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Document 32022R2566
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2566 of 13 October 2022 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2018/273 as regards the scheme of authorisations for vine plantings
Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
C/2022/7185
GU L 330 del 23.12.2022, p. 134–138
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/134 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2566 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2022
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 69,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate. |
(2) |
Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è necessario rispecchiare tali modifiche nel regolamento delegato (UE) 2018/273. |
(3) |
L’esenzione dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione per gli impianti viticoli è estesa agli impianti o reimpianti di superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. È necessario aggiungere tale esenzione alle disposizioni relative alle superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze. Per evitare qualsiasi abuso di tale esenzione, è opportuno stabilire le condizioni che tali collezioni di varietà di viti devono soddisfare. Inoltre, per rispecchiare tale esenzione, è necessario aggiornare le definizioni di «viticoltore» e di «particella viticola» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e all’allegato IV del medesimo regolamento. A fini di maggiore chiarezza, è opportuno aggiungere a tale articolo anche una nuova definizione di «collezione di varietà di viti». |
(4) |
A norma dell’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono limitare il rilascio di autorizzazioni all’impianto a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta al fine di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d’origine protetta o indicazione geografica protetta. Tale disposizione dovrebbe essere rispecchiata nelle norme sulle restrizioni al reimpianto stabilite all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/273. |
(5) |
Le disposizioni che prevedono l’impegno del richiedente a rispettare i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273 e il requisito che la domanda non ponga un rischio significativo di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2030. Tale termine, corrispondente alla fine del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, dovrebbe essere adattato in ragione della proroga del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli inserita all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dal regolamento (UE) 2021/2117. Per lo stesso motivo dovrebbero essere adattate anche le date di scadenza di determinati impegni riguardanti i criteri di ammissibilità di cui agli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2018/273. |
(6) |
I criteri di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettere f) e h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono stati, rispettivamente, modificati e precisati e anche tali modifiche dovrebbero essere rispecchiate nelle corrispondenti parti dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/273. |
(7) |
Il termine «viticoltore» quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/273 designa il viticoltore professionista. Tuttavia viene anche erroneamente utilizzato all’articolo 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento delegato per indicare la persona fisica che coltivando una superficie non superiore a 0,1 ha produce vino destinato esclusivamente al consumo familiare ed è quindi esentato dal sistema di autorizzazioni per gli impianti. Tale contraddizione dovrebbe essere rettificata. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/273, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/273
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:
1) |
l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:
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2) |
l’articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:
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3) |
l’articolo 6 è così modificato:
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4) |
l’allegato I è così modificato:
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5) |
l’allegato II è così modificato:
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6) |
nell’allegato IV, sezione 1.2, punto 1, è aggiunta la lettera c) seguente:
|
Articolo 2
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 è sostituito dal seguente:
«3. L’impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che non sono viticoltori ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono soggetti alle condizioni seguenti:
a) |
la superficie non supera 0,1 ha; |
b) |
la persona fisica o il gruppo di persone fisiche non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali. |
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un’attività commerciale, equivalenti alla famiglia della persona fisica.
Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).