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Document 32020R0696

Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/13/2020/REV/1

GU L 165 del 27.5.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/696/oj

27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/696 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di Covid‐19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di Covid‐19 ha provocato un forte calo del traffico aereo per effetto di una notevole riduzione della domanda di trasporti e dell’adozione da parte degli Stati membri e di paesi terzi di misure dirette, quali la chiusura delle frontiere e i divieti concernenti il traffico aereo per contenere la pandemia.

(2)

I dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni di rete del traffico aereo del cielo unico europeo, indicano a fine marzo 2020 un calo del traffico aereo di circa il 90 % per la regione europea rispetto a marzo 2019. I vettori aerei segnalano forti riduzioni delle prenotazioni anticipate a causa della pandemia di Covid‐19 e stanno cancellando voli per la stagione di traffico invernale 2019-2020 e quella estiva 2020. Il calo improvviso della domanda e il tasso di cancellazioni senza precedenti hanno determinato gravi problemi di liquidità per i vettori aerei. Tali problemi di liquidità hanno una correlazione diretta con la pandemia di Covid‐19.

(3)

I vettori aerei dell’Unione le cui condizioni finanziarie erano sane prima della pandemia di Covid‐19 affrontano problemi di liquidità che potrebbero determinare la sospensione o la revoca della loro licenza d’esercizio, oppure la sua sostituzione con una licenza provvisoria, senza che vi sia la necessità economica strutturale perché ciò avvenga. Il rilascio di una licenza provvisoria a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) potrebbe inviare un segnale negativo al mercato circa la capacità di un vettore aereo di sopravvivere, il che a sua volta ne aggraverebbe gli eventuali problemi finanziari congiunturali. In base alla verifica effettuata nel periodo compreso tra marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è pertanto opportuno, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi, che la licenza d’esercizio di tali vettori aerei non sia sospesa o revocata. Al termine di tale periodo di dodici mesi, il vettore aereo dell’Unione dovrebbe essere soggetto alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008. L’obbligo di informare la Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 dovrebbe applicarsi anche alle decisioni di non sospendere o revocare la licenza d’esercizio.

(4)

Oltre alle misure di emergenza che potrebbero essere applicate in caso di problemi improvvisi di breve durata, derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili, a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli Stati membri dovrebbero poter rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico al fine di affrontare problemi derivanti dalla pandemia di Covid‐19, che potrebbero essere di durata prolungata. Siffatte misure di emergenza adottate nel contesto della pandemia di Covid‐19 dovrebbero rispettare i principi di proporzionalità e trasparenza e basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori, applicabili in conformità all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

(5)

Negli aeroporti in cui il numero di prestatori di servizi di assistenza a terra è limitato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 9 della direttiva 96/67/CE del Consiglio (3), i prestatori possono essere selezionati per un periodo massimo di sette anni. I prestatori per i quali tale periodo sta per concludersi possono, di conseguenza, avere difficoltà ad accedere ai finanziamenti. È pertanto opportuno prorogare tale periodo massimo.

(6)

A causa della pandemia di Covid‐19, negli aeroporti in cui il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra è limitato, uno o più prestatori potrebbero cessare di fornire i propri servizi in un determinato aeroporto prima che possa essere selezionato un nuovo prestatore in base alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE. In tali circostanze è opportuno che l’ente di gestione dell’aeroporto possa scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo massimo di sei mesi. È opportuno ricordare che, qualora l’ente di gestione dell’aeroporto debba aggiudicare servizi di assistenza a terra mediante gara d’appalto per effetto della pandemia di Covid‐19 e sia un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si applica tale direttiva.

(7)

È opportuno che la ristrutturazione finanziaria soddisfacente sia svolta con l’obiettivo di evitare i licenziamenti e con le garanzie che la ristrutturazione finanziaria non arrechi pregiudizio ai diritti dei lavoratori. La proroga dell’autorizzazione per i prestatori di servizi di assistenza a terra dovrebbe mirare a preservare i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori.

(8)

È difficile prevedere l’evoluzione ulteriore della pandemia di Covid‐19 e i suoi effetti sul settore del trasporto aereo. La Commissione dovrebbe analizzare costantemente gli effetti della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo e, nel caso in cui le condizioni avverse persistano, l’Unione dovrebbe essere in grado di prorogare senza indebito ritardo il periodo di applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

(9)

Al fine di estendere, ove necessario e giustificato, il periodo durante il quale le autorità competenti per il rilascio delle licenze possono decidere di non sospendere o revocare le licenze d’esercizio, il periodo durante il quale gli Stati membri possono rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico, nonché il periodo durante il quale i contratti dei prestatori di servizi di assistenza a terra possono essere prorogati e durante il quale l’ente di gestione di un aeroporto può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per modificare il regolamento (CE) n. 1008/2008. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid‐19 che giustificano le misure proposte, e più in particolare al fine di adottare rapidamente le misure necessarie allo scopo di affrontare i problemi gravi e immediati che affliggono il settore, si è considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE), al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(11)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la modifica del regolamento (CE) n. 1008/2008 in considerazione della pandemia di Covid‐19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Lo scoppio imprevedibile e improvviso della Covid‐19 e le procedure legislative necessarie per l’adozione delle misure del caso hanno reso impossibile l’adozione di tali misure in tempo utile. Per tale motivo le disposizioni del presente regolamento dovrebbero coprire anche il periodo che ne precede l’entrata in vigore. Data la natura di tali disposizioni, un simile approccio non comporta una violazione del legittimo affidamento degli interessati.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1008/2008.

(14)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali che giustificano le misure istituite, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari e la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari. Stabilisce inoltre norme temporanee sulla fornitura di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione.»;

2)

all’articolo 9 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 1, effettuate tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, l’autorità competente per il rilascio delle licenze può decidere, prima della fine di tale periodo, di non sospendere o revocare la licenza d’esercizio del vettore aereo dell’Unione, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Essa riesamina i risultati di tale vettore aereo dell’Unione al termine del periodo di dodici mesi e decide se sospendere o revocare la licenza d’esercizio e concedere una licenza provvisoria in conformità al paragrafo 1.

1 ter.   La Commissione, qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni di rete del traffico aereo del cielo unico europeo, che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019 persiste ed è probabile che persista, e constati inoltre, secondo i migliori dati scientifici disponibili, quali i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che tale situazione è dovuta agli effetti della pandemia di Covid‐19, adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 bis per modificare il presente regolamento prorogando il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo.

1 quater.   La Commissione monitora costantemente la situazione secondo i criteri di cui al paragrafo 1 ter. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020. Ove siano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 ter, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 1 ter.

1 quinquies.   Qualora, in caso di effetti prolungati della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.».

3)

è inserito l’ articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Misure di emergenza connesse alla pandemia di Covid‐19

1.   In deroga all’articolo 21, per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 gli Stati membri possono, senza l’intesa con la Commissione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico se tale provvedimento è necessario per far fronte alla pandemia di Covid‐19. Tale azione rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri obiettivi e non discriminatori.

2.   Lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito al provvedimento di cui al paragrafo 1 e alla sua durata, fornendo adeguate motivazioni che giustifichino la necessità del provvedimento. Qualora modifichi, sospenda o ritiri il provvedimento dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, lo Stato membro ne informa opportunamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3.   A richiesta di uno o più degli altri Stati membri coinvolti, o di propria iniziativa, la Commissione può sospendere il provvedimento di cui al paragrafo 2 qualora quest’ultimo non sia conforme al paragrafo 1 o sia contrario in qualsiasi modo al diritto dell’Unione.

4.   La Commissione, qualora constati, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche, delle prove e dei dati, quali i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, attestanti la persistenza della pandemia di Covid‐19, che i rifiuti, le limitazioni o le condizioni all’esercizio dei diritti di traffico imposte dagli Stati membri saranno probabilmente necessarie al di là del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 bis per modificare il presente regolamento prorogando di conseguenza tale periodo.

5.   La Commissione monitora costantemente la situazione secondo i criteri di cui al paragrafo 4. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020. Se necessario, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 4.

6.   Qualora, in caso di effetti prolungati della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.».

4)

è inserito il capo seguente:

«CAPO IV BIS

NORME TEMPORANEE SULLA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

Articolo 24 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/67/CE del Consiglio (*1), i contratti o le autorizzazioni rilasciate ai prestatori di servizi di assistenza a terra selezionati in base alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, che scadono nel periodo compreso tra il 28 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.

2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE, per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l’ente di gestione dell’aeroporto o l’autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2020, qualora quest’ultima data sia successiva.

3.   La Commissione, qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che la riduzione del livello del traffico aereo, rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019, persiste ed è probabile che persista, che tale situazione è dovuta agli effetti della pandemia di Covid‐19 e che ciò comporta l’interruzione della fornitura di servizi di assistenza a terra o difficoltà di accesso ai finanziamenti per i prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione, adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 bis per modificare il presente regolamento prorogando di conseguenza i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   La Commissione monitora costantemente la situazione secondo i criteri di cui al paragrafo 3. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020. Ove necessario, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 3.

5.   Qualora, in caso di effetti prolungati della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

(*1)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).»."

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 25 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di un anno a decorrere dal 28 maggio 2020.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 25 bis. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M.SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A.METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2020.

(2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(3)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


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