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Document 32023R2053

    Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

    PE/52/2023/INIT

    GU L 238 del 27.9.2023, p. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj

    27.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 238/1


    REGOLAMENTO (UE) 2023/2053 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 settembre 2023

    che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), quali definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è assicurare che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine produca benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale.

    (2)

    Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l’Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici trans zonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell’ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l’Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

    (3)

    L’Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (5) («convenzione»).

    (4)

    Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas — ICCAT), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo («piano di gestione»). Il piano di gestione dà seguito al parere del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (Standing Committee on Research and Statistics — SCRS) che ne suggeriva l’istituzione da parte dell’ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell’ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso, che è stato istituito dalla raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04, senza tuttavia attenuare le esistenti misure di monitoraggio e controllo.

    (5)

    La raccomandazione ICCAT 18-02 abroga la raccomandazione 17-07, recepita nel diritto dell’Unione tramite il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    (6)

    Nella sua 26a riunione ordinaria del 2019, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04 che modifica il piano di gestione pluriennale stabilito dalla raccomandazione 18-02. La raccomandazione ICCAT 19-04 abroga e sostituisce la raccomandazione 18-02. Il presente regolamento dovrebbe recepire la raccomandazione 19-04 nel diritto dell’Unione.

    (7)

    È opportuno che il presente regolamento recepisca anche, in tutto o in parte, ove pertinente, le raccomandazioni dell’ICCAT 06-07 sull’allevamento del tonno rosso, 18-10 sulle norme minime per il sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT, 96-14 sul rispetto delle norme nella pesca del tonno rosso e del pesce spada dell’Atlantico settentrionale, 13-13 sull’istituzione di un registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati a operare nella zona della convenzione e 16-15 sulle operazioni di trasbordo.

    (8)

    Le posizioni dell’Unione nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, in particolare l’obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) e l’obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere economicamente redditizi e competitivi il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca. Secondo la relazione pubblicata dall’SCRS nell’ottobre 2018, le catture di tonno rosso a un tasso di mortalità per pesca pari a F0.1 sono in linea con una mortalità per pesca compatibile con il conseguimento dell’MSY (Fmsy). La biomassa dello stock è considerata a un livello tale da garantire l’MSY. Il valore di biomassa B0.1 oscilla tra valori superiori per livelli di reclutamento medio-bassi e valori inferiori per un livello di reclutamento elevato.

    (9)

    Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell’attuare tale piano, l’Unione e gli Stati membri promuovano attività di pesca costiera e l’utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, in particolare attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.

    (10)

    È opportuno considerare le peculiarità e i bisogni della pesca su piccola scala e artigianale. Oltre alle pertinenti disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che eliminano gli ostacoli alla partecipazione alla pesca del tonno rosso da parte della flotta dedita alla pesca costiera su piccola scala, gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, coerentemente con gli obblighi previsti dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (11)

    Al fine di garantire il rispetto della PCP, sono stati adottati atti giuridici dell’Unione per istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includesse la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN»). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell’Unione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (8) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (9) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Si tratta di regolamenti che comprendono già disposizioni che coprono alcune delle misure previste nella raccomandazione ICCAT 19-04, quali le licenze e le autorizzazioni di pesca oltre che determinate norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci. Non è perciò necessario che il presente regolamento includa disposizioni relative a tali misure.

    (12)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglia minima di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, è opportuno che il concetto di taglia minima dell’ICCAT sia recepito nel diritto dell’Unione come taglia minima di riferimento per la conservazione.

    (13)

    Secondo la raccomandazione ICCAT 19-04, devono essere rigettate in mare le catture di tonno rosso inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Lo stesso vale per le catture di tonno rosso che superano i limiti stabiliti nei piani di pesca annuali per le catture accessorie. Ai fini del rispetto da parte dell’Unione dei propri obblighi internazionali nel quadro dell’ICCAT, l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (10) prevede deroghe all’obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 recepisce alcune disposizioni della raccomandazione 19-04 che stabiliscono l’obbligo di rigettare in mare il tonno rosso per le navi che superino il contingente loro assegnato o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L’ambito di applicazione del regolamento delegato comprende le imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa. Non è pertanto necessario che il presente regolamento contempli detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e il presente regolamento lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/98.

    (14)

    Nel corso della riunione annuale del 2018, le parti contraenti della convenzione hanno riconosciuto la necessità di rafforzare i controlli per alcune operazioni riguardanti il tonno rosso. A tal fine, durante tale riunione si è concordato che le parti contraenti della convenzione responsabili delle aziende avrebbero dovuto garantire una piena tracciabilità delle operazioni di ingabbiamento e avrebbero dovuto effettuare controlli a campione basati su un’analisi di rischio.

    (15)

    Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) istituisce un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico («eBCD»), recependo in tal modo la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12. Le raccomandazioni ICCAT 17-09 e 11-20 sull’applicazione dell’eBCD sono state recentemente abrogate dalle raccomandazioni ICCAT 18-12 e 18-13. Pertanto, poiché il regolamento (UE) n. 640/2010 è divenuto obsoleto, la Commissione ha adottato una proposta per un nuovo regolamento che recepisca le norme dell’ICCAT più recenti in materia di eBCD. È perciò opportuno che il presente regolamento non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 640/2010 bensì, in termini più generali, al programma di documentazione delle catture raccomandato dall’ICCAT.

    (16)

    Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell’ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell’Unione le future raccomandazioni dell’ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i seguenti aspetti: i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; deroghe al divieto di riporto dei contingenti non utilizzati; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un’autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. Inoltre, la Commissione, che rappresenta l’Unione in occasione delle riunioni dell’ICCAT, approva ogni anno una serie di raccomandazioni dell’ICCAT di natura unicamente tecnica, in particolare per quanto riguarda: le limitazioni di capacità, gli obblighi relativi al giornale di bordo, i formulari di dichiarazione delle catture, le dichiarazioni di trasbordo e di trasferimento ICCAT (ICCAT transfer declarations — ITD), le informazioni minime per le autorizzazioni di pesca, il numero minimo di pescherecci in riferimento al programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT, le specifiche del regime di ispezione e di osservazione, le norme per la videoregistrazione, il protocollo per le operazioni di rilascio, le norme sul trattamento dei pesci morti, le dichiarazioni di ingabbiamento o le norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci, che dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione mediante gli allegati da I a XV del presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modiifica o all’integrazione degli allegati da I a XV del presente regolamento in linea con le raccomandazioni dell’ICCAT modificate o integrate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (17)

    Le raccomandazioni dell’ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso, vale a dire le operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all’ingabbiamento, all’allevamento, al prelievo e al riporto, sono estremamente dinamiche. Le tecnologie utilizzate per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca, come le fotocamere stereoscopiche e metodi alternativi, sono in costante e ulteriore evoluzione e vanno applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell’ICCAT recepite nel diritto dell’Unione mediante il presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di attuazione relative al riporto di tonno rosso vivo, alle operazioni di trasferimento e alle operazioni di ingabbiamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    (18)

    Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano il recepimento delle future raccomandazioni dell’ICCAT nel diritto dell’Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.

    (19)

    Poiché il presente regolamento introdurrà un nuovo piano di gestione generale per il tonno rosso, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al tonno rosso di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107 (14) e (UE) 2019/833 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto riguarda l’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107, la parte corrispondente al pesce spada del Mediterraneo è stata inclusa nel regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È inoltre opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio (17). È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833.

    (20)

    La raccomandazione ICCAT 18-02 ha abrogato la raccomandazione 17-07 in quanto lo stato dello stock non richiedeva più le misure di emergenza previste dal piano di ricostituzione del tonno rosso istituito da quest’ultima. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1627, che ha dato attuazione a tale piano di ricostituzione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme generali affinché l’Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»).

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    ai pescherecci dell’Unione e alle imbarcazioni dell’Unione dedite alla pesca ricreativa che:

    i)

    catturano tonno rosso nella zona della convenzione; e

    ii)

    trasbordano o detengono a bordo, incluso al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;

    b)

    alle aziende dell’Unione;

    c)

    ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa che operano nelle acque dell’Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;

    d)

    ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell’Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

    Articolo 3

    Obiettivo

    Obiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso adottato dall’ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.

    Articolo 4

    Relazione con altri atti dell’Unione

    Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, quest’ultimo lascia impregiudicati gli altri atti dell’Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:

    1)

    il regolamento (CE) n. 1224/2009;

    2)

    il regolamento (CE) n. 1005/2008;

    3)

    il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

    4)

    il regolamento (UE) 2017/2107;

    5)

    il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

    Articolo 5

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «ICCAT»: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico;

    2)

    «convenzione»: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico;

    3)

    «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d’appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;

    4)

    «tonno rosso vivo»: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all’interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento;

    5)

    «SCRS»: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell’ICCAT;

    6)

    «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine;

    7)

    «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

    8)

    «rimorchiatore»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;

    9)

    «nave officina»: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;

    10)

    «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;

    11)

    «tonnara»: attrezzo fisso, ancorato al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un’area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;

    12)

    «rete a circuizione»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

    13)

    «ingabbiamento»: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso;

    14)

    «nave da cattura»: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;

    15)

    «azienda»: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l’ingrasso o l’allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione; un’azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;

    16)

    «allevamento» o «ingrasso»: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;

    17)

    «prelievo»: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;

    18)

    «fotocamera stereoscopica»: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire a precisare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso;

    19)

    «nave per pesca costiera su piccola scala»: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:

    a)

    lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;

    b)

    la nave esercita attività di pesca esclusivamente all’interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;

    c)

    la durata delle bordate di pesca è inferiore a 24 ore;

    d)

    l’equipaggio è composto al massimo da quattro membri; oppure

    e)

    la nave utilizza tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;

    20)

    «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;

    21)

    «praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;

    22)

    «BCD»: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);

    23)

    «eBCD»: documento elettronico di cattura del tonno rosso;

    24)

    «zona della convenzione»: zona geografica quale definita all’articolo 1 della convenzione;

    25)

    «trasbordo»: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;

    26)

    «trasferimento di controllo»: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell’azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;

    27)

    «fotocamera di controllo»: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;

    28)

    «PCC»: parte contraente della convenzione o parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;

    29)

    «peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni»: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

    30)

    «trasferimento»: qualsiasi trasferimento:

    a)

    di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto;

    b)

    di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un’altra gabbia da trasporto;

    c)

    della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore;

    d)

    della gabbia contenente tonno rosso vivo da un’azienda ad un’altra azienda e tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda;

    e)

    di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;

    31)

    «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione o vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

    32)

    «gruppo di attrezzi»: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;

    33)

    «sforzo di pesca»: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo;

    34)

    «Stato membro responsabile»: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l’azienda o la tonnara di cui trattasi.

    CAPO II

    Misure di gestione

    Articolo 6

    Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca

    1.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri incluse nell’elenco dei pescherecci autorizzati di cui all’articolo 26.

    2.   Ciascuno Stato membro ordina alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato quando ritiene esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    3.   È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.

    Articolo 7

    Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati

    1.   Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all’interno di un’azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione annuale dello Stato membro di cui all’articolo 14 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 53 e 61.

    2.   Se viene consentito un riporto a norma del paragrafo 1, si applicano i seguenti punti:

    a)

    entro il 25 maggio di ogni anno, gli Stati membri responsabili delle aziende compilano e presentano alla Commissione una dichiarazione annuale di riporto che comprende:

    i)

    i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari oggetto del riporto;

    ii)

    l’anno di cattura;

    iii)

    il peso medio;

    iv)

    lo Stato membro di bandiera o la PCC;

    v)

    i riferimenti del BCD corrispondente alle catture riportate;

    vi)

    il nome e il numero ICCAT dell’azienda;

    vii)

    il numero della gabbia; e

    viii)

    le informazioni sui quantitativi prelevati (espressi in kg), una volta completato il prelievo;

    b)

    i quantitativi oggetto del riporto a norma del paragrafo 1 sono introdotti in gabbie separate o serie di gabbie separate nell’azienda in base all’anno di cattura.

    3.   Prima dell’inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l’intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui si è proceduto a un prelievo in blocco all’interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell’articolo 51. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso dagli anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.

    4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l’introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.

    Articolo 8

    Riporto dei contingenti non utilizzati

    Il riporto dei contingenti non utilizzati è vietato.

    Articolo 9

    Trasferimento di contingenti

    1.   I trasferimenti di contingenti tra l’Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica ogni eventuale trasferimento di tali contingenti al segretariato dell’ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.

    2.   È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa informare il segretariato dell’ICCAT prima che avvenga il trasferimento.

    Articolo 10

    Detrazione in caso di superamento del contingente

    Qualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che la situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 11

    Piani di pesca annuali

    1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare:

    a)

    i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;

    b)

    se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;

    c)

    le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;

    d)

    i periodi delle campagne di pesca per ciascuna categoria di attrezzi;

    e)

    informazioni sui porti designati;

    f)

    le norme riguardanti le catture accessorie; e

    g)

    il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    2.   Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la pesca costiera su piccola scala autorizzati a catturare tonno rosso assegnano un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Essi includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione misure supplementari per monitorare attentamente l’utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.

    3.   Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell’Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Tali contingenti settoriali sono inclusi nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorare l’utilizzo di tali contingenti sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.

    4.   Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell’atto dell’Unione applicabile riguardante l’assegnazione delle possibilità di pesca.

    5.   Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione inoltra la modifica al segretariato dell’ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell’inizio dell’attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.

    Articolo 12

    Assegnazione delle possibilità di pesca

    Conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell’Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

    Articolo 13

    Piani di gestione annuali della capacità di pesca

    Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell’atto dell’Unione applicabile relativo all’assegnazione delle possibilità di pesca. L’adeguamento della capacità di pesca dell’Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

    Articolo 14

    Piani di ispezione annuali

    Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Ogni Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Ogni Stato membro elabora il proprio piano conformemente:

    a)

    agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso elaborato a norma dell’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    b)

    al programma nazionale di controllo per il tonno rosso elaborato ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 15

    Piani annuali di gestione dell’allevamento

    1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell’allevamento.

    2.   Nel piano di gestione annuale dell’allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l’allevamento.

    3.   Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso» oppure autorizzata e dichiarata all’ICCAT nel 2018.

    4.   Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso» dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.

    5.   Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonno rosso vivo da un altro Stato membro o un’altra parte contraente.

    6.   Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall’SCRS di effettuare prove per l’individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all’assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.

    7.   Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell’allevamento riveduti.

    Articolo 16

    Trasmissione dei piani annuali

    1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso presenta alla Commissione i piani seguenti:

    a)

    il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all’articolo 11;

    b)

    il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all’articolo 13;

    c)

    il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all’articolo 14; e

    d)

    il piano annuale di gestione dell’allevamento elaborato conformemente all’articolo 15.

    2.   La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell’Unione. Essa trasmette il piano annuale dell’Unione al segretariato dell’ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.

    3.   Nel caso in cui uno Stato membro ometta di presentare alla Commissione un piano di cui al paragrafo 1 entro il termine ivi stabilito, la Commissione può decidere di trasmettere il piano dell’Unione al segretariato dell’ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento o contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell’Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell’Unione al segretariato dell’ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano annuale dell’Unione o nelle modifiche del piano annuale dell’Unione, purché tali piani rivisti siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.

    CAPO III

    Misure tecniche

    Articolo 17

    Campagne di pesca

    1.   La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio di ogni anno.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo orientale (zone di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio al 1o luglio di ogni anno.

    3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la Croazia può chiedere, nel suo piano di pesca annuale di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) dal 26 maggio al 15 luglio di ogni anno.

    4.   In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa delle condizioni meteorologiche, alcune delle sue tonniere con reti a circuizione che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riuscite ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può decidere che, per le singole tonniere con reti a circuizione interessate da tale situazione, la campagna di pesca di cui al paragrafo 1 sia prolungata di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni. L’inattività di detti pescherecci e, in caso di un’operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni del sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System — VMS).

    5.   La pesca del tonno rosso effettuata da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è consentita nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.

    6.   Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, le campagne di pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.

    Articolo 18

    Obbligo di sbarco

    Il presente capo si applica fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.

    Articolo 19

    Taglia minima di riferimento per la conservazione

    1.   È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm, anche se pescati come catture accessorie o nell’ambito della pesca ricreativa.

    2.   In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

    a)

    tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;

    b)

    tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell’ambito della pesca costiera su piccola scala di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e

    c)

    tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.

    3.   Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell’allegato I.

    4.   Gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell’elenco delle navi da cattura di cui all’articolo 26.

    5.   I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento per la conservazione di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro interessato.

    Articolo 20

    Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione

    1.   In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.

    2.   La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo a ogni operazione di pesca.

    3.   Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.

    4.   Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione si applicano gli articoli 31, 33, 34 e 35.

    Articolo 21

    Catture accessorie

    1.   Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all’interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della presentazione del proprio piano di pesca.

    2.   Il piano di pesca annuale di cui all’articolo 11 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall’ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla pesca costiera su piccola scala può essere calcolato su base annuale.

    3.   Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto detenute a bordo o rigettate in mare sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 31 e 32.

    4.   Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell’Unione stabilito in conformità dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    5.   Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera e lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell’Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell’ICCAT.

    6.   I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate dell’eBCD.

    Articolo 22

    Utilizzo di mezzi aerei

    È vietato l’utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.

    CAPO IV

    Pesca ricreativa

    Articolo 23

    Contingente specifico per la pesca ricreativa

    1.   Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l’esercizio di questo tipo di pesca. Nell’assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell’ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della presentazione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.

    2.   Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.

    Articolo 24

    Condizioni specifiche per la pesca ricreativa

    1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l’esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta dell’ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l’elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca per la cattura di tonno rosso. La Commissione inoltra tale elenco all’ICCAT. L’elenco contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione:

    a)

    nome dell’imbarcazione;

    b)

    numero di immatricolazione;

    c)

    numero di registrazione ICCAT (se del caso);

    d)

    eventuale nome precedente; e

    e)

    nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori,

    2.   Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per imbarcazione.

    3.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di attività di pesca ricreativa.

    4.   Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e, ove possibile, della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa e comunica alla Commissione i dati dell’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

    5.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell’ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati devono essere interi, senza branchie e/o eviscerati.

    Articolo 25

    Cattura, marcatura e rilascio

    1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la «pesca con rilascio in mare» nell’Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva di catturare tonno rosso a scopo di cattura, marcatura e rilascio, senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell’ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

    2.   Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di «cattura, marcatura e rilascio» di cui al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell’ambito del programma di ricerca dell’ICCAT sul tonno rosso.

    3.   Gli Stati membri che autorizzano attività di «cattura, marcatura e rilascio»:

    a)

    presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15;

    b)

    monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino il presente regolamento;

    c)

    fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un elevato tasso di sopravvivenza degli esemplari; e

    d)

    presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle attività scientifiche effettuate. La Commissione inoltra la relazione al segretariato dell’ICCAT 60 giorni prima della riunione dell’SCRS dell’anno successivo.

    4.   Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di «cattura, marcatura e rilascio» sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.

    CAPO V

    Misure di controllo

    Sezione 1

    Elenchi e registri dei pescherecci e delle tonnare

    Articolo 26

    Elenchi e registri dei pescherecci

    1.   Ogni anno, un mese prima dell’inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri presentano alla Commissione i seguenti elenchi di navi, nel formato stabilito dall’ultima versione degli orientamenti dell’ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni:

    a)

    l’elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e

    b)

    l’elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso.

    La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT 15 giorni prima dell’inizio dell’attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.

    2.   Nell’arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.

    3.   Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell’Unione (numero CFR) quale definito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (20).

    4.   La Commissione non ammette la trasmissione retroattiva degli elenchi di cui paragrafo 1.

    5.   Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all’attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:

    a)

    i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e

    b)

    un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    6.   Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell’anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fornendo al segretariato dell’ICCAT informazioni aggiornate conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.

    Articolo 27

    Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci

    1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all’allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell’autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con il presente regolamento.

    2.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 6, i pescherecci dell’Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all’articolo 26, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    3.   Quando il contingente individuale assegnato a un dato peschereccio è esaurito, lo Stato membro di bandiera revoca l’autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.

    Articolo 28

    Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso

    1.   Nell’ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.

    2.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all’allegato VII e utilizzano il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell’autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con il presente regolamento.

    3.   Le tonnare dell’Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.

    4.   Lo Stato membro di bandiera revoca l’autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.

    Articolo 29

    Informazioni relative alle attività di pesca

    1.   Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro presenta alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell’anno precedente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:

    a)

    il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;

    b)

    il periodo dell’autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;

    c)

    le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni;

    d)

    il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni; e

    e)

    le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).

    2.   Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni seguenti:

    a)

    il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l’ICCAT; e

    b)

    le catture totali di tonno rosso.

    3.   Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che è accertato o si presume che abbiano catturato tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT non appena disponibili.

    Articolo 30

    Operazioni di pesca congiunte

    1.   Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell’autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione è obbligata ad essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, a disporre di un contingente individuale e a rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 32.

    2.   Il contingente assegnato a un’operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.

    3.   Alle tonniere con reti a circuizione dell’Unione è fatto divieto di partecipare a operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.

    4.   Il modulo di domanda per poter partecipare a un’operazione di pesca congiunta figura nell’allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a ottenere dalla propria tonniera o dalle proprie tonniere con reti a circuizione che partecipano a un’operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:

    a)

    il periodo di autorizzazione richiesto per l’operazione di pesca congiunta;

    b)

    l’identità degli operatori partecipanti;

    c)

    i contingenti dei singoli pescherecci;

    d)

    il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e

    e)

    informazioni sulle aziende destinatarie.

    5.   Almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’operazione di pesca congiunta, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell’allegato IV. Almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’operazione di pesca congiunta, la Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT e allo Stato membro di bandiera degli altri pescherecci partecipanti.

    6.   In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

    Sezione 2

    Registrazione delle catture

    Articolo 31

    Disposizioni riguardanti la registrazione

    1.   Il comandante di una nave da cattura dell’Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell’allegato II del presente regolamento.

    2.   Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell’Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell’allegato II.

    Articolo 32

    Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare

    1.   I comandanti delle navi da cattura dell’Unione che praticano la pesca attiva inviano ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l’intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l’ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti inviano le dichiarazioni mediante il modulo di cui all’allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro.

    2.   I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni di cattura giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati inviano le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9:00 GMT per il giorno precedente.

    3.   Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere e le inviano ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l’intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l’ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, anche in caso di catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori inviano le suddette informazioni mediante il modulo di cui all’allegato III.

    4.   I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12:00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.

    Sezione 3

    Sbarchi e trasbordi

    Articolo 33

    Porti designati

    1.   Ogni Stato membro al quale sia stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all’articolo 11. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione comunica immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell’ICCAT.

    2.   Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    definizione degli orari di sbarco e trasbordo;

    b)

    definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e

    c)

    definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all’articolo 35.

    3.   È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto prelevato da una tonnara o da una gabbia può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché tale trasporto avvenga in presenza dell’autorità di controllo.

    Articolo 34

    Notifica di sbarco preventiva

    1.   L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri figuranti nell’elenco dei pescherecci di cui all’articolo 26. La notifica preventiva di cui all’articolo 17 di tale regolamento è inviata all’autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.

    2.   Almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo in porto prevista, i comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, comprese le navi officina e le navi ausiliarie figuranti nell’elenco di cui all’articolo 26, o i rappresentanti di tali pescherecci e navi, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti:

    a)

    ora di arrivo prevista;

    b)

    quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

    c)

    informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;

    d)

    numero di identificazione esterno e nome del peschereccio.

    3.   Se, in base al diritto dell’Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l’orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell’arrivo in porto, entro il termine di notifica applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l’arrivo.

    4.   Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell’anno in corso.

    5.   Tutti gli sbarchi nell’Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all’articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.

    6.   A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell’Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura dell’Unione è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l’esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo invia un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.

    Articolo 35

    Trasbordo

    1.   Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell’Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell’Unione è vietato in qualunque circostanza.

    2.   Fatti salvi l’articolo 52, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all’articolo 33 del presente regolamento.

    3.   Almeno 72 ore prima dell’ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente o il rappresentante del comandante fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all’allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un’autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date richieste a norma dell’allegato V.

    4.   Lo Stato membro di approdo procede all’ispezione del peschereccio ricevente, all’arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo.

    5.   Il comandante del peschereccio dell’Unione impegnato in un’operazione di trasbordo compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT in conformità dell’allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell’eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.

    6.   Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato membro di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all’autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.

    7.   Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.

    Sezione 4

    Obblighi di comunicazione

    Articolo 36

    Relazioni settimanali sui quantitativi

    Ogni Stato membro presenta alla Commissione dichiarazioni di cattura settimanali. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell’articolo 32 per quanto riguarda le tonnare, le tonniere con reti a circuizione e le altre navi da cattura. Le informazioni sono strutturate per tipo di attrezzo. La Commissione inoltra sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

    Articolo 37

    Informazioni sull’esaurimento dei contingenti

    1.   Oltre a conformarsi all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all’80 %.

    2.   Oltre a conformarsi all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un’operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l’ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l’operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell’ora della sospensione.

    3.   La Commissione informa il segretariato dell’ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell’Unione.

    Sezione 5

    Programmi di osservazione

    Articolo 38

    Programma di osservazione nazionale

    1.   Ogni Stato membro provvede affinché l’invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:

    a)

    il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);

    b)

    il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);

    c)

    il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);

    d)

    il 100 % dei rimorchiatori;

    e)

    il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare.

    Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l’attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.

    2.   I compiti dell’osservatore nazionale sono, in particolare, i seguenti:

    a)

    controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare;

    b)

    registrare l’attività di pesca e riferire al riguardo, indicando in particolare:

    i)

    il quantitativo di catture (comprese quelle accessorie) e la loro destinazione (catture detenute a bordo o rigettate in mare, vive o morte);

    ii)

    la zona di cattura, in latitudine e longitudine;

    iii)

    la misura dello sforzo (numero di cale, numero di ami ecc.) quale definita nel manuale operativo dell’ICCAT per i diversi attrezzi;

    iv)

    la data della cattura;

    c)

    verificare i dati registrati nel giornale di bordo;

    d)

    avvistare e prendere nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT.

    3.   Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, gli osservatori nazionali svolgono attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell’SCRS.

    4.   Le informazioni e i dati raccolti nell’ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione. La Commissione inoltra tali dati e informazioni all’SCRS o al segretariato dell’ICCAT, a seconda dei casi.

    5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché:

    a)

    vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

    b)

    i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;

    c)

    gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell’invio sui pescherecci;

    d)

    si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.

    Articolo 39

    Programma di osservazione regionale dell’ICCAT

    1.   Gli Stati membri garantiscono l’effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell’ICCAT di cui al presente articolo e all’allegato VIII.

    2.   Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell’ICCAT:

    a)

    su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

    b)

    durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;

    c)

    durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;

    d)

    durante tutti i trasferimenti di tonno rosso da un’azienda a un’altra;

    e)

    durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;

    f)

    durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e

    g)

    durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.

    3.   Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell’ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché a ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell’ICCAT per l’intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma, da parte dello Stato membro di allevamento, delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell’ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un’azienda per garantire continuità alle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell’osservatore sono debitamente svolti. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l’invio di un altro osservatore regionale.

    5.   I compiti degli osservatori regionali dell’ICCAT sono, in particolare, i seguenti:

    a)

    osservare e monitorare le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell’ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;

    b)

    firmare le ITD e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le loro osservazioni. Diversamente, l’osservatore regionale dell’ICCAT annota nelle ITD e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;

    c)

    svolgere attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell’SCRS.

    6.   Il comandante, l’equipaggio e l’operatore dell’azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l’osservatore regionale nell’esercizio delle sue funzioni.

    Sezione 6

    Operazioni di trasferimento

    Articolo 40

    Autorizzazione di trasferimento

    1.   Prima di un’operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i rappresentanti del comandante, o l’operatore dell’azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento invia allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell’azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:

    a)

    il nome della nave da cattura o dell’azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT;

    b)

    l’orario previsto del trasferimento;

    c)

    il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;

    d)

    le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie;

    e)

    il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e

    f)

    il porto, l’azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti a un’unica operazione di pesca, è necessaria una sola ITD, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l’indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse.

    3.   Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non è trasferibile da una gabbia all’altra.

    4.   Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma del paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all’operatore della tonnara o dell’azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all’anno e tre lettere che indicano se l’autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.

    5.   Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma del paragrafo 1 concede o nega l’autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L’operazione di trasferimento non può avere inizio senza l’autorizzazione preventiva.

    6.   L’autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell’operazione di ingabbiamento.

    Articolo 41

    Diniego di un’autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso

    1.   Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica preventiva di trasferimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, nega l’autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:

    a)

    la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;

    b)

    il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l’ingabbiamento;

    c)

    la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un’autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell’articolo 27; oppure

    d)

    il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all’articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante.

    2.   Se lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, nega il trasferimento, impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all’operatore della tonnara o dell’azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all’allegato XII.

    3.   In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l’azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore dopo il verificarsi del guasto tecnico. Il termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell’ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.

    Articolo 42

    Dichiarazione di trasferimento ICCAT

    1.   Al termine dell’operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile l’ITD secondo il modello di cui all’allegato VI.

    2.   I moduli per l’ITD sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell’azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo ITD comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all’anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere «ITD» (SM-20**/xxx/ITD).

    3.   L’originale dell’ITD accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara e dai rimorchiatori.

    4.   I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all’allegato II.

    5.   Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all’allegato XIII.

    Articolo 43

    Videosorveglianza

    1.   Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell’acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all’allegato X.

    2.   Qualora l’SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie alla Commissione, che le inoltra all’SCRS.

    Articolo 44

    Verifica da parte degli osservatori regionali dell’ICCAT e svolgimento di indagini

    1.   Gli osservatori regionali dell’ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all’articolo 39 e all’allegato VIII:

    a)

    registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo;

    b)

    osservano e stimano le catture trasferite; e

    c)

    verificano i dati inseriti nell’autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all’articolo 40 e nell’ITD di cui all’articolo 42.

    2.   Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % nel numero di esemplari di tonno rosso tra le stime effettuate a) dall’osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore oppure b) dall’operatore della tonnara o dell’azienda, lo Stato membro responsabile avvia un’indagine. L’indagine si conclude prima dell’ingabbiamento presso l’azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell’indagine, l’ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.

    3.   Tuttavia, nel caso in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l’operatore dell’azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l’autorizzazione a effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all’osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un’indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità o la chiarezza della videoregistrazione non è sufficiente per stimare i quantitativi trasferiti, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all’osservatore regionale dell’ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non sia tale da consentire la stima dei quantitativi trasferiti.

    4.   Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, gli osservatori regionali dell’ICCAT firmano l’ITD unicamente se le loro osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT e se le informazioni riportate nell’ITD corrispondono alle loro osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. Gli osservatori dell’ICCAT verificano inoltre che l’ITD sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all’operatore dell’azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concordano con l’ITD, gli osservatori dell’ICCAT annotano la loro presenza e i motivi del disaccordo nell’ITD e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate.

    5.   Al termine dell’operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile l’ITD secondo il modello di cui all’allegato VI. Lo Stato membro inoltra l’ITD alla Commissione.

    Articolo 45

    Atti di esecuzione

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l’applicazione della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.

    Sezione 7

    Operazioni di ingabbiamento

    Articolo 46

    Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione

    1.   È vietato l’ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell’inizio dell’operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, nei piani di gestione dell’allevamento di cui all’articolo 15 sono indicate le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l’azienda.

    2.   Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell’azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l’operazione.

    3.   L’autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l’ingabbiamento qualora ritenga che:

    a)

    la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso;

    b)

    il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o

    c)

    la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un’autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell’articolo 27.

    4.   Se rifiuta di approvare l’ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:

    a)

    informa l’autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell’azienda; e

    b)

    chiede all’autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.

    5.   L’ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell’azienda abbia rilasciato l’approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell’azienda possono autorizzare l’operazione di ingabbiamento.

    6.   L’ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell’azienda non forniscano motivazioni valide, incluso di forza maggiore, indicate nel rapporto sull’operazione di ingabbiamento all’atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno è vietato effettuare operazioni di ingabbiamento.

    Articolo 47

    Documentazione riguardante le catture di tonno rosso

    1.   È vietato allo Stato membro responsabile dell’azienda l’ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall’ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.

    2.   Gli Stati membri non immettono tonno rosso in un allevamento non autorizzato dallo Stato membro o dalla PCC o non iscritto nel registro ICCAT degli impianti di allevamento.

    3.   Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché le catture di tonno rosso siano introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e siano suddivise in base allo Stato membro di bandiera o alla PCC di origine. In deroga a quanto precede, se il tonno rosso è catturato nell’ambito di un’operazione di pesca congiunta tra diversi Stati membri, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché il tonno rosso sia introdotto in gabbie o serie di gabbie separate e sia suddiviso in base alle operazioni di pesca congiunte e all’anno di cattura.

    Articolo 48

    Ispezioni

    Lo Stato membro responsabile dell’azienda adotta le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nell’azienda stessa sia oggetto di ispezione.

    Articolo 49

    Videosorveglianza

    Lo Stato membro responsabile dell’azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell’acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all’allegato X.

    Articolo 50

    Avvio e svolgimento di indagini

    Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall’osservatore regionale dell’ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall’operatore dell’azienda, lo Stato membro responsabile dell’azienda avvia un’indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all’articolo 51.

    Articolo 51

    Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all’ingabbiamento

    1.   Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull’uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza.

    2.   Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all’allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall’ICCAT nel corso della sua riunione annuale.

    3.   Lo Stato membro responsabile dell’azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all’entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell’ICCAT.

    4.   Qualora, per un’unica operazione di cattura, i risultati del programma indichino un numero di esemplari di tonno rosso ingabbiati che si discosta di oltre il 10 % dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un’indagine per stabilire con precisione il peso delle catture da detrarre dal contingente nazionale di tonno rosso, a norma del paragrafo 9.

    5.   Quando lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un’indagine, lo Stato membro responsabile dell’azienda collabora pienamente e fornisce allo Stato membro o alla PCC che svolge le indagini tutte le informazioni complementari richieste, compresi i risultati dell’analisi delle riprese video in questione, e ne informa immediatamente la Commissione.

    6.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese quelle le cui navi sono state coinvolte nel trasporto del pescato, cooperano attivamente, anche mediante lo scambio di tutte le informazioni e di tutta la documentazione a loro disposizione.

    7.   L’autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara conclude l’indagine entro un mese dalla comunicazione dei risultati dell’ingabbiamento da parte dell’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’azienda.

    8.   Una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso catturati che sono stati dichiarati dalla nave o dalla tonnara in questione e il numero stabilito dall’autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara a seguito dell’indagine costituisce una potenziale violazione da parte della nave o della tonnara in questione.

    9.   Qualora un’indagine evidenzi la mancanza di esemplari di tonno rosso, il peso del pescato mancante è detratto dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara, a seconda dei casi, applicando il peso medio individuale all’ingabbiamento comunicato dall’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’azienda al numero di esemplari di tonno rosso presenti nella cattura stabilito dall’autorità competente dello Stato membro responsabile del peschereccio o della tonnara a seguito della sua analisi delle riprese video del primo trasferimento nel quadro dell’indagine.

    10.   In deroga al paragrafo 9, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile del peschereccio coinvolto nel trasporto del pescato verso l’azienda di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara e la Commissione possono decidere di non detrarre dal contingente nazionale il pescato che, nel corso dell’indagine, è stato dichiarato perso, qualora le perdite siano state debitamente documentate come casi di forza maggiore dall’operatore, le informazioni pertinenti siano state comunicate all’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’operatore e alla Commissione immediatamente dopo l’evento e le perdite non abbiano provocato casi di mortalità noti.

    11.   Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all’allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:

    a)

    l’indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un’unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un’operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o

    b)

    il risultato dell’indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.

    Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.

    12.   I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti sono compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l’operatore dell’azienda richiede la presenza di un’autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell’ICCAT per monitorare il rilascio.

    13.   Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1o settembre di ogni anno. In caso di forza maggiore durante l’ingabbiamento, lo Stato membro presenta tali risultati prima del 12 settembre di ogni anno. La Commissione inoltra queste informazioni all’SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione.

    14.   Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento a un’altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l’autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell’azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all’interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.

    Articolo 52

    Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull’operazione di ingabbiamento

    1.   Entro 72 ore dal termine di ciascuna operazione di ingabbiamento, un operatore dell’azienda presenta alla propria autorità competente una dichiarazione di ingabbiamento quale prevista all’allegato XIV.

    2.   Oltre alla dichiarazione di ingabbiamento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro responsabile dell’azienda, entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento, presenta allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull’operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell’allegato XI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, un’operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l’eventuale indagine avviata e l’eventuale operazione di rilascio ordinata.

    Articolo 53

    Trasferimenti all’interno dell’azienda e controlli a campione

    1.   Lo Stato membro responsabile di un’azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.

    2.   Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile di un’azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un’analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell’anno successivo.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile di un’azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all’articolo 14. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell’ICCAT nel mese di aprile dell’anno successivo al periodo contingentale corrispondente.

    Articolo 54

    Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti

    1.   Lo Stato membro responsabile di un’azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli articoli 49 e 51 siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell’ICCAT e degli osservatori nazionali e dell’ICCAT che ne facciano richiesta.

    2.   Lo Stato membro responsabile di un’azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.

    Articolo 55

    Rapporto annuale sulle operazioni di ingabbiamento

    Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all’obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento e rapporti sulle operazioni di ingabbiamento ai sensi dell’articolo 52 presentano alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all’anno precedente. La Commissione inoltra queste informazioni al segretariato dell’ICCAT prima del 31 agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:

    a)

    il quantitativo totale, per azienda, del tonno rosso ingabbiato, compresa la riduzione in numero e in peso, per azienda, riscontrato durante il trasporto verso le gabbie effettuato dai pescherecci e dalle tonnare;

    b)

    l’elenco dei pescherecci che catturano, forniscono o trasportano tonno rosso a fini di allevamento (nome del peschereccio, bandiera, numero di licenza, tipo di attrezzi) e delle tonnare;

    c)

    i risultati del programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, degli esemplari di tonno rosso catturati, nonché la data, l’ora e la zona della cattura e il metodo di pesca utilizzato, al fine di migliorare le statistiche per la valutazione dello stock.

    Il programma prevede che il campionamento per taglia (lunghezza o peso) nelle gabbie sia effettuato su un campione (= 100 esemplari) per ogni 100 tonnellate di pesce vivo, oppure su un campione del 10 % del numero totale dei pesci ingabbiati. I campioni per taglia saranno raccolti durante il prelievo nell’azienda e tra i pesci morti durante il trasporto, secondo gli orientamenti dell’ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. Per il pesce allevato per più di un anno sono previsti metodi di campionamento supplementari. Il campionamento è effettuato nel corso di ogni prelievo e riguarda tutte le gabbie;

    d)

    i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia, nonché una stima della crescita e della mortalità in cattività e dei quantitativi venduti, in tonnellate. Tali informazioni sono fornite per azienda;

    e)

    i quantitativi di tonno rosso ingabbiati nel corso dell’anno precedente; e

    f)

    i quantitativi, ripartiti per provenienza, commercializzati nel corso dell’anno precedente.

    Articolo 56

    Atti di esecuzione

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure per l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.

    Sezione 8

    Monitoraggio e sorveglianza

    Articolo 57

    Sistema di controllo dei pescherecci

    1.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un VMS per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all’allegato XV.

    2.   I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell’elenco delle navi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere a) o b), iniziano a trasmettere all’ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.

    3.   A fini di controllo, il comandante o il rappresentante del comandante provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema «hail»).

    4.   Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione inoltra tali messaggi al segretariato dell’ICCAT.

    5.   Lo Stato membro provvede affinché:

    a)

    i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;

    b)

    in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;

    c)

    i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;

    d)

    i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

    6.   Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.

    Sezione 9

    Ispezione e contrasto

    Articolo 58

    Programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT

    1.   Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT («programma dell’ICCAT») per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell’allegato IX del presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell’ambito del programma dell’ICCAT.

    3.   Qualora più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro siano contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un’analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l’intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell’inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell’Unione è inviata nella zona della convenzione.

    4.   La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell’Unione al programma dell’ICCAT.

    5.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell’Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all’Unione di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma dell’ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.

    6.   Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell’ICCAT nel corso dell’anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell’Unione al programma dell’ICCAT e lo invia al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri.

    Articolo 59

    Ispezioni in caso di infrazione

    Lo Stato membro di bandiera provvede affinché l’ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:

    a)

    non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o

    b)

    abbia commesso una violazione del presente regolamento o un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 60

    Verifiche incrociate

    1.   Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, degli eBCD, dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento e trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo del peschereccio o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture o note di vendita.

    Sezione 10

    Contrasto

    Articolo 61

    Contrasto

    Fatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e fatto salvo, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell’azienda di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente al diritto nazionale, questa non rispetta gli articoli da 46 a 56 del presente regolamento. A seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione, sanzioni pecuniarie o entrambe. Gli Stati membri comunicano qualsiasi sospensione o revoca di un’autorizzazione alla Commissione, che la notifica al segretariato dell’ICCAT affinché modifichi di conseguenza il «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso».

    CAPO VI

    Commercializzazione

    Articolo 62

    Misure di commercializzazione

    1.   Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), sono vietati nell’Unione il commercio, lo sbarco, l’importazione, l’esportazione, l’ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione che attuano le norme dell’ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

    2.   Sono vietati nell’Unione il commercio, l’importazione, lo sbarco, l’ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l’esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:

    a)

    il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT; o

    b)

    il tonno rosso è stato catturato da una nave da cattura o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.

    3.   Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell’Unione il commercio, l’importazione, lo sbarco, la trasformazione e l’esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.

    CAPO VII

    Disposizioni finali

    Articolo 63

    Valutazione

    Gli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell’ICCAT, entro la data decisa dall’ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull’attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.

    Articolo 64

    Finanziamento

    Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 65

    Riservatezza

    I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 66

    Procedura di modifica

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’ICCAT che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:

    a)

    le deroghe al divieto di riportare i contingenti non utilizzati di cui all’articolo 8;

    b)

    i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 51, paragrafo 13, articolo 52, paragrafo 2, articolo 55, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;

    c)

    i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4;

    d)

    la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafo 1;

    e)

    le percentuali e i parametri di riferimento fissati all’articolo 13, all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 38, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafo 2, all’articolo 50 e all’articolo 51, paragrafo 8;

    f)

    le informazioni da presentare alla Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 4, all’articolo 34, paragrafo 2, all’articolo 40, paragrafo 1, e all’articolo 55;

    g)

    i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell’ICCAT di cui, rispettivamente, all’articolo 38, paragrafo 2, e all’articolo 39, paragrafo 5;

    h)

    i motivi di diniego dell’autorizzazione al trasferimento di cui all’articolo 41, paragrafo 1;

    i)

    i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all’articolo 46, paragrafo 4;

    j)

    il numero delle navi di cui all’articolo 58, paragrafo 3;

    k)

    gli allegati da I a XV.

    2.   Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell’ICCAT vincolanti per l’Unione.

    Articolo 67

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 66 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 ottobre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 66 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 66 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 68

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 69

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001

    Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:

    a)

    l’articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l’allegato I bis sono soppressi;

    b)

    nell’allegato I, il trattino «Tonno rosso: Thunnus thynnus» è soppresso;

    c)

    nell’allegato II, la riga «Thunnus thynnus Tonno rosso» è soppressa.

    Articolo 70

    Modifica del regolamento (UE) 2017/2107

    Nel regolamento (UE) 2017/2107, l’articolo 43 è soppresso.

    Articolo 71

    Modifica del regolamento (UE) 2019/833

    Nel regolamento (UE) 2019/833, l’articolo 53 è soppresso.

    Articolo 72

    Abrogazione

    1.   Il regolamento (CE) 2016/1627 è abrogato.

    2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVI del presente regolamento.

    Articolo 73

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2023

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. M. ALBARES BUENO


    (1)   GU C 232 del 14.7.2020, pag. 36.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 26 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (4)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

    (5)  Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34).

    (6)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    (10)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

    (11)  Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).

    (12)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (14)  Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

    (15)  Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

    (16)  Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1).

    (17)  Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

    (18)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

    (19)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

    (20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

    (21)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

    (22)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).


    ALLEGATO I

    CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE NAVI DA CATTURA CHE PRATICANO ATTIVITÀ DI PESCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 19

    1.   

    Ogni Stato membro garantisce il rispetto delle seguenti limitazioni di capacità:

    a)

    il numero massimo delle proprie tonniere con lenze e canne e dei propri pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006;

    b)

    il numero massimo di unità della propria flotta artigianale autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008;

    c)

    il numero massimo delle proprie navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico non può superare il numero delle navi che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008.

    Ogni Stato membro assegna contingenti individuali alle navi interessate.

    2.   

    Ogni Stato membro può ripartire:

    non più del 7 % del suo contingente di tonno rosso tra le proprie tonniere con lenze e canne e i propri pescherecci con lenze trainate. Per la Francia, un massimo di 100 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza alla forca non inferiore a 70 cm può essere catturato dai pescherecci battenti bandiera francese di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri operanti nel golfo di Biscaglia;

    non più del 2 % del suo contingente di tonno rosso tra i propri pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale di pesce fresco nel Mediterraneo;

    non più del 90 % del suo contingente di tonno rosso tra le sue navi da cattura nel Mare Adriatico a fini di allevamento.

    3.   

    Per un massimo del 7 % in peso degli esemplari di tonno rosso catturati dalle navi battenti la sua bandiera nel Mare Adriatico a fini di allevamento, la Croazia può applicare un peso minimo pari a 6,4 kg o una lunghezza minima alla forca pari a 66 cm.

    4.   

    Gli Stati membri le cui tonniere con lenze e canne e i cui pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano e pescherecci con lenze trainate sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:

    il marchio caudale è apposto su ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l’operazione di scarico;

    ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che è incluso nei documenti di cattura del tonno rosso e riportato in modo leggibile ed indelebile sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente tonno.


    ALLEGATO II

    OBBLIGHI RELATIVI AL GIORNALE DI BORDO

    A.   NAVI DA CATTURA

    Specifiche minime per il giornale di pesca:

    1.

    il giornale di pesca è composto da fogli numerati;

    2.

    il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell’arrivo in porto;

    3.

    il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;

    4.

    una copia dei fogli resta nel giornale di pesca;

    5.

    il giornale di pesca relativo all’ultimo anno di attività è conservato a bordo.

    Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:

    1.

    nome e indirizzo del comandante;

    2.

    date e porti di partenza, date e porti di arrivo;

    3.

    nome del peschereccio, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);

    4.

    attrezzi da pesca:

    a)

    tipo in base al codice FAO;

    b)

    dimensioni (ad esempio: lunghezza, apertura di maglia, numero di ami);

    5.

    operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l’indicazione dei seguenti elementi:

    a)

    attività (ad esempio: pesca, navigazione);

    b)

    posizione: posizioni giornaliere esatte (in gradi e primi), registrate per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

    c)

    registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:

    codice FAO,

    peso arrotondato in kg per giorno,

    numero di esemplari per giorno;

    per le tonniere con reti a circuizione, i suddetti dati sono registrati per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle;

    6.

    firma del comandante;

    7.

    modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;

    8.

    nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l’indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

    Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o trasbordo:

    1.

    date e porto di sbarco o trasbordo;

    2.

    prodotti:

    a)

    specie e presentazione in base al codice FAO;

    b)

    numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;

    3.

    firma del comandante o dell’agente del peschereccio;

    4.

    in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT del peschereccio ricevente.

    Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di trasferimento in gabbie:

    1.

    data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del trasferimento;

    2.

    prodotti:

    a)

    identificazione delle specie in base al codice FAO;

    b)

    numero di pesci e quantitativo in kg trasferito in gabbie;

    3.

    nome, bandiera e numero ICCAT del rimorchiatore;

    4.

    nome e numero ICCAT dell’azienda di destinazione;

    5.

    nel caso di un’operazione di pesca congiunta, oltre ai dati di cui ai punti da 1 a 4, i comandanti registrano nel giornale di pesca:

    a)

    per la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie:

    il quantitativo delle catture salpate a bordo;

    il quantitativo delle catture imputate al contingente individuale;

    i nomi degli altri pescherecci partecipanti all’operazione di pesca congiunta;

    b)

    per le altre navi da cattura della stessa operazione di pesca congiunta che non partecipano al trasferimento del pesce:

    il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e il numero ICCAT di tali navi;

    l’indicazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie;

    il quantitativo delle catture imputate ai contingenti individuali;

    il nome e il numero ICCAT della nave da cattura di cui alla lettera a).

    B.   RIMORCHIATORI

    1.

    Il comandante del rimorchiatore registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l’ora e la posizione del trasferimento, i quantitativi trasferiti (numero di pesci e quantitativo in kg), il numero della gabbia e il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero ICCAT dell’altra nave o delle altre navi partecipanti, l’azienda di destinazione e il relativo numero ICCAT, nonché il numero ICCAT dell’ITD.

    2.

    Ulteriori trasferimenti verso navi ausiliarie o altri rimorchiatori sono registrati indicando le informazioni di cui al punto 1, nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave ausiliaria o del rimorchiatore e il numero ICCAT dell’ITD.

    3.

    Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

    C.   NAVI AUSILIARIE

    1.

    Il comandante della nave ausiliaria registra quotidianamente le attività nel giornale di bordo indicando la data, l’ora e le posizioni, i quantitativi di tonno rosso salpati a bordo e il nome del peschereccio, dell’azienda o della tonnara con la quale il comandante della nave ausiliaria opera in associazione.

    2.

    Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutte le attività effettuate nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

    D.   NAVI OFFICINA

    1.

    Il comandante della nave officina registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l’ora e la posizione delle attività, i quantitativi trasbordati, nonché il numero e il peso del tonno rosso proveniente, a seconda dei casi, da aziende, tonnare o navi da cattura. Registra inoltre il nome e il numero ICCAT di tali aziende, tonnare o navi da cattura.

    2.

    Il comandante della nave officina tiene un giornale quotidiano delle attività di trasformazione in cui sono indicati il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il coefficiente di conversione utilizzato e i pesi e i quantitativi per tipo di presentazione del prodotto.

    3.

    Il comandante della nave officina tiene a bordo un piano di stivaggio indicante l’ubicazione e i quantitativi per specie e tipo di presentazione.

    4.

    Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasbordi effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di bordo quotidiano, il giornale delle attività di trasformazione, il piano di stivaggio e le copie originali delle dichiarazioni di trasbordo ICCAT sono tenuti a bordo e sono accessibili in qualsiasi momento a fini di controllo.

    ALLEGATO III

    FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

    Formulario di dichiarazione delle catture

    Bandiera

    Numero ICCAT

    Nome del peschereccio

    Inizio del periodo di dichiarazione

    Fine del periodo di dichiarazione

    Durata (in giorni) del periodo di dichiarazione

    Data di cattura

    Luogo di cattura

    Catture

    Peso attribuito in caso di operazione di pesca congiunta (kg)

    Latitudine

    Longitudine

    Peso (kg)

    Numero di esemplari

    Peso medio (kg)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ALLEGATO IV

    MODULO DI DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A UN’OPERAZIONE DI PESCA CONGIUNTA

    Operazione di pesca congiunta

    Stato di bandiera

    Nome del peschereccio

    N. ICCAT

    Durata dell’operazione

    Identità degli operatori

    Contingente individuale del peschereccio

    Criterio di ripartizione per peschereccio

    Azienda di ingrasso e di allevamento di destinazione

    PCC

    N. ICCAT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Data …

    Convalida dello Stato di bandiera ...


    ALLEGATO V

    DICHIARAZIONE DI TRASBORDO ICCAT

    Image 1


    ALLEGATO VI

    DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ICCAT

    Image 2


    ALLEGATO VII

    INFORMAZIONI MINIME PER LE AUTORIZZAZIONI DI PESCA  (1)

    A.   IDENTIFICAZIONE

    1.

    Numero di immatricolazione ICCAT

    2.

    Nome del peschereccio

    3.

    Numero di immatricolazione esterno (lettere e numero)

    B.   CONDIZIONI DI PESCA

    1.

    Data di emissione

    2.

    Periodo di validità

    3.

    Condizioni di autorizzazione di pesca, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzi da pesca, e altre condizioni eventualmente applicabili derivanti dal presente regolamento e/o dalla legislazione nazionale

     

     

    Dal …/…/…

    al …/…/…

    Dal …/…/…

    al …/…/…

    Dal …/…/…

    al …/…/…

    Dal …/…/…

    al …/…/…

    Dal …/…/…

    al …/…/…

    Dal …/…/…

    al …/…/…

    Zone

     

     

     

     

     

     

     

    Specie

     

     

     

     

     

     

     

    Attrezzi da pesca

     

     

     

     

     

     

     

    Altre condizioni

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 404/201.


    ALLEGATO VIII

    PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE ICCAT

    NOMINA DI OSSERVATORI REGIONALI DELL’ICCAT

    1.

    Per poter svolgere i propri compiti ogni osservatore regionale dell’ICCAT deve essere in possesso:

    a)

    di un’esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;

    b)

    di una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT, attestata da un certificato rilasciato dagli Stati membri e basato sugli orientamenti dell’ICCAT in materia di formazione;

    c)

    della capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;

    d)

    di una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave o dell’azienda sottoposta a osservazione.

    OBBLIGHI DELL’OSSERVATORE REGIONALE DELL’ICCAT

    2.

    L’osservatore regionale dell’ICCAT deve:

    a)

    aver completato la formazione tecnica prescritta dalle linee direttrici stabilite dall’ICCAT;

    b)

    essere cittadino di uno degli Stati membri ma, per quanto possibile, non dello Stato in cui ha sede l’azienda o la tonnara o dello Stato di bandiera della tonniera con reti a circuizione. Tuttavia, se il tonno rosso è prelevato dalla gabbia e commercializzato come prodotto fresco, l’osservatore regionale dell’ICCAT che sovraintende al prelievo può essere un cittadino dello Stato membro responsabile dell’azienda;

    c)

    essere in grado di svolgere i compiti di cui al punto 3;

    d)

    essere iscritto nell’elenco degli osservatori regionali dell’ICCAT tenuto dall’ICCAT;

    e)

    non avere interessi attuali finanziari o di altro tipo nella pesca del tonno rosso.

    COMPITI DELL’OSSERVATORE REGIONALE DELL’ICCAT

    3.

    I compiti dell’osservatore regionale dell’ICCAT sono i seguenti:

    a)

    l’osservatore a bordo di una tonniera con reti a circuizione controlla che la tonniera rispetti le misure di conservazione e di gestione pertinenti adottate dall’ICCAT; in particolare, l’osservatore regionale dell’ICCAT:

    1.

    qualora osservi una possibile violazione delle raccomandazioni ICCAT, ne informa tempestivamente la società incaricata di attuare il programma di osservazione regionale, la quale inoltra immediatamente tale informazione alle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura;

    2.

    registra le attività di pesca e riferisce al riguardo;

    3.

    osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

    4.

    stila un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle tonniere con reti a circuizione;

    5.

    avvista e prende nota dei pescherecci eventualmente operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT;

    6.

    registra le attività di trasferimento e riferisce al riguardo;

    7.

    verifica la posizione del peschereccio impegnato in attività di trasferimento;

    8.

    osserva i prodotti trasferiti ed effettua una stima dei medesimi, anche esaminando le videoregistrazioni;

    9.

    verifica e registra il nome e il numero ICCAT del peschereccio interessato;

    10.

    svolge attività scientifiche, quali la raccolta di dati nell’ambito del compito II, eventualmente richieste dalla commissione ICCAT, in base alle istruzioni dell’SCRS;

    b)

    l’osservatore regionale dell’ICCAT operante presso l’azienda e la tonnara verifica che queste rispettino le misure di conservazione e di gestione pertinenti adottate dall’ICCAT; in particolare, l’osservatore regionale dell’ICCAT:

    1.

    verifica i dati riportati nelle ITD e nelle dichiarazioni di ingabbiamento e nel BCD, anche esaminando le videoregistrazioni;

    2.

    certifica i dati riportati nelle ITD e nelle dichiarazioni di ingabbiamento, nonché nei BCD;

    3.

    stila un rapporto giornaliero sulle attività di trasferimento delle aziende e delle tonnare;

    4.

    controfirma le ITD e le dichiarazioni di ingabbiamento e i BCD unicamente se ritiene che le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme ai requisiti di cui all’articolo 42, paragrafo 1, e all’articolo 43, paragrafo 1;

    5.

    svolge attività scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione, in base alle istruzioni dell’SCRS;

    6.

    registra e verifica la presenza di qualsiasi tipo di marcatura, compresi segni distintivi naturali, e comunica qualsiasi segno di asportazione recente di marcature;

    c)

    redige rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte conformemente al presente punto e offre al comandante e all’operatore dell’azienda la possibilità di inserirvi eventuali informazioni pertinenti;

    d)

    presenta al segretariato il rapporto generale di cui alla lettera c) entro venti giorni dal termine del periodo di osservazione;

    e)

    svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalla Commissione ICCAT.

    4.

    L’osservatore regionale dell’ICCAT considera riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dalle tonniere con reti a circuizione e dalle aziende e accetta per iscritto che tale obbligo costituisca una condizione per la sua nomina ad osservatore regionale dell’ICCAT.

    5.

    L’osservatore regionale dell’ICCAT soddisfa i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di bandiera o dello Stato al quale fa capo l’azienda e che esercita la propria giurisdizione sul peschereccio o sull’azienda cui egli è assegnato.

    6.

    L’osservatore regionale dell’ICCAT rispetta la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo e dell’azienda, purché tali norme non interferiscano con i doveri che gli competono nell’ambito del presente programma e con gli obblighi del personale di bordo e dell’azienda di cui al punto 7 del presente allegato e all’articolo 39.

    OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DI BANDIERA NEI CONFRONTI DEGLI OSSERVATORI REGIONALI DELL’ICCAT

    7.

    Gli Stati membri responsabili della tonniera con reti a circuizione, dell’azienda o della tonnara provvedono affinché gli osservatori regionali dell’ICCAT:

    a)

    abbiano accesso al personale di bordo, dell’azienda e della tonnara, nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;

    b)

    abbiano accesso, su richiesta, alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo del peschereccio al quale sono assegnati, al fine di agevolare l’esercizio delle funzioni di cui al punto 3 del presente allegato:

    1.

    strumenti per la navigazione via satellite,

    2.

    schermi radar, quando in uso,

    3.

    mezzi di comunicazione elettronici;

    c)

    beneficino di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie adeguate;

    d)

    dispongano di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l’espletamento delle formalità amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori.

    COSTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE DELL’ICCAT

    8.

    Tutti i costi derivanti dalle attività degli osservatori regionali dell’ICCAT sono a carico degli operatori delle aziende o degli armatori delle tonniere con reti a circuizione.

    ALLEGATO IX

    PROGRAMMA DI ISPEZIONE INTERNAZIONALE CONGIUNTA DELL’ICCAT

    In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, e della sua riunione annuale svoltasi a Marrakech nel 2008, l’ICCAT ha concordato quanto segue.

    Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l’applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

    I.   INFRAZIONI GRAVI

    1.

    Per infrazione grave, ai fini delle presenti procedure, si intendono le seguenti violazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT adottate dalla Commissione ICCAT:

    a)

    pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;

    b)

    assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, conformemente ai requisiti della Commissione ICCAT in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;

    c)

    pesca in zona di divieto;

    d)

    pesca in periodo di divieto;

    e)

    cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT;

    f)

    violazione in misura significativa dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore secondo le norme dell’ICCAT;

    g)

    utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

    h)

    falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio;

    i)

    occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione;

    j)

    infrazioni multiple che, considerate congiuntamente, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell’ICCAT;

    k)

    assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il suo operato;

    l)

    manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;

    m)

    altre infrazioni determinate dall’ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;

    n)

    pesca coadiuvata da aerei da avvistamento;

    o)

    interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza sistema VMS;

    p)

    attività di trasferimento senza ITD;

    q)

    trasbordo in mare.

    2.

    Qualora, a seguito del fermo e dell’ispezione di un peschereccio, l’ispettore autorizzato osservi un’attività o una situazione che costituisce un’infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite il segretariato dell’ICCAT. In tali circostanze l’ispettore informa anche qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.

    3.

    L’ispettore dell’ICCAT registra nel giornale di bordo del peschereccio le ispezioni realizzate e le eventuali infrazioni rilevate.

    4.

    Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione di cui al punto 2, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove viene avviata un’indagine.

    5.

    Se il peschereccio non è invitato a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà senza indugio debita giustificazione alla Commissione, la quale inoltra l’informazione al segretariato dell’ICCAT, che a sua volta la rende disponibile su richiesta alle altre parti contraenti.

    II.   SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

    6.

    Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dalle parti contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e di ogni ispettore a tal fine designato dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.

    7.

    Le navi che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell’ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell’ICCAT non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell’ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password.

    8.

    Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21 del presente allegato.

    9.

    Fatte salve le disposizioni di cui al punto 16, un peschereccio battente bandiera di una parte contraente impegnato nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori dalle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale è tenuto a fermarsi non appena gli sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave dotata del guidone dell’ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca, nel qual caso il peschereccio si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante del peschereccio consente alla squadra di ispezione di cui al punto 10 di salire a bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d’imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture o sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione. Inoltre, un ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

    10.

    Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave di ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori è limitato allo stretto necessario per assicurare il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.

    11.

    Al momento dell’imbarco, l’ispettore presenta il documento di identità di cui al punto 8. L’ispettore osserva le regolamentazioni, le procedure e le prassi internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza del peschereccio sottoposto a ispezione e del relativo equipaggio ed evita di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato, nonché, per quanto possibile, di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo.

    L’ispettore limita i propri accertamenti a quanto necessario per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato. Nel procedere all’ispezione, l’ispettore può chiedere al comandante del peschereccio l’assistenza necessaria. L’ispettore redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e firma tale rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che il comandante del peschereccio ritiene opportune, seguite dalla sua firma.

    12.

    Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni dell’ICCAT, l’ispettore ne informa inoltre, ove possibile, qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.

    13.

    L’opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite sono trattati dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.

    14.

    L’ispettore svolge i suoi compiti nell’ambito delle presenti disposizioni conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento; rimane tuttavia soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.

    15.

    I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione ICCAT 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell’ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dalle parti contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Il presente punto non comporta alcun obbligo, per una parte contraente, di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell’ispettore stesso. Le parti contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell’ambito delle presenti disposizioni.

    16.

    a)

    Entro il 15 febbraio di ogni anno le parti contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell’ambito della raccomandazione recepita dal presente regolamento nell’anno civile in corso e la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti alle parti contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

    b)

    Le disposizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 19-04 e i piani di partecipazione si applicano tra le parti contraenti, salvo diverso accordo tra le stesse che deve essere notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia, l’attuazione del programma è sospesa tra due parti contraenti qualora una di esse abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

    17.

    a)

    Gli attrezzi da pesca sono ispezionati conformemente alla regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l’ispezione. L’ispettore indica la sottozona in cui è stata effettuata l’ispezione e descrive nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.

    b)

    L’ispettore può ispezionare tutti gli attrezzi da pesca utilizzati o presenti a bordo.

    18.

    L’ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato e ne fa menzione nel rapporto di ispezione.

    19.

    L’ispettore può fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritenga necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considera conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

    20.

    Se necessario, l’ispettore ispeziona tutte le catture presenti a bordo per accertare l’osservanza delle raccomandazioni ICCAT.

    21.

    Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:

    Image 3


    ALLEGATO X

    NORME MINIME RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VIDEOREGISTRAZIONE

    Operazioni di trasferimento

    1.

    Terminata l’operazione di trasferimento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato appena possibile all’osservatore regionale dell’ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

    2.

    La registrazione originale è conservata a bordo della nave da cattura o dall’operatore dell’azienda o della tonnara, a seconda dei casi, per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione.

    3.

    Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo della tonniera con reti a circuizione e l’altra all’osservatore nazionale presente a bordo del rimorchiatore; quest’ultima accompagna l’ITD e le catture corrispondenti. Tale procedura si applica unicamente agli osservatori nazionali in caso di trasferimenti tra rimorchiatori.

    4.

    Il numero dell’autorizzazione al trasferimento ICCAT è visualizzato all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione o in entrambi i punti.

    5.

    Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa.

    6.

    La videoregistrazione comprende, prima dell’inizio del trasferimento, l’apertura e la chiusura della rete o della porta, con immagini che mostrino se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.

    7.

    La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l’intera operazione di trasferimento.

    8.

    La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

    9.

    Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, è effettuato un trasferimento di controllo. L’operatore può chiedere alle autorità di bandiera del peschereccio o della tonnara di effettuare un trasferimento di controllo. Nel caso in cui l’operatore non chieda tale trasferimento di controllo o il risultato del trasferimento volontario non sia soddisfacente, le autorità di controllo chiedono tutti i trasferimenti di controllo necessari finché non sia disponibile una videoregistrazione di qualità sufficiente. Tali trasferimenti di controllo sono effettuati trasferendo in un’ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente. Se l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara, nel qual caso il trasferimento di controllo è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT.

    Operazioni di ingabbiamento

    1.

    Terminata l’operazione di ingabbiamento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato appena possibile all’osservatore regionale dell’ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

    2.

    L’originale della registrazione è conservato dall’azienda, se del caso, per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione.

    3.

    Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all’osservatore regionale dell’ICCAT assegnato all’azienda.

    4.

    Il numero dell’autorizzazione di ingabbiamento dell’ICCAT è visualizzato all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione o in entrambi i punti.

    5.

    Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa.

    6.

    La videoregistrazione comprende, prima dell’inizio dell’operazione di ingabbiamento, l’apertura e la chiusura della rete o della porta e mostra se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.

    7.

    La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l’intera operazione di ingabbiamento.

    8.

    La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

    9.

    Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare la stima del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, le autorità di controllo chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un’ulteriore gabbia dell’azienda, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell’azienda.

    ALLEGATO XI

    NORME E PROCEDURE RIGUARDANTI I SISTEMI DI FOTOCAMERE STEREOSCOPICHE NEL CONTESTO DELLE OPERAZIONI DI INGABBIAMENTO

    A.   Utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche

    Ai fini dell’utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento secondo il disposto dell’articolo 51 si applicano le disposizioni seguenti.

    1.

    L’intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento del pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera.

    2.

    Le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano i 10 metri di larghezza e i 10 metri di altezza.

    3.

    Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse), è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. L’algoritmo o gli algoritmi più aggiornati definiti dall’SCRS sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante l’operazione di ingabbiamento.

    4.

    La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento utilizzando una barra graduata a una distanza compresa fra 2 e 8 metri.

    5.

    Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore intrinseco alle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare un intervallo di +/– 5 %.

    6.

    La relazione sui risultati del programma stereoscopico comprende dati particolareggiati relativi a tutte le specifiche tecniche di cui sopra, compresi l’intensità di campionamento, la metodologia di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto lunghezza-peso). L’SCRS riesamina tali specifiche e, se necessario, formula raccomandazioni per modificarle.

    7.

    Nel caso in cui la qualità delle immagini della fotocamera stereoscopica non consenta di stimare il peso del tonno rosso ingabbiato, le autorità dello Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell’azienda chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento.

    B.   Presentazione e utilizzo dei risultati dei programmi

    1.

    Le decisioni riguardanti le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati forniti dal programma basato sui sistemi stereoscopici sono adottate a livello delle catture dell’operazione di pesca congiunta o delle catture complessive della tonnara, per le catture effettuate nell’ambito di un’operazione di pesca congiunta e da tonnare destinate a un impianto di allevamento cui partecipino un’unica PCC e/o un unico Stato membro. La decisione riguardante le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati del programma basato sui sistemi stereoscopici è adottata a livello delle operazioni di ingabbiamento per le operazioni di pesca congiunte cui partecipino più di una PCC e/o più di uno Stato membro, salvo se diversamente concordato da tutte le autorità delle PCC e/o degli Stati membri di bandiera delle navi da cattura che partecipano all’operazione di pesca congiunta.

    2.

    Entro 15 giorni dalla data di ingabbiamento lo Stato membro responsabile dell’azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione una relazione recante la documentazione di seguito indicata:

    a)

    una relazione tecnica sul sistema stereoscopico comprendente:

    informazioni di carattere generale: specie, sito, gabbia, data, algoritmo;

    informazioni statistiche sulla taglia: peso e lunghezza medi, peso e lunghezza minimi, peso e lunghezza massimi, numero di esemplari campionati, distribuzione ponderale, distribuzione per taglia;

    b)

    i risultati dettagliati del programma, con indicazione della taglia e del peso di ogni esemplare campionato;

    c)

    un rapporto sull’operazione di ingabbiamento comprendente:

    informazioni generali sull’operazione: numero dell’operazione di ingabbiamento, nome dell’azienda, numero della gabbia, numero BCD, numero ITD, nome e bandiera della nave da cattura o della tonnara, nome e bandiera del rimorchiatore, data dell’operazione del sistema stereoscopico e titolo del filmato;

    l’algoritmo utilizzato per convertire la lunghezza in peso;

    il raffronto tra i quantitativi dichiarati nel BCD e i quantitativi rilevati con il sistema stereoscopico, espressi in numero di esemplari, peso medio e peso totale (la formula utilizzata per calcolare la differenza è: (sistema stereoscopico-BCD)/sistema stereoscopico * 100);

    il margine di errore del sistema;

    nel caso di rapporti sull’operazione di ingabbiamento relativi a operazioni di pesca congiunte o tonnare, l’ultimo rapporto comprende anche una sintesi di tutte le informazioni contenute nei rapporti precedenti.

    3.

    Al ricevimento del rapporto sull’operazione di ingabbiamento, le autorità dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara adottano tutte le misure necessarie in funzione delle situazioni seguenti:

    a)

    se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è compreso nell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

    non è emesso alcun ordine di rilascio;

    il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere stereoscopiche o tecniche alternative) che nel peso medio; il peso totale non è modificato;

    b)

    se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è inferiore al valore più basso dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

    è emesso un ordine di rilascio sulla base del valore più basso dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico;

    le operazioni di rilascio sono effettuate secondo la procedura descritta all’articolo 41, paragrafo 2, e nell’allegato XII;

    una volta effettuate le operazioni di rilascio, il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere di controllo, da cui è detratto il numero di esemplari rilasciati) che nel peso medio, mentre il peso totale non è modificato;

    c)

    se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD supera il valore più alto dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

    non è emesso alcun ordine di rilascio;

    il BCD è modificato di conseguenza per quanto riguarda il peso totale (utilizzando il valore più alto dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico), il numero di esemplari (utilizzando i risultati delle fotocamere di controllo) e il peso medio.

    4.

    Ai fini di eventuali modifiche del BCD, i valori (numero e peso) riportati nella sezione 2 sono coerenti con quelli della sezione 6 e i valori delle sezioni 3, 4 e 6 non sono superiori a quelli della sezione 2.

    5.

    In caso di compensazione delle differenze riscontrate nei singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento in tutte le operazioni di ingabbiamento relative a un’operazione di pesca congiunta o a una tonnara, a prescindere dal fatto che sia o meno richiesta un’operazione di rilascio, tutti i BCD pertinenti sono modificati sulla base dell’intervallo più basso dei risultati del sistema stereoscopico. Sono inoltre modificati i BCD relativi ai quantitativi rilasciati di tonno rosso per tener conto del peso/numero degli esemplari rilasciati. I BCD relativi al tonno rosso non rilasciato, ma per il quale i risultati dei sistemi stereoscopici o delle tecniche alternative differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, vengono anch’essi modificati per tener conto di tali differenze.

    I BCD relativi alle catture per le quali è effettuata l’operazione di rilascio sono anch’essi modificati per tener conto del peso e del numero degli esemplari rilasciati.


    ALLEGATO XII

    PROTOCOLLO PER LE OPERAZIONI DI RILASCIO

    1.   

    Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da allevamento è registrato mediante videocamera e sottoposto a osservazione da parte di un osservatore regionale dell’ICCAT, che redige un rapporto e lo presenta al segretariato dell’ICCAT unitamente alla videoregistrazione.

    2.   

    Quando è emesso un ordine di rilascio, l’operatore dell’azienda chiede l’invio di un osservatore regionale dell’ICCAT.

    3.   

    Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o da tonnare è sottoposto a osservazione da parte di un osservatore dello Stato membro responsabile del rimorchiatore o della tonnara, che redige un rapporto e lo presenta alle autorità di controllo dello Stato membro responsabile.

    4.   

    Prima che venga effettuata un’operazione di rilascio, le autorità di controllo dello Stato membro possono chiedere che si proceda a un trasferimento di controllo con l’utilizzo di fotocamere convenzionali e/o stereoscopiche per stimare il numero e il peso degli esemplari che devono essere rilasciati.

    5.   

    Le autorità dello Stato membro possono applicare le misure che ritengono necessarie a far sì che le operazioni di rilascio avvengano nel momento e nel luogo più idonei a garantire maggiori probabilità che il pesce faccia ritorno allo stock. L’operatore è responsabile della sopravvivenza del pesce fino al termine dell’operazione di rilascio. Le operazioni di rilascio sono effettuate entro tre settimane dal completamento delle operazioni di ingabbiamento.

    6.   

    Terminate le operazioni di prelievo, il pescato rimasto in azienda e non rientrante nel BCD è rilasciato secondo le procedure stabilite all’articolo 41, paragrafo 2, e nel presente allegato.


    ALLEGATO XIII

    TRATTAMENTO DEL PESCATO MORTO

    Durante le operazioni di pesca delle tonniere con reti a circuizione, i quantitativi corrispondenti agli esemplari rinvenuti morti nella rete sono registrati nel giornale di bordo del peschereccio e sono conseguentemente detratti dal contingente dello Stato membro.

    Registrazione e trattamento del pescato morto durante il primo trasferimento

    1.

    All’operatore del rimorchiatore è consegnato il BCD compilato nelle sezioni 2 (Catture totali), 3 (Commercio di pesce vivo) e 4 (Trasferimento — compreso il pescato «morto»).

    I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 e 4 corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 2. Il BCD è accompagnato dall’originale dell’ITD conformemente al presente regolamento. I quantitativi indicati nell’ITD (tonno trasferito vivo) corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 3 del corrispondente BCD.

    2.

    La parte del BCD in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) è compilata e consegnata all’operatore della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura). Gli esemplari morti e la suddetta parte del BCD sono accompagnati da una copia dell’ITD.

    3.

    I quantitativi di pesci morti sono registrati nel BCD del peschereccio che ha effettuato la cattura o, nel caso di un’operazione di pesca congiunta, nel BCD delle navi da cattura o di un peschereccio battente un’altra bandiera che partecipa a tale operazione.


    ALLEGATO XIV

    DICHIARAZIONE DI INGABBIAMENTO DELL’ICCAT  (1)

    Nome del peschereccio

    Bandiera

    Numero di immatricolazione Numero di identificazione della gabbia

    Data di cattura

    Luogo di cattura (longitudine e latitudine)

    Numero dell’eBCD

    Data dell’eBCD

    Data di ingabbiamento

    Quantitativo ingabbiato (in tonnellate)

    Numero di esemplari ingabbiati a fini di ingrasso

    Composizione per taglia

    Impianto di allevamento  (*1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Cfr. dichiarazione di ingabbiamento di cui alla raccomandazione ICCAT 06-07.

    (*1)  Impianto autorizzato ad operare per l’ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione.


    ALLEGATO XV

    NORME MINIME PER L’ISTITUZIONE DI UN VMS NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

    1.   

    Salvo disposizioni più rigorose eventualmente applicabili a specifiche attività di pesca dell’ICCAT, ogni Stato membro di bandiera istituisce un VMS per i suoi pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzati a pescare in acque situate oltre la giurisdizione dello Stato membro di bandiera e:

    a)

    impone ai suoi pescherecci di dotarsi di un sistema autonomo in grado di evidenziare eventuali manomissioni e che, in modo continuo, automatico e indipendente da qualsiasi intervento della nave, trasmetta messaggi al centro di controllo della pesca («CCP») dello Stato membro di bandiera per far sì che quest’ultimo possa monitorare la posizione, la rotta e la velocità del peschereccio;

    b)

    provvede affinché il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio raccolga e trasmetta continuativamente al CCP dello Stato membro di bandiera i dati seguenti:

    l’identificazione del peschereccio;

    la posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %; e

    la data e l’ora;

    c)

    garantisce che il CCP dello Stato membro di bandiera riceva una notifica automatica in caso di interruzione della comunicazione tra il CCP e il dispositivo di localizzazione via satellite;

    d)

    garantisce, in collaborazione con lo Stato costiero, che i messaggi di posizione trasmessi dai pescherecci battenti la propria bandiera durante l’esercizio in acque soggette alla giurisdizione dello Stato costiero siano trasmessi automaticamente e in tempo reale anche al CCP dello Stato costiero che ha autorizzato l’attività. Nell’attuare questa disposizione, occorre tenere debitamente conto della riduzione al minimo dei costi operativi, delle difficoltà tecniche e degli oneri amministrativi associati alla trasmissione di tali messaggi; e

    e)

    garantisce che, al fine di agevolare la trasmissione e la ricezione dei messaggi di posizione di cui alla lettera d), il CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC e il CCP dello Stato costiero si scambino le informazioni necessarie per contattarsi e si comunichino reciprocamente, senza indugio, eventuali modifiche a tali informazioni. Il CCP dello Stato costiero notifica l’eventuale interruzione di messaggi di posizione consecutivi al CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC. La trasmissione dei messaggi di posizione fra il CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC e il CCP dello Stato costiero avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto.

    2.   

    Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i messaggi VMS siano trasmessi e ricevuti conformemente al punto 1 e utilizza tali informazioni per monitorare costantemente la posizione dei pescherecci battenti la propria bandiera.

    3.   

    Ogni Stato membro provvede affinché i comandanti dei pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano che i dispositivi di localizzazione satellitare siano sempre e continuamente funzionanti e che le informazioni di cui al punto 1, lettera b), siano raccolte e trasmesse almeno una volta ogni ora per le tonniere con reti a circuizione e almeno una volta ogni due ore per tutti gli altri pescherecci. Lo Stato membro, inoltre, impone agli operatori dei propri pescherecci di garantire che:

    a)

    il dispositivo di localizzazione via satellite non sia in alcun modo manomesso;

    b)

    i dati VMS non siano in alcun modo modificati;

    c)

    le antenne collegate al dispositivo di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;

    d)

    il dispositivo di localizzazione via satellite sia integrato all’hardware del peschereccio e l’alimentazione elettrica non sia in alcun modo interrotta intenzionalmente; e

    e)

    il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio, salvo per riparazione o sostituzione.

    4.   

    In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese dal momento in cui si è verificato l’evento, a meno che, a seconda dei casi, il peschereccio non sia stato radiato dall’elenco dei grandi pescherecci autorizzati, oppure, per i pescherecci che non devono figurare nell’elenco ICCAT dei pescherecci autorizzati, a meno che l’autorizzazione di pesca in zone situate al di fuori della giurisdizione della PCC di bandiera non cessi di applicarsi. Il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Inoltre, quando un dispositivo cessa di funzionare o ha un guasto tecnico nel corso di una bordata di pesca, la riparazione o la sostituzione avviene non appena la nave entra in porto; il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca prima che il dispositivo sia stato riparato o sostituito.

    5.   

    Ogni Stato membro o PCC provvede affinché il peschereccio con un impianto di localizzazione via satellite difettoso trasmetta al CCP, almeno una volta al giorno, rapporti contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), con altri mezzi di comunicazione (via radio, via Internet, per posta elettronica, fax o telex).

    6.   

    Lo Stato membro o le PCC possono autorizzare un peschereccio a spegnere il proprio dispositivo di localizzazione satellitare solo se esso non eserciterà attività di pesca per un lungo periodo (ad esempio, perché si trova in un bacino di carenaggio per riparazione) e ne informano preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC. Il dispositivo di localizzazione via satellite è riattivato e riceve e trasmette almeno un rapporto prima che la nave lasci il porto.


    (1)  Raccomandazione 18-10 ICCAT concernente le norme minime applicabili ai sistemi di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT.


    ALLEGATO XVI

    TAVOLA DI CONCORDANZA TRA IL REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 E IL PRESENTE REGOLAMENTO

    Regolamento (UE) 2016/1627

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 1

    Articolo 3

    Articolo 5

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 11

    Articolo 7

    Articolo 12

    Articolo 8

    Articolo 13

    Articolo 9

    Articolo 14

    Articolo 10

    Articolo 16

    Articolo 11

    Articolo 17 e allegato I

    Articolo 12

    Articolo 17 e allegato I

    Articolo 13

    Articolo 18

    Articolo 14

    Articolo 19

    Articolo 15

    Articolo 20

    Articolo 16

    Articolo 21

    Articolo 17

    Articolo 25

    Articolo 18

    Articolo 22

    Articolo 19

    Articolo 23

    Articolo 20

    Articolo 26

    Articolo 21

    Articolo 4

    Articolo 22

    Articolo 27

    Articolo 23

    Articolo 28

    Articolo 24

    Articolo 30

    Articolo 25

    Articolo 31

    Articolo 26

    Articolo 32

    Articolo 27

    Articolo 36

    Articolo 28

    Articolo 37

    Articolo 29

    Articolo 29

    Articolo 30

    Articolo 33

    Articolo 31

    Articolo 34

    Articolo 32

    Articolo 35

    Articolo 33

    Articolo 40

    Articolo 34

    Articolo 41

    Articolo 35

    Articolo 43

    Articolo 36

    Articolo 44

    Articolo 37

    Articolo 51

    Articolo 38

    Articolo 42

    Articolo 39

    Articolo 45

    Articolo 40

    Articolo 46

    Articolo 41

    Articolo 46

    Articolo 42

    Articolo 47

    Articolo 43

    Articolo 48

    Articolo 44

    Articolo 49

    Articolo 45

    Articolo 50

    Articolo 46

    Articolo 51

    Articolo 47

    Articolo 55

    Articolo 48

    Articolo 56

    Articolo 49

    Articolo 57

    Articolo 50

    Articolo 38

    Articolo 51

    Articolo 39

    Articolo 52

    Articolo 58

    Articolo 53

    Articolo 15

    Articolo 54

    Articolo 59

    Articolo 55

    Articolo 60

    Articolo 56

    Articolo 62

    Articolo 57

    Articolo 63

    Articolo 58

    Articolo 64

    Articolo 59

    Articolo 68

    Articolo 60

    Articolo 70

    Articolo 61

    Articolo 71

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato II

    Allegato III

    Allegato V

    Allegato IV

    Allegato VI

    Allegato V

    Allegato III

    Allegato VI

    Allegato IV

    Allegato VII

    Allegato VIII

    Allegato VIII

    Allegato IX

    Allegato IX

    Allegato X

    Allegato X

    Allegato XI

    Allegato XI

    Allegato XII

    Allegato XII

    Allegato XIII


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