Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0594

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione del 8 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/2379

GU L 114 del 12.4.2022, pp. 49–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/594/oj

12.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 114/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/594 DELLA COMMISSIONE

del 8 aprile 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) istituisce l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(2)

I vettori aerei certificati dall’Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») non sono inclusi nell’allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006, ad eccezione del vettore aereo SKOL Airline LLC, che è stato aggiunto all’allegato A dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione (3).

(3)

Alcuni Stati membri dell’Unione europea («UE») e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni che possono essere utili nel contesto dell’aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. Le informazioni fornite sono state debitamente prese in considerazione dalla Commissione nel decidere se fosse opportuno aggiornare l’elenco.

(4)

In virtù dell’accordo concluso nel 1999 tra le Bermuda e la Russia sull’attuazione dell’articolo 83 bis della convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago») per quanto riguarda gli aeromobili del registro delle Bermuda operati da vettori aerei certificati dalla FATA, relativo al trasferimento di una serie di funzioni e doveri di supervisione regolamentare di cui agli annessi 1, 2 e 6 della convenzione di Chicago, il 14 marzo 2022 l’autorità per l’aviazione civile delle Bermuda («BCAA») ha informato la FATA mediante l’avviso generale GEN-01-2022 che i certificati di aeronavigabilità di tutti gli aeromobili a noleggio immatricolati nelle Bermuda e operati da vettori aerei certificati dalla FATA sarebbero stati sospesi con effetto a decorrere dal 12 marzo 2022 alle 23.59 UTC, sulla base della constatazione che il mantenimento dell’aeronavigabilità di tali aeromobili non può più essere garantito.

(5)

In virtù dell’accordo concluso nel 2002 tra l’Irlanda e la Russia sull’attuazione dell’articolo 83 bis della convenzione di Chicago per quanto riguarda gli aeromobili del registro irlandese operati da vettori aerei certificati dalla FATA, relativo al trasferimento di una serie di funzioni e doveri di supervisione regolamentare di cui agli annessi 1, 2 e 6 della convenzione di Chicago, il 15 marzo 2022 l’autorità irlandese per l’aviazione («IAA») ha emesso l’avviso aeronautico A.114 con il quale ha reso nota la cessazione della validità di tutti i certificati di aeronavigabilità degli aeromobili operati da vettori aerei certificati dalla FATA, con effetto a decorrere dalla data di tale avviso, sulla base della constatazione che l’aeronavigabilità di tali aeromobili non può più essere garantita.

(6)

Nonostante tali decisioni della BCAA e dell’IAA, che agiscono in qualità di autorità competenti degli Stati di immatricolazione, alcuni degli aeromobili in questione continuano ad essere operati da vettori aerei certificati dalla FATA, sia all’interno della Russia che verso determinati altri paesi terzi. Con il bollettino elettronico 2022/12 dell’11 marzo 2022 l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («ICAO») ha ricordato che tale pratica costituisce una violazione diretta degli articoli 29 e 31 della convenzione di Chicago. In base a tale bollettino elettronico la FATA, nella sua qualità di autorità incaricata di garantire la conformità dei vettori aerei certificati dalla Russia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, non avrebbe dovuto consentire che tali operazioni avessero luogo. I vettori aerei certificati dalla FATA che operano tali voli con gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5 lo hanno fatto consapevolmente in violazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza, in particolare l’annesso 6, parte I, capitolo 5, norma 5.2.3 dell’ICAO in base alla quale un velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto nel suo certificato di aeronavigabilità e nell’ambito dei limiti operativi approvati contenuti nel manuale di volo, fermo restando che tale certificato di aeronavigabilità è rilasciato dallo Stato di immatricolazione.

(7)

A ciò va aggiunto che un alto numero di tali aeromobili è stato iscritto nel registro aeronautico russo senza il consenso dei proprietari e senza la conseguente collaborazione della BCAA o dell’IAA in materia di sicurezza. Come indicato anche nel bollettino elettronico dell’ICAO di cui al considerando 6, tale pratica costituisce una violazione degli articoli 17 e 18 della convenzione di Chicago.

(8)

Il 18 marzo 2022 l’ICAO ha pubblicato la lettera agli Stati AN 3/1.1-22/41 in cui ricorda a tutti gli Stati contraenti della convenzione di Chicago le responsabilità e gli obblighi di supervisione derivanti da tale convenzione e dai relativi annessi per quanto attiene all’adeguata esecuzione della supervisione della sicurezza.

(9)

Il 18 marzo 2022 la Russia ha annunciato alle Bermuda che avrebbe sospeso l’accordo sull’articolo 83 bis di cui al considerando 4 con effetto immediato. Di conseguenza, in conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dell’aviazione civile, ogni responsabilità in materia di supervisione regolamentare precedentemente trasferita alla Russia in virtù di tale accordo torna a spettare alle Bermuda in quanto Stato di immatricolazione.

(10)

In violazione delle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell’aviazione civile, la FATA ha conservato le responsabilità in materia di supervisione regolamentare trasferite, di cui ai considerando 4 e 5, e ha assunto senza alcun coordinamento con le Bermuda e l’Irlanda, in quanto Stati di immatricolazione, le funzioni e i doveri di regolamentazione di cui all’annesso 8 della convenzione di Chicago. Non vi sono prove verificabili per concludere che la FATA abbia sviluppato la necessaria capacità di supervisione della sicurezza per adempiere adeguatamente a una responsabilità così estesa in materia di supervisione con un così breve preavviso e su un numero così elevato di aeromobili.

(11)

Il 21 marzo 2022, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006 (4), la Commissione ha informato la FATA delle sue gravi preoccupazioni in merito alla situazione in materia di supervisione della sicurezza aerea in Russia e le ha comunicato i fatti salienti e le considerazioni sui quali avrebbe potuto poggiare una decisione volta a imporre un divieto operativo ai vettori aerei certificati dalla FATA all’interno dell’Unione.

(12)

La Commissione ha offerto alla FATA la possibilità di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltata dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea dell’UE il 5 aprile 2022. La FATA è stata invitata a indicare entro il 1o aprile 2022 se intendesse avvalersi del suo diritto di difesa e desiderasse comparire dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell’UE.

(13)

Il 21 marzo 2022 la Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell’UE in merito alle consultazioni congiunte in corso con la FATA nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione.

(14)

Il 31 marzo 2022, in una lettera indirizzata alla Commissione, la FATA ha comunicato che respingeva le asserzioni relative alle prestazioni di sicurezza dei vettori aerei certificati dalla FATA, ritenendo di assolvere pienamente le responsabilità imposte agli Stati contraenti dell’ICAO. La FATA non ha tuttavia fornito prove o informazioni a sostegno delle sue dichiarazioni e non ha dimostrato in che modo assolva le responsabilità per le funzioni e i doveri regolamentari di cui all’annesso 8 della convenzione di Chicago, in particolare per quanto riguarda i vettori aerei che operano gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5.

(15)

Il 1o aprile 2022 la Commissione ha osservato che la FATA non aveva indicato, come richiesto nella lettera della Commissione trasmessa alla FATA il 21 marzo 2022, se intendesse esercitare i suoi diritti di difesa, come previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005.

(16)

Il 5 aprile 2022 il comitato per la sicurezza aerea dell’UE si è riunito per discutere la situazione in materia di prestazioni di sicurezza dei vettori aerei certificati dalla FATA e la capacità della FATA di conformarsi alle norme internazionali di sicurezza dell’aviazione. Il comitato per la sicurezza aerea dell’UE ha preso atto delle violazioni della convenzione di Chicago di cui ai considerando 6 e 7 e della violazione delle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell’aviazione civile di cui al considerando 10. Ha inoltre preso atto della mancanza di volontà di cooperare con la Commissione e con gli Stati membri dell’UE sulla questione della capacità della FATA e dei vettori aerei che ha certificato di garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità e la sicurezza operativa della flotta dei vettori aerei, compresi gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5.

(17)

È stato ulteriormente esaminato anche l’impatto conseguente alle misure restrittive derivanti dal regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio (5) che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, e in particolare l’impatto operativo a breve termine di un accesso limitato agli aggiornamenti delle banche dati di navigazione e delle banche dati dei sistemi di allarme di prossimità al suolo, con un grave pregiudizio per le capacità di navigazione sicura degli aeromobili operati da vettori aerei certificati dalla FATA.

(18)

È stato preso atto del fatto che, a seguito delle misure restrittive applicabili, il supporto ingegneristico e tecnico ai vettori aerei certificati dalla FATA è oramai limitato. La mancanza di tale supporto ingegneristico e tecnico, unitamente all’aumento dell’attività di supervisione dovuto all’aggiunta di un numero significativo di nuovi aeromobili nel registro russo, farà aumentare il carico di lavoro della FATA e il bisogno di competenze, cui difficilmente si potrà far fronte nell’immediato, considerando da un lato le condizioni di cui all’accordo sull’articolo 83 in base alle quali tali attività sono state gestite in Russia fino ad ora e, dall’altro, le conseguenze delle misure restrittive applicabili.

(19)

Alla luce delle violazioni richiamate sopra e della mancanza di volontà di cooperare con la Commissione e con gli Stati membri dell’UE affrontando le questioni e le preoccupazioni specifiche sollevate dalla Commissione nella sua lettera del 21 marzo 2022, la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE hanno concluso, in linea con i criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, compreso in particolare il terzo criterio, che non vi sono prove che la FATA sia in grado di assolvere le sue responsabilità ai sensi della convenzione di Chicago e delle norme contenute nei relativi annessi per quanto riguarda i vettori aerei certificati dalla FATA che operano gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5.

(20)

Inoltre, conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, in particolare il primo criterio, i vettori aerei certificati dalla FATA che hanno operato uno o più degli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5 hanno, nel farlo, dimostrato gravi carenze in materia di sicurezza in quanto hanno consentito che fossero effettuate operazioni di volo in violazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza applicabili al trasporto aereo commerciale.

(21)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione di cui all’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 debba essere modificato al fine di includervi tutti i vettori aerei certificati in Russia che operano gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati dalla FATA alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (6).

(23)

La situazione relativa a quanto la FATA sia in grado e capace di assolvere il suo ruolo e le sue responsabilità in termini di supervisione del suo settore dell’aviazione, come pure di tutti i vettori aerei certificati in Russia, compresi in particolare i vettori aerei che operano gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5, sarà monitorata attentamente e ulteriormente analizzata dalla Commissione, assistita dall’Agenzia, ai fini di un riesame nelle prossime riunioni del comitato per la sicurezza aerea dell’UE.

(24)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(25)

Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni vengano prese rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni per la sicurezza. È pertanto essenziale, per la protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, che le decisioni prese nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione siano pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo l’adozione.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell’UE istituito dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1)

l’allegato A è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 aprile 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

(5)  Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell'operatore

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della supervisione regolamentare, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Sconosciuto

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Sconosciuto

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Sconosciuto

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Sconosciuto

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Armenia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Armenia

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenia

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenia

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenia

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

 

Armenia

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armenia

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armenia

SKYBALL

AM AOC 073

N/D

Armenia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Repubblica del Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Repubblica del Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Repubblica del Congo

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Repubblica del Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Sconosciuto

Repubblica del Congo

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (CD) responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica democratica del Congo (CD)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (CD)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Gibuti

DAALLO AIRLINES

Sconosciuto

DAO

Gibuti

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Sconosciuto

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

COA n. 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

COA n. 005

NAS

Eritrea

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Kirghizistan

AEROSTAN

08

BSC

Kirghizistan

AIR COMPANY AIR KG

50

Sconosciuto

Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirghizistan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirghizistan

HELI SKY

47

HAC

Kirghizistan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirghizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirghizistan

TEZ JET

46

TEZ

Kirghizistan

VALOR AIR

07

VAC

Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della supervisione regolamentare.

 

 

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

AL MAHA AVIATION

030/18

Sconosciuto

Libia

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libia

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Sconosciuto

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Sconosciuto

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Sconosciuto

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Sconosciuto

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Sconosciuto

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Sconosciuto

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Sconosciuto

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Sconosciuto

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Sconosciuto

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Sconosciuto

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Sconosciuto

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Sconosciuto

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Sconosciuto

Nepal

TARA AIR

053/2009

Sconosciuto

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

I seguenti vettori aerei certificati dalle autorità della Russia responsabili della supervisione regolamentare:

 

 

Russia

AURORA AIRLINES

486

SHU

Russia

AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD

458

TUP

Russia

IZHAVIA

479

IZA

Russia

JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA"

464

SYL

Russia

JOINT STOCK COMPANY "RUSJET"

498

RSJ

Russia

JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO"

567

UVT

Russia

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Russia

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Russia

JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES

480

IAE

Russia

JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES"

18

SVR

Russia

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Russia

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Russia

JS AVIATION COMPANY "RUSLINE"

225

RLU

Russia

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Russia

LLC "NORD WIND"

516

NWS

Russia

LLC "AIRCOMPANY IKAR"

36

KAR

Russia

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Russia

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES"

1

AFL

Russia

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SMD

Russia

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Russia

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Russia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Sao Tomé e Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé e Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé e Principe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della supervisione regolamentare.

 

 

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan

»

(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO II

«ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell'operatore

Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni

Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni

Stato di immatricolazione

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.

Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.

Iran

AIR KORYO

GAC-COA/KOR-01

KOR

Corea del Nord

L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.

L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.

Corea del Nord

»

(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


Top