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Document 32021D0281

    Decisione (Euratom) 2021/281 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che modifica la decisione 2007/198/Euratom, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

    GU L 62 del 23.2.2021, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/281/oj

    23.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 62/41


    DECISIONE (Euratom) 2021/281 DEL CONSIGLIO

    del 22 febbraio 2021

    che modifica la decisione 2007/198/Euratom, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 47, terzo e quarto comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER («accordo ITER») (1) è stato firmato nel novembre 2006 da Euratom, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Federazione russa e Stati Uniti. L’Euratom - che è la parte ospitante ai sensi dell’accordo ITER - ha assunto la guida di questo progetto.

    (2)

    Con decisione 2007/198/Euratom (2), il Consiglio ha istituito l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (Fusion for Energy) («Impresa comune») per apportare il contributo dell’Euratom all’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER e alle attività che rientrano nell’approccio allargato con il Giappone, nonché per preparare e coordinare un programma di attività in vista della costruzione di un reattore dimostrativo a fusione nucleare e degli impianti connessi.

    (3)

    L’articolo 5 della decisione 2007/198/Euratom dispone che l’Impresa comune deve essere dotata di un proprio regolamento finanziario, basato sui principi del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (3), e che può discostarsi da quest’ultimo ove le esigenze operative specifiche dell’Impresa comune lo richiedano, previa consultazione della Commissione. Il titolo IV del regolamento finanziario dell’Impresa comune disciplina l’esecuzione del bilancio.

    (4)

    La decisione 2007/198/Euratom ha stabilito l’importo di riferimento ritenuto necessario per l’Impresa comune, unitamente al contributo totale indicativo dell’Euratom a questo importo, che deve essere messo a disposizione attraverso i programmi di ricerca e formazione della Comunità adottati in applicazione dell’articolo 7 del trattato o in base ad altra decisione adottata dal Consiglio.

    (5)

    La decisione 2007/198/Euratom è stata modificata con la decisione 2013/791/Euratom del Consiglio (4) per assicurare il finanziamento delle attività dell’Impresa comune nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (5).

    (6)

    Un nuovo scenario di riferimento per il progetto ITER, elaborato nel quadro dei miglioramenti della gestione del progetto, ha ottenuto il sostegno del Consiglio ITER nel 2016 e nel 2017 ed è stato successivamente utilizzato per stimare il fabbisogno di finanziamento dell’Impresa comune. Il calendario aggiornato del nuovo scenario di riferimento prevede la realizzazione del «primo plasma» nel dicembre 2025 e il funzionamento a pieno regime, con l’uso di combustibile deuterio-trizio, nel 2035. Il suddetto calendario non contempla sopravvenienze e presuppone pertanto che tutti i principali rischi debbano essere attenuati.

    (7)

    Il 12 aprile 2018 il Consiglio ha ribadito il costante impegno di Euratom alla riuscita del completamento del progetto ITER e ha incaricato la Commissione di approvare il nuovo scenario di riferimento del progetto ITER, a nome di Euratom, in occasione di una riunione del Consiglio ITER a livello ministeriale. Nel contempo, il Consiglio ha chiesto all’Impresa comune di proseguire le sue attività di rendicontazione e riesame, in linea con le conclusioni del Consiglio del 12 luglio 2010, e di effettuare periodiche valutazioni indipendenti del progresso di ITER, ponendo in particolare l’accento sulle prestazioni e sulla gestione del progetto, compresi il contenimento dei costi, il controllo della tempistica del progetto e la gestione dei rischi.

    (8)

    La presente decisione consentirà di conseguire sinergie e complementarità con le attività di ricerca sulla fusione finanziate dal programma Euratom di ricerca e formazione. Il successo della costruzione e del funzionamento di ITER è sul percorso critico della tabella di marcia europea per la fusione approvata da tutti i portatori d’interessi del settore della ricerca in Europa.

    (9)

    Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (6) («QFP 2021-2027»), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato il livello massimo degli impegni di Euratom a favore di ITER a 5 614 000 000 a prezzi correnti.

    (10)

    Nel pieno rispetto del diritto degli Stati membri di decidere in merito al proprio mix energetico, le azioni adottate nell’ambito della presente decisione possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi della tabella di marcia europea per la fusione.

    (11)

    In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7), è opportuno che il progetto ITER sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi. Se del caso, tali prescrizioni potrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del progetto ITER. Le conclusioni delle valutazioni effettuate dalla Commissione dovrebbero essere comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Qualora le scadenze della valutazione intermedia e di quella ex post fossero ravvicinate, dovrebbe essere possibile riunire le due valutazioni in un unico documento riferito a un periodo a copertura di entrambe.

    (12)

    In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative.

    In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

    (13)

    La presente decisione dovrebbe garantire la visibilità dei finanziamenti della Comunità fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

    (14)

    È necessario modificare la decisione 2007/198/Euratom per assicurare il finanziamento delle attività dell’Impresa comune e le relative attività della Commissione per il periodo 2021-2027 dal bilancio generale dell’Unione europea.

    (15)

    Al fine di assicurare la riuscita del completamento del progetto ITER e la continuità della fornitura del sostegno nel settore d’intervento pertinente sin dall’inizio del QFP 2021-2027, è necessario che la presente decisione si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021 ed entri in vigore con urgenza.

    (16)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/198/Euratom,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2007/198/Euratom è così modificata:

    1)

    l’articolo 4 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Il contributo indicativo dell’Euratom all’Impresa comune per il periodo 2021-2027, comprese le relative spese di sostegno indicate al paragrafo 4 per lo stesso periodo, è pari a 5 614 000 000 EUR a prezzi correnti.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   L’importo di cui al paragrafo 3 può anche coprire le spese relative a preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione della presente decisione, comprese le spese amministrative, nonché quelle della valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. Tale importo può anche coprire le spese relative a studi e riunioni di esperti e le spese relative a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione della presente decisione.»;

    2)

    l’articolo 5 ter è soppresso;

    3)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 5 quater

    Valutazione

    1.   Le valutazioni dell’attuazione della presente decisione si svolgono periodicamente e in tempo utile per alimentare il processo decisionale.

    2.   Una volta che siano disponibili sufficienti informazioni circa l’attuazione della presente decisione nel periodo 2021-2027, la Commissione effettua una valutazione intermedia dell’attuazione della presente decisione al più tardi entro il 2024.

    3.   Al termine dell’attuazione della presente decisione, al più tardi entro quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione finale dell’attuazione della presente decisione.

    4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.»;

    4)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 5 quinquies

    Comunicazione, visibilità e pubblicità

    1.   I destinatari dei finanziamenti della Comunità rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

    2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla presente decisione, sulle azioni svolte a titolo della presente decisione e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate alla presente decisione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 1.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.

    (2)  Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

    (4)  Decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100).

    (5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

    (6)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

    (7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (12)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (13)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).


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