31.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1239 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 2021

che modifica i regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio (1) ripartisce le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2) («protocollo»). Il protocollo è stato prorogato fino al 15 novembre 2020 mediante un accordo in forma di scambio di lettere (3) relativo alla proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno. La firma di tale accordo è stata autorizzata mediante la decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio (4), che ne autorizzava l'applicazione provvisoria.

(2)

Il 23 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1704 (5), che prevede una seconda proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno.

(3)

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1919 assegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possibilità di pesca nella categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica.

(4)

Ai sensi dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (6), il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1o febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo è terminato il 31 dicembre 2020. Pertanto le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero essere riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2021 e, nel contempo, il Regno Unito non dovrebbe più disporre di licenze trimestrali a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(5)

Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originale nel contingente.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1919.

(7)

Il regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio (7) stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (8) fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Per gli stock condivisi con il Regno Unito, tali regolamenti fissavano totali ammissibili di catture (TAC) provvisori applicabili fino al 31 luglio 2021 ai pescherecci operanti in acque dell'Unione, in acque internazionali e in acque di paesi terzi.

(8)

Conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, (9) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») l'Unione ha intavolato consultazioni bilaterali con il Regno Unito e ha stabilito il livello delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell'allegato 35 e nelle tabelle A e B dell'allegato 36 del medesimo accordo nonché le relative condizioni per il 2021 e il livello delle possibilità di pesca per determinati TAC di acque profonde nonché le relative condizioni per il 2021 e il 2022. Tali consultazioni si sono svolte tra il 20 gennaio 2021 e il 2 giugno 2021 sulla base della decisione del Consiglio del 5 marzo 2021 (10). L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato dai capi delegazione dell'Unione e del Regno Unito e approvato dal Consiglio l'11 giugno 2021. È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 con le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito e con le nuove misure ad esse associate.

(9)

La conclusione delle consultazioni introduce possibilità di pesca concordate e garantite per l'Unione e per il Regno Unito per il 2021, così come per alcuni stock di acque profonde per il 2021 e il 2022, nel quadro delle disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulla parità di accesso reciproco alle acque della controparte.

(10)

È ora necessario applicare i risultati delle consultazioni tra l’Unione e il Regno Unito nell'ordinamento giuridico dell'Unione mediante la sostituzione dei TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 da possibilità di pesca che rispettino i livelli dei TAC concordati con il Regno Unito.

(11)

Nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a tassi miranti a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Conformemente ai piani pluriennali previsti dai regolamenti (UE) n. 1380/2013 (11), (UE) 2019/472 (12) e (UE) 2018/973 (13) del Parlamento europeo e del Consiglio, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli di MSY (FMSY) definiti nei regolamenti (UE) 2019/472 e (UE) 2018/973 dovevano essere raggiunti quanto prima e in modo progressivamente incrementale entro il 2020 per gli stock bersaglio elencati in tali regolamenti e devono successivamente essere mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente agli stessi regolamenti.

(12)

Per alcuni stock, valutati sulla base dell'MSY, il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri scientifici di zero catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'Unione che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in linea con quanto indicato nel verbale concordato al fine sia di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione, sia di contribuire nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

(13)

Sebbene non abbiano raggiunto un accordo su misure tecniche funzionalmente collegate e allineate, sia l'Unione che il Regno Unito hanno concordato che tali misure erano necessarie; il Regno Unito le adotterà al fine di contribuire alla ricostituzione degli stock interessati. Vista l'attuale mancanza di un accordo è necessario proseguire, nelle acque dell'Unione, l'applicazione delle misure tecniche funzionalmente collegate in vigore stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (UE) 2021/92, che consentono di fissare i TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti nel presente regolamento senza mettere a rischio lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell'Unione.

(14)

Dato che la biomassa degli stock di COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa (Blim) e che sono consentite soltanto le catture accessorie e la pesca a fini scientifici, l'Unione e il Regno Unito hanno concordato nel verbale di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock. Belgio, Francia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi si sono pertanto impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021.

(15)

Dato che la biomassa dello stock di PRA/03A è al di sotto del MSY Btrigger, l'Unione e la Norvegia hanno concordato di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (14) rispetto a tale stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tale stock. Danimarca e Svezia si sono pertanto impegnate a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tale stock per i trasferimenti al 2021.

(16)

Dato che la biomassa degli stock di COD/2A3AX4, COD/03AN. e COD/07D è al di sotto del Blim, l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno concordato di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock. Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia si sono pertanto impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021.

(17)

La spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) continua a essere al di sotto dell'MSY Btrigger e appena sopra il Blim. Sebbene la mortalità per pesca sia diminuita, le indicazioni del CIEM sulla pressione di pesca rimangono preoccupanti. L'importanza di misure concordate per garantire condizioni e possibilità allineate per le flotte del Regno Unito e dell'Unione è fondamentale per la spigola quale stock condiviso, soprattutto per quanto riguarda un tetto mensile per la pesca commerciale con reti da traino e sciabiche e le catture accessorie nella pesca commerciale con reti da riva, mantenendo in vigore l'attuale limite per la pesca ricreativa. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre concordato di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY.

(18)

Al fine di proteggere dall'attività di pesca le specie interessate, il Regno Unito e l'Unione hanno concordato nel verbale una serie di elenchi di specie vietate, per le quali devono essere vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco.

(19)

Ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di istituire un meccanismo di trasferimento volontario, nel corso dell'anno, delle possibilità di pesca, da attivare ogni anno e i cui dettagli devono essere specificati dal comitato specializzato per la pesca. Al fine di consentire agli Stati membri di trasferire o scambiare le possibilità di pesca con il Regno Unito finché il comitato specializzato per la pesca non avrà adottato tali dettagli, è opportuno istituire una procedura per effettuare tali trasferimenti o scambi.

(20)

Nel 2021 l'Unione e le Isole Fær Øer hanno intavolato consultazioni annuali sugli scambi di determinati TAC e l'accesso alle acque reciproche. Le consultazioni non sono sfociate in un accordo tra l'Unione e le Isole Fær Øer. Da parte sua, l'Unione aveva mantenuto una riserva per determinati TAC al fine di permettere tali scambi. È opportuno modificare di conseguenza le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca e le licenze rilasciate ai pescherecci interessati.

(21)

In attesa di un nuovo parere scientifico, il regolamento (UE) 2021/92, quale inizialmente adottato, ha fissato a zero il TAC di acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 applicabile dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022. Nella terza modifica delle possibilità di pesca per il 2021 è stato istituito un TAC provvisorio fino al 30 settembre 2021, al fine di consentire il proseguimento della pesca di acciughe. Il CIEM ha pubblicato il parere scientifico il 18 giugno 2021. È pertanto opportuno modificare il TAC per il periodo che decorre dal 1o luglio 2021 per allinearlo al parere scientifico del CIEM più recente.

(22)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.

(23)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca nella zona attorno alle isole Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti di tale trattato un accesso equo e non discriminatorio alle risorse, anche in materia di pesca. Il parere dell'Unione in merito a tale accesso è stato illustrato in numerose occasioni, in ultima istanza nelle note verbali n. 02/21 del 26 febbraio 2021 e n. 08/21 del 28 giugno 2021 indirizzate alla Norvegia. Al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse nella zona delle Svalbard sia coerente con tali norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione su tale zona nei limiti di detto trattato, il Consiglio ha stabilito, per la sottozona CIEM 1 e la divisione 2b, il numero dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca della grancevola artica e i contingenti di merluzzo bianco. La ripartizione di tali possibilità di pesca tra gli Stati membri è applicabile fino al 31 dicembre 2021. Nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia, l'Unione si è riservata il diritto di adottare tutte le opportune contromisure correttive per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dell'Unione. È altresì opportuno rammentare che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(24)

I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1919 e (UE) 2021/91 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. Le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data, ad eccezione delle disposizioni relative all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2021, e ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2021. I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/1919 valgono per il secondo periodo di applicazione della proroga del protocollo, vale a dire dal 16 novembre 2020. Il Regno Unito non si è avvalso delle possibilità di pesca e non ha più il diritto di farlo dal 1° gennaio 2021. La modifica di tali possibilità di pesca nell'ambito di tale regolamento dovrebbe quindi applicarsi dal 1o gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2019/1919

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1919 è sostituito dal seguente:

«f)

categoria 6 — pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

Germania

13 038,4 tonnellate

Francia

2 714,6 tonnellate

Lettonia

55 966,6 tonnellate

Lituania

59 837,6 tonnellate

Paesi Bassi

64 976,1 tonnellate

Polonia

27 106,6 tonnellate

Irlanda

8 860,1 tonnellate

Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania

4

Francia

2

Lettonia

20

Lituania

22

Paesi Bassi

16

Polonia

8

Irlanda

2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2021/91

Il regolamento (UE) 2021/91 è così modificato:

1)

l'articolo 8 è soppresso;

2)

la parte 2 dell'allegato è modificata conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1)

l'articolo 7 è soppresso;

2)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere c) e d) e l'ultimo comma sono soppressi;

c)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis   In deroga al paragrafo 1, dal 1o agosto al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)

con reti demersali (*1), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

b)

con sciabiche (*2), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

ter.   In deroga ai paragrafi 2 e 2 bis, le catture di cui alle lettere a) e b) di tali paragrafi non superano i 760 chilogrammi per il periodo dal 1o luglio al 31 agosto.

quater.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 e dal 1o aprile al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)

con ami e palangari (*3), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave;

b)

con reti da posta fisse (*4), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera a) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera b) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

(*1)  Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB)."

(*2)  Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX)."

(*3)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS)."

(*4)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).»;"

d)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

alla lettera a), i termini «dal 1o gennaio al 28 febbraio» sono sostituiti dai termini «dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o dicembre al 31 dicembre 2021»;

ii)

alla lettera b), i termini «dal 1o marzo al 31 luglio» sono sostituiti dai termini «dal 1o marzo al 30 novembre»;

3)

all'articolo 15, paragrafo 1, i termini «navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g» sono sostituiti dai termini «navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 7g»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 53 bis

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1.   Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

2.   Uno Stato membro che intende trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio.

3.   Qualora approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4.   I contingenti ricevuti dal Regno Unito o ad esso trasferiti nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerati contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato in conformità del paragrafo 3. Tali scambi non modificano i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.»;

5)

l'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;

6)

l'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento;

7)

l'allegato II è modificato conformemente alla parte D dell'allegato del presente regolamento;

8)

l'allegato V è modificato conformemente alla parte E dell'allegato del presente regolamento

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, che si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021, e ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, che si applica a decorrere dal 1o agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 5).

(2)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).

(3)  Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 3).

(4)  Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 1).

(6)  GU L 29 del 31.1.2020, pag.7.

(7)  Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

(8)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

(9)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

(10)  Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito per concordare possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per alcuni stock di acque profonde, per 2021 e 2022, del 5 marzo 2021, ST 6414/21.

(11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(12)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).


ALLEGATO

PARTE A

Modifiche della parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91

Alla parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12

(BSF/56712-)

Anno

2021

 

2022

 

TAC precauzionale

Germania

22

 

22

 

 

Estonia

11

 

11

 

 

Irlanda

55

 

55

 

 

Spagna

110

 

110

 

 

Francia

1 541

 

1 541

 

 

Lettonia

72

 

72

 

 

Lituania

1

 

1

 

 

Polonia

1

 

1

 

 

Altri

6

(1)

6

(1)

 

Unione

1 819

 

1 819

 

 

Regno Unito

110

 

110

 

 

TAC

1 929

 

1 929

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).


Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(ALF/3X14-)

Anno

2021

 

2022

 

TAC precauzionale

Irlanda

7

(1)

7

(1)

 

Spagna

51

(1)

51

(1)

 

Francia

14

(1)

14

(1)

 

Portogallo

145

(1)

145

(1)

 

Unione

217

(1)

217

(1)

 

Regno Unito

7

(1)

7

(1)

 

TAC

224

(1)

224

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(RNG/5B67-)

Anno

2021

 

2022

 

TAC precauzionale

Germania

4

(1)(2)

4

(1)(2)

 

Estonia

34

(1)(2)

34

(1)(2)

 

Irlanda

150

(1)(2)

150

(1)(2)

 

Spagna

37

(1)(2)

37

(1)(2)

 

Francia

1 910

(1)(2)

1 910

(1)(2)

 

Lituania

44

(1)(2)

44

(1)(2)

 

Polonia

22

(1)(2)

22

(1)(2)

 

Altri

4

(1)(2)(3)

4

(1)(2)(3)

 

Unione

2 205

(1)(2)

2 205

(1)(2)

 

Regno Unito

112

(1)(2)

112

(1)(2)

 

TAC

2 317

(1)(2)

2 317

(1)(2)

 

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.

(3)

Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

(RNG/8X14-)

Anno

2021

 

2022

 

TAC precauzionale

Germania

10

(1)(2)(3)

10

(1)(2)(3)

 

Irlanda

2

(1)(2)(3)

2

(1)(2)(3)

 

Spagna

1 111

(1)(2)(3)

1 111

(1)(2)(3)

 

Francia

51

(1)(2)(3)

51

(1)(2)(3)

 

Lettonia

18

(1)(2)(3)

18

(1)(2)(3)

 

Lituania

2

(1)(2)(3)

2

(1)(2)(3)

 

Polonia

347

(1)(2)(3)

347

(1)(2)(3)

 

Unione

1 541

(1)(2)(3)

1 541

(1)(2)(3)

 

Regno Unito

4

(1)(2)

4

(1)(2)

 

TAC

1 545

(1)(2)

1 545

(1)(2)

 

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax.

(3)

Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

6, 7 e 8

(SBR/678-)

Anno

2021

 

2022

 

TAC precauzionale

Irlanda

3

(1)

3

(1)

 

Spagna

84

(1)

84

(1)

 

Francia

4

(1)

4

(1)

 

Altri

3

(1)(2)

3

(1)(2)

 

Unione

95

(1)

95

(1)

 

Regno Unito

11

(1)

11

(1)

 

TAC

105

(1)

105

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).».

PARTE B

Modifiche dell'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92

All'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a(1)

Danimarca

86 652

(2)(3)

TAC analitico

Germania

132

(2)(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

3 182

(2)(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

89 966

(2)

 

Regno Unito

2 534

(2)

 

TAC

92 500

(2)

 

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(3)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

5 118

4 684

12 091

64 627

0

131

0

Germania

8

7

18

99

0

0

0

Svezia

188

172

444

2 373

0

5

0

Unione

5 314

4 863

12 553

67 099

0

136

0

Regno Unito

150

137

354

1 889

0

4

0

Totale

5 464

5 000

12 907

68 989

0

140

0


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

(ARU/1/2.)

Germania

 

16

 

TAC precauzionale

Francia

 

5

 

 

Paesi Bassi

 

13

 

 

Unione

 

34

 

 

Regno Unito

 

25

 

 

TAC

 

59

 

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a

(ARU/3A4-C)

Danimarca

 

717

 

TAC precauzionale

Germania

 

7

 

 

Francia

 

5

 

 

Irlanda

 

5

 

 

Paesi Bassi

 

34

 

 

Svezia

 

28

 

 

Unione

 

796

 

 

Regno Unito

 

13

 

 

TAC

 

809

 

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(ARU/567.)

Germania

 

283

 

TAC precauzionale

Francia

 

6

 

 

Irlanda

 

262

 

 

Paesi Bassi

 

2 958

 

 

Unione

 

3 509

 

 

Regno Unito

 

220

 

 

TAC

 

3 729

 

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

(USK/1214EI)

Germania

 

6

(1)

TAC precauzionale

Francia

 

6

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Altri

 

3

(1)(2)

 

Unione

 

16

(1)

 

Regno Unito

 

6

(1)

 

TAC

 

22

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(USK/04-C.)

Danimarca

 

68

 

TAC precauzionale

Germania

 

20

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

47

(1)

 

Svezia

 

7

(1)

 

Altri

 

7

(2)

 

Unione

 

149

(1)

 

Regno Unito

 

102

(1)

 

TAC

 

251

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(USK/567EI.)

Germania

 

60

(1)

TAC precauzionale

Spagna

 

208

(1)

 

Francia

 

2 471

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

 

238

(1)

 

Altri

 

60

(2)

 

Unione

 

3 037

(1)

 

Norvegia

 

0

(3)(4)(5)

 

Regno Unito

 

1 257

(1)

 

TAC

 

4 294

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

 

molva (LIN/*5B67-) 0

 

brosme (USK/*5B67-) 0

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0


Specie:

Pesci tamburo

Caproidae

Zona:

6, 7 e 8

(BOR/678-)

Danimarca

 

4 700

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

13 234

 

 

Unione

 

17 934

 

 

Regno Unito

 

1 218

 

 

TAC

 

19 152

 

 


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

 

9 080

(2)

TAC analitico

Germania

 

145

(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

 

9 498

(2)

 

Unione

 

18 723

(2)

 

Norvegia

 

2 881

 

 

Isole Fær Øer

 

0

(3)

 

TAC

 

21 604

 

 

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

(3)

Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danimarca

 

49 993

 

TAC analitico

Germania

 

33 852

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

18 838

 

 

Paesi Bassi

 

46 381

 

 

Svezia

 

3 449

 

 

Unione

 

152 513

 

 

Isole Fær Øer

 

0

 

 

Norvegia

 

103 344

(2)

 

Regno Unito

 

61 301

 

 

TAC

 

356 357

 

 

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso:

 

3 000

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

 

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62):

Unione

3 000

Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danimarca

 

5 692

(2)

TAC analitico

Germania

 

51

(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

 

916

(2)

 

Unione

 

6 659

(2)

 

TAC

 

6 659

(2)

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C-BC).


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a

(HER/2A47DX)

Belgio

 

38

 

TAC analitico

Danimarca

 

7 421

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

38

 

 

Francia

 

38

 

 

Paesi Bassi

 

38

 

 

Svezia

 

36

 

 

Unione

 

7 609

 

 

Regno Unito

 

141

 

 

TAC

 

7 750

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

4c, 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgio

 

8 257

(3)

TAC analitico

Danimarca

 

668

(3)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

452

(3)

 

Francia

 

9 274

(3)

 

Paesi Bassi

 

16 142

(3)

 

Unione

 

34 793

(3)

 

Regno Unito

 

Non pertinente

 

 

TAC

 

356 357

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51°56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b(1)

(HER/5B6ANB)

Germania

 

353

(2)

TAC precauzionale

Francia

 

67

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

 

478

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

 

353

(2)

 

Unione

 

1 251

(2)

 

Regno Unito

 

2 229

(2)

 

TAC

 

3 480

 

 

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6aS(1), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlanda

 

1 236

 

TAC precauzionale

Paesi Bassi

 

124

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

1 360

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

1 360

 

 

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56o 00' N e a ovest di 07o 00' O.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irlanda

 

808

 

TAC analitico

Unione

 

808

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Regno Unito

 

6 533

 

 

TAC

 

7 341

 

 

(1)

Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30' N,

a sud dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7e e 7f

(HER/7EF.)

Francia

 

465

 

TAC precauzionale

Unione

 

465

 

 

Regno Unito

 

465

 

 

TAC

 

930

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a, a sud di 52° 30' N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1)

(HER/7G-K.)

Germania

 

10

(2)

TAC analitico

Francia

 

54

(2)

 

Irlanda

 

750

(2)

 

Paesi Bassi

 

54

(2)

 

Unione

 

868

(2)

 

Regno Unito

 

1

(2)

 

TAC

 

869

(2)

 

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30' N,

a sud dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

 

7 176

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

7 829

(1)

 

Unione

 

15 005

(1)

 

TAC

 

15 005

(1)

 

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

 

5

 

TAC analitico

Danimarca

 

1 515

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

38

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

 

9

 

 

Svezia

 

265

 

 

Unione

 

1 832

 

 

TAC

 

1 893

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

 

347

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

1 993

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

1 263

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

428

(1)

 

Paesi Bassi

 

1 126

(1)

 

Svezia

 

13

 

 

Unione

 

5 170

 

 

Norvegia

 

2 252

(2)

 

Regno Unito

 

5 824

(1)

 

TAC

 

13 246

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

4 494

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6b; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

(COD/5W6-14)

Belgio

 

0

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

1

(1)

 

Francia

 

8

(1)

 

Irlanda

 

16

(1)

 

Unione

 

25

(1)

 

Regno Unito

 

49

(1)

 

TAC

 

74

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

(COD/5BE6A)

Belgio

 

2

(1)

TAC analitico

Germania

 

12

(1)

 

Francia

 

130

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

 

243

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Unione

 

387

(1)

 

Regno Unito

 

892

(1)

 

TAC

 

1 279

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgio

 

3

(1)

TAC precauzionale

Francia

 

7

(1)

 

Irlanda

 

104

(1)

 

Paesi Bassi

 

1

(1)

 

Unione

 

115

(1)

 

Regno Unito

 

91

(1)

 

TAC

 

206

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

 

18

(1)

TAC analitico

Francia

 

290

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

 

422

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

 

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

730

(1)

 

Regno Unito

 

75

(1)

 

TAC

 

805

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgio

 

33

(1)

TAC analitico

Francia

 

649

(1)

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

 

19

(1)

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

701

(1)

 

Regno Unito

 

71

(2)

 

TAC

 

772

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

 

8

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

7

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

7

(1)

 

Francia

 

42

(1)

 

Paesi Bassi

 

33

(1)

 

Unione

 

97

(1)

 

Regno Unito

 

2 490

(1)

 

TAC

 

2 587

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LEZ/56-14)

Spagna

 

526

(1)

TAC analitico

Francia

 

2 053

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

 

600

(1)

 

Unione

 

3 179

(1)

 

Regno Unito

 

2 046

(1)

 

TAC

 

5 225

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgio

 

464

(1)

TAC analitico

Spagna

 

5 154

(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

6 256

(2)

 

Irlanda

 

2 844

(2)

 

Unione

 

14 718

 

 

Regno Unito

 

3 421

(2)

 

TAC

 

18 365

 

 

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

 

1 005

 

TAC analitico

Francia

 

811

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

 

1 816

 

 

TAC

 

1 816

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgio

 

312

(1)(2)

TAC precauzionale

Danimarca

 

688

(1)(2)

 

Germania

 

336

(1)(2)

 

Francia

 

64

(1)(2)

 

Paesi Bassi

 

236

(1)(2)

 

Svezia

 

8

(1)(2)

 

Unione

 

1 644

(1)(2)

 

Regno Unito

 

10 328

(1)(2)

 

TAC

 

11 972

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(ANF/56-14)

Belgio

 

202

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

230

(1)

 

Spagna

 

216

(1)

 

Francia

 

2 485

(1)

 

Irlanda

 

562

(1)

 

Paesi Bassi

 

194

(1)

 

Unione

 

3 889

(1)

 

Regno Unito

 

2 488

(1)

 

TAC

 

6 377

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgio

 

3 384

(1)

TAC analitico

Germania

 

377

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

1 345

(1)

 

Francia

 

21 714

(1)

 

Irlanda

 

2 775

(1)

 

Paesi Bassi

 

438

(1)

 

Unione

 

30 033

(1)

 

Regno Unito

 

8 090

(1)

 

TAC

 

38 123

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(ANF/8ABDE.)

Spagna

 

1 556

 

TAC analitico

Francia

 

8 659

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

 

10 215

 

 

TAC

 

10 215

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgio

 

12

 

TAC analitico

Danimarca

 

2 120

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

135

 

 

Paesi Bassi

 

2

 

 

Svezia

 

250

 

 

Unione

 

2 519

 

 

TAC

 

2 630

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

287

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

1 970

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

1 254

(1)

 

Francia

 

2 185

(1)

 

Paesi Bassi

 

215

(1)

 

Svezia

 

169

(1)

 

Unione

 

6 080

(1)

 

Norvegia

 

9 841

 

 

Regno Unito

 

26 865

(1)

 

TAC

 

42 785

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione

4 523

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(HAD/6B1214)

Belgio

 

16

 

TAC analitico

Germania

 

19

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

799

 

 

Irlanda

 

570

 

 

Unione

 

1 404

 

 

Regno Unito

 

6 971

 

 

TAC

 

8 375

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgio

 

6

(1)

TAC analitico

Germania

 

6

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

264

(1)

 

Irlanda

 

648

(1)

 

Unione

 

924

(1)

 

Regno Unito

 

3 843

(1)

 

TAC

 

4 767

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4).


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

 

148

 

TAC analitico

Francia

 

8 876

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

 

2 959

 

 

Unione

 

11 983

 

 

Regno Unito

 

2 400

 

 

TAC

 

15 000

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgio

 

49

 

TAC analitico

Francia

 

221

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

 

1 322

 

 

Unione

 

1 592

 

 

Regno Unito

 

1 779

 

 

TAC

 

3 371

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danimarca

 

649

 

TAC precauzionale

Paesi Bassi

 

2

 

 

Svezia

 

69

 

 

Unione

 

720

 

 

TAC

 

929

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

413

 

TAC analitico

Danimarca

 

1 785

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

464

 

 

Francia

 

2 682

 

 

Paesi Bassi

 

1 032

 

 

Svezia

 

3

 

 

Unione

 

6 379

 

 

Norvegia

 

2 131

(1)

 

Regno Unito

 

12 502

 

 

TAC

 

21 306

 

 

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione

4 518

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(WHG/56-14)

Germania

 

3

(1)

TAC analitico

Francia

 

50

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

 

299

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

352

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Regno Unito

 

585

(1)

 

TAC

 

937

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgio

 

2

(1)

TAC analitico

Francia

 

22

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

 

280

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

 

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

305

(1)

 

Regno Unito

 

416

(1)

 

TAC

 

721

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgio

 

74

 

TAC analitico

Francia

 

4 663

 

 

Irlanda

 

3 916

 

 

Paesi Bassi

 

39

 

 

Unione

 

8 692

 

 

Regno Unito

 

1 134

 

 

TAC

 

10 259

 

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danimarca

 

2 741

(1)

TAC analitico

Svezia

 

233

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

 

2 974

 

 

TAC

 

2 974

 

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

36

(1)(2)

TAC analitico

Danimarca

 

1 473

(1)(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

169

(1)(2)

 

Francia

 

326

(1)(2)

 

Paesi Bassi

 

85

(1)(2)

 

Unione

 

2 089

(1)(2)

 

Regno Unito

 

1 354

(1)(2)

 

TAC

 

3 443

 

 

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(HKE/571214)

Belgio

 

498

(1)

TAC analitico

Spagna

 

15 974

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

24 669

(1)

 

Irlanda

 

2 989

(1)

 

Paesi Bassi

 

321

(1)

 

Unione

 

44 451

(1)

 

Regno Unito

 

10 884

(1)

 

TAC

 

55 335

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente alla controparte su base annuale. Gli Stati membri ne danno notifica preliminare alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

 

Belgio

66

 

Spagna

2 632

 

Francia

2 632

 

Irlanda

329

 

Paesi Bassi

33

 

Unione

5 691

 

Regno Unito

1 480

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

16

(1)

TAC analitico

Spagna

 

11 356

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

25 501

 

 

Paesi Bassi

 

33

(1)

 

Unione

 

36 906

 

 

TAC

 

36 906

 

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

 

Belgio

3

 

Spagna

3 289

 

Francia

5 921

 

Paesi Bassi

10

 

Unione

9 223

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

 

45 680

(1)

TAC analitico

Germania

 

17 761

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

38 726

(1)(2)

 

Francia

 

31 789

(1)

 

Irlanda

 

35 373

(1)

 

Paesi Bassi

 

55 700

(1)

 

Portogallo

 

3 598

(1)(2)

 

Svezia

 

11 300

(1)

 

Unione

 

239 927

(1)(3)

 

Norvegia

 

37 500

 

 

Isole Fær Øer

 

0

 

 

Regno Unito

 

71 670

(1)

 

TAC

 

Non pertinente

 

 

(1)

Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 37 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

 

141 648

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

 

141 648

(1)(2)

TAC analitico

Isole Fær Øer

 

0

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

TAC

 

Non pertinente

 

 

(1)

Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 4, 6 e 7.


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(L/W/2AC4-C)

Belgio

 

272

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

748

 

 

Germania

 

96

 

 

Francia

 

205

 

 

Paesi Bassi

 

623

 

 

Svezia

 

8

 

 

Unione

 

1 952

 

 

Regno Unito

 

3 476

 

 

TAC

 

5 428

 

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(BLI/5B67-)

Germania

 

116

 

TAC analitico

Estonia

 

18

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

366

 

 

Francia

 

8 333

 

 

Irlanda

 

32

 

 

Lituania

 

7

 

 

Polonia

 

4

 

 

Altri

 

32

(1)

 

Unione

 

8 908

 

 

Norvegia

 

0

(2)

 

Isole Fær Øer

 

0

(3)

 

Regno Unito

 

2 614

 

 

TAC

 

11 522

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque internazionali della zona 12

(BLI/12INT-)

Estonia

 

0

(1)

TAC precauzionale

Spagna

 

92

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

 

2

(1)

 

Lituania

 

1

(1)

 

Altri

 

0

(1)(2)

 

Unione

 

95

(1)

 

Regno Unito

 

1

(1)

 

TAC

 

96

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(BLI/24-)

Danimarca

 

2

 

TAC precauzionale

Germania

 

2

 

 

Irlanda

 

2

 

 

Francia

 

12

 

 

Altri

 

2

(1)

 

Unione

 

20

 

 

Regno Unito

 

7

 

 

TAC

 

27

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(BLI/03A-)

Danimarca

 

1,5

 

TAC precauzionale

Germania

 

1

 

 

Svezia

 

1,5

 

 

Unione

 

4

 

 

 

 

 

 

 

TAC

 

4

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

9

 

TAC precauzionale

Germania

 

9

 

 

Francia

 

9

 

 

Altri

 

5

(1)

 

Unione

 

33

 

 

Regno Unito

 

10

 

 

TAC

 

43

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(LIN/03A-C.)

Belgio

 

13

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

97

 

 

Germania

 

13

 

 

Svezia

 

39

 

 

Unione

 

162

 

 

Regno Unito

 

13

 

 

TAC

 

175

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(LIN/04-C.)

Belgio

 

23

(1)(2)

TAC precauzionale

Danimarca

 

351

(1)(2)

 

Germania

 

217

(1)(2)

 

Francia

 

195

(1)

 

Paesi Bassi

 

8

(1)

 

Svezia

 

15

(1)(2)

 

Unione

 

809

(1)

 

Regno Unito

 

3 004

(1)(2)

 

TAC

 

3 813

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(LIN/05EI.)

Belgio

 

8

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

6

 

 

Germania

 

6

 

 

Francia

 

6

 

 

Unione

 

26

 

 

Regno Unito

 

6

 

 

TAC

 

32

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

 

66

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

 

12

(1)

 

Germania

 

241

(1)

 

Irlanda

 

1 301

(1)

 

Spagna

 

4 867

(1)

 

Francia

 

5 188

(1)

 

Portogallo

 

12

(1)

 

Unione

 

11 687

(1)

 

Norvegia

 

0

(2)(3)(4)

 

Isole Fær Øer

 

0

(5)(6)

 

Regno Unito

 

6 669

(1)

 

TAC

 

18 356

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

 

 

 

(3)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-) 0

 

 

brosme (USK/*5B67-) 0

 

 

(4)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

 

 

 

(5)

Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

(6)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 0


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NEP/2AC4-C)

Belgio

 

997

 

TAC analitico

Danimarca

 

997

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

15

 

 

Francia

 

29

 

 

Paesi Bassi

 

514

 

 

Unione

 

2 553

 

 

Regno Unito

 

16 524

 

 

TAC

 

19 077

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(NEP/5BC6.)

Spagna

 

30

 

TAC analitico

Francia

 

121

 

 

Irlanda

 

202

 

 

Unione

 

353

 

 

Regno Unito

 

14 592

 

 

TAC

 

14 945

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Spagna

 

993

(1)

TAC analitico

Francia

 

4 023

(1)

 

Irlanda

 

6 102

(1)

 

Unione

 

11 118

(1)

 

Regno Unito

 

6 908

(1)

 

TAC

 

18 026

(1)

 

(1)

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

 

992

Francia

 

621

Irlanda

 

1 194

Unione

 

2 807

Regno Unito

 

483

TAC

 

3 290


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

 

1 741

 

TAC analitico

Svezia

 

938

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

2 679

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

5 016

 

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

 

490

 

TAC precauzionale

Paesi Bassi

 

5

 

 

Svezia

 

20

 

 

Unione

 

515

 

 

Regno Unito

 

145

 

 

TAC

 

660

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

 

96

 

TAC analitico

Danimarca

 

12 453

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

64

 

 

Paesi Bassi

 

2 395

 

 

Svezia

 

667

 

 

Unione

 

15 675

 

 

TAC

 

19 188

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

 

422

 

TAC analitico

Germania

 

5

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

 

48

 

 

Unione

 

475

 

 

TAC

 

719

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

5 393

 

TAC analitico

Danimarca

 

17 526

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

5 056

 

 

Francia

 

1 011

 

 

Paesi Bassi

 

33 706

 

 

Unione

 

62 692

 

 

Norvegia

 

10 039

 

 

Regno Unito

 

37 963

 

 

TAC

 

143 419

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

39 153

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(PLE/56-14)

Francia

 

10

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

248

 

 

Unione

 

258

 

 

Regno Unito

 

400

 

 

TAC

 

658

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A.)

Belgio

 

62

 

TAC analitico

Francia

 

27

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

 

1 069

 

 

Paesi Bassi

 

19

 

 

Unione

 

1 177

 

 

Regno Unito

 

1 455

 

 

TAC

 

2 846

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7d e 7e

(PLE/7DE.)

Belgio

 

1 537

 

TAC analitico

Francia

 

6 850

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

 

8 387

 

 

Regno Unito

 

3 533

 

 

TAC

 

11 920

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7f e 7g

(PLE/7FG.)

Belgio

 

360

 

TAC precauzionale

Francia

 

648

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

 

240

 

 

Unione

 

1 249

 

 

Regno Unito

 

480

 

 

TAC

 

1 911

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j e 7k

(PLE/7HJK.)

Belgio

 

4

(1)

TAC precauzionale

Francia

 

8

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

 

28

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

 

16

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

56

(1)

 

Regno Unito

 

11

(1)

 

TAC

 

67

(1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta di passera di mare.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(POL/56-14)

Spagna

 

3

 

TAC precauzionale

Francia

 

88

 

 

Irlanda

 

26

 

 

Unione

 

117

 

 

Regno Unito

 

67

 

 

TAC

 

184

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

7

(POL/07.)

Belgio

 

277

(1)

TAC precauzionale

Spagna

 

17

(1)

 

Francia

 

6 381

(1)

 

Irlanda

 

680

(1)

 

Unione

 

7 355

(1)

 

Regno Unito

 

2 071

(1)

 

TAC

 

9 426

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

 

19

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

2 287

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

5 776

(1)

 

Francia

 

13 594

(1)

 

Paesi Bassi

 

58

(1)

 

Svezia

 

314

(1)

 

Unione

 

22 048

(1)

 

Norvegia

 

31 096

(2)

 

Regno Unito

 

6 367

(1)

 

TAC

 

59 511

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2)

Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

(POK/56-14)

Germania

 

319

(1)

TAC analitico

Francia

 

3 160

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

 

369

(1)

 

Unione

 

3 848

(1)

 

Norvegia

 

0

 

 

Regno Unito

 

2 327

(1)

 

TAC

 

6 175

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

 

5

 

TAC precauzionale

Francia

 

1 196

 

 

Irlanda

 

1 493

 

 

Unione

 

2 695

 

 

Regno Unito

 

481

 

 

TAC

 

3 176

 

 


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Scophthalmus maximus e

Scophthalmus rhombus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(T/B/2AC4-C)

Belgio

 

396

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

846

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

216

 

 

Francia

 

102

 

 

Paesi Bassi

 

3 001

 

 

Svezia

 

6

 

 

Unione

 

4 568

 

 

Regno Unito

 

1 063

 

 

TAC

 

5 848

 

 


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SRX/2AC4-C)

Belgio

 

257

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Danimarca

 

10

(1)(2)(3)

 

Germania

 

13

(1)(2)(3)

 

Francia

 

40

(1)(2)(3)(4)

 

Paesi Bassi

 

220

(1)(2)(3)(4)

 

Unione

 

540

(1)(3)

 

Regno Unito

 

1 110

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

 

1 650

(3)

 

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e il Regno Unito ha mantenuto il regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento e alla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(SRX/03A-C.)

Danimarca

 

35

(1)

TAC precauzionale

Svezia

 

10

(1)

 

Unione

 

45

(1)

 

TAC

 

45

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

 

837

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Estonia

 

5

(1)(2)(3)(4)

 

Francia

 

3 757

(1)(2)(3)(4)

 

Germania

 

11

(1)(2)(3)(4)

 

Irlanda

 

1 210

(1)(2)(3)(4)

 

Lituania

 

19

(1)(2)(3)(4)

 

Paesi Bassi

 

4

(1)(2)(3)(4)

 

Portogallo

 

21

(1)(2)(3)(4)

 

Spagna

 

1 011

(1)(2)(3)(4)

 

Unione

 

6 875

(1)(2)(3)(4)

 

Regno Unito

 

2 800

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

 

9 675

(3)(4)

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

 

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

7f e 7g

(RJE/7FG.)

 

Belgio

 

8

TAC precauzionale

 

Estonia

 

0

 

 

Francia

 

39

 

 

Germania

 

0

 

 

Irlanda

 

12

 

 

Lituania

 

0

 

 

Paesi Bassi

 

0

 

 

Portogallo

 

0

 

 

Spagna

 

10

 

 

Unione

 

69

 

 

Regno Unito

 

54

 

 

TAC

 

123

 

 

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento e i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

7d

(SRX/07D.)

Belgio

 

125

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Francia

 

1 051

(1)(2)(3)(4)

 

Paesi Bassi

 

7

(1)(2)(3)(4)

 

Unione

 

1 183

(1)(2)(3)(4)

 

Regno Unito

 

217

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

 

1 400

(4)

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

7d e 7e

(RJU/7DE)

Belgio

 

19

(1)

TAC precauzionale

Estonia

 

0

(1)

 

Francia

 

97

(1)

 

Germania

 

0

(1)

 

Irlanda

 

25

(1)

 

Lituania

 

0

(1)

 

Paesi Bassi

 

0

(1)

 

Portogallo

 

0

(1)

 

Spagna

 

21

(1)

 

Unione

 

162

(1)

 

Regno Unito

 

72

(1)

 

TAC

 

234

(1)

 

(1)

Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per le navi dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(GHL/2A-C46)

Danimarca

 

29

 

TAC analitico

Germania

 

51

 

 

Estonia

 

29

 

 

Spagna

 

29

 

 

Francia

 

478

 

 

Irlanda

 

29

 

 

Lituania

 

29

 

 

Polonia

 

29

 

 

Unione

 

703

 

 

Norvegia

 

0

 

 

Regno Unito

 

1 868

 

 

TAC

 

2 571

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

 

544

(1)(2)(3)

TAC analitico

Danimarca

 

18 666

(1)(2)(3)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

567

(1)(2)(3)

 

Francia

 

1 713

(1)(2)(3)

 

Paesi Bassi

 

1 724

(1)(2)(3)

 

Svezia

 

5 108

(1)(2)(3)(4)

 

Unione

 

28 322

(1)(2)(3)

 

Norvegia

 

Non pertinente

(5)

 

Regno Unito

 

Non pertinente

(1)(2)(3)

 

TAC

 

852 284

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

(2)

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

 

acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

 

Belgio

0

0

 

Danimarca

0

0

 

Germania

0

0

 

Francia

0

0

 

Paesi Bassi

0

0

 

Svezia

0

0

 

Unione

0

0

(3)

Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(4)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

251

 

 

 

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(5)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

 

 

0

 

 

 

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

 

 

0

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

3a

3a e 4bc

4b

4c

acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Belgio

0

0

0

0

326

Danimarca

0

4 130

0

0

11 110

Germania

0

0

0

0

340

Francia

0

490

0

0

1 028

Paesi Bassi

0

490

0

0

1 034

Svezia

0

0

390

10

3 065

Unione

0

0

0

0

16 993

Regno Unito

0

Non pertinente

0

0

Non pertinente

Norvegia

0

0

0

0

0


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

(MAC/2CX14-)

Germania

 

18 254

(1)(2)

TAC analitico

Spagna

 

19

(1)(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Estonia

 

152

(1)(2)

 

Francia

 

12 171

(1)(2)

 

Irlanda

 

60 847

(1)(2)

 

Lettonia

 

112

(1)(2)

 

Lituania

 

112

(1)(2)

 

Paesi Bassi

 

26 620

(1)(2)

 

Polonia

 

1 285

(1)(2)

 

Unione

 

119 573

(1)(2)

 

Norvegia

 

0

(3)(4)

 

Isole Fær Øer

 

0

(5)

 

Regno Unito

 

Non pertinente

(1)(2)

 

TAC

 

852 284

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4a (MAC/*4A-UK) esclusivamente nei periodi dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 1o agosto al 31 dicembre.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(3)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(4)

Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

 

 

0

 

 

(5)

Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 1o agosto al 31 dicembre

acque norvegesi della zona 2a

acque delle Isole Fær Øer

 

 

(MAC/*4A-UK)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

 

Germania

18 254

 

0

0

 

Spagna

19

 

0

0

 

Estonia

152

 

0

0

 

Francia

12 171

 

0

0

 

Irlanda

60 847

 

0

0

 

Lettonia

112

 

0

0

 

Lituania

112

 

0

0

 

Paesi Bassi

26 620

 

0

0

 

Polonia

1 285

 

0

0

 

Unione

119 573

 

0

0

 

Regno Unito

Non pertinente

 

0

0

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SOL/24-C.)

Belgio

 

1 613

 

TAC analitico

Danimarca

 

738

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

1 291

 

 

Francia

 

323

 

 

Paesi Bassi

 

14 566

 

 

Unione

 

18 531

 

 

Norvegia

 

10

(1)

 

Regno Unito

 

2 544

 

 

TAC

 

21 361

 

 

(1)

Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(SOL/56-14)

Irlanda

 

46

 

TAC precauzionale

Unione

 

46

 

 

Regno Unito

 

11

 

 

TAC

 

57

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7a

(SOL/07A)

Belgio

 

356

 

TAC analitico

Francia

 

5

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

 

104

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

 

113

 

 

Unione

 

578

 

 

Regno Unito

 

176

 

 

TAC

 

768

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7d

(SOL/07D)

Belgio

 

830

 

TAC precauzionale

Francia

 

1 659

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

 

2 489

 

 

Regno Unito

 

640

 

 

TAC

 

3 248

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7e

(SOL/07E.)

Belgio

 

63

 

TAC analitico

Francia

 

671

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

 

733

 

 

Regno Unito

 

1 175

 

 

TAC

 

1 925

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7f e 7g

(SOL/7FG)

Belgio

 

830

 

TAC analitico

Francia

 

83

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

 

42

 

 

Unione

 

955

 

 

Regno Unito

 

433

 

 

TAC

 

1 413

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7h, 7j e 7k

(SOL/7HJK.)

Belgio

 

23

 

TAC precauzionale

Francia

 

47

 

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

 

126

 

 

Paesi Bassi

 

37

 

 

Unione

 

233

 

 

Regno Unito

 

47

 

 

TAC

 

280

 

 


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

7d e 7e

(SPR/7DE.)

Belgio

 

4

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

284

 

 

Germania

 

4

 

 

Francia

 

61

 

 

Paesi Bassi

 

61

 

 

Unione

 

414

 

 

Regno Unito

 

1 032

 

 

TAC

 

1 446

 

 


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14

(DGS/15X14)

Belgio

 

18

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

4

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

 

9

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

76

(1)

 

Irlanda

 

48

(1)

 

Paesi Bassi

 

0

(1)

 

Portogallo

 

0

(1)

 

Unione

 

155

(1)

 

Regno Unito

 

115

(1)

 

TAC

 

270

(1)

 

(1)

Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Solamente le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. Ciascuna parte garantisce che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. Le parti dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

 

12

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

 

5 249

(1)

 

Germania

 

464

(1)(2)

 

Spagna

 

97

(1)

 

Francia

 

435

(1)(2)

 

Irlanda

 

330

(1)

 

Paesi Bassi

 

3 160

(1)(2)

 

Portogallo

 

11

(1)

 

Svezia

 

75

(1)

 

Unione

 

9 835

 

 

Norvegia

 

0

(3)

 

Regno Unito

 

4 000

(1)(2)

 

TAC

 

14 014

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a, 6, 7a-c, e-k, 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a, 6, 7a-c, e-k, 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(JAX/2A-14)

Danimarca

 

6 758

(1)(3)

TAC analitico

Germania

 

5 273

(1)(2)(3)

 

Spagna

 

7 192

(3)(5)

 

Francia

 

2 714

(1)(2)(3)(5)

 

Irlanda

 

17 561

(1)(3)

 

Paesi Bassi

 

21 158

(1)(2)(3)

 

Portogallo

 

693

(3)(5)

 

Svezia

 

675

(1)(3)

 

Unione

 

62 024

(3)

 

Isole Fær Øer

 

0

(4)

 

Regno Unito

 

6 597

(1)(2)(3)

 

TAC

 

70 254

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h.

(5)

Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Spagna

 

9 963

(1)

TAC analitico

Francia

 

173

 

 

Portogallo

 

985

(1)

 

Unione

 

11 121

 

 

TAC

 

11 121

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NOP/2A3A4.)

Anno

2021

2022

 

Danimarca

116 447

(1)(3)

pm

(1)(6)

TAC analitico

Germania

22

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(6)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

86

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(6)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

116 555

(1)(3)

pm

(1)(6)

 

Regno Unito

11 745

(2)(3)

pm

(2)(6)

 

Norvegia

0

(4)

pm

(4)

 

Isole Fær Øer

0

(5)

pm

(5)

 

TAC

Non pertinente

 

Non pertinente

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2021 al 31 ottobre 2022.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 6 e 7

(OTH/5B67-C)

Unione

 

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Norvegia

 

0

(1)

 

TAC

 

Non pertinente

 

 

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

Unione

 

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Norvegia

 

1 000

(1)(2)

 

Isole Fær Øer

 

0

(3)

 

TAC

 

Non pertinente

 

 

(1)

Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

(3)

Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56o 30' N (OTH/*46AN).».

PARTE C

Modifiche dell'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

13

(1)

TAC analitico

Danimarca

13 015

(1)

 

Germania

2 279

(1)

 

Spagna

43

(1)

 

Francia

562

(1)

 

Irlanda

3 370

(1)

 

Paesi Bassi

4 658

(1)

 

Polonia

659

(1)

 

Portogallo

43

(1)

 

Finlandia

202

(1)

 

Svezia

4 823

(1)

 

Unione

29 667

(1)

 

Regno Unito

12 715

(1)

 

Isole Fær Øer

0

(3)

 

Norvegia

0

(4)

 

TAC

651 033

 

 

(1)

La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)

Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(3)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

29 667

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

0

Danimarca

0

Germania

0

Spagna

0

Francia

0

Irlanda

0

Paesi Bassi

0

Polonia

0

Portogallo

0

Finlandia

0

Svezia

0

 

 


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(C/H/05B-F.)

Germania

0

 

TAC analitico

Francia

0

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Germania

0

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

0

 

 

Unione

0

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

 

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(B/L/05B-F.)

Germania

0

 

TAC analitico

Francia

0

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 0


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 925

 

TAC analitico

Francia

1 925

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

3 850

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

1 000

 

Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

Isole Fær Øer

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(POK/05B-F.)

Belgio

0

 

TAC analitico

Germania

0

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(GHL/5-14GL)

Germania

4 300

 

TAC analitico

Unione

4 300

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

650

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Isole Fær Øer

0

 

Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

TAC

Non pertinente

 

 

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.


Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

0

(1)(2)(3)

TAC analitico

Francia

0

(1)(2)(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

(1)(2)(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

0

(1)(2)

Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

Isole Fær Øer

0

(1)(2)(4)

 

TAC

Non pertinente

 

 

(1)

Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2)

Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

 

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

64° 45' N

28° 30' O

 

2

62° 50' N

25° 45' O

 

3

61° 55' N

26° 45' O

 

4

61° 00' N

26° 30' O

 

5

59° 00' N

30° 00' O

 

6

59° 00' N

34° 00' O

 

7

61° 30' N

34° 00' O

 

8

62° 50' N

36° 00' O

 

9

64° 45' N

28° 30' O

(3)

Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4)

Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(RED/05B-F.)

Belgio

0

 

TAC analitico

Germania

0

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Altre specie

(1)

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(OTH/05B-F.)

Germania

0

 

TAC analitico

Francia

0

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.


Specie:

Pesci piatti

Pleuronectiformes

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(FLX/05B-F.)

Germania

0

 

TAC analitico

Francia

0

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96».

TAC

Non pertinente

 

 

PARTE D

Modifiche del capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92

Al capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92 il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

176

Francia

188

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

176

Francia

191».

PARTE E

Modifiche dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/92

L'allegato V (tabella riguardante le autorizzazioni di pesca) è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00' N

59

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

 

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non assegnate

2

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

450

DK

450

141

1, 2b (1)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

20

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62°00' N

Da fissare

Da fissare

Venezuela (2)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45

».

(1)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario della nave richiedente l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.