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Document 32021D0689

Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

ST/5022/2021/REV/1

GU L 149 del 30.4.2021, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj

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30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/2


DECISIONE (UE) 2021/689 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo, (1)

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/2252 (2), relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate («accordo sulla sicurezza delle informazioni»). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e l'accordo sulla sicurezza delle informazioni («accordi») sono stati firmati il 30 dicembre 2020, con riserva della loro conclusione in una data successiva.

(2)

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce la base per un'ampia relazione tra l'Unione e il Regno Unito che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure speciali. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione. La decisione relativa alla conclusione degli accordi dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.

(3)

In considerazione del carattere eccezionale e unico dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che è un accordo globale con un paese che ha receduto dall'Unione, il Consiglio decide in questa sede di avvalersi della possibilità che l'Unione eserciti la sua competenza esterna in relazione al Regno Unito.

(4)

È opportuno definire le disposizioni in materia di rappresentanza dell'Unione nel consiglio di partenariato e nei comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), alla Commissione spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto a esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, TUE mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato e di comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Inoltre, se il consiglio di partenariato o i comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione devono adottare atti che hanno effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in tali organi devono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Analogamente, nello svolgere le consultazioni annuali in materia di pesca la Commissione dovrebbe basarsi sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione, che devono essere stabilite dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato.

(5)

Ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(6)

Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come previsto all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, affinché possa esercitare appieno le proprie prerogative in conformità dei trattati.

(7)

Al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione di misure correttive a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive, come la sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o da eventuali accordi integrativi, in caso di violazione di determinate disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o in caso di mancato rispetto di determinate condizioni, segnatamente in materia di scambi di merci, parità di condizioni, trasporti su strada, sicurezza aerea, pesca e programmi dell'Unione, come specificato nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e di adottare misure correttive, misure di riequilibrio e contromisure. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

(8)

Affinché l'Unione possa reagire tempestivamente qualora non siano più soddisfatte le condizioni del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni atte a sospendere i benefici riconosciuti al Regno Unito in virtù dell'allegato sui prodotti biologici e dell'allegato sui medicinali dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

(9)

Ogniqualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi agli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione dell'Unione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano nello specifico ad altre istituzioni o altri organi e organismi dell'Unione e consultare il Regno Unito su questioni specifiche. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l'Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione è tenuta a consultare preventivamente il Consiglio, ad esempio trasmettendo ad esso i punti principali delle istanze che l'Unione intende presentare al collegio arbitrale e tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dal Consiglio.

(10)

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non esclude la possibilità per gli Stati membri di stipulare, a determinate condizioni, disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito concernenti questioni specifiche contemplate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione nei settori del trasporto aereo, della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA e della sicurezza sociale.

(11)

Occorre pertanto definire un quadro che gli Stati membri devono seguire qualora decidano di stipulare disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito nei settori del trasporto aereo, della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA e della sicurezza sociale, comprese le condizioni e la procedura che gli Stati membri devono rispettare per negoziare e concludere tali disposizioni o accordi bilaterali, in modo da garantire che siano compatibili con lo scopo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e con il diritto dell'Unione e tengano conto del mercato interno e degli interessi dell'Unione in senso lato. Inoltre, gli Stati membri che intendono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in settori non contemplati dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dovrebbero informare la Commissione, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati.

(12)

Si ricorda che, conformemente all'articolo 774, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione europea sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri inclusa nel processo verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non si applica a Gibilterra e non produce alcun effetto in tale territorio. Come previsto in tale dichiarazione, «[c]iò non preclude (...) la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra» e, «[f]atte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna».

(13)

L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo 2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(14)

Dal momento che i negoziati sugli accordi sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, non è stato possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi prima della firma. Pertanto, subito dopo la firma degli accordi, le parti hanno iniziato la revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede. Mediante scambio di note diplomatiche le parti hanno dichiarato facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. Tali testi facenti fede e definitivi hanno sostituito ab initio le versioni firmate degli accordi e sono acclusi alla presente decisione.

(15)

La conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom») è oggetto di una procedura distinta.

(16)

È opportuno approvare gli accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro, è approvato a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom. (3)

2.   L'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione. (4)

3.   I testi facenti fede e definitivi degli accordi che hanno sostituito ab initio le versioni firmate degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La Commissione rappresenta l'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati istituiti a norma degli articoli 7 e 8 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché in tutti i comitati commerciali specializzati e comitati specializzati aggiuntivi istituiti in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera g), o dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Ciascuno Stato membro è autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2.   Affinché il Consiglio sia in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati, la Commissione assicura che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni di detti organismi comuni o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di detta riunione o detto ricorso alla procedura scritta.

Il Consiglio è altresì tempestivamente informato in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni del consiglio di partenariato, del comitato commerciale di partenariato, dei comitati commerciali specializzati e dei comitati specializzati, nonché del ricorso alla procedura scritta, e riceve i progetti di processo verbale e tutti i documenti relativi a tali riunioni o al ricorso a tale procedura.

3.   Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative istituzionali durante l'intero processo conformemente ai trattati.

4.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tale relazione annuale indica, ove del caso, eventuali pertinenti sviluppi del diritto del Regno Unito relativamente ai settori del controllo delle sovvenzioni e della fiscalità di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo XI, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché eventuali pertinenti sviluppi dei livelli di protezione delle norme sociali e del lavoro, dell'ambiente e del clima di cui allo stesso titolo. Dopo tale periodo iniziale di cinque anni, la Commissione riferisce periodicamente e almeno ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 3

1.   Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate alle lettere da a) a k) del presente paragrafo, qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure è adottata dalla Commissione, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per quanto riguarda:

a)

la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo 34 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

b)

l'applicazione delle misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 374 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

c)

l'applicazione delle misure di riequilibrio e delle contromisure di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

d)

l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo 469 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

e)

le misure compensative e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 501 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

f)

l'applicazione delle misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 506d ell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

g)

la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui agli articoli 718 e 719 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

h)

l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'esecuzione a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell'articolo 749 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

i)

le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

j)

le misure di salvaguardia di cui all'articolo 448 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

k)

la sospensione degli obblighi di accettazione di cui all'articolo 457 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2.   La Commissione comunica esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare le misure di cui al paragrafo 1, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.

3.   Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui al paragrafo 1. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

4.   La Commissione può altresì adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione esistenti prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis.

5.   Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui al paragrafo 1, lettera c), siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

6.   Prima dell'adozione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, e in ogni caso non oltre il 1o gennaio 2022, il Consiglio procede a un riesame delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 4

Qualora uno o più Stati membri sollevino una difficoltà sostanziale derivante dall'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda la pesca, la Commissione esamina la richiesta in via prioritaria e se del caso rimette la questione al consiglio di partenariato, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Qualora non si sia pervenuti a una soluzione soddisfacente, la questione è trattata nel più breve lasso di tempo possibile, nel contesto dei riesami previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Qualora tale difficoltà persista, sono adottate le misure necessarie per negoziare e concludere un accordo che apporti le necessarie modifiche all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Articolo 5

1.   La Commissione è autorizzata a adottare, a nome dell'Unione, decisioni volte a:

a)

confermare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza in esito a una nuova valutazione dell'equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

b)

sospendere il riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell'allegato 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

c)

accettare i documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati da un'autorità del Regno Unito a stabilimenti situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio e stabilire i termini e le condizioni in base ai quali l'Unione accetta tali documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione a norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dell'allegato 12 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

d)

adottare le necessarie modalità attuative per lo scambio dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione con un'autorità del Regno Unito a norma dell'articolo 6 dell'allegato 12 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e per lo scambio di informazioni con un'autorità del Regno Unito circa le ispezioni degli stabilimenti di fabbricazione a norma dell'articolo 7 di tale allegato;

e)

sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e dare notifica al Regno Unito dell'intenzione di applicare l'articolo 9 dell'allegato 12 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e avviare consultazioni con il Regno Unito a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale allegato;

f)

sospendere totalmente o parzialmente, per tutti i prodotti elencati nell'appendice C dell'allegato 12 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o per alcuni di essi, il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione dell'altra parte, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di tale allegato.

2.   Si applica l'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all'articolo 419, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

tali intese sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo 419, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

b)

tali intese non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

2.   Gli Stati membri sono abilitati a rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo 419, paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conformemente ai suoi termini nonché alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rilasciare dette autorizzazioni, gli Stati membri non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.

3.   Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all'articolo 419, paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

tali intese sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo 419, paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

b)

tali intese non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in conformità dell'articolo 41 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte e dazi o in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per quanto riguarda questioni non contemplate dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

l'accordo previsto è compatibile con il funzionamento dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o del mercato interno e non ne compromette il funzionamento;

b)

l'accordo previsto è compatibile con il diritto dell'Unione e non mette a repentaglio il conseguimento di un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore in questione e non pregiudica altrimenti gli interessi dell'Unione;

c)

l'accordo previsto rispetta il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal TFUE.

Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

Articolo 8

1.   Ogni Stato membro che intenda negoziare un'intesa bilaterale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all'articolo 7 tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali intese o accordi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore.

2.   Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di intesa o di accordo che ne risulta. La Commissione ne informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di intesa o accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui al primo comma, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 1 o 3, o dell'articolo 7. Se la Commissione decide che tali condizioni sono state rispettate, lo Stato membro interessato può firmare e concludere l'intesa o l'accordo in questione.

4.   Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia dell'intesa o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se tale intesa o accordo deve applicarsi a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della sua applicazione a titolo provvisorio.

Articolo 9

Gli Stati membri che intendono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in settori non contemplati dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione informano la Commissione a tempo debito, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati.

Articolo 10

L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo 2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Articolo 11

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica o alle notifiche previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, compresa la notifica relativa all'espletamento degli obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso dell'Unione a essere vincolata, e alla notifica prevista all'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni.

Articolo 12

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Approvazione del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

(3)  Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Cfr. pag. 2540 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).


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