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Document 32022R0238

    Regolamento (UE) 2022/238 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

    ST/6258/2022/INIT

    GU L 40 del 21.2.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/238/oj

    21.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 40/8


    REGOLAMENTO (UE) 2022/238 DEL CONSIGLIO

    del 21 febbraio 2022

    che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2022/243 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (1),

    vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.

    (2)

    Considerato il perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/243 , che aggiunge 22 persone e 4 entità all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato della decisione 2013/184/PESC.

    (3)

    Al fine di evitare conseguenze indesiderate della designazione di una di tali entità, la decisione (PESC) 2022/243 , ha introdotto nella decisione 2013/184/PESC una nuova deroga relativa al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di dette entità. Tale deroga consentirà agli operatori dell’Unione di procedere allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas conformemente agli standard internazionali e di porre termine ai contratti con l’entità.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013.

    (5)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (UE) n. 401/2013 è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 4 quinquies ter

    In deroga all’articolo 4 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 10 dell’allegato IV, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per:

    a)

    i compiti connessi allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas in conformità degli standard internazionali, quali lo smaltimento dei rifiuti, le attività di bonifica dei siti necessarie per la sicurezza e il ripristino ambientale, la prestazione della correlata assistenza tecnica e il pagamento delle relative imposte e tasse, nonché retribuzioni e prestazioni sociali dei dipendenti; o

    b)

    il trasferimento prima del 31 luglio 2022 di azioni o interessi necessario per porre termine ai contratti conclusi con l’entità di cui alla voce 10 dell’allegato IV prima del 21 febbraio 2022.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1).

    (3)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).


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