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Document 32019R2035R(03)

    Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019)

    C/2020/3735

    GU L 191 del 16.6.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 191 del 16.6.2020, p. 3–3 (HR, LT)
    GU L 191 del 16.6.2020, p. 3–8 (DA)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/corrigendum/2020-06-16/oj

    16.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 191/3


    Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019 )

    1.

    Pagina 116, considerando 4, prima frase,

    anziché:

    «Le norme integrative stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli animali terrestri detenuti, ma esistono alcune popolazioni di cavalli tenute allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone dell’Unione che non dipendono totalmente dal controllo dell’uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione; le prescrizioni in materia di tracciabilità stabilite nel presente regolamento non possono pertanto applicarsi pienamente a tali animali.»,

    leggasi:

    «Le norme integrative stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli animali terrestri detenuti, ma esistono alcune popolazioni di cavalli tenute allo stato semiselvatico in determinate zone dell’Unione che non dipendono totalmente dal controllo dell’uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione; le prescrizioni in materia di tracciabilità stabilite nel presente regolamento non possono pertanto applicarsi pienamente a tali animali.».

    2.

    Pagina 129, articolo 15, lettera a),

    anziché:

    «a)

    attuano le disposizioni necessarie per effettuare ispezioni veterinarie post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;»,

    leggasi:

    «a)

    attuano le disposizioni necessarie per effettuare esami veterinari post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;».

    3.

    Pagina 130, articolo 17, lettera a),

    anziché:

    «a)

    attuano le disposizioni necessarie per effettuare ispezioni veterinarie post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;»,

    leggasi:

    «a)

    attuano le disposizioni necessarie per effettuare esami veterinari post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;».

    4.

    Pagina 146, articolo 61, paragrafo 1, frase introduttiva,

    anziché:

    «1.

    In deroga all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a), l’autorità competente può autorizzare l’uso di un metodo semplificato di identificazione degli equini destinati a essere inviati al macello, per i quali non è stato rilasciato alcun documento unico di identificazione a vita conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, purché:»,

    leggasi:

    «1.

    In deroga all’articolo 58, paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare l’uso di un metodo semplificato di identificazione degli equini destinati a essere inviati al macello, per i quali non è stato rilasciato alcun documento unico di identificazione a vita conformemente all’articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, purché:».

    5.

    Pagina 146, articolo 61, paragrafo 2,

    anziché:

    «2.

    In deroga all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a), l’autorità competente, su richiesta dell’operatore dell’equino, rilascia un documento di identificazione provvisorio per il periodo di tempo in cui il documento di identificazione rilasciato conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, è in possesso di tale autorità competente al fine di aggiornare gli estremi di identificazione contenuti in tale documento.»,

    leggasi:

    «2.

    In deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente, su richiesta dell’operatore dell’equino, rilascia un documento di identificazione provvisorio per il periodo di tempo in cui il documento di identificazione rilasciato conformemente all’articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, o all’articolo 67 o 68 del presente regolamento, è in possesso di tale autorità competente al fine di aggiornare gli estremi di identificazione contenuti in tale documento.».


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