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Document 32020R0034

Regolamento (UE) 2020/34 della Commissione del 15 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/80

GU L 12 del 16.1.2020, pp. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/34/oj

16.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/5


REGOLAMENTO (UE) 2020/34 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato la relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» contenente raccomandazioni volte a rafforzare gli indici di riferimento esistenti e altri potenziali tassi di riferimento basati sui mercati interbancari e a elaborare tassi di riferimento alternativi pressoché privi di rischio.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto un quadro comune per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell’Unione.

(4)

Il 26 settembre 2019 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato la Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7) al fine di tenere conto delle conseguenze della riforma stessa sull’informativa finanziaria nel periodo che precede la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente con un tasso di riferimento alternativo.

(5)

Le modifiche stabiliscono deroghe temporanee e limitate alle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e dell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari in modo che le imprese possano continuare a rispettare le disposizioni presumendo che gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistenti non siano modificati a seguito della riforma dei tassi interbancari lettera.

(6)

Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative e all’IFRS 9 Strumenti finanziari soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

il Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento;

b)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

c)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2020 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7

Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari

Sono aggiunti i paragrafi 6.8.1–6.8.12 e 7.1.8. Un nuovo titolo è aggiunto prima del paragrafo 6.8.1. Sono aggiunti nuovi sottotitoli prima dei paragrafi 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7 e 6.8.9. Il paragrafo 7.2.26 è modificato.

Capitolo 6 La contabilizzazione delle operazioni di copertura

...

6.8   Deroghe temporanee all’applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura

6.8.1.

L’entità deve applicare i paragrafi 6.8.4–6.8.12 e i paragrafi 7.1.8 e 7.2.26, lettera d), a tutte le relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Questi paragrafi si applicano soltanto a tali relazioni di copertura. Una relazione di copertura è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse solo se la riforma genera incertezze in merito a quanto segue:

a)

l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (definito contrattualmente o non contrattualmente) designato come rischio coperto; e/o

b)

la tempistica o l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto o dello strumento di copertura.

6.8.2.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 6.8.4–6.8.12, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, inclusa la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse con un tasso di riferimento alternativo, quale quello risultante dalle raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del luglio 2014 «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» (1).

6.8.3.

I paragrafi da 6.8.4 a 6.8.12 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L’entità deve continuare ad applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Disposizione in materia di alta probabilità per le coperture di flussi finanziari

6.8.4.

Per determinare se un’operazione programmata (o una sua componente) sia altamente probabile in conformità al paragrafo 6.3.3, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Riclassificazione dell’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari

6.8.5.

Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.5.12 al fine di determinare se si prevede che si verifichino i futuri flussi finanziari coperti, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Valutazione della relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura

6.8.6.

Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), punto i) e ai paragrafi B6.4.4–B6.4.6, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti e/o il rischio coperto (definito contrattualmente o non contrattualmente), o l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari dello strumento di copertura, non siano modificati a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Designazione di una componente di un elemento come elemento coperto

6.8.7.

Salvo ove sia di applicazione il paragrafo 6.8.8, per la copertura di una componente dell’indice di riferimento definito non contrattualmente del rischio di tasso di interesse, l’entità deve applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.3.7, lettera a) e al paragrafo B6.3.8, che dispone che la componente di rischio sia identificabile separatamente, solo all’inizio della relazione di copertura.

6.8.8.

Quando un’entità, in linea con la sua documentazione di copertura, ridetermina spesso (ossia cessa e riavvia) una relazione di copertura perché sia lo strumento di copertura che l’elemento coperto cambiano spesso (ossia l’entità utilizza un processo dinamico in cui sia gli elementi coperti che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l’esposizione non rimangono gli stessi a lungo), l’entità deve applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.3.7, lettera a) e al paragrafo B6.3.8, che dispone che la componente di rischio sia identificabile separatamente, solo al momento della designazione iniziale dell’elemento coperto in tale relazione di copertura. L’elemento coperto che è stato valutato al momento della sua designazione iniziale nella relazione di copertura, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto all’inizio della copertura o successivamente, non viene nuovamente valutato nelle successive designazioni nella stessa relazione di copertura.

Fine dell’applicazione

6.8.9.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.4 all’elemento coperto non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

quando cessa la relazione di copertura di cui l’elemento coperto fa parte.

6.8.10.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.5 non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei futuri flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

quando l’intero importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari per quanto concerne tale relazione di copertura cessata è stato riclassificato nell’utile (perdita) d’esercizio.

6.8.11.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.6:

a)

all’elemento coperto, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

allo strumento di copertura, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dello strumento di copertura.

Se la relazione di copertura di cui fanno parte l’elemento coperto e lo strumento di copertura cessa prima della data di cui al paragrafo 6.8.11, lettera a), o della data di cui al paragrafo 6.8.11, lettera b), l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.6 a tale relazione di copertura alla data della cessazione.

6.8.12.

Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di strumenti finanziari come strumento di copertura, l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 6.8.4–6.8.6 a un singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 6.8.9, 6.8.10 o 6.8.11, a seconda dei casi, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di detto elemento o strumento finanziario.

Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

7.1   Data di entrata in vigore

...

7.1.8.

LaRiforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto la sezione 6.8 e ha modificato il paragrafo 7.2.26. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

7.2   Disposizioni transitorie

...

Disposizioni transitorie in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura (capitolo 6)

...

7.2.26.

In deroga all’applicazione prospettica delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l’entità:

...

d)

deve applicare retroattivamente le disposizioni di cui alla sezione 6.8. Questa applicazione retroattiva si applica solo alle relazioni di copertura esistenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali disposizioni o che sono state designate successivamente, e all’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari esistente all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali disposizioni.

Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Sono aggiunti i paragrafi 102 A–102N e il paragrafo 108G. È aggiunto un nuovo titolo prima del paragrafo 102 A. Sono aggiunti nuovi sottotitoli prima dei paragrafi 102D, 102E, 102F, 102H e 102 J.

Coperture

...

Deroghe temporanee all’applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura

102A.

L’entità deve applicare i paragrafi 102D–102N e il paragrafo 108G a tutte le relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Questi paragrafi si applicano soltanto a tali relazioni di copertura. Una relazione di copertura è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse solo se la riforma genera incertezze in merito a quanto segue:

a)

l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (definito contrattualmente o non contrattualmente) designato come rischio coperto; e/o

b)

la tempistica o l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto o dello strumento di copertura.

102B.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 102D–102N, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, inclusa la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse con un tasso di riferimento alternativo, quale quello risultante dalle raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del luglio 2014 «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» (2).

102C.

I paragrafi 102D–102N stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L’entità deve continuare ad applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Disposizione in materia di alta probabilità per le coperture di flussi finanziari

102D.

Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera c), che dispone che un’operazione programmata deve essere altamente probabile, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Riclassificazione dell’utile o della perdita complessivo rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo

102E.

Per applicare la disposizione di cui al paragrafo101, lettera c), al fine di determinare se l’operazione programmata ci si attende non debba più accadere, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Valutazione dell’efficacia

102F.

Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 88, lettera b), e al paragrafo AG105, lettera a), l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti e/o il rischio coperto (definito contrattualmente o non contrattualmente), o l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari dello strumento di copertura, non siano modificati a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

102G.

Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera e), l’entità non è tenuta a cessare una relazione di copertura perché i risultati effettivi della copertura non soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo AG105, lettera b). Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, l’entità deve applicare le altre condizioni di cui al paragrafo 88, compresa la valutazione prospettica di cui al paragrafo 88, lettera b), per valutare se la relazione di copertura debba essere cessata.

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti

102H.

Salvo ove sia di applicazione il paragrafo 102I, per la copertura di una parte dell’indice di riferimento definito non contrattualmente del rischio di tasso di interesse, l’entità deve applicare la disposizione di cui ai paragrafi 81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo all’inizio della relazione di copertura.

102I.

Quando un’entità, in linea con la sua documentazione di copertura, ridetermina spesso (ossia cessa e riavvia) una relazione di copertura perché sia lo strumento di copertura che l’elemento coperto cambiano spesso (ossia l’entità utilizza un processo dinamico in cui sia l’elemento coperto che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l’esposizione non rimangono gli stessi a lungo), l’entità deve applicare la disposizione di cui ai paragrafi 81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo al momento della designazione iniziale dell’elemento coperto in tale relazione di copertura. L’elemento coperto che è stato valutato al momento della sua designazione iniziale nella relazione di copertura, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto all’inizio della copertura o successivamente, non viene nuovamente valutato nelle successive designazioni nella stessa relazione di copertura.

Fine dell’applicazione

102J.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102D all’elemento coperto non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

quando cessa la relazione di copertura di cui l’elemento coperto fa parte.

102K.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102E non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei futuri flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

quando l’intero utile o perdita complessivo rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo per quanto concerne tale relazione di copertura cessata è stato riclassificato nell’utile (perdita) d’esercizio.

102L.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo102F:

a)

all’elemento coperto, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

allo strumento di copertura, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dello strumento di copertura.

Se la relazione di copertura di cui fanno parte l’elemento coperto e lo strumento di copertura cessa prima della data di cui al paragrafo 102L, lettera a), o della data di cui al paragrafo 102L, lettera b), l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102F a tale relazione di copertura alla data della cessazione.

102M.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102G alla relazione di copertura non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto o dello strumento di copertura; e

b)

in caso di cessazione della relazione di copertura cui si applica la deroga.

102N.

Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di strumenti finanziari come strumento di copertura, l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 102D–102G a un singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 102 J, 102K, 102L o 102M, a seconda dei casi, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di detto elemento o strumento finanziario.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

...

108G.

La Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto i paragrafi 102 A–102N. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente alle relazioni di copertura esistenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali modifiche o che sono state designate successivamente, e all’utile o alla perdita rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ed esistente all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali modifiche.

Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Sono aggiunti il paragrafo 24H e i paragrafi 44DE–44DF ed è aggiunto un sottotitolo prima del paragrafo 24H.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

...

Incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

24H.

Per le relazioni di copertura alle quali l’entità applica le deroghe di cui ai paragrafi 6.8.4–6.8.12 dell’IFRS 9 o ai paragrafi 102D–102N dello IAS 39, l’entità deve indicare:

a)

gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse significativi ai quali sono esposte le relazioni di copertura dell’entità;

b)

la misura dell’esposizione al rischio che l’entità gestisce che è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse;

c)

il modo in cui l’entità gestisce il processo di transizione a tassi di riferimento alternativi;

d)

la descrizione delle valutazioni o delle ipotesi significative formulate dall’entità nell’applicare tali paragrafi (per esempio, le valutazioni o le ipotesi in merito al momento in cui non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse); ed

e)

l’importo nominale degli strumenti di copertura in tali relazioni di copertura.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

...

44DE.

La Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto i paragrafi 24H e 44DF. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche all’IFRS 9 o allo IAS 39.

44DF.

Nell’esercizio in cui applica per la prima volta la Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicata nel settembre 2019, l’entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

(1)  La relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» è disponibile all’indirizzo http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

(2)  La relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» è disponibile all’indirizzo http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.


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