19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/108


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/634 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L’articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo o un territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ad atti della Commissione che cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione. Andrebbe chiarito in tali disposizioni transitorie che i riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato si dovrebbero intendere fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, devono essere letti secondo le tavole di concordanza.

(5)

Il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey dovrebbero essere inclusi negli allegati da II a XVII e negli allegati XIX, XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(6)

Il periodo transitorio previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica è terminato il 31 dicembre 2020. Il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini che è stato raccolto o prodotto, trattato e immagazzinato nel Regno Unito prima del 1o gennaio 2021 ed è destinato all’ingresso nell’Unione a decorrere dal 21 aprile 2021 dovrebbe essere accompagnato da certificati basati sui modelli di certificati per i movimenti di partite di materiale germinale all’interno dell’Unione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (4). Tale condizione specifica dovrebbe pertanto essere indicata nella pertinente colonna degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini.

(7)

L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui, a decorrere dal 21 aprile 2021, è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. L’elenco di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe rispecchiare l’elenco di cui all’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione (5), applicabile fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare l’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russia e Singapore.

(8)

Al fine di evitare qualsiasi ambiguità tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e quelle in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è opportuno modificare le condizioni specifiche di cui all’allegato XXI, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relative all’uso del modello di certificato ufficiale MOL-HC di cui all’allegato III, capitolo 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6), al fine di chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (8) possono entrare nell’Unione solo se accompagnate da un certificato redatto conformemente a tale modello di certificato ufficiale.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro parti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ai seguenti atti, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti prima del 21 agosto 2021:

regolamento (CE) n. 798/2008,

regolamento (CE) n. 1251/2008,

regolamento (UE) n. 206/2010,

regolamento (UE) n. 605/2010,

regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013,

regolamento di esecuzione (UE) 2016/759,

regolamento di esecuzione (UE) 2018/659,

decisione 2006/168/CE,

decisione 2007/777/CE,

decisione 2008/636/CE,

decisione 2010/472/UE,

decisione 2011/630/UE,

decisione di esecuzione 2012/137/UE,

decisione (UE) 2019/294.

2.   I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.»;

2)

gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(8)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

nell’allegato I è aggiunto il punto seguente:

«12)

A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini degli allegati da II a XXII i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-1

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

BRU, EBL

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GB-2

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

 

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1)

BOV-X

 

 

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO»

 

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X,

BOV-Y

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU»

 

 

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X,

BOV-Y

 

EBL»

 

 

 

d)

la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio

Codice della zona

Descrizione della zona

Regno Unito

GB-1

Inghilterra e Galles

GB-2

Scozia»

3)

l’allegato III è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GG

Guernsey

GG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

4)

l’allegato IV è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

A

Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

5)

l’allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Uova esenti da organismi patogeni specifici

SPF

 

 

 

 

GB-1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N

 

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N

 

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N

 

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N

 

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N

 

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N

 

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

27.1.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

27.1.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

27.1.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

27.1.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

27.1.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

27.1.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

27.1.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P2

 

8.2.2021

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P2

 

8.2.2021

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P2

 

8.2.2021

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P2

 

8.2.2021

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P2

 

8.2.2021

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P2

 

8.2.2021

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P2

 

8.2.2021

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N

 

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

 

 

 

b)

nella parte 2, dopo le descrizioni delle zone del Canada sono inserite le descrizioni seguenti:

«Regno Unito

GB-1

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2

Territorio del Regno Unito corrispondente a:

GB-2.1

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47

GB-2.2

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45

GB-2.3

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95

GB-2.4

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15

GB-2.5

contea del Derbyshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57

GB-2.6

contea del North Yorkshire:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16

GB-2.7

isole Orcadi:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44

GB-2.8

contea del Dorset:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27

GB-2.9

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96

GB-2.10

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95

GB-2.11

contea di Norfolk:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10,4 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66

GB-2.12

contea del Devon:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36

GB-2.13

Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30

GB-2.14

Inghilterra, Redcar e Cleveland, in prossimità di Redcar:

l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.57 e W1.07»

6)

nell’allegato VI, parte 1, dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito

GB-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

 

7)

l’allegato VII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Costa Rica sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele sono inserite le voci seguenti:

«IM

Isola di Man

IM-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Api mellifere regine e bombi

QUE, BBEE»

 

 

 

 

8)

l’allegato VIII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Fær Øer sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

DOCAFE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

DOCAFE»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

DOCAFE»

 

 

 

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

DOCAFE»

 

 

 

 

9)

l’allegato IX è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda sono inserite le voci seguenti:

«IM

Isola di Man

IM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

c)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1o gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitoli 24, 25, 27, 28 e 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione  (*1).

10)

l’allegato X è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

d)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1o gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitoli 31 e 32 e capitoli da 34 a 37, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.»

11)

l’allegato XI è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Svizzera sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

IM

Isola di Man

IM-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

b)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1o gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitolo 39 e capitoli da 41 a 44, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.»

12)

l’allegato XII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Svizzera sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

c)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Cavalli registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Equidi registrati

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Altri equini non da macello

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

 

Ovociti ed embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021»

 

d)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1o gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitoli 46, 47, 48 e capitoli da 50 a 54, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.»

13)

l’allegato XIII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Falkland è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito

GB-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Suini

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ungulati selvatici

RUW, SUW»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’Honduras è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Bovini

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovini e caprini

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Suini

POR, SUI-MSM»

 

 

 

 

14)

l’allegato XIV è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito

GB-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021»

GB-2.13

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

27.1.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

27.1.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P2

 

8.2.2021

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P2

 

8.2.2021

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

N, P2

 

8.2.2021

 

b)

nella parte 2, dopo le descrizioni delle zone della Cina sono inserite le descrizioni seguenti:

«Regno Unito

GB-1

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2

Le zone del Regno Unito descritte nell’allegato V, parte 2, voce GB-2»

15)

l’allegato XV è così modificato:

a)

nella parte 1, sezione A, dopo la voce relativa all’Etiopia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

A

A

A

A

A

A

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT**

MPST

 

GB-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT**

MPST

 

GB-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT**

MPST»

 

GG

Guernsey

GG-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

 

 

b)

nella parte 1, sezione A, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Non autorizzato

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT**

MPST»

 

c)

nella parte 1, sezione A, dopo la voce relativa all’India è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato»

 

 

d)

nella parte 2, dopo le descrizioni delle zone della Cina sono inserite le descrizioni seguenti:

«Regno Unito

GB-1

L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2

Le zone del Regno Unito descritte nell’allegato V, parte 2, voce GB-2»

16)

l’allegato XVI è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Colombia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Ungulati e pollame

CAS

 

 

IM

Isola di Man

IM-0

Ungulati e pollame

CAS»

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa all’India è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Ungulati e pollame

CAS»

 

 

17)

l’allegato XVII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

GG

Guernsey

GE-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

18)

nell’allegato XVIII, parte 1, dopo la voce relativa a Maurizio sono inserite le voci seguenti:

«MX

Messico

MX-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NA

Namibia

NA-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NI

Nicaragua

NI-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PA

Panama

PA-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PY

Paraguay

PY-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

RU

Russia

RU-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

SG

Singapore

SG-0

Ungulati

DAIRY-PRODUCTS-ST»

 

19)

nell’allegato XIX, parte 1, dopo la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito

GB-0

Uova

E

 

 

 

 

Ovoprodotti

EP»

 

 

 

 

20)

l’allegato XXI è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Cook sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

GG

Guernsey

GG-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

b)

nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele sono inserite le voci seguenti:

«IM

Isola di Man

IM-0

Tutte le specie ittiche elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JE

Jersey

JE-0

Tutte le specie elencate

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

c)

nella parte 3, la condizione specifica «B» è sostituita dalla seguente:

«B

Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale MOL-HC devono essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento elencato nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione  (*2).

Il presente certificato può essere utilizzato solo per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*3) e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione  (*4).

21)

l’allegato XXII è così modificato:

a)

nella parte 1, dopo la voce relativa alla Bielorussia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

 

Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione  (*5)

Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione

Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

 

 

GG

Guernsey

GG-0

 

Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692

Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione

Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

 

 

IM

Isola di Man

IM-0

 

Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692

Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione

Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

 

 

JE

Jersey

JE-0

 

Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692

Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione

Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

 

 

b)

nella parte 3, dopo la voce «Dalla Russia alla Russia» è inserita la condizione specifica seguente:

«Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

L’ingresso nell’Unione di partite di animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, originarie di uno Stato membro e che entrano nell’Unione dopo il transito attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona, è autorizzato purché siano accompagnate da un certificato conforme ai modelli di certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione  (*6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti di animali e materiale germinale all’interno dell’Unione.


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).»;

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(*3)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(*4)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).»;

(*5)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).»;

(*6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).».