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Document 32021L0971

    Direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commission del 16 giugno 2021 che modifica l’allegato I della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, l’allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, l’allegato I della direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, l’allegato I della direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e l’allegato I della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda l’uso di tecniche biochimiche e molecolari

    C/2021/4221

    GU L 214 del 17.6.2021, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2021/971/oj

    17.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 214/62


    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/971 DELLA COMMISSION

    del 16 giugno 2021

    che modifica l’allegato I della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, l’allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, l’allegato I della direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, l’allegato I della direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e l’allegato I della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda l’uso di tecniche biochimiche e molecolari

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 21 bis,

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 21 ter,

    vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l’articolo 27,

    vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l’articolo 45,

    vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l’articolo 24,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, le sementi delle rispettive specie possono essere commercializzate nell’Unione solo se sono state esaminate e certificate ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, in conformità alle norme di certificazione relative alla riproduzione di sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate.

    (2)

    Conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, l’esame ai fini della certificazione si basa sull’osservazione visiva del fenotipo delle colture in campo da parte dell’autorità di certificazione di ciascuno Stato membro, o sotto la sua supervisione, e in occasione del controllo ufficiale a posteriori. Le summenzionate direttive non si riferiscono tuttavia in modo esplicito all’uso di altre tecniche per verificare l’identità varietale in campo o in occasione del controllo a posteriori nel contesto della certificazione, il che può determinare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda la sua attuazione.

    (3)

    Grazie alle tecniche biochimiche e molecolari (Biochemical and molecular techniques, BMT) è possibile fornire informazioni sulla struttura genetica degli organismi viventi. L’uso delle BMT consente alle autorità di certificazione di identificare le varietà vegetali basandosi su analisi di laboratorio anziché sull’osservazione visiva del fenotipo delle piante in campo.

    (4)

    Per quanto riguarda la selezione vegetale e il controllo delle sementi le BMT sono in rapido sviluppo e il loro uso nel settore delle sementi è sempre più importante. Nei sistemi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale (6) sono state stabilite procedure, misurazioni e tecniche per consentire l’uso delle BMT come strumento supplementare per le ispezioni in campo e le prove nelle parcelle di controllo ai fini dell’esame del fenotipo, qualora sussistano dubbi in merito all’identità varietale delle sementi.

    (5)

    Tenendo presente che l’uso delle BMT facilita l’ulteriore analisi delle sementi e delle piante, è opportuno modificare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per autorizzare esplicitamente l’uso di tali tecniche come metodo supplementare per l’esame dell’identità della varietà in questione, nel caso in cui le ispezioni in campo e il controllo ufficiale a posteriori abbiano lasciato un margine di dubbio. Questo è necessario al fine di adeguare il diritto dell’Unione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e di allineare la legislazione dell’Unione alle norme internazionali applicabili integrate nei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.

    (6)

    Nell’intento di garantire la loro applicazione coerente e sistematica in conformità alle prove scientifiche e tecniche più aggiornate, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE dovrebbero riferirsi solo alle BMT riconosciute dall’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), dall’OCSE e dall’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA), poiché tali organizzazioni stabiliscono le pertinenti norme internazionali in materia di BMT ufficialmente riconosciute a tale riguardo.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i pertinenti allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per chiarire che anche le BMT possono essere utilizzate nel caso in cui permangano dubbi riguardo all’identità varietale delle sementi.

    (8)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE

    Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sono così modificate:

    1)

    l’allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato conformemente all’allegato, parte A, della presente direttiva;

    2)

    l’allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all’allegato, parte B, della presente direttiva;

    3)

    l’allegato I della direttiva 2002/54/CE è modificato conformemente all’allegato, parte C, della presente direttiva;

    4)

    l’allegato I della direttiva 2002/55/CE è modificato conformemente all’allegato, parte D, della presente direttiva;

    5)

    l’allegato I della direttiva 2002/57/CE è modificato conformemente all’allegato, parte E, della presente direttiva.

    Articolo 2

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2022.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU P 125 dell’11.7.1966, pag. 2298.

    (2)  GU P 125 dell’11.7.1966, pag. 2309.

    (3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

    (4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

    (5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

    (6)  OECD Seed Schemes; Rules and Regulation 2021, norme e regolamenti comuni 7.4.5, pag. 3 (https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/oecd-seed-schemes-rules-and-regulations.pdf) e sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; Guidelines for control plot tests and field inspection for seed crops, luglio 2019, parte III, pag. 31 (https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/guidelines-control-plot-and-field-inspection.pdf).


    ALLEGATO

    Modifiche delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, come indicato all’articolo 1

    PARTE A

    Modifica dell’allegato I della direttiva 66/401/CEE

    Nell’allegato I della direttiva 66/401/CEE, è aggiunto il punto 7 seguente:

    «7.

    Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 4 e 6, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

    PARTE B

    Modifica dell’allegato I della direttiva 66/402/CEE

    Nell’allegato I della direttiva 66/402/CEE, è aggiunto il punto 8 seguente:

    «8.

    Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 3 e 7, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

    PARTE C

    Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/54/CE

    Nell’allegato I, parte A. Coltura, della direttiva 2002/54/CE, tra i punti 5 e 6 è inserito il punto 5 bis seguente:

    «5 bis

    Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti da 2 a 5, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

    PARTE D

    Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/55/CE

    Nell’allegato I della direttiva 2002/55/CE, tra i punti 3 e 4 è inserito il punto 3 bis seguente:

    «3 bis

    Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 1, 2 e 3, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».

    PARTE E

    Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/57/CE

    Nell’allegato I della direttiva 2002/57/CE, tra i punti 3 e 4 è inserito il punto 3 bis seguente:

    «3 bis

    Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 1 e 3, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili.».


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