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Document 32021R0461

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/461 della Commissione del 16 marzo 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di ricezione delle domande di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza nell’ambito del regime di importazione di prodotti biologici basato sul regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/1636

GU L 91 del 17.3.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/461/oj

17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/461 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di ricezione delle domande di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza nell’ambito del regime di importazione di prodotti biologici basato sul regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che il regime delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per l’esecuzione di controlli e il rilascio di certificati nei paesi terzi ai fini dell’importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti sarà sostituito da un regime di autorità e organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione ai fini dell’importazione di prodotti conformi.

(2)

A causa della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e alcune altre date in esso previste sono state posticipate di un anno dal regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento delegato (UE) 2018/848 si applicherà pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(3)

Al fine di assicurare che siano disponibili le necessarie capacità amministrative per un tempestivo riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nell’ambito del nuovo regime, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (4) è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione (5) per introdurre un termine ultimo per la ricezione di nuove domande di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza nell’ambito del vecchio regime. Tale termine ultimo è fissato al 30 giugno 2020.

(4)

È quindi necessario modificare nuovamente l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008 al fine di allineare la data di ricezione delle nuove domande di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza nell’ambito del vecchio regime di importazione alla data di istituzione del nuovo regime di importazione nel regolamento (UE) 2018/848.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(6)

Per consentire alle autorità e agli organismi di controllo interessati di sfruttare pienamente il periodo di tempo rimanente fino al 30 giugno 2021 dopo la riattivazione dello strumento informatico pertinente, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008, la data "30 giugno 2020" è sostituita dalla data "30 giugno 2021".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 18).


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