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Document 32022D2536

Decisione (UE) 2022/2536 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

ST/8730/2019/REV/1

GU L 328 del 22.12.2022, p. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2536/oj

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22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/94


DECISIONE (UE) 2022/2536 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione (UE) 2019/1187 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, data la natura della criminalità internazionale, che non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per la Confederazione svizzera di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di fondamentale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto.

(3)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo si applica a titolo provvisorio dalla data della firma dell'accordo.

(4)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio (3), dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio (4), compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (5), e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è approvato a nome dell'Unione (6).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (7).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Approvazione del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2019/1187 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 187 del 12.7.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(5)  Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

(6)  Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 187 del 12.7.2019, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(7)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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