno Unito

Regioni

PIL pro capite

Copertura in termini di popolazione

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Cornwall & Isles of Scilly

70,16

 

West Wales and the Valleys

73,98

 

 

 

4,0 %

Effetto statistico

Highlands and Islands

77,71

0,6 %

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

19,3 %

Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013

23,9 %


(1)  PIL pro capite 2000-2002, SPA, UE-25 = 100 (Eurostat news release 47/2005 del 7.4.2005).


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