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Document 32022R0113
Council Implementing Regulation (EU) 2022/113 of 27 January 2022 implementing Regulation (EU) No 101/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Tunisia
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/113 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/113 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
ST/15139/2021/INIT
GU L 19 del 28.1.2022, p. 7–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 19/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/113 DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2022
che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011. |
(2) |
In base a un riesame, nell’allegato I di tale regolamento è opportuno modificare le informazioni relative alle motivazioni concernenti tre persone, e le informazioni relative all’applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino concernenti sette persone. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:
i) |
le seguenti voci della sezione A. «Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2» sono sostituite dalle seguenti:
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ii) |
Nelle seguenti voci della sezione B «Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino», alla rubrica «Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva», sono aggiunte le seguenti frasi finali:
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