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Document 32021D0173
Commission Implementing Decision (EU) 2021/173 of 12 February 2021 establishing the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, the European Health and Digital Executive Agency, the European Research Executive Agency, the European Innovation Council and SMEs Executive Agency, the European Research Council Executive Agency, and the European Education and Culture Executive Agency and repealing Implementing Decisions 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU and 2013/770/EU
Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 che istituisce l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE
Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 che istituisce l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE
C/2021/953
GU L 50 del 15.2.2021, p. 9–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 50/9 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/173 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2021
che istituisce l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 58/2003 la Commissione può delegare alle agenzie esecutive l’esecuzione in tutto o in parte di un programma o un progetto dell’Unione, per suo conto e sotto la sua responsabilità, e a norma dell’articolo 3 di tale regolamento la Commissione può decidere di istituire e, se del caso, di sopprimere un’agenzia esecutiva. |
(2) |
La comunicazione alla Commissione sulla governance nella Commissione europea (2) fornisce ulteriori dettagli sulla posizione delle agenzie esecutive nel contesto della governance generale all’interno della Commissione e sul loro rapporto con quest’ultima. |
(3) |
L’affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare al controllo e alla responsabilità finale delle attività gestite da dette agenzie esecutive. |
(4) |
La delega di compiti connessi all’esecuzione dei programmi a un’agenzia esecutiva richiede una separazione chiara tra la fase di programmazione, che implica un ampio margine di discrezionalità nell’operare scelte dettate da considerazioni strategiche e che è pertanto realizzata dalla Commissione, e l’attuazione dei programmi, che quest’ultima può invece affidare a un’agenzia esecutiva. |
(5) |
Per il periodo 2021-2027 la Commissione ha definito un nuovo panorama di programmi dell’Unione. Alcuni dei nuovi programmi dell’Unione succedono ai programmi dell’Unione esistenti, anche se con un’architettura diversa, altri sono stati fusi e altri sono completamente nuovi. Il nuovo panorama richiede la revisione della distribuzione dei portafogli tra le agenzie esecutive. |
(6) |
I servizi della Commissione hanno effettuato un’analisi costi-benefici conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, tenendo conto, tra gli altri fattori, delle eventuali economie nell’ambito del bilancio generale dell’Unione europea. I risultati ottenuti mostrano che, tanto in termini di rapporto costi-efficacia quanto in termini qualitativi, è più efficace delegare i programmi alle agenzie esecutive piuttosto che eseguirne l’attuazione internamente. Le agenzie esecutive traggono vantaggio dalla loro specializzazione nell’attuazione dei programmi. Quando raggiungono dimensioni sufficienti, sono in grado di realizzare notevoli economie di scala. Inoltre la coerenza tematica dei portafogli può garantire sinergie tra programmi in settori analoghi e dare visibilità alle priorità dell’Unione. |
(7) |
Nel definire i nuovi mandati, i portafogli dovrebbero pertanto essere raggruppati, per quanto possibile, per settore tematico, al fine di conferire alle agenzie esecutive un’identità coerente. |
(8) |
La distribuzione dei portafogli dovrebbe inoltre, nella misura del possibile, evitare trasferimenti inutili tra agenzie di programmi già delegati, raggruppare assi di intervento diversi dello stesso programma all’interno della medesima agenzia, raggruppare i programmi di una direzione generale delegante all’interno di un’unica agenzia e i programmi relativi al medesimo tema all’interno della stessa agenzia. Tale distribuzione dei portafogli dovrebbe garantire che ogni agenzia esecutiva raggiunga dimensioni critiche senza aumentare il numero di agenzie esecutive. |
(9) |
I programmi relativi al clima e all’ambiente dovrebbero pertanto essere raggruppati in un’agenzia, quelli relativi al settore digitale dovrebbero essere raggruppati in un’agenzia, quelli relativi alla salute dovrebbero essere raggruppati in un’agenzia e le attività dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare dovrebbero essere trasferite ad agenzie con sede a Bruxelles aventi attività tematiche o di programma analoghe. Per quanto concerne Orizzonte Europa, al fine di evitare un’attuazione frammentata e la duplicazione, la distribuzione dei portafogli dovrebbe garantire che ciascun polo tematico sia raggruppato in un’unica agenzia. |
(10) |
Le nuove agenzie dovrebbero sostituire quelle esistenti istituite rispettivamente dalle decisioni di esecuzione 2013/801/UE (3), 2013/771/UE (4), 2013/778/UE (5), 2013/779/UE (6), 2013/776/UE (7) e 2013/770/UE (8) della Commissione e succedervi. Al fine di conseguire un approccio ambizioso e integrato alle questioni relative alla salute e al digitale, una nuova agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale riunirà tutti i programmi dedicati a tali temi. A seguito dell’esame dettagliato dei costi e dei benefici e alla luce della comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020 sulla ripartizione futura dei programmi tra le agenzie esecutive (9), l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare con sede a Lussemburgo dovrebbe essere soppressa e i programmi attualmente gestiti da tale agenzia dovrebbero essere ripresi da agenzie esecutive con sede a Bruxelles al fine di garantire l’attuazione più efficiente possibile dei programmi dell’Unione. Ciò tiene conto dell’importante livello di sinergie ed efficienza che si può ottenere raggruppando programmi analoghi all’interno della medesima agenzia, così come della comprovata importanza della vicinanza dell’organismo preposto all’attuazione ai servizi della Commissione, il che consente portafogli delle agenzie più coerenti, dimensioni efficienti di tutte le agenzie, nonché la possibilità di sviluppare sinergie tra agenzie, a livello tanto di gestione dei programmi quanto di funzioni amministrative. È opportuno adottare misure specifiche per il personale interessato da tale soppressione. |
(11) |
Per garantire una transizione fluida delle attività tra le agenzie esecutive e un rapido avvio dell’attuazione, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, che sarà una nuova agenzia, dovrebbe essere istituita prima dell’effettivo trasferimento del personale, dei programmi e degli attivi a tale agenzia. Ciò dovrebbe consentire di svolgere in tempo utile i lavori preparatori necessari per istituire l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale prima che quest’ultima riprenda le attività di attuazione. |
(12) |
L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente dovrebbe essere incaricata di un portafoglio che le dia un ruolo chiaro in veste di agenzia per il clima e l’ambiente, ossia il programma LIFE, il Fondo per l’innovazione, le attività infrastrutturali nel quadro dei settori dell’energia e dei trasporti nell’ambito dell’MCE, il polo tematico 5 di Orizzonte Europa relativo a clima, energia e mobilità, lo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta nonché il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura. |
(13) |
L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale dovrebbe dedicarsi a tutte le attività concernenti la salute, compreso il nuovo programma «UE per la salute» (EU4Health), l’asse di intervento sulla ricerca sanitaria di Orizzonte Europa nonché le componenti sanitarie del programma per il mercato unico. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale dovrebbe altresì raggruppare i programmi digitali per garantire che l’Europa entri nell’era digitale, compresi quelli destinati all’industria e allo spazio. |
(14) |
L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca dovrebbe raggruppare parti diverse del programma Orizzonte Europa al fine di garantire la coerenza tematica all’interno della nuova struttura di tale programma. Si dovrebbe continuare a porre l’accento sulle attività di ricerca, con l’aggiunta del programma sulle misure per la promozione agricola. |
(15) |
L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI dovrebbe garantire una chiara attenzione all’innovazione e al mercato unico. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI dovrebbe creare forti sinergie per sostenere la ripresa dell’economia europea, raggruppando in un’unica agenzia tutte le attività del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) e i programmi relativi alle piccole e medie imprese. Il CEI e gli investimenti interregionali in materia di innovazione garantiranno visibilità all’innovazione, un aspetto fondamentale per sostenere la modernizzazione e la sostenibilità dell’economia dell’UE. |
(16) |
Trattandosi di una struttura di attuazione specifica del Consiglio europeo della ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca dovrebbe concentrarsi sull’attuazione delle azioni del Consiglio europeo della ricerca nel contesto di Orizzonte Europa. |
(17) |
L’orientamento tematico dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura dovrebbe rimanere sulle attività educative e creative, nonché sui progetti vicini ai cittadini dell’Unione. |
(18) |
Al fine di creare sinergie ed efficienza, ciascuna agenzia dovrebbe avere la possibilità di dare esecuzione a finanziamenti forniti da altri programmi dell’Unione, o da parti di essi, insieme ai finanziamenti già assegnati all’agenzia, laddove tale erogazione di finanziamenti aggiuntivi sia prevista nei rispettivi atti di base dei programmi dell’Unione. Analogamente ciascuna agenzia dovrebbe avere la possibilità di dare esecuzione a finanziamenti trasferiti da fondi in regime di gestione concorrente, ove previsto nell’atto di base. L’esecuzione di tali fondi dovrebbe avvenire sulla base dei programmi di lavoro pertinenti e nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti di delega. |
(19) |
Le agenzie dovrebbero inoltre poter attuare progetti pilota e azioni preparatorie ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), fatte salve le condizioni stabilite negli atti di delega. |
(20) |
Le agenzie sono incoraggiate a facilitare ulteriormente le sinergie e i miglioramenti dell’efficienza attraverso la messa in comune di risorse, una cooperazione rafforzata e un ampio ricorso ad accordi sul livello dei servizi come pure a stabilizzare le spese non connesse alle retribuzioni riducendo i costi attraverso l’attuazione di nuove modalità di lavoro, come il telelavoro. |
(21) |
Dovrebbe essere possibile mettere in comune compiti specifici di esecuzione dei programmi per più programmi all’interno di agenzie specifiche, che agirebbero da servizi di supporto amministrativo e logistico per i programmi in questione. |
(22) |
Al fine di garantire la continuità del lavoro di ciascuna agenzia fino all’effettivo completamento dei programmi ad essa delegati, la durata di vita delle agenzie istituite dalla presente decisione dovrebbe superare quella del quadro finanziario pluriennale di un anno. Sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003, compresa un’analisi costi-benefici che confronti i risultati dell’analisi costi-benefici ex ante effettuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento con l’attuazione effettiva, la Commissione può presentare una proposta intesa a prorogare la durata di vita di una o più agenzie fino a tre anni per consentire la chiusura dei programmi che sono stati delegati. |
(23) |
Al fine di garantire l’attuazione coerente della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario assicurare che le agenzie esercitino i propri compiti connessi all’esecuzione di questi programmi a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. |
(24) |
Per quanto concerne la ripresa di un programma di un’agenzia da parte di un’altra, l’agenzia istituita dalla presente decisione dovrebbe essere surrogata nei diritti e negli obblighi dell’agenzia che cede il programma, anche in relazione all’esecuzione contrattuale e di bilancio del programma in questione. Il personale competente per il programma in questione dovrebbe essere trasferito presso l’agenzia istituita dalla presente decisione senza che siano lesi i suoi diritti e obblighi. |
(25) |
La valutazione del funzionamento di ciascuna agenzia di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003 dovrebbe avvenire in modo coordinato. Il periodo di valutazione per l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura dovrebbe iniziare a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione. L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti, l’Agenzia esecutiva per la ricerca, l’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese dovrebbero essere valutate in modo coordinato per il periodo restante del mandato 2014-2020 delle agenzie esecutive che non è ancora stato oggetto di valutazione. Le valutazioni relative ai mandati 2021-2027 dovrebbero esaminare, tra l’altro, in che misura le economie e gli aumenti di produttività ipotizzati dall’analisi costi-benefici effettuata conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 siano stati realizzati. Tali valutazioni dovrebbero essere presentate ai comitati direttivi delle agenzie esecutive, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. |
(26) |
A seguito delle raccomandazioni della Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 14/2014 (11), le agenzie esecutive dovrebbero attuare il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e presentare domanda di registrazione nel quadro del sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’Unione. Nel contesto della politica del Green Deal della Commissione (13), le agenzie esecutive sono incoraggiate a unirsi agli sforzi della Commissione nel conseguire la neutralità climatica entro il 2030. |
(27) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce le agenzie esecutive che attuano i programmi dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale («QFP») per il periodo 2021-2027, ne determina i compiti, i portafogli e le regole di funzionamento generali e stabilisce il quadro giuridico per la transizione tra le agenzie e tra la Commissione e le agenzie.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«servizi generali di supporto amministrativo e logistico»: servizi di supporto relativi all’attuazione di più programmi, che sono centralizzati in una o più agenzie esecutive; |
b) |
«parti residue»: attività residue derivanti dagli impegni relativi all’attuazione dei programmi dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e di quello per i periodi precedenti. |
SEZIONE II
ISTITUZIONE, COMPITI E PORTAFOGLI
Articolo 3
Istituzione e durata
1. Le seguenti agenzie sono istituite a decorrere dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028:
a) |
l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente; |
b) |
l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca; |
c) |
l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI; |
d) |
l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura; |
e) |
l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca. |
2. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale è istituita a decorrere dal 16 febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2028.
Articolo 4
Sede
La sede delle agenzie è fissata a Bruxelles.
Articolo 5
Compiti
Le agenzie sono incaricate dei seguenti compiti connessi all’attuazione delle parti dei programmi dell’Unione e delle attività ad esse delegate:
a) |
gestione di alcune o di tutte le fasi di attuazione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei programmi di lavoro adottati dalla Commissione; |
b) |
gestione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, se del caso; |
c) |
fornitura di servizi generali di supporto amministrativo e logistico, se del caso; |
d) |
adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi e delle attività; |
e) |
fornitura di informazioni sull’attuazione dei programmi al fine di sostenere la Commissione nei suoi compiti di definizione delle politiche; |
f) |
esecuzione dei finanziamenti laddove loro affidati:
|
Articolo 6
Programmi delegati dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
1. L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
fondo per l’innovazione (14); |
b) |
meccanismo per collegare l’Europa: settore trasporti (compresa la mobilità militare e il contributo del Fondo di coesione) e settore energia; |
c) |
Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 5: Clima, energia e mobilità; |
d) |
LIFE: natura e biodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; transizione all’energia pulita; |
e) |
meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile (15); |
f) |
strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta; |
g) |
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (gestione diretta) e contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali. |
2. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
programma «UE per la salute» (EU4Health); |
b) |
Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 1: Sanità; |
c) |
programma per il mercato unico: sicurezza alimentare: salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti; |
d) |
programma Europa digitale; |
e) |
meccanismo per collegare l’Europa: settore digitale; |
f) |
Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 4: Digitale, industria e spazio. |
3. L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
Orizzonte Europa: pilastro I: azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e infrastrutture di ricerca; |
b) |
Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 2: Cultura, creatività e società inclusiva; polo tematico 3: Sicurezza civile per la società; e polo tematico 6: Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente; |
c) |
Orizzonte Europa: parte «Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»: «Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione»; «Riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione»; |
d) |
azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli (16); |
e) |
programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (17). |
4. Inoltre l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca è incaricata dei servizi generali di supporto amministrativo e logistico, in particolare:
a) |
servizio centrale di convalida (SEDIA); |
b) |
pianificazione degli inviti per tutti i programmi e servizi che partecipano a eGrants; |
c) |
gestione di esperti. |
5. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
Orizzonte Europa, pilastro III: il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) e gli ecosistemi europei dell’innovazione; |
b) |
investimenti interregionali in materia di innovazione; |
c) |
programma per il mercato unico: COSME: mercato interno; sostegno alle attività di normazione; e consumatori. |
6. L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
Europa creativa; |
b) |
Erasmus; |
c) |
corpo europeo di solidarietà; |
d) |
cittadini, uguaglianza, diritti e valori; |
e) |
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI); |
f) |
strumento di assistenza preadesione (IPA III). |
7. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca è incaricata dell’attuazione della seguente parte di Orizzonte Europa: Orizzonte Europa, pilastro I: il Consiglio europeo della ricerca (CER).
8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Articolo 7
Parti residue
1. L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
meccanismo per collegare l’Europa: settore energia e settore trasporti (compreso il contributo del Fondo di coesione) (18), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione («l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti»); |
b) |
Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 3: energia sicura, pulita ed efficiente (19), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti, dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione («l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese») e dalla Commissione; |
c) |
Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 4: trasporti intelligenti, verdi e integrati, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e dalla Commissione; |
d) |
Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 5: azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione; |
e) |
LIFE: azione per il clima e ambiente (20), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese; |
f) |
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (21), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese; |
2. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 1: salute, cambiamento demografico e benessere, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dalla Commissione; |
b) |
meccanismo per collegare l’Europa: settore telecomunicazioni (22), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e dalla Commissione; |
c) |
Orizzonte 2020: parte II: obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» - tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate e tecnologia spaziale (23), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione («l’Agenzia esecutiva per la ricerca») e dalla Commissione; |
d) |
Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 5: azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione; |
e) |
PQ7: l’area tematica «spazio» del programma specifico «Cooperazione» del settimo programma quadro (24), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca; |
f) |
il quadro finanziario comune nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, compreso il programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» (25), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione (26) («l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare»); |
g) |
il terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) (27), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare e dalla Commissione. |
3. L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
Orizzonte 2020: parte I: azioni Marie Skłodowska-Curie e infrastrutture di ricerca (28), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca e dalla Commissione; |
b) |
Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 2: sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia; sfide per la società 5: azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime; sfide per la società 6: l’Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; sfide per la società 7: società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell’Europa e dei suoi cittadini, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca, dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione; |
c) |
Orizzonte 2020: parte IV: diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca e dalla Commissione; |
d) |
Orizzonte 2020: parte V: scienza con e per la società, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca e dalla Commissione; |
e) |
PQ7: azioni «ricerca a favore di PMI» e «ricerca a favore di associazioni di PMI» del programma specifico «Capacità» (29), che nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono state attuate dall’Agenzia esecutiva per la ricerca; |
f) |
PQ7: l’area tematica «sicurezza» del programma specifico «Cooperazione» del settimo programma quadro (30), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca; |
g) |
PQ7: programma specifico «Persone» (31), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per la ricerca; |
h) |
azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli (32), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono state attuate dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare; |
i) |
programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (33), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dalla Commissione. |
4. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
Orizzonte 2020: parte I: tecnologie emergenti e future (TEF) aperte (TEF aperte) e proattive (TEF proattive) (anche se etichettate come progetto pilota CEI) (34), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca e dalla Commissione; |
b) |
Orizzonte 2020: parte II: accesso al capitale di rischio (compresi i premi di incentivo del CEI) e innovazione nelle PMI, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione; |
c) |
Orizzonte 2020: parte II e III: corsia veloce per l’innovazione (CVI), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione; |
d) |
Orizzonte 2020: parte II e III: strumento per le PMI, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione; |
e) |
altri premi relativi al CEI, quali il premio iCapital (H2020 SC 6 WP) e il premio per le donne innovatrici (H2020 SWAFs WP), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono stati attuati dalla Commissione; |
f) |
qualsiasi altra attività coperta dal 2018 nel contesto della parte relativa al progetto pilota del CEI del programma di lavoro di Orizzonte 2020 sulle PMI innovative, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca, dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione; |
g) |
COSME e programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) (35), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono stati attuati dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese; |
h) |
mercato interno e sostegno alle attività di normazione (36), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono stati attuati dalla Commissione; |
i) |
programma per la tutela dei consumatori (37), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare; |
5. L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
programma Europa creativa (38), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione («l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura»); |
b) |
Erasmus+ (39), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura; |
c) |
Corpo europeo di solidarietà (40), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura; |
d) |
programma «L’Europa per i cittadini» (41), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura; |
e) |
iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario (42), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura; |
f) |
lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (43) ,, il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e dalla Commissione; |
g) |
lo strumento europeo di vicinato (44), il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e dalla Commissione; |
h) |
lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (45), il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e dalla Commissione; |
i) |
lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (46), il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e dalla Commissione; |
j) |
il 10° e l’11° Fondo europeo di sviluppo (47), il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura; |
k) |
i seguenti programmi precedentemente affidati all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura nel periodo 2000-2013:
|
6. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
Orizzonte 2020: parte I: rafforzamento della ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca (62), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione («l’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca»); |
b) |
PQ7: programma specifico «Idee» (63), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca. |
SEZIONE III
REGOLE DI FUNZIONAMENTO
Articolo 8
Membri del comitato direttivo e direttore
1. La durata del mandato dei membri del comitato direttivo di ciascuna agenzia è, in linea di principio, di due anni.
2. La durata del mandato del direttore di ciascuna agenzia è, in linea di principio, di quattro anni.
Articolo 9
Comando di funzionari
1. I funzionari sono comandati presso un’agenzia dopo aver occupato il posto corrispondente presso la Commissione in seguito alla pubblicazione dei posti correlati e alla selezione o alla riassegnazione nell’interesse del servizio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (lo «statuto dei funzionari») e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («RAA») (64).
2. Se l’agenzia accetta il comando, al funzionario è offerta la possibilità di essere comandato nell’interesse del servizio presso il posto di responsabilità in questione in seno all’agenzia conformemente all’articolo 37, lettera a), e all’articolo 38 dello statuto dei funzionari (65). Il funzionario è sentito a norma dell’articolo 38, lettera a), dello statuto dei funzionari.
3. Al funzionario è offerto un contratto ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA.
4. Nei limiti dei posti disponibili nella tabella dell’organico dell’agenzia, quest’ultima propone il contratto al funzionario comandato secondo lo stesso grado, lo stesso scatto e la stessa anzianità nel grado e nello scatto detenuti dal funzionario presso la Commissione. Tale contratto è modificato per tener conto di eventuali cambiamenti nella carriera del funzionario all’interno della Commissione.
Articolo 10
Agenti temporanei e contrattuali
L’agenzia assume direttamente agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del RAA e agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA.
Articolo 11
Controllo e obblighi di rendicontazione
Le agenzie sono soggette al controllo della Commissione e rendono conto regolarmente in merito ai progressi compiuti nell’attuazione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che sono loro affidati secondo le modalità e la frequenza precisate nelle decisioni di delega alle agenzie istituite dalla presente decisione, adottate conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003.
Articolo 12
Valutazioni
1. L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti, l’Agenzia esecutiva per la ricerca, l’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese sono valutate in modo coordinato a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003. Tali valutazioni riguardano il periodo restante del mandato 2014-2020 delle agenzie esecutive che non è ancora stato oggetto di valutazione. Il periodo valutato termina il giorno antecedente la data di applicazione della presente decisione.
2. Le valutazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003 per le agenzie istituite dalla presente decisione iniziano a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione. Le agenzie sono valutate in modo coordinato.
3. In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, le valutazioni relative ai mandati 2021-2027 delle agenzie sono presentate ai comitati direttivi delle agenzie esecutive, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Articolo 13
Partecipazione al sistema EMAS della Commissione
1. Le agenzie applicano il sistema di ecogestione e audit (EMAS) e si registrano ai fini dello stesso. Possono scegliere di partecipare alla registrazione cumulativa EMAS della Commissione, laddove siano ospitate in edifici gestiti da quest’ultima.
2. La registrazione delle agenzie nel sistema EMAS della Commissione è soggetta a un impegno scritto tra il presidente del comitato direttivo EMAS della Commissione, di cui alla decisione C(2013)7708 della Commissione (66), e le agenzie ed è soggetta all’approvazione dell’organismo competente per l’EMAS in Belgio.
Articolo 14
Esecuzione del bilancio di funzionamento
Le agenzie eseguono il loro bilancio di funzionamento conformemente al regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (67).
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 15
Successione generale
1. Fatti salvi gli articoli da 16 a 20, le agenzie istituite dalla presente decisione sono i successori legali e universali, in particolare per quanto concerne tutte le passività derivanti da contratti e convenzioni di sovvenzione, nonché i beni acquisiti, delle rispettive agenzie alle quali succedono e che sostituiscono in virtù della presente decisione.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) |
l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente succede all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e la sostituisce; |
b) |
l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI succede all’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e la sostituisce; |
c) |
l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca succede all’Agenzia esecutiva per la ricerca e la sostituisce; |
d) |
l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura succede all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e la sostituisce; |
e) |
l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca succede all’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e la sostituisce; |
Articolo 16
Trasferimento di attività relative a parti residue tra le agenzie e tra la Commissione e le agenzie
1. Qualora attività relative a parti residue siano trasferite tra agenzie o dalla Commissione a un’agenzia a norma dell’articolo 7, l’agenzia istituita dalla presente decisione subentra automaticamente in tutti i fascicoli e in tutti gli impegni giuridici, in virtù della presente decisione. Tale agenzia è surrogata in tutti i diritti e obblighi corrispondenti.
2. Laddove i programmi dell’Unione siano delegati dalla Commissione a un’agenzia istituita dalla presente decisione a norma dell’articolo 7, la Commissione mantiene i seguenti diritti:
a) |
approvare il certificato sulla metodologia; |
b) |
svolgere controlli, riesami o audit; |
c) |
effettuare valutazioni intermedie e finali dell’impatto dell’azione rispetto agli obiettivi dei programmi; |
d) |
mettere a disposizione di altre istituzioni, di altri organi e di altri organismi dell’Unione, nonché degli Stati membri o dei paesi associati, informazioni sui risultati; |
e) |
utilizzare materiali, documenti o informazioni dei beneficiari conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione; |
f) |
effettuare compensazioni conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario; |
g) |
adottare una decisione esecutiva in relazione ai crediti dell’agenzia, ai sensi dell’articolo 299 del trattato. |
Articolo 17
Trasferimento di funzionari comandati tra agenzie
1. Qualora un’agenzia succeda a un’agenzia precedente e la sostituisca a norma dell’articolo 15, i funzionari della Commissione comandati nell’interesse del servizio presso l’agenzia che ha cessato di esistere continuano a essere comandati nell’interesse del servizio al posto di responsabilità corrispondente presso l’agenzia che ne riprende i compiti, conformemente all’articolo 38 dello statuto dei funzionari.
2. In caso di trasferimento di attività relative a parti residue tra agenzie a norma dell’articolo 16, i funzionari comandati presso l’agenzia che ha cessato di esistere e i cui compiti sono ripresi da un’agenzia istituita dalla presente decisione sono comandati nell’interesse del servizio al posto di responsabilità corrispondente presso l’agenzia istituita dalla presente decisione conformemente all’articolo 37, lettera a), e all’articolo 38 dello statuto dei funzionari. Il funzionario è sentito a norma dell’articolo 38, lettera a), dello statuto dei funzionari.
3. L’agenzia istituita dalla presente decisione accetta il comando senza pubblicazione e procedura di selezione.
4. Al funzionario interessato è offerto un contratto ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA.
5. Nei limiti dei posti disponibili nella tabella dell’organico dell’agenzia istituita dalla presente decisione, quest’ultima propone il contratto di cui al paragrafo 4 secondo lo stesso grado, lo stesso scatto e la stessa anzianità nel grado e nello scatto detenuti dal funzionario presso la Commissione. Tale contratto è modificato, se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti nella carriera del funzionario all’interno della Commissione.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in circostanze eccezionali, quando il trasferimento di compiti ai sensi degli articoli 15 e 16 comporterebbe il comando di due o più funzionari presso lo stesso posto di responsabilità corrispondente in seno all’agenzia istituita dalla presente decisione, la Commissione, su proposta della direzione generale di riferimento oppure, qualora vi siano più direzioni generali di riferimento, la principale direzione generale di riferimento di tale agenzia, decide quale funzionario di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere comandato presso l’agenzia in questione. La Commissione può porre fine al comando di altri funzionari interessati.
7. Il direttore dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare è reintegrato presso la Commissione.
Articolo 18
Trasferimento tra agenzie di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del RAA e di agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA
1. Qualora un’agenzia succeda a un’agenzia precedente e la sostituisca a norma dell’articolo 15, i contratti degli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f), del RAA e i contratti degli agenti contrattuali di cui all’articolo 3 bis del RAA continuano a sussistere presso l’agenzia istituita dalla presente decisione senza modifiche.
2. In caso di trasferimento di attività relative a parti residue tra le agenzie e tra la Commissione e le agenzie a norma dell’articolo 16, gli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f), del RAA e gli agenti contrattuali di cui all’articolo 3 bis del RAA, alle dipendenze dell’agenzia che ha cessato di esistere e che sono stati riconosciuti come incaricati di svolgere compiti connessi all’attuazione di programmi ripresi dall’agenzia istituita dalla presente decisione cui sono stati attribuiti i loro compiti, sono trasferiti a quest’ultima agenzia.
3. Il personale di cui al paragrafo 2 è trasferito all’agenzia istituita dalla presente decisione senza alcuna modifica dei relativi contratti. Il cambio di agenzia non è considerato una nuova entrata in servizio e la continuità della carriera è assicurata sotto tutti gli aspetti.
4. Il personale di cui al paragrafo 2 è invitato a decidere, entro 15 giorni lavorativi dalla notifica ufficiale del trasferimento, se desidera essere trasferito all’agenzia istituita dalla presente decisione per continuare a svolgere i compiti connessi all’attuazione del programma ripreso da detta agenzia. Se un membro del personale interessato esprime il proprio rifiuto per iscritto entro tale termine, il suo contratto è risolto dall’agenzia secondo le condizioni di cui all’articolo 47 del RAA.
5. Per quanto concerne il personale dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare, il periodo di cui al paragrafo 4 è di due mesi.
Articolo 19
Trasferimento tra agenzie di personale di supporto non collegato a un programma specifico
1. Al personale di supporto dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare non collegato a un programma specifico si applicano l’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, e l’articolo 18, paragrafi da 2 a 5. Tale personale viene trasferito all’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI o all’Agenzia esecutiva europea per la ricerca in base alla sua scelta e in funzione del numero di posti assegnati a tali agenzie.
2. In funzione del numero di posti assegnati all’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, e l’articolo 18, paragrafi da 2 a 4, si applicano al personale dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dell’ex Agenzia esecutiva per la ricerca che svolge compiti di supporto riguardanti programmi ripresi dall’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale.
3. In funzione del numero di posti assegnati all’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, e l’articolo 18, paragrafi da 2 a 4, si applicano al personale dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese che svolge compiti di supporto riguardanti programmi ripresi dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente.
Articolo 20
Trasferimento di funzionari comandati, agenti contrattuali e agenti temporanei dalla Commissione alle agenzie
1. In caso di trasferimento di attività relative a parti residue dalla Commissione a un’agenzia a norma dell’articolo 16, la Commissione può offrire ai suoi funzionari i cui compiti sono trasferiti all’agenzia istituita dalla presente decisione la possibilità di essere comandati nell’interesse del servizio, nell’ambito dei rispettivi tipi di posto, al posto di responsabilità presso tale agenzia, conformemente all’articolo 38 dello statuto dei funzionari.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo si applicano i paragrafi da 3 a 5 dell’articolo 17.
3. In caso di trasferimento di attività relative a parti residue dalla Commissione a un’agenzia a norma dell’articolo 16, l’agenzia istituita dalla presente decisione offre agli agenti contrattuali della Commissione, senza pubblicazione e procedura di selezione, la possibilità di concludere un nuovo contratto ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA nello stesso gruppo di funzioni al fine di garantire la continuità dei compiti qualora:
a) |
i loro compiti siano trasferiti dalla Commissione all’agenzia istituita dalla presente decisione in virtù della presente decisione; |
b) |
tali agenti abbiano espletato l’intera procedura di selezione per gli agenti contrattuali organizzata dall’Ufficio europeo di selezione del personale o condotta sotto la responsabilità di quest’ultimo. |
4. Le condizioni di impiego del personale di cui al paragrafo 3 sono determinate conformemente alle norme appropriate applicate dall’agenzia istituita dalla presente decisione. L’accettazione di un nuovo contratto a norma del paragrafo 3 pone fine al contratto con la Commissione e determina l’inizio di un nuovo periodo di prova.
5. Se un membro del personale di cui al paragrafo 3 rifiuta il contratto dell’agenzia istituita dalla presente decisione, la Commissione può risolvere il suo contratto a norma dell’articolo 47 del RAA.
6. In caso di trasferimento di attività relative a parti residue dalla Commissione a un’agenzia ai sensi dell’articolo 16, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI offre agli agenti temporanei assunti presso la Commissione ai sensi della decisione del collegio del 10 aprile 2019 (68), in qualità di gestori di programmi nel contesto del progetto pilota potenziato del Consiglio europeo per l’innovazione, la possibilità, senza pubblicazione e procedura di selezione, di concludere contratti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del RAA nello stesso gruppo di funzioni e con lo stesso grado, al fine di garantire la continuità dei compiti nei casi in cui, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 53, secondo comma, del RAA:
a) |
i loro compiti siano trasferiti dalla Commissione all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI; |
b) |
i posti in questione possano essere coperti dal bilancio dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI. |
7. Le condizioni di impiego degli agenti temporanei di cui al paragrafo 6 sono determinate conformemente alle norme appropriate applicate dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI. L’accettazione di un nuovo contratto a norma del paragrafo 6 pone fine al contratto con la Commissione e determina l’inizio di un nuovo periodo di prova.
8. Se un membro del personale di cui al paragrafo 6 rifiuta il contratto dell’agenzia istituita dalla presente decisione, la Commissione può risolvere il suo contratto a norma dell’articolo 47 del RAA.
Articolo 21
Soppressione dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare e misure transitorie
1. L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare cesserà di esistere a partire dal 1° aprile 2021 e successivamente sarà soppressa conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003 nonché ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Il personale dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare è trasferito conformemente all’articolo 17, paragrafi da 2 a 7, all’articolo 18, paragrafi da 2 a 5, e all’articolo 19. Tale personale ha diritto al telelavoro a tempo pieno presso il proprio luogo di residenza dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021. Il personale che rifiuta di trasferirsi presso l’agenzia istituita dalla presente decisione e continua a svolgere i propri compiti ripresi da tale agenzia al fine di rispettare il periodo di preavviso di cui all’articolo 47 del RAA, ha diritto al telelavoro a tempo pieno presso il luogo di residenza dal 1° aprile 2021 fino alla fine del periodo di preavviso.
3. Nonostante l’articolo 19, paragrafo 1, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale subentra all’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare in tutte le attività di supporto non collegate a un programma specifico.
4. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI e l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca subentrano in relazione a tutte le attività e passività connesse alle attività che riprendono dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare nonché a tutte le attività e passività connesse alle attività di supporto di cui al paragrafo 3.
5. I due liquidatori nominati dalla Commissione conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003 verificano e confermano che tutte le attività dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare siano terminate o riprese e che tutte le attività e passività residue siano state trasferite all’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI e all’Agenzia esecutiva europea per la ricerca. I liquidatori stabiliscono il risultato netto dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare dopo la liquidazione. Successivamente ne constatano la soppressione.
Articolo 22
Periodo transitorio per l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale
1. La Commissione gestisce l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale finché l’agenzia non disporrà della capacità operativa per l’esecuzione del proprio bilancio.
2. Ai fini del paragrafo 1, il direttore generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare svolge il ruolo di direttore ad interim ed esercita tutte le funzioni assegnate al direttore.
Articolo 23
Data della mobilità del personale
1. Il personale di cui agli articoli da 17 a 21 è trasferito all’agenzia corrispondente con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021.
2. Ai fini del rispetto del periodo di preavviso di cui all’articolo 47 del RAA, gli agenti contrattuali e gli agenti temporanei di cui agli articoli 18, 19 e 21 che rifiutano di trasferirsi presso l’agenzia corrispondente istituita dalla presente decisione sono trasferiti presso tale agenzia e continuano a svolgere i loro compiti fino alla fine del periodo di preavviso.
SEZIONE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Abrogazione
1. Le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE della Commissione sono abrogate con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021.
2. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 25
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o aprile 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 22 si applicano tuttavia a decorrere dal 16 febbraio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) C(2020) 4240 final.
(3) Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).
(4) Decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73).
(5) Decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54).
(6) Decisione di esecuzione 2013/779/EU della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 58).
(7) Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l’«Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).
(8) Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69), come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, per trasformare «l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare» nell’«Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare» (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 183).
(9) C(2020) 2880 final.
(10) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(11) Relazione speciale n. 14/2014, «Con quali modalità gli organi e le istituzioni dell’UE provvedono a calcolare, ridurre e compensare le proprie emissioni di gas a effetto serra?», Corte dei conti europea.
(12) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(13) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640).
(14) Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).
(17) Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all’adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).
(18) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
(19) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104); decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(20) Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).
(21) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(22) Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (GU L 286 dell’1.11.2017, pag. 1); regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
(23) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104); decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(24) Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).
(25) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
(26) Modificata dalla decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, per trasformare «l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare» nell’«Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare» (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 183).
(27) Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
(28) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104); Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(29) Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).
(30) Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).
(31) Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 270).
(32) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).
(33) Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all’adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).
(34) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104); decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(35) Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33);
(36) L’attuazione di tali attività è disciplinata dalle seguenti decisioni di finanziamento: C(2019)8928 del 17.12.2019 per il 2020, C(2019)76 del 16.1.2019 per il 2019, C(2017)7379 del 9.11.2017 per il 2018, C(2017)204 del 23.1.2017 per il 2017, C(2015)8547 del 7.12.2015 per il 2016.
(37) Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).
(38) Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).
(39) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
(40) Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).
(41) Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L’Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
(42) Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).
(43) Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32).
(44) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
(45) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
(46) Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).
(47) Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1). Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).
(48) Decisione 2006/910/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33), che istituisce progetti ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni di tale accordo per il periodo 2006-2013.
(49) Decisione 2006/964/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14), che istituisce progetti ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni di tale accordo per il periodo 2006-2013.
(50) Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).
(51) Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).
(52) Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).
(53) Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).
(54) Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).
(55) Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d’azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).
(56) Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).
(57) Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l’aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell’America latina e dell’Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1), che istituisce progetti nel settore dell’istruzione superiore ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni sugli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo in Asia.
(58) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82), che istituisce progetti nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IPA).
(59) Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1), che istituisce progetti nel settore dell’istruzione primaria, secondaria e superiore e della gioventù ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato.
(60) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), che istituisce progetti nel settore dell’istruzione superiore ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.
(61) Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41), che istituisce progetti nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni dello strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito.
(62) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104); decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(63) Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243).
(64) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(65) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(66) Decisione C(2013)7708 della Commissione, del 18 novembre 2013, sull’applicazione da parte dei servizi della Commissione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
(67) Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).
(68) Decisioni amministrative e di bilancio adottate in occasione della 2291a riunione del 10 aprile 2019.