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Document 32021R0804
Council Implementing Regulation (EU) 2021/804 of 20 May 2021 implementing Article 15(3) of Regulation (EU) No 747/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/804 del Consiglio del 20 maggio 2021 che attua l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/804 del Consiglio del 20 maggio 2021 che attua l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan
ST/7318/2021/INIT
GU L 180 del 21.5.2021, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/05/2021
21.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 180/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (PESC) 2021/804 DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2021
che attua l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014. |
(2) |
Il 5 marzo 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council — UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1591 (2005) ha approvato l’espunzione di una persona dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. SANTOS SILVA
ALLEGATO
Nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 la voce relativa alla persona seguente è soppressa:
3. |
SHAREIF, Adam. |