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Document 32018R1795
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1795 of 20 November 2018 laying down procedure and criteria for the application of the economic equilibrium test pursuant to Article 11 of Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/7569
GU L 294 del 21.11.2018, p. 5–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1795 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2018
che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2012/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 (2), ha aperto il mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri in vista del completamento dello spazio ferroviario europeo unico. Ciò può avere implicazioni per l'organizzazione e il finanziamento dei servizi ferroviari per passeggeri prestati nel quadro di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri possono introdurre nella loro legislazione la possibilità di negare l'accesso all'infrastruttura qualora i nuovi servizi ferroviari per passeggeri a libero accesso compromettessero l'equilibrio economico dei suddetti contratti di servizio pubblico. |
(2) |
D'altro canto tali servizi, a seconda delle loro caratteristiche specifiche, come le caratteristiche qualitative, gli orari, le destinazioni servite e i potenziali clienti interessati, possono non essere in concorrenza diretta con i servizi pubblici e, di conseguenza, incidere limitatamente sull'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Vi possono essere inoltre effetti di rete positivi per gli operatori di servizio pubblico, vantaggi netti per i passeggeri o vantaggi sociali più ampi che dovrebbero essere presi in considerazione. |
(3) |
È pertanto necessario bilanciare gli interessi legittimi degli operatori che adempiono un contratto di servizio pubblico e delle autorità competenti, da un lato, e gli obiettivi generali di completare lo spazio ferroviario europeo unico e coglierne i più ampi vantaggi sociali, dall'altro. L'esame dell'equilibrio economico dovrebbe conseguire un bilanciamento tra tali interessi in gioco. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che, come compenso per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nella prestazione dei servizi ferroviari per passeggeri, gli operatori possono beneficiare di una compensazione finanziaria, di diritti di esclusiva o entrambi. La concessione di diritti di esclusiva agli operatori ferroviari non dovrebbe causare tuttavia la chiusura dei mercati di trasporto ferroviario nazionali di passeggeri. |
(5) |
Tali diritti di esclusiva non dovrebbero precludere il diritto di accesso di altre imprese ferroviarie, a meno che l'esame dell'equilibrio economico indichi che, tenuto conto del valore dei diritti di esclusiva, il nuovo servizio di trasporto ferroviario per passeggeri avrebbe una incidenza negativa notevole sulla redditività dei servizi effettuati nel quadro del contratto di servizio pubblico o sul costo netto della loro prestazione per l'autorità competente, o su entrambi, in funzione dei meccanismi di condivisione dei rischi stabiliti nel contratto di servizio pubblico. |
(6) |
Un esame dell'equilibrio economico dovrebbe essere richiesto solo per i servizi ferroviari per passeggeri che non sono prestati nel quadro di un contratto di servizio pubblico e che sono completamente nuovi o comportano una modifica sostanziale di un servizio esistente. Tale concetto comprende anche i servizi commerciali prestati dallo stesso operatore che esegue il contratto di servizio pubblico. |
(7) |
Dovrebbe spettare all'organismo di regolamentazione valutare se la modifica di un servizio ferroviario per passeggeri proposta debba essere considerata sostanziale. Un aumento delle frequenze o del numero di fermate potrebbe essere considerata una modifica sostanziale. Una variazione dei prezzi non dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale, a meno che non sia incompatibile con il normale comportamento sul mercato e, se pertinente, con il piano commerciale presentato all'organismo di regolamentazione in occasione del precedente esame dell'equilibrio economico. |
(8) |
La decisione dell'organismo di regolamentazione dovrebbe comprendere una valutazione dei vantaggi netti per i clienti derivanti dal nuovo servizio a breve e a medio termine e dovrebbe tener conto delle informazioni tecniche fornite dal gestore dell'infrastruttura in merito ai pertinenti requisiti infrastrutturali e all'incidenza prevista sulle prestazioni della rete e sull'utilizzo ottimale della capacità da parte di tutti i richiedenti. |
(9) |
L'organismo di regolamentazione dovrebbe avere il diritto di valutare sia la probabile incidenza del nuovo servizio passeggeri sia se tale incidenza possa essere notevole e quindi compromettere l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico esistente. |
(10) |
Per evitare l'interruzione di un nuovo servizio ferroviario per passeggeri già avviato e fornire certezza del diritto circa la possibilità di effettuare il nuovo servizio, il periodo in cui può essere richiesto un esame dell'equilibrio economico dovrebbe essere limitato e collegato al momento in cui il richiedente ha notificato il suo interesse a effettuare un nuovo servizio ferroviario per passeggeri. |
(11) |
Per essere ricevibile, una richiesta di esame dell'equilibrio economico dovrebbe includere prove che l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico risulterebbe compromesso dal nuovo servizio proposto. |
(12) |
Al fine di garantire la certezza del diritto per tutte le parti coinvolte e consentire al gestore dell'infrastruttura di trattare le richieste di capacità in base alla procedura di cui al capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE, l'organismo di regolamentazione dovrebbe prendere una decisione sull'equilibrio economico entro tempi prestabiliti, e in ogni caso prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di capacità, fissata dal gestore dell'infrastruttura conformemente all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE. |
(13) |
Tuttavia, se nel momento in cui viene ricevuta la notifica del richiedente un contratto di servizio pubblico è in corso di aggiudicazione mediante procedura di gara ed è stato richiesto un esame dell'equilibrio economico, l'organismo di regolamentazione può decidere di sospendere l'esame della domanda del nuovo servizio ferroviario per passeggeri per un periodo di tempo limitato in attesa dell'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico. La sospensione non dovrebbe superare i 12 mesi dal ricevimento della notifica del richiedente o fino alla conclusione della procedura di gara, se quest'ultima data è anteriore. Queste disposizioni specifiche lasciano impregiudicata l'applicazione del presente regolamento a un contratto di servizio pubblico in corso al momento del ricevimento della notifica. In tali circostanze, e qualora l'esame dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico esistente dimostri che si può concedere l'accesso, tale accesso dovrebbe essere limitato nel tempo fino alla scadenza dell'attuale contratto di servizio pubblico. |
(14) |
L'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico dovrebbe essere considerato compromesso se il nuovo servizio proposto avesse un'incidenza negativa notevole sul livello di profitto dell'operatore di servizio pubblico e/o la sua prestazione comportasse un notevole aumento del costo netto per l'autorità competente. |
(15) |
Nel valutare se l'incidenza sia notevole, l'organismo di regolamentazione dovrebbe prendere in considerazione criteri come l'eventualità che il nuovo servizio comprometta la praticabilità e metta a rischio la continuità del servizio pubblico, o perché l'esecuzione del contratto pubblico non sarebbe economicamente sostenibile per l'operatore di servizio pubblico, oppure perché comporterebbe un notevole aumento del costo netto per l'autorità competente. |
(16) |
Oltre all'analisi economica, l'organismo di regolamentazione dovrebbe anche valutare e tenere conto dei vantaggi netti per i clienti a breve e medio termine e dell'incidenza sulle prestazioni della rete e sull'utilizzo della capacità. L'organismo di regolamentazione dovrebbe tenere conto delle informazioni tecniche fornite dal gestore dell'infrastruttura sui pertinenti requisiti infrastrutturali, sulla prevista incidenza sulle prestazioni della rete e sull'utilizzo ottimale della capacità da parte di tutti i richiedenti. |
(17) |
L'analisi economica dovrebbe concentrarsi sull'incidenza del nuovo servizio proposto sul contratto di servizio pubblico nel suo complesso, compresi i servizi direttamente interessati, per l'intera durata, tenendo conto del valore di eventuali diritti di esclusiva concessi. Nessuna soglia quantificata predefinita riguardante il danno dovrebbe essere applicata rigidamente o separatamente da altri criteri e la normativa nazionale non dovrebbe stabilire tali soglie. La valutazione dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva adottata dall'organismo di regolamentazione in funzione delle specificità del trasporto ferroviario nello Stato membro interessato. |
(18) |
Qualora giungesse alla conclusione che il nuovo servizio ferroviario per passeggeri comprometterebbe l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, nella sua decisione l'organismo di regolamentazione dovrebbe indicare, se pertinente, le eventuali modifiche al nuovo servizio ferroviario per passeggeri che consentirebbero di concedere l'accesso. L'organismo di regolamentazione può rivolgere raccomandazioni all'autorità competente in merito ad altre eventuali condizioni che consentirebbero di concedere l'accesso, in particolare alla luce della sua analisi dei vantaggi netti per i clienti derivanti dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri. |
(19) |
Se la domanda di accesso riguarda un nuovo servizio ferroviario per passeggeri quale definito all'articolo 3, paragrafo 36, della direttiva 2012/34/UE e l'analisi economica oggettiva dell'organismo di regolamentazione indica che il nuovo servizio passeggeri avrebbe un'incidenza negativa notevole sull'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, l'organismo di regolamentazione dovrebbe stabilire condizioni che permettano di concedere l'accesso conformemente all'articolo 11 bis della direttiva 2012/34/UE. |
(20) |
In tutte le sue attività connesse all'esame dell'equilibrio economico l'organismo di regolamentazione non dovrebbe rivelare informazioni riservate o sensibili sotto il profilo commerciale ricevute dalle parti interessate. In particolare, dovrebbe espungere tali informazioni dalla decisione da pubblicare. Tutte le decisioni degli organismi di regolamentazione, incluse quelle concernenti il carattere riservato delle informazioni ricevute, sono soggette al sindacato giurisdizionale a norma dell'articolo 56, paragrafo 10, della direttiva 2012/34/UE. |
(21) |
Se l'esame dell'equilibrio economico riguarda un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, fatto salvo il principio dell'indipendenza degli organismi di regolamentazione nel processo decisionale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, gli organismi di regolamentazione interessati dovrebbero scambiarsi informazioni e cooperare per conseguire una soluzione ragionevole alla questione. |
(22) |
Nell'applicare l'esame dell'equilibrio economico gli organismi di regolamentazione dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche al fine di adeguare progressivamente la loro metodologia e svilupparne una coerente per tutti gli Stati membri, che possa rientrare nell'articolo 57, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE. |
(23) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione (4) stabilisce i criteri e le procedure per l'applicazione dell'esame della finalità principale e dell'esame dell'equilibrio economico in relazione a nuovi servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. Tuttavia, con l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri, lo scopo principale dell'esame è diventato obsoleto e si dovrebbero applicare gli stessi criteri e procedure a tutti i nuovi servizi ferroviari per passeggeri, siano essi nazionali o internazionali. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 dovrebbe pertanto essere abrogato. |
(24) |
Poiché l'articolo 10 e l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019, ma non sono applicabili ai servizi ferroviari che iniziano prima del 12 dicembre 2020, è necessario continuare ad applicare il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione dopo il 1o gennaio 2019, ma solo per i nuovi servizi ferroviari per passeggeri che dovrebbero iniziare prima del 12 dicembre 2020. L'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 dovrebbe essere subordinata alla presentazione delle notifiche da parte dei richiedenti entro un termine che consenta un periodo ragionevole per completare il processo di autorizzazione e programmazione in modo che i servizi possano effettivamente iniziare prima del 12 dicembre 2020. |
(25) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento descrive in modo dettagliato la procedura e i criteri da seguire per determinare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario risulti compromesso da un nuovo servizio ferroviario per passeggeri.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle situazioni in cui uno Stato membro ha deciso di limitare il diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE per i nuovi servizi ferroviari per passeggeri tra un dato punto di partenza e una data destinazione quando uno o più contratti di servizio pubblico coprono lo stesso percorso o un percorso alternativo, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «nuovo servizio ferroviario per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri concepito per essere effettuato come un servizio a orario regolare interamente nuovo o che comporta una modifica sostanziale di un servizio ferroviario per passeggeri esistente, in particolare in termini di aumento della frequenza o del numero di fermate del servizio, e che non è fornito nell'ambito di un contratto di servizio pubblico;
2) «esame dell'equilibrio economico»: il processo di valutazione descritto all'articolo 11, paragrafi da 1 a 4, e articolo 11 bis della direttiva 2012/34/UE e ulteriormente descritto all'articolo 10, svolto da un organismo di regolamentazione su richiesta di uno dei soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE al fine di determinare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto;
3) «contratto di servizio pubblico»: un contratto di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 1370/2007, nel settore del trasporto ferroviario;
4) «autorità competente»: l'autorità competente quale definita dall'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007;
5) «incidenza finanziaria netta»: l'incidenza del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sul saldo netto dei costi e delle entrate derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico precisati in un contratto di servizio pubblico, che comprende un margine di utile ragionevole;
6) «diritto di esclusiva»: un diritto quale definito dall'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1370/2007.
Articolo 4
Notifica di un progetto di nuovo servizio ferroviario per passeggeri
1. Il richiedente notifica ai gestori dell'infrastruttura e agli organismi di regolamentazione interessati la sua intenzione di effettuare un nuovo servizio ferroviario per passeggeri entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
2. Gli organismi di regolamentazione elaborano e pubblicano sul loro sito web un modulo di notifica standard che il richiedente deve completare e presentare e che contiene le informazioni seguenti:
a) |
nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se del caso) del soggetto richiedente; |
b) |
estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; |
c) |
dati della licenza e del certificato di sicurezza del richiedente o indicazione della fase della procedura per il loro conseguimento; |
d) |
itinerario dettagliato, indicante la stazione di partenza, le stazioni di destinazione e tutte le fermate intermedie; |
e) |
la data prevista di inizio della prestazione del nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto; |
f) |
l'orario indicativo, la frequenza e la capacità del nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto, compresi gli orari di partenza, gli orari di arrivo e le coincidenze proposti ed eventuali variazioni della frequenza o delle fermate rispetto all'orario standard, in ciascuna direzione; |
g) |
informazioni indicative concernenti il materiale rotabile che il richiedente intende utilizzare. |
3. Le informazioni riguardanti il piano della prestazione del nuovo servizio coprono almeno i primi tre anni e, se possibile, i primi cinque anni di prestazione. L'organismo di regolamentazione può tuttavia accettare un periodo più breve.
4. L'organismo di regolamentazione pubblica sul proprio sito web il modulo di notifica standard presentato dal richiedente e senza indebito ritardo e al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di un modulo di notifica completo notifica:
a) |
qualsiasi autorità competente che abbia aggiudicato un contratto di servizio pubblico per un servizio ferroviario per passeggeri su tale percorso o su un percorso alternativo ai sensi della direttiva 2012/34/UE; |
b) |
qualsiasi altra autorità competente interessata dotata del diritto di limitare l'accesso a norma dell'articolo 11 della direttiva 2013/34/UE; |
c) |
qualsiasi impresa ferroviaria che effettua servizi nell'ambito di un contratto di servizio pubblico sul percorso del nuovo servizio ferroviario per passeggeri o su un percorso alternativo. |
5. Tutte le informazioni fornite dal richiedente con il modulo di notifica standard ed eventuali documenti giustificativi sono trasmessi agli organismi di regolamentazione e ai gestori dell'infrastruttura in formato elettronico. L'organismo di regolamentazione può tuttavia, in casi debitamente giustificati, accettare che i documenti siano presentati in formato cartaceo.
6. Se la notifica è incompleta, l'organismo di regolamentazione informa il richiedente che le domande incomplete non saranno prese in considerazione e dà al richiedente la possibilità di completare la domanda entro un termine ragionevole non superiore a dieci giorni lavorativi.
Articolo 5
Termine per richiedere l'esame dell'equilibrio economico
1. Le richieste di esame dell'equilibrio economico sono presentata all'organismo di regolamentazione dai soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2012/34/UE entro i termini previsti da tale disposizione.
2. Se, al momento della ricezione della notifica del richiedente di cui all'articolo 4, un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo è in corso di aggiudicazione mediante procedura di gara e il termine per la presentazione delle offerte all'autorità competente è scaduto, i soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE possono richiedere un esame dell'equilibrio economico in relazione al futuro contratto di servizio pubblico entro il termine di cui al paragrafo 1.
Ciò lascia impregiudicata l'applicazione del presente regolamento a un contratto di servizio pubblico in corso al momento della notifica del richiedente.
3. Se nessuna richiesta di esame dell'equilibrio economico è presentata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'organismo di regolamentazione informa senza indugio il richiedente e il gestore dell'infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura tratta la domanda di accesso in conformità del capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE.
Articolo 6
Contratti di servizio pubblico con diritti di esclusiva
Qualora l'autorità competente abbia concesso diritti di esclusiva all'impresa ferroviaria che adempie un contratto di servizio pubblico in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007, l'esistenza di tali diritti non impedisce che l'accesso sia concesso a un richiedente affinché effettui un nuovo servizio ferroviario per passeggeri, a condizione che tale accesso non comprometta l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.
Nell'eseguire l'esame di cui all'articolo 10, l'organismo di regolamentazione tiene in debita considerazione il valore di tali diritti di esclusiva.
Articolo 7
Prescrizioni in materia di informazioni per l'esame dell'equilibrio economico
1. Il soggetto che richiede l'esame dell'equilibrio economico fornisce le seguenti informazioni:
a) |
nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se necessario) del soggetto richiedente; |
b) |
estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; |
c) |
prove che l'equilibrio economico del contratto rischia di essere compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri; |
d) |
se il soggetto richiedente è un'autorità competente o l'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico, una copia del contratto di servizio pubblico. |
2. L'organismo di regolamentazione può richiedere qualsiasi informazione necessaria, tra cui, a seconda del caso:
a) |
all'autorità competente:
|
b) |
all'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico:
|
c) |
al richiedente, le informazioni riguardanti i suoi piani per effettuare il nuovo servizio ferroviario per passeggeri, tra cui:
|
d) |
al gestore dell'infrastruttura:
|
Gli obblighi di informazione del gestore dell'infrastruttura di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), lasciano impregiudicati gli obblighi che gli spettano a norma della procedura di assegnazione di cui al capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE.
3. Tutte le informazioni sono trasmesse all'organismo di regolamentazione in formato elettronico. L'organismo di regolamentazione può tuttavia, in casi debitamente giustificati, accettare che i documenti siano presentati in formato cartaceo.
Articolo 8
Riservatezza
1. L'organismo di regolamentazione non divulga informazioni sensibili sotto il profilo commerciale ricevute dalle parti nell'ambito dell'esame dell'equilibrio economico.
2. Il soggetto che richiede l'esame dell'equilibrio economico e il richiedente motivano qualsiasi proposta di non divulgazione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel momento in cui le informazioni vengono fornite all'organismo di regolamentazione. Tali informazioni possono comprendere, in particolare, informazioni tecniche o finanziarie relative alle competenze tecniche, al piano commerciale, alle strutture dei costi, alle strategie di commercializzazione e di fissazione dei prezzi, alle fonti di approvvigionamento e alle quote di mercato dell'impresa. L'organismo di regolamentazione espunge le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale dalla sua decisione prima della notifica e pubblicazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5. Le informazioni inserite nel modulo di notifica standard di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non sono considerate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
3. Se l'organismo di regolamentazione ritiene che i motivi per non divulgare le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono essere accolti, la decisione è comunicata e giustificata per iscritto al richiedente, al più tardi due settimane prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
4. La decisione dell'organismo di regolamentazione in materia di riservatezza è sottoposta a sindacato giurisdizionale a norma dell'articolo 56, paragrafo 10, della direttiva 2012/34/UE. L'organismo di regolamentazione non divulga le informazioni controverse fino al momento in cui l'autorità giudiziaria nazionale ha pronunciato una sentenza in materia di riservatezza.
Articolo 9
Procedura dell'esame dell'equilibrio economico
1. L'organismo di regolamentazione può chiedere al soggetto che richiede l'esame dell'equilibrio economico di fornire eventuali informazioni supplementari che ritenga necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il soggetto richiedente fornisce tali informazioni entro un termine ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione. L'organismo di regolamentazione può chiedere ulteriori informazioni se ritiene che le informazioni supplementari ricevute non siano sufficienti.
2. Nel caso in cui sei settimane prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE le informazioni trasmesse dal soggetto richiedente siano ancora incomplete, l'organismo di regolamentazione esegue l'esame sulla base delle informazioni disponibili. Se tuttavia ritiene che le informazioni siano insufficienti per eseguire l'esame, l'organismo di regolamentazione respinge la richiesta.
3. Entro un mese dal ricevimento della domanda di esame dell'equilibrio economico l'organismo di regolamentazione chiede anche ad altre parti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di fornire le informazioni necessarie per eseguire l'esame in conformità di tale disposizione, nella misura in cui tali informazioni possono essere ragionevolmente fornite dall'interessato. Qualora le informazioni così fornite fossero incomplete, l'organismo di regolamentazione può chiedere ulteriori chiarimenti, fissando termini ragionevoli.
4. Nel caso in cui sei settimane prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE le informazioni trasmesse dal soggetto richiedente l'accesso siano ancora incomplete, l'organismo di regolamentazione esegue l'esame sulla base delle informazioni disponibili. Se tuttavia ritiene che le informazioni fornite dal richiedente siano insufficienti per eseguire l'esame, l'organismo di regolamentazione adotta una decisione di rifiuto dell'accesso.
5. Se l'impresa che adempie il contratto di servizio pubblico non è il soggetto richiedente e se sei settimane prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE le informazioni trasmesse da tale impresa sono ancora incomplete, l'organismo di regolamentazione esegue l'esame sulla base delle informazioni disponibili. Se tuttavia ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti per eseguire l'esame, l'organismo di regolamentazione adotta una decisione con cui concede l'accesso.
6. L'organismo di regolamentazione adotta una decisione entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, e in ogni caso prima del termine per il ricevimento delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE. L'organismo di regolamentazione informa senza indugio il gestore dell'infrastruttura della propria decisione.
7. Se una domanda di esame dell'equilibrio economico è presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, in relazione a un contratto di servizio pubblico che è in corso di aggiudicazione mediante procedura di gara, l'organismo di regolamentazione può sospendere l'esame della domanda del nuovo servizio ferroviario per passeggeri per un periodo massimo di 12 mesi dal ricevimento della notifica del richiedente del nuovo servizio ferroviario per passeggeri o fino alla conclusione della procedura di gara, se quest'ultima data è anteriore.
Articolo 10
Contenuti dell'esame dell'equilibrio economico e criteri di valutazione
1. L'organismo di regolamentazione valuta se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto. L'equilibrio economico è considerato compromesso qualora il nuovo servizio ferroviario per passeggeri incida in modo notevolmente negativo su almeno uno dei seguenti elementi:
a) |
la redditività dei servizi che l'impresa ferroviaria effettua a norma del contratto di servizio pubblico; |
b) |
il costo netto per l'autorità competente che aggiudica il contratto di servizio pubblico. |
2. L'esame si riferisce al contratto di servizio pubblico nel suo complesso, non ai singoli servizi effettuati nel suo contesto, per l'intera durata del contratto. Si possono applicare soglie predefinite o criteri specifici, ma non rigidamente o separatamente da altri criteri.
3. L'organismo di regolamentazione valuta l'incidenza finanziaria netta del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sul contratto di servizio pubblico. L'analisi dei costi e delle entrate generate effettuando i servizi oggetto del contratto di servizio pubblico dopo l'ingresso sul mercato del nuovo servizio ferroviario per passeggeri deve comprendere i seguenti elementi:
a) |
la variazione dei costi sostenuti e delle entrate ottenute dall'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico (compresi, se pertinenti, gli eventuali risparmi sui costi, come quelli risultanti dalla mancata sostituzione del materiale rotabile al termine della vita utile o del personale il cui contratto giunge a termine); |
b) |
gli effetti finanziari generati dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto all'interno della rete nell'ambito del contratto di servizio pubblico (quali, ad esempio, attrarre passeggeri interessati a un collegamento con un servizio regionale oggetto del contratto di servizio pubblico); |
c) |
le possibili reazioni concorrenziali da parte dell'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico; |
d) |
l'incidenza su investimenti pertinenti da parte di imprese ferroviarie, o da parte di autorità competenti, ad esempio nel materiale rotabile; |
e) |
il valore di eventuali diritti di esclusiva. |
4. L'organismo di regolamentazione valuta la portata dell'incidenza tenendo conto, in particolare, degli accordi contrattuali tra l'autorità competente e l'impresa ferroviaria che effettua i servizi pubblici, compresi, se pertinenti, il livello di compensazione determinato conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 o derivante dall'aggiudicazione mediante gara d'appalto e i meccanismi per la condivisione dei rischi, quali i rischi attinenti al traffico e alle entrate.
5. L'organismo di regolamentazione valuta inoltre:
a) |
i vantaggi netti per i clienti derivanti dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri a breve e medio termine; |
b) |
l'incidenza del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sulle prestazioni e sulla qualità dei servizi ferroviari; |
c) |
l'incidenza del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sulla pianificazione dell'orario dei servizi ferroviari. |
6. Se esamina più di una domanda di accesso, l'organismo di regolamentazione può adottare decisioni diverse in merito alle domande ricevute, sulla base di un'analisi delle rispettive incidenze sull'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, sugli effetti sulla concorrenza, sui vantaggi netti per i clienti e sulla rete, e dell'incidenza complessiva sull'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.
7. La valutazione effettuata a norma del presente articolo non pregiudica l'obbligo dell'organismo di regolamentazione di informare le autorità nazionali a proposito di questioni di aiuti di Stato a norma dell'articolo 56, paragrafo 12, secondo comma, della direttiva 2012/34/UE.
Articolo 11
Risultato dell'esame dell'equilibrio economico
1. A seguito dell'esame dell'equilibrio economico eseguito a norma degli articoli 9 e 10 l'organismo di regolamentazione adotta una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, in base alla quale il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria è concesso, modificato, concesso solo a determinate condizioni o rifiutato.
2. Qualora l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico fosse compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto, l'organismo di regolamentazione:
a) |
indica, a seconda del caso, le eventuali modifiche al nuovo servizio ferroviario per passeggeri, come la modifica di frequenze, percorsi, fermate intermedie o orario, che garantirebbero il rispetto delle condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE; e/o |
b) |
può formulare raccomandazioni rivolte alle autorità competenti, se pertinente alla luce dei vantaggi netti per i clienti di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del presente regolamento, a proposito di altre modifiche non connesse al nuovo servizio passeggeri che garantirebbero il rispetto delle condizioni per la concessione del diritto di accesso. |
3. Se la domanda di accesso riguarda la prestazione di un nuovo servizio quale definito all'articolo 3, paragrafo 36, della direttiva 2012/34/UE, in seguito alla procedura e all'analisi di cui al presente regolamento l'organismo di regolamentazione agisce in conformità dell'articolo 11 bis della direttiva 2012/34/UE.
4. Nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, qualora l'esame dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico esistente dimostri che si può concedere l'accesso, tale accesso è concesso per un periodo di tempo limitato, in attesa dell'esito dell'esame dell'equilibrio economico da effettuare in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 9, paragrafo 7.
5. L'organismo di regolamentazione notifica una versione non riservata della sua decisione ai soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE e la pubblica sul suo sito web.
Articolo 12
Cooperazione tra gli organismi di regolamentazione competenti per un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri
1. Dopo aver ricevuto la notifica del richiedente in merito alla sua intenzione di avviare un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, l'organismo di regolamentazione informa del nuovo servizio proposto gli altri organismi di regolamentazione competenti per l'itinerario. Gli organismi di regolamentazione interessati verificano le informazioni ricevute e si informano reciprocamente di eventuali incongruenze.
2. Quando riceve una richiesta di esame dell'equilibrio economico da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l'organismo di regolamentazione informa gli altri organismi di regolamentazione competenti.
3. Gli organismi di regolamentazione si scambiano i risultati dei rispettivi esami dell'equilibrio economico al fine di dare agli altri organismi di regolamentazione la possibilità di presentare osservazioni in merito ai risultati degli esami prima che questi siano ultimati. Essi collaborano al fine di pervenire a una risoluzione della questione a norma dell'articolo 57 della direttiva 2012/34/UE.
4. Nello scambio di informazioni riguardanti gli esami gli organismi di regolamentazione rispettano la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale ricevute dalle parti interessate dagli esami. Le informazioni possono essere usate solo per il caso in questione.
Articolo 13
Contributi
Uno Stato membro o l'organismo di regolamentazione può decidere che il soggetto che richiede l'esame paghi un contributo per l'esame dell'equilibrio economico.
Articolo 14
Metodologia
1. La metodologia adottata dall'organismo di regolamentazione per l'esecuzione dell'esame è chiara, trasparente e non discriminatoria e viene pubblicata sul suo sito web.
2. Gli organismi di regolamentazione si scambiano esperienze e le migliori pratiche nell'applicazione delle loro rispettive metodologie nell'ambito della rete di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.
Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 è abrogato a decorrere dal 12 dicembre 2020. Esso si applica alle notifiche dei richiedenti ricevute dopo il 1o gennaio 2019 solo se queste sono presentate con anticipo sufficiente da permettere ai nuovi servizi ferroviari per passeggeri di iniziare prima del 12 dicembre 2020.
Articolo 16
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019, in tempo utile per l'orario di servizio che inizia il 12 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.
(2) Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 1).