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Dokument 32021R0634
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/634 of 15 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards transitional arrangements, the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey and the list of third countries authorised for the entry into the Union of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and mouth disease (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/634 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/634 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2663
GU L 132 del 19.4.2021, s. 108—144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
platné
19.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 132/108 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/634 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L’articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo o un territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ad atti della Commissione che cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione. Andrebbe chiarito in tali disposizioni transitorie che i riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato si dovrebbero intendere fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, devono essere letti secondo le tavole di concordanza. |
(5) |
Il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey dovrebbero essere inclusi negli allegati da II a XVII e negli allegati XIX, XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. |
(6) |
Il periodo transitorio previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica è terminato il 31 dicembre 2020. Il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini che è stato raccolto o prodotto, trattato e immagazzinato nel Regno Unito prima del 1o gennaio 2021 ed è destinato all’ingresso nell’Unione a decorrere dal 21 aprile 2021 dovrebbe essere accompagnato da certificati basati sui modelli di certificati per i movimenti di partite di materiale germinale all’interno dell’Unione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (4). Tale condizione specifica dovrebbe pertanto essere indicata nella pertinente colonna degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini. |
(7) |
L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui, a decorrere dal 21 aprile 2021, è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. L’elenco di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe rispecchiare l’elenco di cui all’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione (5), applicabile fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare l’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russia e Singapore. |
(8) |
Al fine di evitare qualsiasi ambiguità tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e quelle in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è opportuno modificare le condizioni specifiche di cui all’allegato XXI, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relative all’uso del modello di certificato ufficiale MOL-HC di cui all’allegato III, capitolo 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6), al fine di chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (8) possono entrare nell’Unione solo se accompagnate da un certificato redatto conformemente a tale modello di certificato ufficiale. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(10) |
Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Disposizioni transitorie 1. Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro parti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ai seguenti atti, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti prima del 21 agosto 2021:
2. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.»; |
2) |
gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(8) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
nell’allegato I è aggiunto il punto seguente:
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2) |
l’allegato II è così modificato:
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3) |
l’allegato III è così modificato:
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4) |
l’allegato IV è così modificato:
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5) |
l’allegato V è così modificato:
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6) |
nell’allegato VI, parte 1, dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:
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7) |
l’allegato VII è così modificato:
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8) |
l’allegato VIII è così modificato:
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9) |
l’allegato IX è così modificato:
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10) |
l’allegato X è così modificato:
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11) |
l’allegato XI è così modificato:
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12) |
l’allegato XII è così modificato:
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13) |
l’allegato XIII è così modificato:
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14) |
l’allegato XIV è così modificato:
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15) |
l’allegato XV è così modificato:
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16) |
l’allegato XVI è così modificato:
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17) |
l’allegato XVII è così modificato:
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18) |
nell’allegato XVIII, parte 1, dopo la voce relativa a Maurizio sono inserite le voci seguenti:
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19) |
nell’allegato XIX, parte 1, dopo la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente:
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20) |
l’allegato XXI è così modificato:
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21) |
l’allegato XXII è così modificato:
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(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).»;
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).
(*3) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(*4) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).»;
(*5) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).»;
(*6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).».