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Document 32020R1176

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione del 7 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/5401

    GU L 259 del 10.8.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1176/oj

    10.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 259/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1176 DELLA COMMISSIONE

    del 7 agosto 2020

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

    (2)

    Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (2) stabilisce nuove norme relative ai calcoli delle prestazioni d’atterraggio dell’aeromobile applicabili a decorrere dal 5 novembre 2020. L’applicabilità di tali norme dovrebbe pertanto essere rinviata per permettere alle autorità competenti e a tutte le parti interessati di predisporne l’attuazione, al fine di evitare che la loro applicazione, imponendo ulteriori requisiti operativi, ostacoli la fluidità della riattivazione dei voli nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19.

    (4)

    L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 per un periodo di tempo limitato senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto tali norme contengono semplificazioni tecniche per l’industria che possono essere attuate nel modo migliore in un ambiente normale di operatività.

    (5)

    Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387, la data «5 novembre 2020» è sostituita dalla data «12 agosto 2021».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d’atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l’aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell’aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1).


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