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Document 32021R2168

    Regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione del 21 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/6725

    GU L 438 del 8.12.2021, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2168/oj

    8.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 438/38


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2168 DELLA COMMISSIONE

    del 21 settembre 2021

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 94, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 2, l’articolo 118, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 122, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. La parte IV di tale regolamento stabilisce in particolare norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonché norme relative alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all’interno dell’Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. La parte II di tale regolamento delegato stabilisce in particolare norme relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri, compresi gli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta e gli stabilimenti da cui partite di uova da cova o pollame sono spostate in un altro Stato membro. Inoltre la parte III di tale regolamento delegato stabilisce norme relative alla tracciabilità degli animali terrestri detenuti e delle uova da cova e, più in particolare, norme relative alla tracciabilità dei bovini, degli ovini e dei caprini detenuti e alla marcatura delle uova da cova

    (3)

    Le norme stabilite nel presente regolamento sono sostanzialmente collegate tra loro e si applicano agli operatori che trasportano o detengono animali terrestri o uova da cova. Nell’interesse della coerenza e della semplicità e al fine di garantire l’applicazione efficace delle norme ed evitarne la duplicazione, tali norme dovrebbero pertanto essere stabilite in un unico atto anziché sparse in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati. Tale approccio è inoltre coerente con quello dei principali obiettivi del regolamento (UE) 2016/429, ossia semplificare le norme dell’Unione in materia di sanità animale rendendole così più trasparenti e facili da applicare.

    (4)

    Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli operatori degli incubatoi da cui partite di uova da cova o pollame sono spostate in un altro Stato membro e gli operatori di stabilimenti che detengono pollame da cui partite di pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o uova da cova sono spostate in un altro Stato membro devono chiedere all’autorità competente il riconoscimento dei loro stabilimenti. L’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di prevedere deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti che costituiscono un rischio irrilevante.

    (5)

    I movimenti verso un altro Stato membro di piccole quantità di pollame diverso dai ratiti e delle relative uova da cova comportano un rischio limitato di diffusione di malattie. Inoltre gli operatori degli stabilimenti da cui piccole quantità di tali animali e uova da cova sono spostate in un altro Stato membro non possono, per motivi pratici, soddisfare tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2035. L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di prevedere una deroga all’obbligo di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento, applicabile agli operatori di incubatoi e stabilimenti che detengono pollame da cui meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostati in un altro Stato membro.

    (6)

    L’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dispone che gli operatori che detengono bovini devono provvedere affinché tali animali siano identificati mediante mezzi di identificazione specificati, mentre l’articolo 38, paragrafo 2, del medesimo regolamento consente agli operatori di sostituire tali mezzi di identificazione specificati con mezzi alternativi. Analogamente, l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento delegato stabilisce l’obbligo per gli operatori di identificare gli ovini e i caprini da essi detenuti mediante mezzi di identificazione specificati, mentre l’articolo 45, paragrafo 4, consente agli operatori di sostituire tali mezzi di identificazione specificati con mezzi alternativi.

    (7)

    D’altro canto, l’articolo 269 del regolamento (UE) 2016/429 prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare, in determinati ambiti, misure nazionali che essi possono applicare nei rispettivi territori e che sono supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite in detto regolamento. Uno di tali ambiti è quello delle prescrizioni in materia di tracciabilità delle partite di animali terrestri detenuti e di materiale germinale. Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 non riflette adeguatamente tale possibilità. È pertanto opportuno modificare l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 4, e l’articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per chiarire che la possibilità per gli operatori che detengono bovini, ovini o caprini di identificare tali animali con mezzi di identificazione alternativi dovrebbe essere soggetta all’autorizzazione dello Stato membro. In questo modo sono precisati il ruolo e la responsabilità degli Stati membri che applicano misure nazionali nel garantire la corretta attuazione di prescrizioni supplementari o più rigorose in materia di tracciabilità dei bovini, degli ovini e dei caprini detenuti, come previsto all’articolo 269 del regolamento (UE) 2016/429.

    (8)

    L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dispone che gli operatori che detengono psittacidi devono provvedere affinché i mezzi di identificazione degli psittacidi rechino il codice di identificazione dell’animale. La definizione di codice di identificazione stabilita in tale regolamento delegato va tuttavia oltre quanto necessario per l’identificazione degli psittacidi e comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per disporre che i mezzi di identificazione degli psittacidi rechino invece un codice alfanumerico, che ne consenta l’identificazione e garantisca un livello sufficiente di tracciabilità di tali animali quando sono spostati da uno Stato membro all’altro.

    (9)

    L’articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dispone che tutte le uova da cova devono recare il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine. Tuttavia, a norma del regolamento (UE) 2016/429, solo gli stabilimenti che inviano uova da cova in un altro Stato membro devono essere riconosciuti. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (3) dispone che, quando partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro, tali uova devono essere originarie di stabilimenti registrati. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per escludere gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori di incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro dall’obbligo di garantire che ciascun uovo da cova rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine. Tale modifica è inoltre coerente con le modifiche da apportare all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 con il presente regolamento.

    (10)

    L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e dispone che l’autorità competente deve assicurarsi che tali stabilimenti soddisfino determinate prescrizioni di cui all’allegato I, parte 1, di tale regolamento. L’allegato I, parte 1, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dispone che uno stabilimento può ottenere il riconoscimento per operazioni di raccolta di ungulati unicamente se ospita, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario. I centri di raccolta esistenti potrebbero tuttavia disporre di uno o più locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati. Tali locali separati dovrebbero essere gestiti in modo da garantire che gli animali in essi detenuti non siano in contatto diretto o indiretto tra loro. Ciò consente di detenere nello stesso stabilimento ungulati di specie, categoria o stato sanitario differenti, purché essi siano tenuti in diversi locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati. È pertanto opportuno modificare l’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per prevedere tale possibilità.

    (11)

    Inoltre gli articoli da 15 a 18 del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevedono la possibilità di includere nella stessa partita ovini e caprini in quanto entrambe le specie sono soggette alle stesse prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. La possibilità di raggruppare in una partita sia ovini che caprini dovrebbe essere consentita anche a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 dovrebbe pertanto essere modificato per includere una deroga alla norma principale di cui all’allegato I, parte 1, del medesimo regolamento in base alla quale solo gli ungulati della stessa specie possono essere raggruppati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato:

    1.

    l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti

    In deroga all’articolo 94, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti non sono tenuti a chiedere all’autorità competente il riconoscimento dei loro stabilimenti conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, di tale regolamento:

    a)

    stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raggruppati a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione;

    b)

    incubatoi di volatili in cattività;

    c)

    incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame o meno di 20 capi di pollame sono spostate in un altro Stato membro;

    d)

    stabilimenti che detengono pollame da cui partite di meno di 20 capi di pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o partite di meno di 20 uova da cova di pollame sono spostate in un altro Stato membro.»;

    2.

    all’articolo 38, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

    «a)

    uno dei marchi auricolari convenzionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti se tale sostituzione è autorizzata da detto Stato membro conformemente all’articolo 41, paragrafo 1;»;

    3.

    all’articolo 45, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    uno dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 46, se tali deroghe sono autorizzate dallo Stato membro in cui sono detenuti gli ovini e i caprini, conformemente all’articolo 48, paragrafo 5;»;

    4.

    l’articolo 48 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 4, la lettera c) è soppressa;

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5.   Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a sostituire uno dei mezzi di identificazione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 45, paragrafo 4, per gli ovini e i caprini detenuti nel loro territorio.»;

    5.

    all’articolo 76, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    l’anello che figura all’allegato III, lettera h), applicato almeno a una delle zampe dell’animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile un codice alfanumerico;

    o

    b)

    il transponder iniettabile che figura all’allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile un codice alfanumerico;

    o

    c)

    il tatuaggio che figura all’allegato III, lettera g), eseguito sull’animale e recante in modo visibile e indelebile un codice alfanumerico.»;

    6.

    l’articolo 80 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 80

    Obblighi per gli operatori per quanto riguarda la tracciabilità delle uova da cova

    1.   Gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori di incubatoi di pollame provvedono affinché ciascun uovo da cova spostato in un altro Stato membro rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine delle uova da cova.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica:

    a)

    agli operatori di stabilimenti che detengono pollame da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro;

    b)

    agli operatori di incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro.»;

    7.

    nell’allegato I, parte 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 5 sono le seguenti:

    a)

    devono essere disponibili adeguate strutture per l’isolamento degli ungulati;

    b)

    lo stabilimento o ciascuno dei locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati all’interno dello stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;

    c)

    in deroga all’obbligo di separazione delle specie di ungulati previsto alla lettera b), gli animali delle specie ovina e caprina possono essere ospitati insieme, in qualsiasi momento, nello stabilimento o nello stesso locale di stabulazione degli animali epidemiologicamente separato all’interno dello stabilimento;

    d)

    deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;

    e)

    i locali in cui sono detenuti gli ungulati, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l’uscita di ciascun lotto di ungulati, e se necessario prima dell’introduzione di un nuovo lotto di ungulati, conformemente a procedure operative stabilite;

    f)

    nelle strutture in cui sono detenuti gli ungulati devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di un nuovo lotto di ungulati.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).


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