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Document 32021R1239

    Regolamento (UE) 2021/1239 del Consiglio del 29 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione

    ST/10750/2021/INIT

    GU L 276 del 31.7.2021, p. 1–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1239/oj

    31.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 276/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1239 DEL CONSIGLIO

    del 29 luglio 2021

    che modifica i regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio (1) ripartisce le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2) («protocollo»). Il protocollo è stato prorogato fino al 15 novembre 2020 mediante un accordo in forma di scambio di lettere (3) relativo alla proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno. La firma di tale accordo è stata autorizzata mediante la decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio (4), che ne autorizzava l'applicazione provvisoria.

    (2)

    Il 23 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1704 (5), che prevede una seconda proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno.

    (3)

    L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1919 assegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possibilità di pesca nella categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica.

    (4)

    Ai sensi dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (6), il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1o febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo è terminato il 31 dicembre 2020. Pertanto le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero essere riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2021 e, nel contempo, il Regno Unito non dovrebbe più disporre di licenze trimestrali a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    (5)

    Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originale nel contingente.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1919.

    (7)

    Il regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio (7) stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (8) fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Per gli stock condivisi con il Regno Unito, tali regolamenti fissavano totali ammissibili di catture (TAC) provvisori applicabili fino al 31 luglio 2021 ai pescherecci operanti in acque dell'Unione, in acque internazionali e in acque di paesi terzi.

    (8)

    Conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, (9) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») l'Unione ha intavolato consultazioni bilaterali con il Regno Unito e ha stabilito il livello delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell'allegato 35 e nelle tabelle A e B dell'allegato 36 del medesimo accordo nonché le relative condizioni per il 2021 e il livello delle possibilità di pesca per determinati TAC di acque profonde nonché le relative condizioni per il 2021 e il 2022. Tali consultazioni si sono svolte tra il 20 gennaio 2021 e il 2 giugno 2021 sulla base della decisione del Consiglio del 5 marzo 2021 (10). L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato dai capi delegazione dell'Unione e del Regno Unito e approvato dal Consiglio l'11 giugno 2021. È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 con le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito e con le nuove misure ad esse associate.

    (9)

    La conclusione delle consultazioni introduce possibilità di pesca concordate e garantite per l'Unione e per il Regno Unito per il 2021, così come per alcuni stock di acque profonde per il 2021 e il 2022, nel quadro delle disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulla parità di accesso reciproco alle acque della controparte.

    (10)

    È ora necessario applicare i risultati delle consultazioni tra l’Unione e il Regno Unito nell'ordinamento giuridico dell'Unione mediante la sostituzione dei TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 da possibilità di pesca che rispettino i livelli dei TAC concordati con il Regno Unito.

    (11)

    Nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a tassi miranti a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Conformemente ai piani pluriennali previsti dai regolamenti (UE) n. 1380/2013 (11), (UE) 2019/472 (12) e (UE) 2018/973 (13) del Parlamento europeo e del Consiglio, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli di MSY (FMSY) definiti nei regolamenti (UE) 2019/472 e (UE) 2018/973 dovevano essere raggiunti quanto prima e in modo progressivamente incrementale entro il 2020 per gli stock bersaglio elencati in tali regolamenti e devono successivamente essere mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente agli stessi regolamenti.

    (12)

    Per alcuni stock, valutati sulla base dell'MSY, il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri scientifici di zero catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'Unione che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in linea con quanto indicato nel verbale concordato al fine sia di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione, sia di contribuire nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

    (13)

    Sebbene non abbiano raggiunto un accordo su misure tecniche funzionalmente collegate e allineate, sia l'Unione che il Regno Unito hanno concordato che tali misure erano necessarie; il Regno Unito le adotterà al fine di contribuire alla ricostituzione degli stock interessati. Vista l'attuale mancanza di un accordo è necessario proseguire, nelle acque dell'Unione, l'applicazione delle misure tecniche funzionalmente collegate in vigore stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (UE) 2021/92, che consentono di fissare i TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti nel presente regolamento senza mettere a rischio lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell'Unione.

    (14)

    Dato che la biomassa degli stock di COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa (Blim) e che sono consentite soltanto le catture accessorie e la pesca a fini scientifici, l'Unione e il Regno Unito hanno concordato nel verbale di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock. Belgio, Francia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi si sono pertanto impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021.

    (15)

    Dato che la biomassa dello stock di PRA/03A è al di sotto del MSY Btrigger, l'Unione e la Norvegia hanno concordato di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (14) rispetto a tale stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tale stock. Danimarca e Svezia si sono pertanto impegnate a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tale stock per i trasferimenti al 2021.

    (16)

    Dato che la biomassa degli stock di COD/2A3AX4, COD/03AN. e COD/07D è al di sotto del Blim, l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno concordato di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock. Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia si sono pertanto impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021.

    (17)

    La spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) continua a essere al di sotto dell'MSY Btrigger e appena sopra il Blim. Sebbene la mortalità per pesca sia diminuita, le indicazioni del CIEM sulla pressione di pesca rimangono preoccupanti. L'importanza di misure concordate per garantire condizioni e possibilità allineate per le flotte del Regno Unito e dell'Unione è fondamentale per la spigola quale stock condiviso, soprattutto per quanto riguarda un tetto mensile per la pesca commerciale con reti da traino e sciabiche e le catture accessorie nella pesca commerciale con reti da riva, mantenendo in vigore l'attuale limite per la pesca ricreativa. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre concordato di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY.

    (18)

    Al fine di proteggere dall'attività di pesca le specie interessate, il Regno Unito e l'Unione hanno concordato nel verbale una serie di elenchi di specie vietate, per le quali devono essere vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco.

    (19)

    Ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di istituire un meccanismo di trasferimento volontario, nel corso dell'anno, delle possibilità di pesca, da attivare ogni anno e i cui dettagli devono essere specificati dal comitato specializzato per la pesca. Al fine di consentire agli Stati membri di trasferire o scambiare le possibilità di pesca con il Regno Unito finché il comitato specializzato per la pesca non avrà adottato tali dettagli, è opportuno istituire una procedura per effettuare tali trasferimenti o scambi.

    (20)

    Nel 2021 l'Unione e le Isole Fær Øer hanno intavolato consultazioni annuali sugli scambi di determinati TAC e l'accesso alle acque reciproche. Le consultazioni non sono sfociate in un accordo tra l'Unione e le Isole Fær Øer. Da parte sua, l'Unione aveva mantenuto una riserva per determinati TAC al fine di permettere tali scambi. È opportuno modificare di conseguenza le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca e le licenze rilasciate ai pescherecci interessati.

    (21)

    In attesa di un nuovo parere scientifico, il regolamento (UE) 2021/92, quale inizialmente adottato, ha fissato a zero il TAC di acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 applicabile dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022. Nella terza modifica delle possibilità di pesca per il 2021 è stato istituito un TAC provvisorio fino al 30 settembre 2021, al fine di consentire il proseguimento della pesca di acciughe. Il CIEM ha pubblicato il parere scientifico il 18 giugno 2021. È pertanto opportuno modificare il TAC per il periodo che decorre dal 1o luglio 2021 per allinearlo al parere scientifico del CIEM più recente.

    (22)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.

    (23)

    Per quanto riguarda le possibilità di pesca nella zona attorno alle isole Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti di tale trattato un accesso equo e non discriminatorio alle risorse, anche in materia di pesca. Il parere dell'Unione in merito a tale accesso è stato illustrato in numerose occasioni, in ultima istanza nelle note verbali n. 02/21 del 26 febbraio 2021 e n. 08/21 del 28 giugno 2021 indirizzate alla Norvegia. Al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse nella zona delle Svalbard sia coerente con tali norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione su tale zona nei limiti di detto trattato, il Consiglio ha stabilito, per la sottozona CIEM 1 e la divisione 2b, il numero dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca della grancevola artica e i contingenti di merluzzo bianco. La ripartizione di tali possibilità di pesca tra gli Stati membri è applicabile fino al 31 dicembre 2021. Nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia, l'Unione si è riservata il diritto di adottare tutte le opportune contromisure correttive per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dell'Unione. È altresì opportuno rammentare che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

    (24)

    I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1919 e (UE) 2021/91 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. Le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data, ad eccezione delle disposizioni relative all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2021, e ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2021. I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/1919 valgono per il secondo periodo di applicazione della proroga del protocollo, vale a dire dal 16 novembre 2020. Il Regno Unito non si è avvalso delle possibilità di pesca e non ha più il diritto di farlo dal 1° gennaio 2021. La modifica di tali possibilità di pesca nell'ambito di tale regolamento dovrebbe quindi applicarsi dal 1o gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (UE) 2019/1919

    L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1919 è sostituito dal seguente:

    «f)

    categoria 6 — pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

    Germania

    13 038,4 tonnellate

    Francia

    2 714,6 tonnellate

    Lettonia

    55 966,6 tonnellate

    Lituania

    59 837,6 tonnellate

    Paesi Bassi

    64 976,1 tonnellate

    Polonia

    27 106,6 tonnellate

    Irlanda

    8 860,1 tonnellate

    Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

    Germania

    4

    Francia

    2

    Lettonia

    20

    Lituania

    22

    Paesi Bassi

    16

    Polonia

    8

    Irlanda

    2

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

    Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;».

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (UE) 2021/91

    Il regolamento (UE) 2021/91 è così modificato:

    1)

    l'articolo 8 è soppresso;

    2)

    la parte 2 dell'allegato è modificata conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Modifica del regolamento (UE) 2021/92

    Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

    1)

    l'articolo 7 è soppresso;

    2)

    l'articolo 11 è così modificato:

    a)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.»;

    b)

    al paragrafo 2, le lettere c) e d) e l'ultimo comma sono soppressi;

    c)

    sono inseriti i paragrafi seguenti:

    «2 bis   In deroga al paragrafo 1, dal 1o agosto al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

    a)

    con reti demersali (*1), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

    b)

    con sciabiche (*2), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

    ter.   In deroga ai paragrafi 2 e 2 bis, le catture di cui alle lettere a) e b) di tali paragrafi non superano i 760 chilogrammi per il periodo dal 1o luglio al 31 agosto.

    quater.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 e dal 1o aprile al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

    a)

    con ami e palangari (*3), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave;

    b)

    con reti da posta fisse (*4), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave.

    Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera a) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera b) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

    (*1)  Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB)."

    (*2)  Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX)."

    (*3)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS)."

    (*4)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).»;"

    d)

    il paragrafo 5 è così modificato:

    i)

    alla lettera a), i termini «dal 1o gennaio al 28 febbraio» sono sostituiti dai termini «dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o dicembre al 31 dicembre 2021»;

    ii)

    alla lettera b), i termini «dal 1o marzo al 31 luglio» sono sostituiti dai termini «dal 1o marzo al 30 novembre»;

    3)

    all'articolo 15, paragrafo 1, i termini «navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g» sono sostituiti dai termini «navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 7g»;

    4)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 53 bis

    Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

    1.   Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

    2.   Uno Stato membro che intende trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio.

    3.   Qualora approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

    4.   I contingenti ricevuti dal Regno Unito o ad esso trasferiti nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerati contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato in conformità del paragrafo 3. Tali scambi non modificano i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.»;

    5)

    l'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;

    6)

    l'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento;

    7)

    l'allegato II è modificato conformemente alla parte D dell'allegato del presente regolamento;

    8)

    l'allegato V è modificato conformemente alla parte E dell'allegato del presente regolamento

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, che si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021, e ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, che si applica a decorrere dal 1o agosto 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. DOVŽAN


    (1)  Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 5).

    (2)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).

    (3)  Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 3).

    (4)  Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).

    (5)  Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 1).

    (6)  GU L 29 del 31.1.2020, pag.7.

    (7)  Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

    (8)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

    (9)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

    (10)  Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito per concordare possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per alcuni stock di acque profonde, per 2021 e 2022, del 5 marzo 2021, ST 6414/21.

    (11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (12)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

    (13)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

    (14)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).


    ALLEGATO

    PARTE A

    Modifiche della parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91

    Alla parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

    «Specie:

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Zona:

    6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12

    (BSF/56712-)

    Anno

    2021

     

    2022

     

    TAC precauzionale

    Germania

    22

     

    22

     

     

    Estonia

    11

     

    11

     

     

    Irlanda

    55

     

    55

     

     

    Spagna

    110

     

    110

     

     

    Francia

    1 541

     

    1 541

     

     

    Lettonia

    72

     

    72

     

     

    Lituania

    1

     

    1

     

     

    Polonia

    1

     

    1

     

     

    Altri

    6

    (1)

    6

    (1)

     

    Unione

    1 819

     

    1 819

     

     

    Regno Unito

    110

     

    110

     

     

    TAC

    1 929

     

    1 929

     

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).


    Specie:

    Berici

    Beryx spp.

    Zona:

    Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

    (ALF/3X14-)

    Anno

    2021

     

    2022

     

    TAC precauzionale

    Irlanda

    7

    (1)

    7

    (1)

     

    Spagna

    51

    (1)

    51

    (1)

     

    Francia

    14

    (1)

    14

    (1)

     

    Portogallo

    145

    (1)

    145

    (1)

     

    Unione

    217

    (1)

    217

    (1)

     

    Regno Unito

    7

    (1)

    7

    (1)

     

    TAC

    224

    (1)

    224

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    Specie:

    Granatiere di roccia

    Coryphaenoides rupestris

    Zona:

    6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

    (RNG/5B67-)

    Anno

    2021

     

    2022

     

    TAC precauzionale

    Germania

    4

    (1)(2)

    4

    (1)(2)

     

    Estonia

    34

    (1)(2)

    34

    (1)(2)

     

    Irlanda

    150

    (1)(2)

    150

    (1)(2)

     

    Spagna

    37

    (1)(2)

    37

    (1)(2)

     

    Francia

    1 910

    (1)(2)

    1 910

    (1)(2)

     

    Lituania

    44

    (1)(2)

    44

    (1)(2)

     

    Polonia

    22

    (1)(2)

    22

    (1)(2)

     

    Altri

    4

    (1)(2)(3)

    4

    (1)(2)(3)

     

    Unione

    2 205

    (1)(2)

    2 205

    (1)(2)

     

    Regno Unito

    112

    (1)(2)

    112

    (1)(2)

     

    TAC

    2 317

    (1)(2)

    2 317

    (1)(2)

     

    (1)

    Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

    (2)

    Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.

    (3)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).


    Specie:

    Granatiere di roccia

    Coryphaenoides rupestris

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

    (RNG/8X14-)

    Anno

    2021

     

    2022

     

    TAC precauzionale

    Germania

    10

    (1)(2)(3)

    10

    (1)(2)(3)

     

    Irlanda

    2

    (1)(2)(3)

    2

    (1)(2)(3)

     

    Spagna

    1 111

    (1)(2)(3)

    1 111

    (1)(2)(3)

     

    Francia

    51

    (1)(2)(3)

    51

    (1)(2)(3)

     

    Lettonia

    18

    (1)(2)(3)

    18

    (1)(2)(3)

     

    Lituania

    2

    (1)(2)(3)

    2

    (1)(2)(3)

     

    Polonia

    347

    (1)(2)(3)

    347

    (1)(2)(3)

     

    Unione

    1 541

    (1)(2)(3)

    1 541

    (1)(2)(3)

     

    Regno Unito

    4

    (1)(2)

    4

    (1)(2)

     

    TAC

    1 545

    (1)(2)

    1 545

    (1)(2)

     

    (1)

    Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

    (2)

    Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax.

    (3)

    Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.


    Specie:

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Zona:

    6, 7 e 8

    (SBR/678-)

    Anno

    2021

     

    2022

     

    TAC precauzionale

    Irlanda

    3

    (1)

    3

    (1)

     

    Spagna

    84

    (1)

    84

    (1)

     

    Francia

    4

    (1)

    4

    (1)

     

    Altri

    3

    (1)(2)

    3

    (1)(2)

     

    Unione

    95

    (1)

    95

    (1)

     

    Regno Unito

    11

    (1)

    11

    (1)

     

    TAC

    105

    (1)

    105

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (2)

    Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).».

    PARTE B

    Modifiche dell'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92

    All'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

    «Specie:

    Cicerelli e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a(1)

    Danimarca

    86 652

    (2)(3)

    TAC analitico

    Germania

    132

    (2)(3)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Svezia

    3 182

    (2)(3)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    89 966

    (2)

     

    Regno Unito

    2 534

    (2)

     

    TAC

    92 500

    (2)

     

    (1)

    Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)

    Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

    (3)

    Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

    Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1r

    2r

    3r

    4

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danimarca

    5 118

    4 684

    12 091

    64 627

    0

    131

    0

    Germania

    8

    7

    18

    99

    0

    0

    0

    Svezia

    188

    172

    444

    2 373

    0

    5

    0

    Unione

    5 314

    4 863

    12 553

    67 099

    0

    136

    0

    Regno Unito

    150

    137

    354

    1 889

    0

    4

    0

    Totale

    5 464

    5 000

    12 907

    68 989

    0

    140

    0


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (ARU/1/2.)

    Germania

     

    16

     

    TAC precauzionale

    Francia

     

    5

     

     

    Paesi Bassi

     

    13

     

     

    Unione

     

    34

     

     

    Regno Unito

     

    25

     

     

    TAC

     

    59

     

     


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a

    (ARU/3A4-C)

    Danimarca

     

    717

     

    TAC precauzionale

    Germania

     

    7

     

     

    Francia

     

    5

     

     

    Irlanda

     

    5

     

     

    Paesi Bassi

     

    34

     

     

    Svezia

     

    28

     

     

    Unione

     

    796

     

     

    Regno Unito

     

    13

     

     

    TAC

     

    809

     

     


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

    (ARU/567.)

    Germania

     

    283

     

    TAC precauzionale

    Francia

     

    6

     

     

    Irlanda

     

    262

     

     

    Paesi Bassi

     

    2 958

     

     

    Unione

     

    3 509

     

     

    Regno Unito

     

    220

     

     

    TAC

     

    3 729

     

     


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

    (USK/1214EI)

    Germania

     

    6

    (1)

    TAC precauzionale

    Francia

     

    6

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Altri

     

    3

    (1)(2)

     

    Unione

     

    16

    (1)

     

    Regno Unito

     

    6

    (1)

     

    TAC

     

    22

     

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (2)

    Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

    (USK/04-C.)

    Danimarca

     

    68

     

    TAC precauzionale

    Germania

     

    20

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Francia

     

    47

    (1)

     

    Svezia

     

    7

    (1)

     

    Altri

     

    7

    (2)

     

    Unione

     

    149

    (1)

     

    Regno Unito

     

    102

    (1)

     

    TAC

     

    251

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

    (2)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

    (USK/567EI.)

    Germania

     

    60

    (1)

    TAC precauzionale

    Spagna

     

    208

    (1)

     

    Francia

     

    2 471

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Irlanda

     

    238

    (1)

     

    Altri

     

    60

    (2)

     

    Unione

     

    3 037

    (1)

     

    Norvegia

     

    0

    (3)(4)(5)

     

    Regno Unito

     

    1 257

    (1)

     

    TAC

     

    4 294

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

    (2)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

    (3)

    Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

    0

    (4)

    Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

     

    molva (LIN/*5B67-) 0

     

    brosme (USK/*5B67-) 0

    (5)

    I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

    0


    Specie:

    Pesci tamburo

    Caproidae

    Zona:

    6, 7 e 8

    (BOR/678-)

    Danimarca

     

    4 700

     

    TAC precauzionale

    Irlanda

     

    13 234

     

     

    Unione

     

    17 934

     

     

    Regno Unito

     

    1 218

     

     

    TAC

     

    19 152

     

     


    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    3a

    (HER/03A.)

    Danimarca

     

    9 080

    (2)

    TAC analitico

    Germania

     

    145

    (2)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Svezia

     

    9 498

    (2)

     

    Unione

     

    18 723

    (2)

     

    Norvegia

     

    2 881

     

     

    Isole Fær Øer

     

    0

    (3)

     

    TAC

     

    21 604

     

     

    (1)

    Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

    (3)

    Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).


    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

     

    49 993

     

    TAC analitico

    Germania

     

    33 852

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Francia

     

    18 838

     

     

    Paesi Bassi

     

    46 381

     

     

    Svezia

     

    3 449

     

     

    Unione

     

    152 513

     

     

    Isole Fær Øer

     

    0

     

     

    Norvegia

     

    103 344

    (2)

     

    Regno Unito

     

    61 301

     

     

    TAC

     

    356 357

     

     

    (1)

    Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso:

     

    3 000

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

     

    Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62):

    Unione

    3 000

    Specie:

    Aringa(1)

    Clupea harengus

    Zona:

    3a

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

     

    5 692

    (2)

    TAC analitico

    Germania

     

    51

    (2)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Svezia

     

    916

    (2)

     

    Unione

     

    6 659

    (2)

     

    TAC

     

    6 659

    (2)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

    (2)

    Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C-BC).


    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a

    (HER/2A47DX)

    Belgio

     

    38

     

    TAC analitico

    Danimarca

     

    7 421

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    38

     

     

    Francia

     

    38

     

     

    Paesi Bassi

     

    38

     

     

    Svezia

     

    36

     

     

    Unione

     

    7 609

     

     

    Regno Unito

     

    141

     

     

    TAC

     

    7 750

     

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


    Specie:

    Aringa(1)

    Clupea harengus

    Zona:

    4c, 7d(2)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

     

    8 257

    (3)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    668

    (3)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    452

    (3)

     

    Francia

     

    9 274

    (3)

     

    Paesi Bassi

     

    16 142

    (3)

     

    Unione

     

    34 793

    (3)

     

    Regno Unito

     

    Non pertinente

     

     

    TAC

     

    356 357

     

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51°56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (3)

    Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b(1)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

     

    353

    (2)

    TAC precauzionale

    Francia

     

    67

    (2)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Irlanda

     

    478

    (2)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

     

    353

    (2)

     

    Unione

     

    1 251

    (2)

     

    Regno Unito

     

    2 229

    (2)

     

    TAC

     

    3 480

     

     

    (1)

    Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

    (2)

    È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    6aS(1), 7b, 7c

    (HER/6AS7BC)

    Irlanda

     

    1 236

     

    TAC precauzionale

    Paesi Bassi

     

    124

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

     

    1 360

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

     

    1 360

     

     

    (1)

    Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56o 00' N e a ovest di 07o 00' O.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7a(1)

    (HER/07A/MM)

    Irlanda

     

    808

     

    TAC analitico

    Unione

     

    808

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Regno Unito

     

    6 533

     

     

    TAC

     

    7 341

     

     

    (1)

    Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30' N,

    a sud dalla latitudine 52° 00' N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7e e 7f

    (HER/7EF.)

    Francia

     

    465

     

    TAC precauzionale

    Unione

     

    465

     

     

    Regno Unito

     

    465

     

     

    TAC

     

    930

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7a, a sud di 52° 30' N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1)

    (HER/7G-K.)

    Germania

     

    10

    (2)

    TAC analitico

    Francia

     

    54

    (2)

     

    Irlanda

     

    750

    (2)

     

    Paesi Bassi

     

    54

    (2)

     

    Unione

     

    868

    (2)

     

    Regno Unito

     

    1

    (2)

     

    TAC

     

    869

    (2)

     

    (1)

    La zona è aumentata dell'area delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30' N,

    a sud dalla latitudine 52° 00' N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (2)

    Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

     

    7 176

    (1)

    TAC precauzionale

    Portogallo

     

    7 829

    (1)

     

    Unione

     

    15 005

    (1)

     

    TAC

     

    15 005

    (1)

     

    (1)

    Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

     

    5

     

    TAC analitico

    Danimarca

     

    1 515

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

     

    38

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

     

    9

     

     

    Svezia

     

    265

     

     

    Unione

     

    1 832

     

     

    TAC

     

    1 893

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

     

    347

    (1)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    1 993

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

     

    1 263

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

     

    428

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    1 126

    (1)

     

    Svezia

     

    13

     

     

    Unione

     

    5 170

     

     

    Norvegia

     

    2 252

    (2)

     

    Regno Unito

     

    5 824

    (1)

     

    TAC

     

    13 246

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

    (2)

    Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

    Unione

    4 494

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    6b; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

    (COD/5W6-14)

    Belgio

     

    0

    (1)

    TAC precauzionale

    Germania

     

    1

    (1)

     

    Francia

     

    8

    (1)

     

    Irlanda

     

    16

    (1)

     

    Unione

     

    25

    (1)

     

    Regno Unito

     

    49

    (1)

     

    TAC

     

    74

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

    (COD/5BE6A)

    Belgio

     

    2

    (1)

    TAC analitico

    Germania

     

    12

    (1)

     

    Francia

     

    130

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Irlanda

     

    243

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

    Unione

     

    387

    (1)

     

    Regno Unito

     

    892

    (1)

     

    TAC

     

    1 279

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7a

    (COD/07A.)

    Belgio

     

    3

    (1)

    TAC precauzionale

    Francia

     

    7

    (1)

     

    Irlanda

     

    104

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    1

    (1)

     

    Unione

     

    115

    (1)

     

    Regno Unito

     

    91

    (1)

     

    TAC

     

    206

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgio

     

    18

    (1)

    TAC analitico

    Francia

     

    290

    (1)

    Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

    Irlanda

     

    422

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

     

    0

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

     

    730

    (1)

     

    Regno Unito

     

    75

    (1)

     

    TAC

     

    805

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7d

    (COD/07D.)

    Belgio

     

    33

    (1)

    TAC analitico

    Francia

     

    649

    (1)

    Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

     

    19

    (1)

    Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

     

    701

    (1)

     

    Regno Unito

     

    71

    (2)

     

    TAC

     

    772

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgio

     

    8

    (1)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    7

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    7

    (1)

     

    Francia

     

    42

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    33

    (1)

     

    Unione

     

    97

    (1)

     

    Regno Unito

     

    2 490

    (1)

     

    TAC

     

    2 587

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (LEZ/56-14)

    Spagna

     

    526

    (1)

    TAC analitico

    Francia

     

    2 053

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Irlanda

     

    600

    (1)

     

    Unione

     

    3 179

    (1)

     

    Regno Unito

     

    2 046

    (1)

     

    TAC

     

    5 225

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    7

    (LEZ/07.)

    Belgio

     

    464

    (1)

    TAC analitico

    Spagna

     

    5 154

    (2)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Francia

     

    6 256

    (2)

     

    Irlanda

     

    2 844

    (2)

     

    Unione

     

    14 718

     

     

    Regno Unito

     

    3 421

    (2)

     

    TAC

     

    18 365

     

     

    (1)

    Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

    (2)

    Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (LEZ/8ABDE.)

    Spagna

     

    1 005

     

    TAC analitico

    Francia

     

    811

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Unione

     

    1 816

     

     

    TAC

     

    1 816

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (ANF/2AC4-C)

    Belgio

     

    312

    (1)(2)

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    688

    (1)(2)

     

    Germania

     

    336

    (1)(2)

     

    Francia

     

    64

    (1)(2)

     

    Paesi Bassi

     

    236

    (1)(2)

     

    Svezia

     

    8

    (1)(2)

     

    Unione

     

    1 644

    (1)(2)

     

    Regno Unito

     

    10 328

    (1)(2)

     

    TAC

     

    11 972

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (ANF/56-14)

    Belgio

     

    202

    (1)

    TAC precauzionale

    Germania

     

    230

    (1)

     

    Spagna

     

    216

    (1)

     

    Francia

     

    2 485

    (1)

     

    Irlanda

     

    562

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    194

    (1)

     

    Unione

     

    3 889

    (1)

     

    Regno Unito

     

    2 488

    (1)

     

    TAC

     

    6 377

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    7

    (ANF/07.)

    Belgio

     

    3 384

    (1)

    TAC analitico

    Germania

     

    377

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Spagna

     

    1 345

    (1)

     

    Francia

     

    21 714

    (1)

     

    Irlanda

     

    2 775

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    438

    (1)

     

    Unione

     

    30 033

    (1)

     

    Regno Unito

     

    8 090

    (1)

     

    TAC

     

    38 123

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (ANF/8ABDE.)

    Spagna

     

    1 556

     

    TAC analitico

    Francia

     

    8 659

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Unione

     

    10 215

     

     

    TAC

     

    10 215

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    3a

    (HAD/03A.)

    Belgio

     

    12

     

    TAC analitico

    Danimarca

     

    2 120

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    135

     

     

    Paesi Bassi

     

    2

     

     

    Svezia

     

    250

     

     

    Unione

     

    2 519

     

     

    TAC

     

    2 630

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

     

    287

    (1)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    1 970

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    1 254

    (1)

     

    Francia

     

    2 185

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    215

    (1)

     

    Svezia

     

    169

    (1)

     

    Unione

     

    6 080

    (1)

     

    Norvegia

     

    9 841

     

     

    Regno Unito

     

    26 865

    (1)

     

    TAC

     

    42 785

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

    Unione

    4 523

    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (HAD/6B1214)

    Belgio

     

    16

     

    TAC analitico

    Germania

     

    19

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Francia

     

    799

     

     

    Irlanda

     

    570

     

     

    Unione

     

    1 404

     

     

    Regno Unito

     

    6 971

     

     

    TAC

     

    8 375

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

    (HAD/5BC6A.)

    Belgio

     

    6

    (1)

    TAC analitico

    Germania

     

    6

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Francia

     

    264

    (1)

     

    Irlanda

     

    648

    (1)

     

    Unione

     

    924

    (1)

     

    Regno Unito

     

    3 843

    (1)

     

    TAC

     

    4 767

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4).


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgio

     

    148

     

    TAC analitico

    Francia

     

    8 876

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Irlanda

     

    2 959

     

     

    Unione

     

    11 983

     

     

    Regno Unito

     

    2 400

     

     

    TAC

     

    15 000

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    7a

    (HAD/07A.)

    Belgio

     

    49

     

    TAC analitico

    Francia

     

    221

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Irlanda

     

    1 322

     

     

    Unione

     

    1 592

     

     

    Regno Unito

     

    1 779

     

     

    TAC

     

    3 371

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    3a

    (WHG/03A.)

    Danimarca

     

    649

     

    TAC precauzionale

    Paesi Bassi

     

    2

     

     

    Svezia

     

    69

     

     

    Unione

     

    720

     

     

    TAC

     

    929

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

     

    413

     

    TAC analitico

    Danimarca

     

    1 785

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    464

     

     

    Francia

     

    2 682

     

     

    Paesi Bassi

     

    1 032

     

     

    Svezia

     

    3

     

     

    Unione

     

    6 379

     

     

    Norvegia

     

    2 131

    (1)

     

    Regno Unito

     

    12 502

     

     

    TAC

     

    21 306

     

     

    (1)

    Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

    Unione

    4 518

    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (WHG/56-14)

    Germania

     

    3

    (1)

    TAC analitico

    Francia

     

    50

    (1)

    Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

    Irlanda

     

    299

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

     

    352

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Regno Unito

     

    585

    (1)

     

    TAC

     

    937

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    7a

    (WHG/07A.)

    Belgio

     

    2

    (1)

    TAC analitico

    Francia

     

    22

    (1)

    Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

    Irlanda

     

    280

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

     

    0

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

     

    305

    (1)

     

    Regno Unito

     

    416

    (1)

     

    TAC

     

    721

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

    (WHG/7X7A-C)

    Belgio

     

    74

     

    TAC analitico

    Francia

     

    4 663

     

     

    Irlanda

     

    3 916

     

     

    Paesi Bassi

     

    39

     

     

    Unione

     

    8 692

     

     

    Regno Unito

     

    1 134

     

     

    TAC

     

    10 259

     

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    3a

    (HKE/03A.)

    Danimarca

     

    2 741

    (1)

    TAC analitico

    Svezia

     

    233

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Unione

     

    2 974

     

     

    TAC

     

    2 974

     

     

    (1)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

     

    36

    (1)(2)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    1 473

    (1)(2)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    169

    (1)(2)

     

    Francia

     

    326

    (1)(2)

     

    Paesi Bassi

     

    85

    (1)(2)

     

    Unione

     

    2 089

    (1)(2)

     

    Regno Unito

     

    1 354

    (1)(2)

     

    TAC

     

    3 443

     

     

    (1)

    Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (HKE/571214)

    Belgio

     

    498

    (1)

    TAC analitico

    Spagna

     

    15 974

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Francia

     

    24 669

    (1)

     

    Irlanda

     

    2 989

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    321

    (1)

     

    Unione

     

    44 451

    (1)

     

    Regno Unito

     

    10 884

    (1)

     

    TAC

     

    55 335

     

     

    (1)

    Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente alla controparte su base annuale. Gli Stati membri ne danno notifica preliminare alla Commissione.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

     

    Belgio

    66

     

    Spagna

    2 632

     

    Francia

    2 632

     

    Irlanda

    329

     

    Paesi Bassi

    33

     

    Unione

    5 691

     

    Regno Unito

    1 480

    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

     

    16

    (1)

    TAC analitico

    Spagna

     

    11 356

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Francia

     

    25 501

     

     

    Paesi Bassi

     

    33

    (1)

     

    Unione

     

    36 906

     

     

    TAC

     

    36 906

     

     

    (1)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

     

    Belgio

    3

     

    Spagna

    3 289

     

    Francia

    5 921

     

    Paesi Bassi

    10

     

    Unione

    9 223

    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

    (WHB/1X14)

    Danimarca

     

    45 680

    (1)

    TAC analitico

    Germania

     

    17 761

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Spagna

     

    38 726

    (1)(2)

     

    Francia

     

    31 789

    (1)

     

    Irlanda

     

    35 373

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    55 700

    (1)

     

    Portogallo

     

    3 598

    (1)(2)

     

    Svezia

     

    11 300

    (1)

     

    Unione

     

    239 927

    (1)(3)

     

    Norvegia

     

    37 500

     

     

    Isole Fær Øer

     

    0

     

     

    Regno Unito

     

    71 670

    (1)

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

     

    (1)

    Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 37 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %

    (2)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

    (3)

    Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

     

    141 648

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

     

    141 648

    (1)(2)

    TAC analitico

    Isole Fær Øer

     

    0

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    TAC

     

    Non pertinente

     

     

    (1)

    Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

    (2)

    Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 4, 6 e 7.


    Specie:

    Limanda e passera lingua di cane

    Microstomus kitt e

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (L/W/2AC4-C)

    Belgio

     

    272

     

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    748

     

     

    Germania

     

    96

     

     

    Francia

     

    205

     

     

    Paesi Bassi

     

    623

     

     

    Svezia

     

    8

     

     

    Unione

     

    1 952

     

     

    Regno Unito

     

    3 476

     

     

    TAC

     

    5 428

     

     


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

    (BLI/5B67-)

    Germania

     

    116

     

    TAC analitico

    Estonia

     

    18

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Spagna

     

    366

     

     

    Francia

     

    8 333

     

     

    Irlanda

     

    32

     

     

    Lituania

     

    7

     

     

    Polonia

     

    4

     

     

    Altri

     

    32

    (1)

     

    Unione

     

    8 908

     

     

    Norvegia

     

    0

    (2)

     

    Isole Fær Øer

     

    0

    (3)

     

    Regno Unito

     

    2 614

     

     

    TAC

     

    11 522

     

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

    (2)

    Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

    (3)

    Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque internazionali della zona 12

    (BLI/12INT-)

    Estonia

     

    0

    (1)

    TAC precauzionale

    Spagna

     

    92

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

     

    2

    (1)

     

    Lituania

     

    1

    (1)

     

    Altri

     

    0

    (1)(2)

     

    Unione

     

    95

    (1)

     

    Regno Unito

     

    1

    (1)

     

    TAC

     

    96

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (2)

    Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

    (BLI/24-)

    Danimarca

     

    2

     

    TAC precauzionale

    Germania

     

    2

     

     

    Irlanda

     

    2

     

     

    Francia

     

    12

     

     

    Altri

     

    2

    (1)

     

    Unione

     

    20

     

     

    Regno Unito

     

    7

     

     

    TAC

     

    27

     

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 3a

    (BLI/03A-)

    Danimarca

     

    1,5

     

    TAC precauzionale

    Germania

     

    1

     

     

    Svezia

     

    1,5

     

     

    Unione

     

    4

     

     

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

     

    9

     

    TAC precauzionale

    Germania

     

    9

     

     

    Francia

     

    9

     

     

    Altri

     

    5

    (1)

     

    Unione

     

    33

     

     

    Regno Unito

     

    10

     

     

    TAC

     

    43

     

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 3a

    (LIN/03A-C.)

    Belgio

     

    13

     

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    97

     

     

    Germania

     

    13

     

     

    Svezia

     

    39

     

     

    Unione

     

    162

     

     

    Regno Unito

     

    13

     

     

    TAC

     

    175

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

    (LIN/04-C.)

    Belgio

     

    23

    (1)(2)

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    351

    (1)(2)

     

    Germania

     

    217

    (1)(2)

     

    Francia

     

    195

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    8

    (1)

     

    Svezia

     

    15

    (1)(2)

     

    Unione

     

    809

    (1)

     

    Regno Unito

     

    3 004

    (1)(2)

     

    TAC

     

    3 813

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

    (LIN/05EI.)

    Belgio

     

    8

     

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    6

     

     

    Germania

     

    6

     

     

    Francia

     

    6

     

     

    Unione

     

    26

     

     

    Regno Unito

     

    6

     

     

    TAC

     

    32

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (LIN/6X14.)

    Belgio

     

    66

    (1)

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    12

    (1)

     

    Germania

     

    241

    (1)

     

    Irlanda

     

    1 301

    (1)

     

    Spagna

     

    4 867

    (1)

     

    Francia

     

    5 188

    (1)

     

    Portogallo

     

    12

    (1)

     

    Unione

     

    11 687

    (1)

     

    Norvegia

     

    0

    (2)(3)(4)

     

    Isole Fær Øer

     

    0

    (5)(6)

     

    Regno Unito

     

    6 669

    (1)

     

    TAC

     

    18 356

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

    (2)

    Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

    0

     

     

     

    (3)

    Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

    molva (LIN/*5B67-) 0

     

     

    brosme (USK/*5B67-) 0

     

     

    (4)

    I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

    0

     

     

     

    (5)

    Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

    (6)

    Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 0


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (NEP/2AC4-C)

    Belgio

     

    997

     

    TAC analitico

    Danimarca

     

    997

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    15

     

     

    Francia

     

    29

     

     

    Paesi Bassi

     

    514

     

     

    Unione

     

    2 553

     

     

    Regno Unito

     

    16 524

     

     

    TAC

     

    19 077

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

    (NEP/5BC6.)

    Spagna

     

    30

     

    TAC analitico

    Francia

     

    121

     

     

    Irlanda

     

    202

     

     

    Unione

     

    353

     

     

    Regno Unito

     

    14 592

     

     

    TAC

     

    14 945

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    7

    (NEP/07.)

    Spagna

     

    993

    (1)

    TAC analitico

    Francia

     

    4 023

    (1)

     

    Irlanda

     

    6 102

    (1)

     

    Unione

     

    11 118

    (1)

     

    Regno Unito

     

    6 908

    (1)

     

    TAC

     

    18 026

    (1)

     

    (1)

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

    Spagna

     

    992

    Francia

     

    621

    Irlanda

     

    1 194

    Unione

     

    2 807

    Regno Unito

     

    483

    TAC

     

    3 290


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    3a

    (PRA/03A.)

    Danimarca

     

    1 741

     

    TAC analitico

    Svezia

     

    938

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

     

    2 679

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

     

    5 016

     

     


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (PRA/2AC4-C)

    Danimarca

     

    490

     

    TAC precauzionale

    Paesi Bassi

     

    5

     

     

    Svezia

     

    20

     

     

    Unione

     

    515

     

     

    Regno Unito

     

    145

     

     

    TAC

     

    660

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

     

    96

     

    TAC analitico

    Danimarca

     

    12 453

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    64

     

     

    Paesi Bassi

     

    2 395

     

     

    Svezia

     

    667

     

     

    Unione

     

    15 675

     

     

    TAC

     

    19 188

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danimarca

     

    422

     

    TAC analitico

    Germania

     

    5

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Svezia

     

    48

     

     

    Unione

     

    475

     

     

    TAC

     

    719

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

     

    5 393

     

    TAC analitico

    Danimarca

     

    17 526

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    5 056

     

     

    Francia

     

    1 011

     

     

    Paesi Bassi

     

    33 706

     

     

    Unione

     

    62 692

     

     

    Norvegia

     

    10 039

     

     

    Regno Unito

     

    37 963

     

     

    TAC

     

    143 419

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

    Unione

    39 153

    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (PLE/56-14)

    Francia

     

    10

     

    TAC precauzionale

    Irlanda

     

    248

     

     

    Unione

     

    258

     

     

    Regno Unito

     

    400

     

     

    TAC

     

    658

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7a

    (PLE/07A.)

    Belgio

     

    62

     

    TAC analitico

    Francia

     

    27

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Irlanda

     

    1 069

     

     

    Paesi Bassi

     

    19

     

     

    Unione

     

    1 177

     

     

    Regno Unito

     

    1 455

     

     

    TAC

     

    2 846

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7d e 7e

    (PLE/7DE.)

    Belgio

     

    1 537

     

    TAC analitico

    Francia

     

    6 850

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Unione

     

    8 387

     

     

    Regno Unito

     

    3 533

     

     

    TAC

     

    11 920

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7f e 7g

    (PLE/7FG.)

    Belgio

     

    360

     

    TAC precauzionale

    Francia

     

    648

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Irlanda

     

    240

     

     

    Unione

     

    1 249

     

     

    Regno Unito

     

    480

     

     

    TAC

     

    1 911

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7h, 7j e 7k

    (PLE/7HJK.)

    Belgio

     

    4

    (1)

    TAC precauzionale

    Francia

     

    8

    (1)

    Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

    Irlanda

     

    28

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

     

    16

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

     

    56

    (1)

     

    Regno Unito

     

    11

    (1)

     

    TAC

     

    67

    (1)

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta di passera di mare.


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (POL/56-14)

    Spagna

     

    3

     

    TAC precauzionale

    Francia

     

    88

     

     

    Irlanda

     

    26

     

     

    Unione

     

    117

     

     

    Regno Unito

     

    67

     

     

    TAC

     

    184

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    7

    (POL/07.)

    Belgio

     

    277

    (1)

    TAC precauzionale

    Spagna

     

    17

    (1)

     

    Francia

     

    6 381

    (1)

     

    Irlanda

     

    680

    (1)

     

    Unione

     

    7 355

    (1)

     

    Regno Unito

     

    2 071

    (1)

     

    TAC

     

    9 426

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (POK/2C3A4)

    Belgio

     

    19

    (1)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    2 287

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    5 776

    (1)

     

    Francia

     

    13 594

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    58

    (1)

     

    Svezia

     

    314

    (1)

     

    Unione

     

    22 048

    (1)

     

    Norvegia

     

    31 096

    (2)

     

    Regno Unito

     

    6 367

    (1)

     

    TAC

     

    59 511

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

    (2)

    Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

    (POK/56-14)

    Germania

     

    319

    (1)

    TAC analitico

    Francia

     

    3 160

    (1)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Irlanda

     

    369

    (1)

     

    Unione

     

    3 848

    (1)

     

    Norvegia

     

    0

     

     

    Regno Unito

     

    2 327

    (1)

     

    TAC

     

    6 175

     

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgio

     

    5

     

    TAC precauzionale

    Francia

     

    1 196

     

     

    Irlanda

     

    1 493

     

     

    Unione

     

    2 695

     

     

    Regno Unito

     

    481

     

     

    TAC

     

    3 176

     

     


    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Scophthalmus maximus e

    Scophthalmus rhombus

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (T/B/2AC4-C)

    Belgio

     

    396

     

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    846

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    216

     

     

    Francia

     

    102

     

     

    Paesi Bassi

     

    3 001

     

     

    Svezia

     

    6

     

     

    Unione

     

    4 568

     

     

    Regno Unito

     

    1 063

     

     

    TAC

     

    5 848

     

     


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

     

    257

    (1)(2)(3)(4)

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    10

    (1)(2)(3)

     

    Germania

     

    13

    (1)(2)(3)

     

    Francia

     

    40

    (1)(2)(3)(4)

     

    Paesi Bassi

     

    220

    (1)(2)(3)(4)

     

    Unione

     

    540

    (1)(3)

     

    Regno Unito

     

    1 110

    (1)(2)(3)(4)

     

    TAC

     

    1 650

    (3)

     

    (1)

    Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e il Regno Unito ha mantenuto il regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (3)

    Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (4)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento e alla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 3a

    (SRX/03A-C.)

    Danimarca

     

    35

    (1)

    TAC precauzionale

    Svezia

     

    10

    (1)

     

    Unione

     

    45

    (1)

     

    TAC

     

    45

     

     

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

     

    837

    (1)(2)(3)(4)

    TAC precauzionale

    Estonia

     

    5

    (1)(2)(3)(4)

     

    Francia

     

    3 757

    (1)(2)(3)(4)

     

    Germania

     

    11

    (1)(2)(3)(4)

     

    Irlanda

     

    1 210

    (1)(2)(3)(4)

     

    Lituania

     

    19

    (1)(2)(3)(4)

     

    Paesi Bassi

     

    4

    (1)(2)(3)(4)

     

    Portogallo

     

    21

    (1)(2)(3)(4)

     

    Spagna

     

    1 011

    (1)(2)(3)(4)

     

    Unione

     

    6 875

    (1)(2)(3)(4)

     

    Regno Unito

     

    2 800

    (1)(2)(3)(4)

     

    TAC

     

    9 675

    (3)(4)

     

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (3)

    Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

     

    Specie:

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja microocellata

    Zona:

    7f e 7g

    (RJE/7FG.)

     

    Belgio

     

    8

    TAC precauzionale

     

    Estonia

     

    0

     

     

    Francia

     

    39

     

     

    Germania

     

    0

     

     

    Irlanda

     

    12

     

     

    Lituania

     

    0

     

     

    Paesi Bassi

     

    0

     

     

    Portogallo

     

    0

     

     

    Spagna

     

    10

     

     

    Unione

     

    69

     

     

    Regno Unito

     

    54

     

     

    TAC

     

    123

     

     

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento e i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

    (4)

    Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    7d

    (SRX/07D.)

    Belgio

     

    125

    (1)(2)(3)(4)

    TAC precauzionale

    Francia

     

    1 051

    (1)(2)(3)(4)

     

    Paesi Bassi

     

    7

    (1)(2)(3)(4)

     

    Unione

     

    1 183

    (1)(2)(3)(4)

     

    Regno Unito

     

    217

    (1)(2)(3)(4)

     

    TAC

     

    1 400

    (4)

     

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (3)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

    (4)

    Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    7d e 7e

    (RJU/7DE)

    Belgio

     

    19

    (1)

    TAC precauzionale

    Estonia

     

    0

    (1)

     

    Francia

     

    97

    (1)

     

    Germania

     

    0

    (1)

     

    Irlanda

     

    25

    (1)

     

    Lituania

     

    0

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    0

    (1)

     

    Portogallo

     

    0

    (1)

     

    Spagna

     

    21

    (1)

     

    Unione

     

    162

    (1)

     

    Regno Unito

     

    72

    (1)

     

    TAC

     

    234

    (1)

     

    (1)

    Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per le navi dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

     

    29

     

    TAC analitico

    Germania

     

    51

     

     

    Estonia

     

    29

     

     

    Spagna

     

    29

     

     

    Francia

     

    478

     

     

    Irlanda

     

    29

     

     

    Lituania

     

    29

     

     

    Polonia

     

    29

     

     

    Unione

     

    703

     

     

    Norvegia

     

    0

     

     

    Regno Unito

     

    1 868

     

     

    TAC

     

    2 571

     

     


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

     

    544

    (1)(2)(3)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    18 666

    (1)(2)(3)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    567

    (1)(2)(3)

     

    Francia

     

    1 713

    (1)(2)(3)

     

    Paesi Bassi

     

    1 724

    (1)(2)(3)

     

    Svezia

     

    5 108

    (1)(2)(3)(4)

     

    Unione

     

    28 322

    (1)(2)(3)

     

    Norvegia

     

    Non pertinente

    (5)

     

    Regno Unito

     

    Non pertinente

    (1)(2)(3)

     

    TAC

     

    852 284

     

     

    (1)

    Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

    (2)

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

     

    acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

    acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

     

    Belgio

    0

    0

     

    Danimarca

    0

    0

     

    Germania

    0

    0

     

    Francia

    0

    0

     

    Paesi Bassi

    0

    0

     

    Svezia

    0

    0

     

    Unione

    0

    0

    (3)

    Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

    (4)

    Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

     

     

    251

     

     

     

    Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (5)

    Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

     

     

    0

     

     

     

    Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

     

     

    0

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    3a

    3a e 4bc

    4b

    4c

    acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Belgio

    0

    0

    0

    0

    326

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    11 110

    Germania

    0

    0

    0

    0

    340

    Francia

    0

    490

    0

    0

    1 028

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    1 034

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    3 065

    Unione

    0

    0

    0

    0

    16 993

    Regno Unito

    0

    Non pertinente

    0

    0

    Non pertinente

    Norvegia

    0

    0

    0

    0

    0


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

    (MAC/2CX14-)

    Germania

     

    18 254

    (1)(2)

    TAC analitico

    Spagna

     

    19

    (1)(2)

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Estonia

     

    152

    (1)(2)

     

    Francia

     

    12 171

    (1)(2)

     

    Irlanda

     

    60 847

    (1)(2)

     

    Lettonia

     

    112

    (1)(2)

     

    Lituania

     

    112

    (1)(2)

     

    Paesi Bassi

     

    26 620

    (1)(2)

     

    Polonia

     

    1 285

    (1)(2)

     

    Unione

     

    119 573

    (1)(2)

     

    Norvegia

     

    0

    (3)(4)

     

    Isole Fær Øer

     

    0

    (5)

     

    Regno Unito

     

    Non pertinente

    (1)(2)

     

    TAC

     

    852 284

     

     

    (1)

    Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4a (MAC/*4A-UK) esclusivamente nei periodi dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 1o agosto al 31 dicembre.

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

    (3)

    Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

    (4)

    Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

     

     

    0

     

     

    (5)

    Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 1o agosto al 31 dicembre

    acque norvegesi della zona 2a

    acque delle Isole Fær Øer

     

     

    (MAC/*4A-UK)

    (MAC/*2AN-)

    (MAC/*FRO2)

     

    Germania

    18 254

     

    0

    0

     

    Spagna

    19

     

    0

    0

     

    Estonia

    152

     

    0

    0

     

    Francia

    12 171

     

    0

    0

     

    Irlanda

    60 847

     

    0

    0

     

    Lettonia

    112

     

    0

    0

     

    Lituania

    112

     

    0

    0

     

    Paesi Bassi

    26 620

     

    0

    0

     

    Polonia

    1 285

     

    0

    0

     

    Unione

    119 573

     

    0

    0

     

    Regno Unito

    Non pertinente

     

    0

    0

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (SOL/24-C.)

    Belgio

     

    1 613

     

    TAC analitico

    Danimarca

     

    738

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    1 291

     

     

    Francia

     

    323

     

     

    Paesi Bassi

     

    14 566

     

     

    Unione

     

    18 531

     

     

    Norvegia

     

    10

    (1)

     

    Regno Unito

     

    2 544

     

     

    TAC

     

    21 361

     

     

    (1)

    Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (SOL/56-14)

    Irlanda

     

    46

     

    TAC precauzionale

    Unione

     

    46

     

     

    Regno Unito

     

    11

     

     

    TAC

     

    57

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7a

    (SOL/07A)

    Belgio

     

    356

     

    TAC analitico

    Francia

     

    5

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Irlanda

     

    104

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

     

    113

     

     

    Unione

     

    578

     

     

    Regno Unito

     

    176

     

     

    TAC

     

    768

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7d

    (SOL/07D)

    Belgio

     

    830

     

    TAC precauzionale

    Francia

     

    1 659

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Unione

     

    2 489

     

     

    Regno Unito

     

    640

     

     

    TAC

     

    3 248

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7e

    (SOL/07E.)

    Belgio

     

    63

     

    TAC analitico

    Francia

     

    671

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Unione

     

    733

     

     

    Regno Unito

     

    1 175

     

     

    TAC

     

    1 925

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7f e 7g

    (SOL/7FG)

    Belgio

     

    830

     

    TAC analitico

    Francia

     

    83

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Irlanda

     

    42

     

     

    Unione

     

    955

     

     

    Regno Unito

     

    433

     

     

    TAC

     

    1 413

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7h, 7j e 7k

    (SOL/7HJK.)

    Belgio

     

    23

     

    TAC precauzionale

    Francia

     

    47

     

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Irlanda

     

    126

     

     

    Paesi Bassi

     

    37

     

     

    Unione

     

    233

     

     

    Regno Unito

     

    47

     

     

    TAC

     

    280

     

     


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    7d e 7e

    (SPR/7DE.)

    Belgio

     

    4

     

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    284

     

     

    Germania

     

    4

     

     

    Francia

     

    61

     

     

    Paesi Bassi

     

    61

     

     

    Unione

     

    414

     

     

    Regno Unito

     

    1 032

     

     

    TAC

     

    1 446

     

     


    Specie:

    Spinarolo

    Squalus acanthias

    Zona:

    6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14

    (DGS/15X14)

    Belgio

     

    18

    (1)

    TAC precauzionale

    Germania

     

    4

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Spagna

     

    9

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

     

    76

    (1)

     

    Irlanda

     

    48

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    0

    (1)

     

    Portogallo

     

    0

    (1)

     

    Unione

     

    155

    (1)

     

    Regno Unito

     

    115

    (1)

     

    TAC

     

    270

    (1)

     

    (1)

    Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Solamente le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. Ciascuna parte garantisce che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. Le parti dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

     

    12

    (1)

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    5 249

    (1)

     

    Germania

     

    464

    (1)(2)

     

    Spagna

     

    97

    (1)

     

    Francia

     

    435

    (1)(2)

     

    Irlanda

     

    330

    (1)

     

    Paesi Bassi

     

    3 160

    (1)(2)

     

    Portogallo

     

    11

    (1)

     

    Svezia

     

    75

    (1)

     

    Unione

     

    9 835

     

     

    Norvegia

     

    0

    (3)

     

    Regno Unito

     

    4 000

    (1)(2)

     

    TAC

     

    14 014

     

     

    (1)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (2)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a, 6, 7a-c, e-k, 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

    (3)

    Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a, 6, 7a-c, e-k, 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (JAX/2A-14)

    Danimarca

     

    6 758

    (1)(3)

    TAC analitico

    Germania

     

    5 273

    (1)(2)(3)

     

    Spagna

     

    7 192

    (3)(5)

     

    Francia

     

    2 714

    (1)(2)(3)(5)

     

    Irlanda

     

    17 561

    (1)(3)

     

    Paesi Bassi

     

    21 158

    (1)(2)(3)

     

    Portogallo

     

    693

    (3)(5)

     

    Svezia

     

    675

    (1)(3)

     

    Unione

     

    62 024

    (3)

     

    Isole Fær Øer

     

    0

    (4)

     

    Regno Unito

     

    6 597

    (1)(2)(3)

     

    TAC

     

    70 254

     

     

    (1)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

    (2)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

    (3)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (4)

    Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h.

    (5)

    Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    8c

    (JAX/08C.)

    Spagna

     

    9 963

    (1)

    TAC analitico

    Francia

     

    173

     

     

    Portogallo

     

    985

    (1)

     

    Unione

     

    11 121

     

     

    TAC

     

    11 121

     

     

    (1)

    Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).


    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarkii

    Zona:

    3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (NOP/2A3A4.)

    Anno

    2021

    2022

     

    Danimarca

    116 447

    (1)(3)

    pm

    (1)(6)

    TAC analitico

    Germania

    22

    (1)(2)(3)

    pm

    (1)(2)(6)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

    86

    (1)(2)(3)

    pm

    (1)(2)(6)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    116 555

    (1)(3)

    pm

    (1)(6)

     

    Regno Unito

    11 745

    (2)(3)

    pm

    (2)(6)

     

    Norvegia

    0

    (4)

    pm

    (4)

     

    Isole Fær Øer

    0

    (5)

    pm

    (5)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    Non pertinente

     

     

    (1)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (2)

    Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

    (3)

    Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

    (4)

    Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

    (5)

    Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

    (6)

    Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2021 al 31 ottobre 2022.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 6 e 7

    (OTH/5B67-C)

    Unione

     

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Norvegia

     

    0

    (1)

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

     

    (1)

    Da pescare esclusivamente con palangari.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

     

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Norvegia

     

    1 000

    (1)(2)

     

    Isole Fær Øer

     

    0

    (3)

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

     

    (1)

    Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

    (2)

    Specie non coperte da altri TAC.

    (3)

    Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56o 30' N (OTH/*46AN).».

    PARTE C

    Modifiche dell'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92

    Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

    «Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (HER/1/2-)

    Belgio

    13

    (1)

    TAC analitico

    Danimarca

    13 015

    (1)

     

    Germania

    2 279

    (1)

     

    Spagna

    43

    (1)

     

    Francia

    562

    (1)

     

    Irlanda

    3 370

    (1)

     

    Paesi Bassi

    4 658

    (1)

     

    Polonia

    659

    (1)

     

    Portogallo

    43

    (1)

     

    Finlandia

    202

    (1)

     

    Svezia

    4 823

    (1)

     

    Unione

    29 667

    (1)

     

    Regno Unito

    12 715

    (1)

     

    Isole Fær Øer

    0

    (3)

     

    Norvegia

    0

    (4)

     

    TAC

    651 033

     

     

    (1)

    La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

    (2)

    Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

    (3)

    Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

     

    29 667

    2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

    Belgio

    0

    Danimarca

    0

    Germania

    0

    Spagna

    0

    Francia

    0

    Irlanda

    0

    Paesi Bassi

    0

    Polonia

    0

    Portogallo

    0

    Finlandia

    0

    Svezia

    0

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (C/H/05B-F.)

    Germania

    0

     

    TAC analitico

    Francia

    0

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    0

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    0

     

    TAC analitico

    Germania

    0

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Unione

    0

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

    (1)

    Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.


    Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e molva dypterygia

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (B/L/05B-F.)

    Germania

    0

     

    TAC analitico

    Francia

    0

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    0

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    Non pertinente

     

     

    (1)

    Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 0


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    1 925

     

    TAC analitico

    Francia

    1 925

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    3 850

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Norvegia

    1 000

     

    Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

    Isole Fær Øer

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    0

     

    TAC analitico

    Germania

    0

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (GHL/5-14GL)

    Germania

    4 300

     

    TAC analitico

    Unione

    4 300

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Norvegia

    650

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Isole Fær Øer

    0

     

    Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

    TAC

    Non pertinente

     

     

    (1)

    La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.


    Specie:

    Scorfani (pelagici)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (RED/N1G14P)

    Germania

    0

    (1)(2)(3)

    TAC analitico

    Francia

    0

    (1)(2)(3)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    0

    (1)(2)(3)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Norvegia

    0

    (1)(2)

    Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

    Isole Fær Øer

    0

    (1)(2)(4)

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

    (1)

    Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

    (2)

    Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

     

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

     

    1

    64° 45' N

    28° 30' O

     

    2

    62° 50' N

    25° 45' O

     

    3

    61° 55' N

    26° 45' O

     

    4

    61° 00' N

    26° 30' O

     

    5

    59° 00' N

    30° 00' O

     

    6

    59° 00' N

    34° 00' O

     

    7

    61° 30' N

    34° 00' O

     

    8

    62° 50' N

    36° 00' O

     

    9

    64° 45' N

    28° 30' O

    (3)

    Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

    (4)

    Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    0

     

    TAC analitico

    Germania

    0

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Altre specie

    (1)

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    0

     

    TAC analitico

    Francia

    0

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    0

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    Non pertinente

     

     

    (1)

    Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.


    Specie:

    Pesci piatti

    Pleuronectiformes

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    0

     

    TAC analitico

    Francia

    0

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    0

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96».

    TAC

    Non pertinente

     

     

    PARTE D

    Modifiche del capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92

    Al capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92 il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5.

    NUMERO MASSIMO DI GIORNI

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    Tabella I

    Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

    Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

    Belgio

    176

    Francia

    188

    Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

    Belgio

    176

    Francia

    191».

    PARTE E

    Modifiche dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/92

    L'allegato V (tabella riguardante le autorizzazioni di pesca) è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO V

    AUTORIZZAZIONI DI PESCA

    PARTE A

    NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    59

    DK

    25

    51

    DE

    5

    FR

    1

    IE

    8

    NL

    9

    PL

    1

    SE

    10

     

    Specie demersali, a nord di 62° 00' N

    66

    DE

    16

    41

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    Non assegnate

    2

    Specie industriali, a sud di 62° 00' N

    450

    DK

    450

    141

    1, 2b (1)

    Attività di pesca della grancevola artica con nasse

    20

    EE

    1

    Non applicabile

    ES

    1

    LV

    11

    LT

    4

    PL

    3

    PARTE B

    NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62°00' N

    Da fissare

    Da fissare

    Venezuela (2)

    Lutiani (acque della Guyana francese)

    45

    45

    ».

    (1)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (2)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario della nave richiedente l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


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