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Document 32018R0274

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione

C/2017/8258

GU L 58 del 28.2.2018, p. 60–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/274/oj

28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/274 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare gli articoli 70 e 72, l'articolo 91, lettere da d) a g), l'articolo 123, l'articolo 145, paragrafo 3, l'articolo 147, paragrafo 4, e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e la relativa gestione, lo schedario viticolo, i documenti d'accompagnamento, il registro delle entrate e delle uscite, le autorità competenti ai fini di controllo e gli obblighi di comunicazione nel settore vinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le disposizioni pertinenti dei regolamenti della Commissione (CE) n. 555/2008 (4) e (CE) n. 436/2009 (5), nonché alcune disposizioni dei regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 (6) e (CE) n. 607/2009 (7), che sono, rispettivamente, abrogate o soppresse dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (8).

(2)

L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per l'impianto viticolo su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. L'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti in base al quale gli Stati membri sono tenuti a concedere ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, ma possono fissare limiti inferiori sulla base di valide motivazioni. L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare.

(3)

È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione relative alla procedura che gli Stati membri devono seguire con riguardo alle decisioni sul meccanismo di salvaguardia e sulla scelta dei criteri di ammissibilità e di priorità. Tali norme dovrebbero comprendere i termini per l'adozione delle decisioni e le conseguenze nel caso in cui alcune decisioni non siano adottate.

(4)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e assicurare che i produttori dell'Unione siano soggetti alle stesse norme quando chiedono le autorizzazioni per i nuovi impianti, le norme in materia di rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti dovrebbero includere anche il trattamento delle domande, la procedura di selezione e la concessione annuale. Scopo di tali norme è garantire un funzionamento trasparente, equo e tempestivo del sistema, adeguato alle esigenze del settore vitivinicolo. Esse dovrebbero inoltre evitare che i richiedenti siano oggetto di ineguaglianze ingiustificate o debbano far fronte a ritardi eccessivi od oneri amministrativi sproporzionati. In particolare, poiché la campagna di commercializzazione per il settore vitivinicolo ha inizio il 1o agosto, il fatto che le autorizzazioni per nuovi impianti siano concesse entro tale data sembra corrispondere alle esigenze del settore vitivinicolo e garantisce che gli impianti viticoli possano essere effettuati entro lo stesso anno civile. È opportuno fissare una data appropriata per garantire che tutte le pertinenti decisioni adottate dallo Stato membro siano rese pubbliche in tempo utile prima dell'apertura del bando e per consentire ai produttori di essere a conoscenza delle norme applicabili prima di presentare domanda.

(5)

Se il numero totale di ettari chiesti nelle domande ammissibili supera in larga misura il numero di ettari messi a disposizione dagli Stati membri, si può verificare che un gran numero di singoli richiedenti ottenga solo una frazione degli ettari chiesti e pertanto rifiuti le autorizzazioni corrispondenti, divenendo così passibile di sanzioni amministrative. Per risolvere tali situazioni è opportuno non imporre le sanzioni nei casi in cui le autorizzazioni concesse corrispondano a una percentuale inferiore alla percentuale chiesta. Inoltre, per evitare la perdita delle corrispondenti autorizzazioni, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di trasferirle all'anno successivo oppure di ridistribuirle entro lo stesso anno fra i richiedenti la cui domanda non è stata pienamente accolta e che non hanno respinto le autorizzazioni concesse.

(6)

L'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/560 (9) stabiliscono norme relative alla concessione di autorizzazioni per reimpianti nella stessa azienda. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche con riguardo alla procedura che gli Stati membri devono seguire quando concedono tali autorizzazioni per reimpianti e ai termini per la concessione di tali autorizzazioni da parte degli Stati membri. Al fine di consentire ai produttori di tener conto dei vincoli, dovuti a motivi fitosanitari, ambientali o operativi, concernenti il reimpianto nella stessa azienda, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire ai produttori di presentare una domanda entro un termine ragionevole, ma limitato, successivo all'estirpazione. Inoltre, considerato che la presentazione e il trattamento delle domande di autorizzazione per il reimpianto comportano notevoli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei produttori, dovrebbe essere altresì possibile applicare una procedura semplificata nei casi specifici in cui la superficie da reimpiantare corrisponda alla superficie estirpata o in cui non siano decise restrizioni in materia di reimpianti.

(7)

L'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme per la concessione di autorizzazioni sulla base della conversione di diritti di impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche per quanto riguarda la procedura che gli Stati membri devono seguire per la concessione di tali autorizzazioni. Dovrebbero essere stabiliti i termini per la presentazione e il trattamento delle richieste, in modo che gli Stati membri possano ricevere e trattare le richieste di conversione in maniera appropriata e tempestiva.

(8)

A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni devono essere concesse per una superficie specifica dell'azienda del produttore identificata nella domanda. In casi debitamente giustificati, i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di modificare tale superficie specifica durante il periodo di validità dell'autorizzazione. In alcuni casi, tuttavia, tale possibilità dovrebbe essere esclusa per evitare l'elusione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(9)

L'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 impone agli Stati membri di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al fine di garantire procedure di certificazione, approvazione e verifica, in modo da garantire la veridicità delle informazioni fornite nell'etichettatura e nella presentazione dei vini senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta. Al fine di garantire la protezione e la corretta informazione dei consumatori e la parità di trattamento degli operatori, è opportuno stabilire norme per quanto concerne la procedura e i criteri tecnici applicabili alla certificazione amministrativa, all'approvazione e alla verifica dei prodotti vitivinicoli senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta destinati a essere commercializzati. È inoltre opportuno stabilire norme per quanto riguarda i costi della certificazione amministrativa e le condizioni alle quali gli operatori possono redigere i certificati per i loro prodotti sotto la supervisione delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(10)

A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite per tali prodotti. Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli e di consentire agli Stati membri di verificarne l'origine, le caratteristiche o la conformità alle pratiche enologiche autorizzate o alle norme sulla sicurezza alimentare, è necessario stabilire norme concernenti i prodotti da inserire nel registro e le informazioni relative a tali prodotti. Per le stesse ragioni, è opportuno stabilire anche norme per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni condotte su tali prodotti.

(11)

I prodotti utilizzati in determinate pratiche enologiche, soprattutto per l'arricchimento, l'acidificazione e la dolcificazione, sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti. È pertanto opportuno tenere registrazioni e indicazioni dettagliate di tali pratiche e sostanze per consentire alle autorità competenti di controllarne il movimento e l'uso durante l'intero processo di produzione del vino.

(12)

Poiché i vini spumanti e i vini liquorosi sono addizionati di altri prodotti durante il processo di elaborazione, è opportuno fornire informazioni supplementari oltre alle registrazioni effettuate per i vini fermi.

(13)

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata e la parità di trattamento degli operatori, i requisiti applicabili alla tenuta del registro delle entrate e delle uscite dovrebbero essere precisati e adeguati a seconda del tipo di operazione e di prodotto. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire misure per quanto riguarda la composizione, i termini per l'iscrizione dei dati e la chiusura del registro, nonché le misure riguardanti le percentuali ammissibili per le perdite dovute all'evaporazione dei prodotti o ad altre variazioni di volume dei prodotti.

(14)

Al fine di agevolare la gestione e il monitoraggio delle operazioni di mercato, è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle dichiarazioni di produzione, di giacenza e di vendemmia. Per tener conto dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, è opportuno disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni.

(15)

Al fine di facilitare la rendicontazione, gli Stati membri dovrebbero indicare la forma e le modalità in cui gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni da inserire nelle dichiarazioni di produzione, di giacenza, di vendemmia e di trattamento o di commercializzazione.

(16)

Il capo VII del regolamento delegato (UE) 2018/273 sui controlli, le autorità competenti, gli organismi di contatto e l'assistenza reciproca prevede che l'organismo di contatto di uno Stato membro possa chiedere all'organismo di contatto di un altro Stato membro di procedere al prelievo di campioni di vino, di mosto di uva o di altro prodotto vitivinicolo liquido per finalità di controllo. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le norme applicabili alla raccolta, al trattamento, alla conservazione e alle analisi dei campioni prelevati e determinare il laboratorio in cui devono essere effettuate le analisi.

(17)

Una banca dati analitica di dati isotopici deve essere tenuta e aggiornata a livello dell'Unione in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273. Per facilitare l'interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi isotopiche effettuate nei laboratori dell'Unione che possiedono le attrezzature idonee e per consentire la comparabilità dei risultati di analisi ottenuti in tali laboratori, è opportuno definire norme uniformi per il prelievo dei campioni di uve e per la relativa vinificazione. Inoltre, per garantire la qualità e la comparabilità dei dati analitici è opportuno applicare un sistema di norme di qualità riconosciute ai laboratori designati a cui gli Stati membri affidano l'analisi isotopica dei campioni per la banca di dati.

(18)

L'analisi isotopica dei prodotti vitivinicoli e l'interpretazione dei relativi risultati sono procedure delicate. La banca dati analitica dovrebbe concorrere ad armonizzare l'interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori designati degli Stati membri mediante i metodi di analisi. Al fine di raggiungere un'interpretazione uniforme dei risultati di tali analisi, la banca dati analitica dovrebbe, su richiesta, essere accessibile ai laboratori designati che comunicano i dati utilizzando i metodi di analisi isotopica e alle autorità competenti designate dagli Stati membri per garantire la conformità alle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, nel rispetto della tutela dei dati personali e del fine per cui è stata istituita la banca dati.

(19)

L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede la necessità di stabilire disposizioni sui controlli in loco che sono tenuti a svolgere gli Stati membri in relazione all'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Sono necessarie norme generali in materia di controllo per chiarire che il principale strumento di verifica della conformità al sistema è costituito dallo schedario viticolo. Tali disposizioni dovrebbero stabilire un quadro generale che consenta agli Stati membri di elaborare disposizioni più dettagliate a livello nazionale finalizzate a evitare impianti non autorizzati e ad assicurare il rispetto delle norme del sistema di autorizzazioni, compreso il rispetto del termine per l'utilizzo delle autorizzazioni e per l'estirpazione nel caso di reimpianto anticipato, nonché il rispetto degli impegni assunti dai produttori per ottenere le autorizzazioni.

(20)

Per poter verificare la conformità delle misure attuate dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al diritto dell'Unione nel settore vitivinicolo, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni sui controlli e prevedere, a tal fine, l'uso dello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013. È inoltre opportuno stabilire le condizioni per la verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di informazioni aggiornate per il monitoraggio e la verifica del rispetto delle norme previste per il settore vitivinicolo a cui le informazioni si riferiscono. A tal fine dovrebbe essere prevista l'attuazione di controlli amministrativi e di controlli in loco annuali concernenti tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo, stabilendo una percentuale minima di controlli all'anno e norme comuni.

(21)

In conformità all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è opportuno stabilire le norme relative alle informazioni da comunicare da parte delle imprese, degli Stati membri e dei paesi terzi, i metodi di comunicazione delle informazioni e le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare.

(22)

Per agevolare la comunicazione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione per quanto riguarda tutti i pertinenti aspetti della gestione e del controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e per consentire un corretto monitoraggio dell'attuazione di tale sistema, è opportuno stabilire norme riguardo al contenuto, alla forma, al calendario, alla frequenza e alle scadenze delle notifiche annuali per il sistema in questione.

(23)

Ai fini di una corretta gestione del settore vitivinicolo, è opportuno prevedere che tutte le notifiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2018/273 e al presente regolamento siano effettuate in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (10) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (11) e stabilire per quanto tempo i documenti di accompagnamento, le informazioni, i dati e i registri debbano essere conservati.

(24)

Le norme in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (12) sono incluse nel presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

a)

il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,

b)

la certificazione,

c)

il registro delle entrate e delle uscite,

d)

le dichiarazioni obbligatorie,

e)

i controlli e la banca dati analitica di dati isotopici,

f)

le notifiche.

CAPO II

SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

Articolo 2

Autorizzazioni per gli impianti viticoli

1.   Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono concesse in conformità al presente regolamento.

2.   Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al paragrafo 1 riguardano nuovi impianti, reimpianti e diritti di impianto da convertire.

3.   Le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rilasciate annualmente.

Articolo 3

Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti

1.   Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all'articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni e le motivazioni soggiacenti entro il 1o marzo del rispettivo anno.

2.   Qualora gli Stati membri tengano conto delle raccomandazioni presentate dalle organizzazioni professionali o dai gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali raccomandazioni sono presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti di cui al paragrafo 1. Anche le raccomandazioni sono rese pubbliche.

Articolo 4

Criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1.   Gli Stati membri che decidono di avvalersi dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo del rispettivo anno.

2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 riguardano:

a)

l'applicazione di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la debita giustificazione qualora gli Stati membri decidano di applicare l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), nonché i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

b)

il numero di ettari disponibili per la concessione di autorizzazioni a livello nazionale:

i)

su base proporzionale;

ii)

secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273.

3.   Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati. Essi possono inoltre decidere di ponderare l'importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale per la concessione del numero di ettari conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii), sulla base dell'osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.

Articolo 5

Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti

1.   Se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni di cui agli articoli 3 e 4 entro il 1o marzo del rispettivo anno, le seguenti norme per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti si applicano per l'anno corrispondente:

a)

disponibilità di autorizzazioni per nuovi impianti pari all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, secondo quanto indicato all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e senza altri limiti;

b)

distribuzione proporzionale di ettari a tutti i richiedenti ammissibili in base alla superficie per cui hanno presentato domanda, qualora le domande superino la superficie messa a disposizione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle norme applicabili alla concessione di autorizzazioni in un determinato anno a norma del paragrafo 1 siano rese pubbliche.

Articolo 6

Presentazione delle domande per nuovi impianti

1.   Una volta rese pubbliche le decisioni di cui agli articoli 3 e 4 o le informazioni applicabili alla concessione di autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e non oltre il 1o maggio, gli Stati membri danno inizio al periodo di presentazione delle singole domande della durata di almeno un mese.

2.   Le domande indicano la dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione.

Se non è stata presa alcuna decisione in merito ai limiti o ai criteri da applicare in conformità, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda per cui l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

3.   Se gli Stati membri decidono di avvalersi di determinati criteri per la concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti in conformità all'articolo 4, si applicano le seguenti norme:

a)

i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273: le domande indicano il prodotto o i prodotti vitivinicoli che il richiedente intende produrre sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto specificando se il richiedente intende produrre uno o più dei prodotti seguenti:

i)

vini a denominazione di origine protetta (DOP)

ii)

vini a indicazione geografica protetta (IGP)

iii)

vini senza indicazione geografica, inclusi quelli con indicazione varietale;

b)

il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare la sostenibilità economica del rispettivo progetto sulla base di una o più delle metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo menzionate nell'allegato II, parte E, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

c)

il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare il potenziale di aumento della competitività in base a una delle considerazioni di cui all'allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

d)

il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni atte a dimostrare il potenziale di miglioramento di prodotti con indicazione geografica in base a una delle condizioni di cui all'allegato II, parte G, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

e)

il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni da cui risulti che le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della domanda rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire in base alle disposizioni di cui all'allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2018/273;

f)

ove gli Stati membri chiedano ai richiedenti di assumere gli impegni di cui all'allegato I, parti A e B, e all'allegato II, parti A, B, D, E, F, G e parte I, punto II, del regolamento delegato (UE) 2018/273 in relazione ai rispettivi criteri, le domande includono tali impegni.

Se gli elementi di cui al primo comma, lettere da a) a f), possono essere ricavati direttamente dagli Stati membri, questi possono esentare i richiedenti dall'includere detti elementi nelle loro domande.

4.   Dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti non ammissibili in merito alla non ammissibilità delle loro domande a titolo della decisione sui criteri di ammissibilità adottata dagli Stati membri a norma dell'articolo 4. Tali domande sono escluse dalle fasi successive della procedura.

Articolo 7

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1.   Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate non supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni per la totalità della superficie chiesta dai produttori.

2.   Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri applicano la procedura di selezione di cui all'allegato I.

Entro il 1o agosto gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni ai richiedenti selezionati sulla base dell'esito di tale procedura di selezione di cui al primo comma. Se le domande ammissibili non sono state pienamente soddisfatte, i richiedenti sono informati dei motivi di tale decisione.

3.   Se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50 % della superficie chiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro un mese dalla data di rilascio della stessa.

Nel caso di cui al primo comma il richiedente non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono decidere che il numero corrispondente di ettari sia messo a disposizione nello stesso anno, al più tardi il 1o ottobre, per il rilascio di autorizzazioni ai richiedenti cui è stata concessa solo una parte della superficie chiesta, in conformità all'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 2, e che non hanno rifiutato le autorizzazioni corrispondenti. Gli Stati membri possono inoltre decidere di mettere a disposizione tali ettari l'anno successivo in aggiunta all'1 % della superficie vitata totale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 8

Restrizioni al rilascio di autorizzazioni per reimpianti

1.   Gli Stati membri che decidono di limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti nelle zone ammissibili per la produzione di vini a DOP o a IGP a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/273 rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo.

Le organizzazioni professionali o i gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano le raccomandazioni che devono essere prese in considerazione dallo Stato membro conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, in tempo utile affinché siano esaminate prima dell'adozione della decisione di cui al primo comma. Lo Stato membro interessato rende pubbliche dette raccomandazioni.

2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 si applicano per un anno a decorrere dalla data in cui sono state rese pubbliche.

Se una raccomandazione di un'organizzazione professionale o di un gruppo di produttori interessato riguarda un periodo di tempo superiore a un anno ma non superiore a tre anni, come previsto all'articolo 65, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali decisioni possono essere applicate anche per un periodo di tempo massimo di tre anni.

Se tali organizzazioni professionali o gruppi di produttori interessati non trasmettono le relative raccomandazioni in tempo utile per il loro esame conformemente al paragrafo 1, o se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni pertinenti entro il 1o marzo, gli Stati membri autorizzano il reimpianto automaticamente secondo quanto previsto all'articolo 9.

Articolo 9

Procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti

1.   Le domande di autorizzazione per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di autorizzazione per reimpianti possono essere presentate fino alla fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Se tali termini non sono rispettati, gli Stati membri non concedono un'autorizzazione per il reimpianto.

La dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici estirpate e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione sono indicate nelle domande. Se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 8 e se il richiedente non ha assunto nessuno degli impegni di cui all'allegato I, parte A, punto 2, lettera b), e parte B, punto 2, lettera b), e all'allegato II, parte B, punto 4, e parte D, del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della o delle superfici da reimpiantare per le quali l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande gli Stati membri concedono automaticamente le autorizzazioni. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 6 e 7, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

2.   Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie estirpata o se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, una procedura semplificata può essere applicata a livello nazionale o per talune zone all'interno del territorio dello Stato membro. In tal caso l'autorizzazione per il reimpianto può essere considerata concessa alla data in cui la superficie è stata estirpata. A tal fine il produttore interessato presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata intrapresa l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.

3.   Le domande di autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

La dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici da estirpare e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione sono indicate nelle domande. Le domande comprendono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda gli Stati membri concedono automaticamente l'autorizzazione. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 6 e 7, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

Articolo 10

Procedura di rilascio delle autorizzazioni secondo le disposizioni transitorie

1.   Se, in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 1308/2013, gli Stati membri hanno deciso di prorogare oltre il 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione della richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni, e hanno reso pubblica tale decisione entro il 14 settembre 2015, le richieste di conversione del produttore possono essere presentate in qualsiasi momento fino alla scadenza del termine fissato dallo Stato membro in tale decisione.

La dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione è indicata nelle domande. Gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

2.   Dopo aver verificato che i diritti di impianto per i quali è stata chiesta la conversione in conformità al paragrafo 1 sono ancora validi, gli Stati membri concedono le autorizzazioni automaticamente. Il periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di conversione e la concessione delle autorizzazioni non può essere superiore a tre mesi.

Articolo 11

Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, su domanda del richiedente, che un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie specifica per cui è stata concessa l'autorizzazione a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione in ettari e che l'autorizzazione sia ancora valida a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il primo comma non si applica nei casi in cui le autorizzazioni sono state concesse sulla base della conformità a specifici criteri di ammissibilità o di priorità connessi all'ubicazione indicata nella domanda e la richiesta di modifica indica una nuova superficie specifica situata al di fuori di tale ubicazione.

CAPO III

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

Articolo 12

Procedure e criteri tecnici applicabili alla certificazione

1.   La procedura di certificazione, approvazione e verifica di un vino che non vanta una DOP o un'IGP in conformità all'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1308/2013 richiede una documentazione amministrativa probante a sostegno della veridicità delle informazioni relative alla o alle varietà di uve da vino o all'annata figuranti sull'etichetta o nella presentazione dei vini interessati.

Inoltre gli Stati membri possono decidere di effettuare:

a)

un esame organolettico del vino, olfattivo e gustativo, su campioni anonimi, per verificare che la caratteristica essenziale del vino sia dovuta al vitigno o ai vitigni utilizzati;

b)

un esame analitico per i vini ottenuti da un unico vitigno.

La procedura è svolta nello Stato membro in cui il vino è prodotto. Per le miscele di vini di diversi Stati membri di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1308/2013, la certificazione può essere eseguita dalle autorità di uno dei due Stati membri interessati.

2.   La certificazione è effettuata mediante controlli casuali e basati sul rischio, conformemente agli articoli 36 e 37 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e al capo VI del presente regolamento.

I costi della certificazione sono a carico degli operatori a essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri.

3.   Gli operatori coinvolti nella commercializzazione dei prodotti vitivinicoli da loro prodotti, trasformati o imbottigliati sono riconosciuti e ricevono un'autorizzazione dalle autorità competenti degli Stati membri per certificare l'origine o la provenienza, le caratteristiche, l'annata o le varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato (UE) 2018/273, sotto la supervisione delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

CAPO IV

REGISTRO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Articolo 13

Campo di applicazione e forma del registro

1.   Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, denominato nel presente capo «il registro», vi riportano:

a)

l'entrata e l'uscita di ciascuna partita dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in arrivo o in partenza presso i loro impianti;

b)

la categoria di prodotto, di cui all'articolo 14;

c)

le operazioni di cui all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2018/273, quando vengono effettuate nei loro locali.

Per ciascuna annotazione nel registro, gli operatori di cui al primo comma devono essere in grado di presentare uno dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/273 o qualsiasi altro documento commerciale che ha accompagnato il trasporto di cui trattasi.

2.   Il registro deve assumere una delle forme seguenti:

a)

fogli fissi numerati in ordine progressivo;

b)

un sistema di registrazione informatica in conformità alle norme dettagliate stabilite dalle autorità competenti;

c)

un sistema di contabilità moderno e adeguato, riconosciuto dagli organismi competenti;

d)

una raccolta di documenti di accompagnamento contenenti la data in cui sono stati redatti o presi in consegna da parte dei commercianti.

Tuttavia gli Stati membri possono disporre che il registro tenuto dai produttori assuma la forma di annotazioni sul retro delle dichiarazioni di produzione, di giacenza o di vendemmia di cui al capo VI del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Articolo 14

Prodotti oggetto di registrazione

1.   Per i prodotti da iscrivere nel registro sono tenuti conti distinti:

a)

per ognuna delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 distinguendo:

i)

ogni vino DOP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;

ii)

ogni vino IGP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;

iii)

ogni vino senza DOP o IGP prodotto con un'unica varietà di uve da vino e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino, con il riferimento alla classificazione delle varietà di uve da vino, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con indicazione dell'annata;

iv)

ogni vino senza DOP o IGP prodotto con due o più varietà di uve da vino e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino, con l'indicazione dell'annata;

v)

ogni prodotto non conforme alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento (CE) n. 606/2009 che deve essere distrutto a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 606/2009;

b)

per ognuno dei seguenti prodotti detenuti per qualsiasi scopo:

i)

saccarosio;

ii)

mosto di uve concentrato;

iii)

mosto di uve concentrato rettificato;

iv)

prodotti utilizzati per l'acidificazione;

v)

prodotti utilizzati per la disacidificazione;

vi)

alcoli e acquaviti di vino;

vii)

ogni sottoprodotto dei prodotti vitivinicoli che deve essere eliminato conformemente all'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 14 bis e 14 ter del regolamento (CE) n. 606/2009, con l'indicazione se si tratta di una consegna per la distillazione, la produzione di aceto o un uso specifico che non preveda la vinificazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), i vini DOP o IGP condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, etichettati conformemente alla normativa dell'Unione, che sono acquistati da terzi e detenuti per la vendita possono essere iscritti nello stesso conto a condizione che le entrate e le uscite di ogni vino DOP o IGP siano indicate separatamente.

3.   La perdita dell'uso della DOP o dell'IGP è iscritta nel registro. I prodotti in questione sono spostati in uno dei conti di vini senza DOP o IGP.

Articolo 15

Informazioni sui prodotti vitivinicoli da registrare

1.   Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita dei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a):

a)

il numero di partita del prodotto [se tale numero è] richiesto dalle disposizioni unionali o nazionali;

b)

la data dell'operazione;

c)

il quantitativo entrato o uscito;

d)

il prodotto di cui trattasi, designato conformemente alle vigenti disposizioni unionali e nazionali;

e)

il riferimento al documento di accompagnamento o al certificato che accompagna o che ha accompagnato il trasporto in questione a norma degli articoli 10, 11 e 20 del regolamento delegato (UE) 2018/273, tranne per i casi di cui all'articolo 9 di detto regolamento.

2.   Per i vini di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel registro tenuto dagli operatori sono registrate le indicazioni facoltative di cui all'articolo 120 del medesimo regolamento che figurano nell'etichettatura o di cui sia previsto che vi figureranno.

3.   I recipienti per il magazzinaggio dei vini di cui al paragrafo 2 sono identificati nel registro ed è indicato anche il loro volume nominale. I recipienti recano inoltre le pertinenti indicazioni richieste dagli Stati membri per consentire alle autorità competenti di identificare il loro contenuto mediante il registro.

Tuttavia, la marcatura dei recipienti di volume inferiore o uguale a 600 litri, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati insieme nella stessa partita, può essere sostituita dalla marcatura dell'intera partita, a condizione che essa sia chiaramente separata dalle altre partite.

4.   Nel caso in cui un prodotto sia già stato oggetto di trasporto, è annotato nel registro un riferimento al documento con il quale il prodotto è stato precedentemente trasportato.

Articolo 16

Informazioni sulle operazioni da registrare

1.   Per ciascuna delle operazioni di cui all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2018/273, il registro include:

a)

le operazioni effettuate;

b)

nel caso delle operazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2018/273:

i)

la data dell'operazione;

ii)

la natura e la quantità dei prodotti impiegati;

iii)

la quantità di prodotto ottenuto con l'operazione, compreso l'alcole ottenuto dalla correzione del tenore alcolico del vino e il quantitativo di zucchero contenuto nella soluzione zuccherina ritirata dal mosto iniziale;

iv)

la quantità di prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione;

v)

la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni unionali e nazionali;

c)

la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nel registro erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione;

d)

se si tratta di imbottigliamento, il numero di contenitori riempiti e la loro capacità;

e)

se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore.

2.   Se il prodotto cambia categoria in seguito a una trasformazione non dovuta a una delle operazioni di cui all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2018/273, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nel registro sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.

Articolo 17

Informazioni riguardanti i vini spumanti e i vini liquorosi da registrare

1.   Per quanto riguarda l'elaborazione di vini spumanti, i registri devono menzionare, per ciascuna delle partite (cuvée) preparate:

a)

la data della preparazione;

b)

la data di imbottigliamento per tutte le categorie di vini spumanti di qualità;

c)

il volume della partita (cuvée) e l'indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale;

d)

la quantità di sciroppo zuccherino utilizzata;

e)

la quantità di sciroppo di dosaggio;

f)

il numero di contenitori ottenuti, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato sull'etichetta.

2.   Per quanto riguarda l'elaborazione di vini liquorosi, i registri indicano per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione:

a)

la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

la natura e la quantità del prodotto aggiunto.

Articolo 18

Informazioni su prodotti specifici da registrare

1.   I conti separati per i prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), riportano per ciascun prodotto:

a)

per quanto riguarda le entrate:

i)

il nome e l'indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto;

ii)

la quantità del prodotto;

iii)

la data di entrata;

b)

per quanto riguarda le uscite:

i)

la quantità del prodotto;

ii)

la data di utilizzazione o di uscita;

iii)

se del caso, nome e indirizzo del destinatario;

2.   Per quanto riguarda i sottoprodotti o i prodotti vitivinicoli da ritirare a norma degli articoli 14 bis, paragrafo 2, e 14 ter del regolamento (CE) n. 606/2009, i quantitativi da registrare nel registro sono quelli stimati dagli operatori interessati, conformemente all'articolo 14 bis di tale regolamento.

Articolo 19

Perdite e consumo personale o familiare

1.   Gli Stati membri fissano le percentuali massime accettabili delle perdite dovute all'evaporazione durante il deposito in magazzino, a operazioni varie o a cambiamenti della categoria del prodotto.

2.   Il responsabile del registro informa per iscritto, entro un termine stabilito dagli Stati membri, l'autorità territorialmente competente se le perdite reali superano:

a)

durante il trasporto, le tolleranze di cui all'allegato V, parte B, punto 2.1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/273; e

b)

nei casi di cui al primo paragrafo, le percentuali massime stabilite dagli Stati membri.

L'autorità competente di cui al primo comma adotta le misure necessarie per svolgere indagini sulle perdite.

3.   Gli Stati membri determinano le modalità di registrazione di informazioni concernenti:

a)

il consumo del produttore e della sua famiglia;

b)

qualsiasi variazione accidentale del volume dei prodotti

Articolo 20

Scadenze per le indicazioni da registrare

1.   Le indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 15 e 19 sono iscritte nel registro:

a)

per quanto riguarda le entrate, al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento; e

b)

per quanto riguarda le perdite, il consumo personale e familiare o i ritiri, entro il terzo giorno lavorativo successivo al riconoscimento, al consumo o alla spedizione.

2.   Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2018/273 e agli articoli 16 e 17 del presente regolamento sono iscritte nel registro:

a)

al più tardi il giorno lavorativo successivo all'operazione; e

b)

per quanto riguarda l'arricchimento, il giorno stesso.

3.   Le indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 18 del presente regolamento sono iscritte nel registro:

a)

per quanto riguarda le entrate e le uscite, al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento o alla spedizione; e

b)

per quanto riguarda l'utilizzo, il giorno stesso dell'utilizzo.

4.   Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare in caso di utilizzo di registri computerizzati, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2018/273 possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi considerati attendibili dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda le operazioni di arricchimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri possono imporre che esse siano iscritte nel registro prima di effettuare l'operazione di arricchimento.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le uscite dello stesso prodotto possono essere iscritte nel registro sotto forma di totale mensile qualora il prodotto sia condizionato unicamente nei recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Articolo 21

Chiusura del registro

Il registro è chiuso redigendo, una volta l'anno, un bilancio annuo, in data da stabilire da parte degli Stati membri. In occasione del bilancio annuo è redatto l'inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono essere riportate al periodo annuale successivo. Esse devono essere iscritte tra le entrate nel registro in data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo risultano differenze tra giacenze risultanti dal bilancio e le giacenze esistenti, ciò è indicato nei libri contabili chiusi.

CAPO V

DICHIARAZIONI

Articolo 22

Dichiarazione di produzione

1.   I produttori presentano la dichiarazione di produzione di cui all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2018/273 in riferimento alla produzione della campagna vitivinicola in corso entro il 15 gennaio di ogni anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore o, per le vendemmie tardive e produzioni di vino specifiche, una data non successiva al 1o marzo.

2.   La dichiarazione di produzione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

l'identità del produttore;

b)

il luogo in cui sono detenuti i prodotti;

c)

la categoria di prodotti utilizzati per l'elaborazione del vino: le uve, i mosti di uve (mosti concentrati, mosti concentrati rettificati o mosti parzialmente fermentati) o i vini nuovi ancora in fermentazione;

d)

nome e indirizzo del fornitore;

e)

le superfici vitate in produzione, comprese quelli a scopi di sperimentazione, da cui provengono le uve, indicate in ettari e con il riferimento all'ubicazione della particella viticola;

f)

il volume, indicato in ettolitri o in centinaia di chilogrammi, dei prodotti vitivinicoli ottenuti dall'inizio della campagna viticola e detenuti alla data della dichiarazione, ripartiti per colore (rosso/rosato o bianco), per categoria di prodotti utilizzati (uve, vini nuovi ancora in fermentazione, mosto, incluso il mosto parzialmente fermentato, ma escluso il mosto concentrato e il mosto concentrato rettificato), e uno dei seguenti tipi:

i)

vino DOP;

ii)

vino IGP;

iii)

vino varietale senza DOP/IGP;

iv)

vino senza DOP/IGP;

v)

tutti gli altri prodotti della campagna viticola, compresi i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati.

Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per impianto di vinificazione.

3.   Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino.

Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti secondo criteri oggettivi pertinenti a tale conversione. Gli Stati membri notificano alla Commissione i coefficienti unitamente alle notifiche di cui all'allegato III, punto 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

4.   Gli Stati membri prescrivono ai produttori di uva e ai commercianti che cedono prodotti destinati alla produzione di vino di fornire ai produttori i dati richiesti per la compilazione delle dichiarazioni di produzione.

Articolo 23

Dichiarazione di giacenza

1.   I produttori, i trasformatori, gli imbottigliatori e i commercianti presentano la dichiarazione di giacenza di cui all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2018/273 entro il 10 settembre. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.

2.   La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)

l'identità dei produttori, dei trasformatori, degli imbottigliatori o dei commercianti;

b)

il luogo in cui sono detenuti i prodotti;

c)

per quanto riguarda i vini, le scorte globali ripartite per colore (rosso/rosato o bianco), il tipo di vino (vino DOP, vino IGP, vino varietale senza DOP/IGP o vino senza DOP/IGP), l'origine (dell'Unione o di paesi terzi) e il tipo di detentore delle scorte (produttore o commerciante);

d)

per quanto riguarda il mosto, le scorte globali ripartite per colore (rosso/rosato o bianco), il tipo di mosto di uve (mosto concentrato, mosto rettificato concentrato o altro) e il tipo di detentore delle scorte (produttore o commerciante);

I prodotti vitivinicoli dell'Unione ottenuti da uve raccolte durante lo stesso anno civile non sono inclusi in tale dichiarazione.

Articolo 24

Dichiarazione di vendemmia

1.   Se gli Stati membri richiedono la dichiarazione di vendemmia di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273, i produttori di uva presentano tale dichiarazione entro il 15 gennaio. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore o, per le vendemmie tardive, una data non successiva al 1o marzo.

2.   Tale dichiarazione contiene almeno le seguenti informazioni, ripartite secondo le categorie di cui all'allegato III, punto 1.2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273:

a)

l'identità del produttore di uva (secondo le informazioni richieste all'allegato III, punto 1.1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273);

b)

la superficie vitata in produzione (espressa in ettari e con riferimento all'ubicazione della particella viticola);

c)

la quantità di uve raccolte (in centinaia di chilogrammi);

d)

la destinazione delle uve (in ettolitri o centinaia di chilogrammi):

i)

vinificate dal dichiarante, in quanto produttore;

ii)

consegnate a una cantina cooperativa (come uve o mosto);

iii)

vendute a un produttore di vino (come uve o mosto);

iv)

altre destinazioni (come uve o mosto).

Articolo 25

Notificazioni e centralizzazione delle informazioni

Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di produzione e di giacenza a norma degli articoli 22 e 23 e nelle dichiarazioni di vendemmia a norma dell'articolo 24 del presente regolamento e nelle dichiarazioni di trattamento o di commercializzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2018/273, se del caso, sono centralizzate a livello nazionale.

Gli Stati membri stabiliscono la forma e le modalità in cui tali informazioni sono loro notificate.

CAPO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI

SEZIONE I

NORME COMUNI

Articolo 26

Campioni per finalità di controllo

1.   Ai fini del, capo VII del regolamento delegato (UE) 2018/273, l'organismo di contatto di uno Stato membro può chiedere all'organismo di contatto di un altro Stato membro di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

2.   L'organismo richiedente conserva i campioni prelevati e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.

SEZIONE II

BANCA DATI ANALITICA DI DATI ISOTOPICI

Articolo 27

Campioni per la banca dati analitica

1.   Per l'istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273, i laboratori designati dagli Stati membri devono prelevare campioni di uve fresche da analizzare nonché da trattare e trasformare in vino secondo le istruzioni riportate nell'allegato III, parte I, del presente regolamento.

2.   I campioni di uve fresche sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di allevamento della vite, la varietà, l'età e le pratiche colturali seguite.

3.   Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell'allegato III, parte II. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell'allegato III, parte II. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.

4.   I campioni sono analizzati secondo i metodi stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 606/2009 dai laboratori designati dagli Stati membri. I laboratori designati rispondono ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma ISO/IEC 17025:2005 e, in particolare, partecipano a un sistema di prove di competenza relative ai metodi di analisi isotopica. I laboratori presentano al Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC-CWS) una documentazione scritta probante relativa alla conformità a tali criteri, ai fini del controllo della qualità e della convalida dei dati forniti.

5.   I laboratori redigono un bollettino di analisi in conformità all'allegato III, parte IV, e una scheda segnaletica per ciascun campione in conformità al questionario nell'allegato III, parte III,

6.   All'ERC-CWS vengono inviate una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l'interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica.

7.   Gli Stati membri e l'ERC-CWS assicurano:

a)

la conservazione dei dati contenuti nella banca dati analitica;

b)

la conservazione di ogni campione per almeno tre anni dalla data del prelievo;

c)

che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l'applicazione della normativa vitivinicola unionale e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici;

d)

la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni;

e)

l'accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per l'eventuale rettifica dei dati inesatti.

8.   L'ERC-CWS redige e aggiorna ogni anno l'elenco dei laboratori degli Stati membri incaricati della preparazione dei campioni e delle misurazioni per la banca di dati analitici.

Articolo 28

Comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati analitica

1.   Le informazioni raccolte nella banca dati analitica di dati isotopici sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dagli Stati membri che ne fanno domanda.

2.   In casi debitamente motivati, le informazioni di cui al paragrafo 1, se rappresentative, possono essere messe a disposizione delle autorità competenti designate dagli Stati membri che ne fanno richiesta, per garantire l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo.

3.   Le informazioni messe a disposizione riguardano soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili. Ogni notifica di informazioni messe a disposizione è accompagnata dal richiamo delle condizioni di utilizzo della banca dati di cui all'articolo 27, paragrafo 7, lettera c).

Articolo 29

Banche dati nazionali di dati isotopici

I risultati delle analisi isotopiche contenuti nelle banche dati degli Stati membri sono ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente all'articolo 27.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI CONTROLLI

Articolo 30

Controlli per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Ai fini della verifica dell'osservanza delle norme stabilite nella parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel capo II del regolamento delegato (UE) 2018/273 e nel capo II del presente regolamento, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 31

Verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione i dati dello schedario viticolo ai fini del monitoraggio e della verifica delle misure finanziate nell'ambito del programma nazionale di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si riferiscono.

2.   Per quanto riguarda le superfici vitate, è necessario svolgere almeno i seguenti controlli per mantenere uno schedario viticolo aggiornato:

a)

controlli amministrativi applicati a tutti i viticoltori identificati nello schedario viticolo che:

i)

hanno attivato un'autorizzazione per l'impianto o il reimpianto o hanno effettuato una registrazione o una modifica dei dati nello schedario viticolo a seguito di una domanda o di una notifica presentata relativamente al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

ii)

hanno presentato domanda per le misure «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» o «vendemmia verde» nell'ambito di un programma nazionale di sostegno di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

iii)

presentano una delle dichiarazioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273;

b)

controlli in loco annuali su almeno il 5 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.

Se i viticoltori selezionati per il campione sono soggetti nello stesso anno ai controlli in loco nel quadro delle misure di cui alla lettera a), punti i) e ii), tali controlli in loco sono conteggiati per raggiungere la soglia annuale del 5 % senza che sia necessario ripeterli;

c)

controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, come indicato nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Articolo 32

Controlli relativi alle dichiarazioni

Per quanto riguarda le dichiarazioni di cui agli articoli da 31 a 34 del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri effettuano i controlli e adottano le misure necessarie per garantire l'accuratezza di tali dichiarazioni.

CAPO VII

NOTIFICHE

Articolo 33

Notifiche relative al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

1.   Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

la comunicazione sulle superfici viticole di cui all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa alla situazione al 31 luglio della campagna precedente. Tale comunicazione è effettuata utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte I, del presente regolamento;

b)

le notifiche di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte II, del presente regolamento;

c)

una notifiche relativa alle restrizioni decise dagli Stati membri in relazione ai reimpianti nella stessa azienda, di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Tale notifica è effettuata compilando la tabella A figurante nell'allegato IV, parte V, del presente regolamento;

d)

un elenco nazionale aggiornato delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui agli articoli 3 e 8 del presente regolamento;

e)

la comunicazione sull'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione nonché le superfici non autorizzate che sono state estirpate di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale comunicazione fa riferimento alla campagna viticola precedente. La comunicazione è effettuata utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte III, del presente regolamento;

f)

per gli Stati membri che decidono di applicare il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le soglie decise in relazione alle dimensioni minime e massime delle aziende di cui all'allegato II, punto H, del regolamento delegato (UE) 2018/273.

2.   Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

le domande di autorizzazioni per nuovi impianti, le autorizzazioni effettivamente concesse nel corso della campagna viticola precedente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento e le autorizzazioni rifiutate dai richiedenti nonché quelle concesse ad altri richiedenti anteriormente al 1o ottobre a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte IV, del presente regolamento;

b)

le autorizzazioni per reimpianti concesse nel corso della campagna viticola precedente, di cui all'articolo 9 del presente regolamento. Tale notifiche sono effettuate compilando la tabella B nell'allegato IV, parte V, del presente regolamento;

c)

le autorizzazioni concesse nel corso della campagna viticola precedente sulla base della conversione di diritti di impianto validi, in conformità all'articolo 10 del presente regolamento. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte VI, del presente regolamento e sono trasmesse solo fino al 1o novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine per la conversione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine fissato dallo Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Qualora uno Stato membro non ottemperi alle disposizioni dei paragrafi 1 o 2, o se le informazioni risultano inesatte, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Articolo 34

Norme generali sulle notifiche e la disponibilità delle informazioni

Le notifiche alla Commissione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/273 e al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Articolo 35

Conservazione dei documenti di accompagnamento, delle informazioni e dei registri

1.   I documenti di accompagnamento e le relative copie sono conservati per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui sono stati compilati.

2.   Le informazioni sul sistema di autorizzazioni per impianti viticoli presentate conformemente all'articolo 33 sono conservate almeno per le dieci campagne viticole successive alla campagna viticola nel corso della quale le informazioni sono state presentate.

3.   Il registro delle entrate e delle uscite e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano sono conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti. Se in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti riguardanti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro, indicando il riporto nel registro originario. In tal caso il periodo di cinque anni decorre dal giorno del riporto.

4.   I dati dello schedario viticolo di cui all'articolo7 del regolamento delegato (UE) 2018/273 sono conservati fino a quando è necessario per monitorare e verificare le misure o il sistema cui si riferiscono e comunque, rispettivamente, per almeno le cinque campagne viticole successive, in caso di dati relativi alle misure, o per almeno le dieci campagne viticole successive, in caso di dati relativi al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, a partire da quella cui si riferiscono.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 è abrogato.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

(6)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 12).

(13)  Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).


ALLEGATO I

PROCEDURA DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

A.   ASSEGNAZIONE SU BASE PROPORZIONALE

La parte del numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare su base proporzionale a tutti i richiedenti a livello nazionale, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), è ripartita tra le singole domande ammissibili secondo la seguente formula, nel rispetto degli eventuali limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

autorizzazione concessa a un singolo richiedente su base proporzionale (in ettari)

Ar

=

superficie richiesta dal produttore nella domanda (in ettari)

%Pr

=

proporzione del numero totale di ettari disponibili da assegnare su base proporzionale

Tar

=

superficie totale messa a disposizione in forma di autorizzazioni (in ettari)

Tap

=

totale di tutte le domande dei produttori (in ettari)

B.   ASSEGNAZIONE SECONDO I CRITERI DI PRIORITÀ

La parte del numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare a livello nazionale secondo i criteri di priorità selezionati, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), è ripartita tra le singole domande ammissibili nel modo seguente:

a)

gli Stati membri selezionano i criteri di priorità a livello nazionale e possono attribuire a tutti i criteri selezionati la stessa importanza o una ponderazione diversa. Gli Stati membri possono applicare tale ponderazione in modo uniforme a livello nazionale o modificare la ponderazione dei criteri in funzione della zona all'interno del territorio dello Stato membro.

Se gli Stati membri attribuiscono la stessa importanza a tutti i criteri selezionati a livello nazionale, a ciascuno di essi è associato un valore di uno (1).

Se gli Stati membri attribuiscono ai criteri selezionati a livello nazionale una ponderazione differente, a ciascuno di tali criteri è associato un valore compreso tra zero (0) e uno (1) e la somma di tutti i valori individuali deve sempre essere pari a uno (1).

Ove la ponderazione di tali criteri vari in funzione della zona all'interno del territorio dello Stato membro, a ciascuno di tali criteri e per ognuna delle zone è associato un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). In tal caso la somma di tutte le singole ponderazioni dei criteri selezionati per ciascuna delle zone deve sempre essere pari a uno (1);

b)

gli Stati membri valutano ciascuna domanda singola ammissibile sulla base della conformità ai criteri di priorità selezionati. Al fine di valutare il livello di tale conformità a ciascuno dei criteri di priorità, gli Stati membri stabiliscono una scala unica a livello nazionale, in base alla quale attribuire un certo numero di punti a ogni domanda in relazione a ciascuno di tali criteri;

c)

la scala unica prestabilisce il numero di punti da attribuire in relazione al livello di conformità a ciascuno dei criteri, indicando anche il numero di punti da attribuire in relazione a ciascuno degli elementi di ogni criterio specifico;

d)

gli Stati membri stabiliscono una graduatoria delle singole domande a livello nazionale sulla base del totale dei punti attribuiti a ciascuna domanda singola in funzione della conformità o del livello di conformità di cui alla lettera b) e, se del caso, dell'importanza dei criteri di cui alla lettera a). A tal fine essi utilizzano la seguente formula:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

totale dei punti assegnati a una singola domanda specifica

W1, W2…, Wn

=

ponderazione dei criteri 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

livello di conformità della domanda ai criteri 1, 2, … n

Nelle zone in cui la ponderazione è zero per tutti i criteri di priorità tutte le domande ammissibili ricevono il valore massimo nella scala per quanto riguarda il livello di conformità;

e)

gli Stati membri concedono autorizzazioni ai singoli richiedenti secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui alla lettera d) fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di priorità. Il numero totale di ettari chiesti da un richiedente è concesso mediante un'autorizzazione prima che sia rilasciata un'autorizzazione al richiedente successivo nella graduatoria.

Se gli ettari disponibili sono esauriti a un livello della graduatoria in cui più domande hanno lo stesso numero di punti, gli ettari rimanenti sono assegnati a tali domande su base proporzionale;

f)

se, al momento della concessione delle autorizzazioni di cui alla lettera A e alle lettere a), b), c), d) ed e) della presente lettera B, è raggiunto il limite per una determinata regione o per una zona ammessa a beneficiare di una DOP o di una IGP, o per una zona senza indicazione geografica, non sono accolte altre domande provenienti da tale regione o zona.


ALLEGATO II

CAMPIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26

PARTE I

Metodo e procedura di campionamento

1.

All'atto del prelievo dei campioni di vino, di mosto d'uva o di altro prodotto vitivinicolo liquido nel quadro dell'assistenza tra organismi di controllo, l'organismo competente provvede a garantire che i campioni:

a)

siano rappresentativi della totalità della partita, nel caso di prodotti contenuti in recipienti da un massimo di 60 l e immagazzinati insieme come partita unica,

b)

siano rappresentativi del prodotto contenuto nel recipiente dal quale è stato prelevato il campione, nel caso di prodotti contenuti in recipienti aventi un volume nominale superiore a 60 l.

2.

I prelievi di campioni si effettuano versando il prodotto in almeno cinque recipienti puliti, ciascuno avente un volume nominale minimo di 75 cl. Per i prodotti di cui al punto 1, lettera a), il campionamento può essere effettuato anche prelevando almeno cinque recipienti aventi un volume nominale minimo di 75 cl dalla partita da esaminare.

Se devono essere analizzati mediante risonanza magnetica nucleare del deuterio, i campioni di distillato di vino sono collocati in recipienti aventi volume nominale di 25 cl o addirittura di 5 cl per essere spediti da un laboratorio ufficiale ad un altro.

I campioni sono prelevati, eventualmente chiusi, e sigillati alla presenza di un rappresentante dello stabilimento presso il quale è effettuato il prelievo o di un rappresentante del trasportatore, se il prelievo ha luogo durante il trasporto. L'eventuale assenza del rappresentante è menzionata nella relazione di cui al punto 4.

Ogni campione è provvisto di un dispositivo di chiusura inerte a perdere.

3.

Ogni campione è munito di un'etichetta conforme alla parte II, lettera A.

Se le dimensioni del recipiente non consentono di utilizzare l'etichetta prevista, il recipiente è contrassegnato con un numero indelebile e le indicazioni prescritte sono riportate su una scheda a parte.

Il rappresentante dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni o, se del caso, il rappresentante del trasportatore è invitato a firmare l'etichetta o, se del caso, la scheda.

4.

L'agente dell'organismo competente abilitato a effettuare i prelievi redige una relazione nella quale riporta le osservazioni che ritiene rilevanti per la valutazione dei campioni. Egli vi registra, se del caso, le dichiarazioni del rappresentante del trasportatore o del rappresentante dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni e invita il suddetto rappresentante ad apporre la sua firma. Precisa inoltre il quantitativo di prodotto oggetto del prelievo. Nella relazione è specificato se le firme di cui sopra e di cui al punto 3, terzo comma, sono state rifiutate.

5.

Per ogni prelievo, uno dei campioni è conservato come campione di controllo presso lo stabilimento nel quale è stato eseguito il prelievo e un altro presso l'organismo competente dal quale dipende l'agente che ha effettuato il prelievo. Tre dei campioni prelevati sono inviati a un laboratorio ufficiale che effettuerà l'esame analitico o organolettico. Uno dei campioni è analizzato, un altro è conservato come campione di controllo. I campioni di controllo sono conservati per almeno tre anni dalla data del prelievo.

6.

I colli dei campioni sono muniti, sull'imballaggio esterno, di un'etichetta di colore rosso conforme al modello di cui alla parte II, lettera B, e avente formato di circa 50 per 25 mm.

All'atto della spedizione dei campioni, l'organismo competente dello Stato membro speditore appone il proprio timbro per metà sull'imballaggio esterno e per l'altra metà sull'etichetta rossa.

PARTE II

A.   Etichetta recante la descrizione del campione in conformità della parte I, punto 3

1.

Indicazioni prescritte:

a)

nome e indirizzo, con indicazione dello Stato membro, telefono, fax e indirizzo e-mail dell'organismo competente che ha chiesto il prelievo del campione;

b)

numero progressivo del campione;

c)

data di prelievo del campione;

d)

nome dell'agente dell'organismo competente abilitato a prelevare il campione;

e)

nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail dello stabilimento in cui il campione è stato prelevato;

f)

identificazione del recipiente dal quale il campione è stato prelevato (numero del recipiente, numero della partita di bottiglie ecc.);

g)

descrizione del prodotto inclusa la zona di produzione, l'anno di raccolta, il titolo alcolometrico effettivo o potenziale e, se possibile, la varietà di uve da vino;

h)

la dicitura seguente: «Il campione di controllo riservato può essere analizzato soltanto da un laboratorio autorizzato a effettuare analisi di controllo. La rottura dei sigilli è passibile di ammenda.».

2.

Osservazioni.

3.

Dimensione minima: 100 × 100 mm.

B.   Modello dell'etichetta rossa di cui alla parte I, punto 6

UNIONE EUROPEA

Prodotti da sottoporre a esame analitico e organolettico a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274


ALLEGATO III

CAMPIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 27

PARTE I

Istruzioni per il prelievo di campioni di uve fresche, il loro trattamento e la loro trasformazione in vino ai fini dell'analisi con metodi isotopici di cui all'articolo 27

A.   Prelievo delle uve

1.

Ciascun campione comprende almeno 10 kg di uve mature della stessa varietà di vite. Le uve sono prelevate nello stato in cui si trovano. Il prelievo è effettuato durante la vendemmia della particella di cui trattasi. Le uve raccolte devono essere rappresentative dell'intera particella. Il campione di uve fresche in tal modo prelevato, o il mosto da esse ottenuto, può essere congelato sino al successivo utilizzo. Solo qualora sia prevista la misurazione del tenore di ossigeno-18 dell'acqua del mosto, una volta pressato l'intero campione di uva può essere prelevata separatamente e conservata un'aliquota di mosto.

2.

All'atto del prelievo dei campioni è redatta una scheda segnaletica. La scheda comprende una parte I che riguarda il prelievo delle uve e una parte II che concerne la vinificazione. Essa è conservata con il campione e lo accompagna durante tutte le operazioni di trasporto. La scheda è aggiornata con l'indicazione di tutti i trattamenti a cui è sottoposto il campione. La scheda segnaletica che riguarda il prelievo del campione è compilata conformemente alla lettera A del questionario che figura nella parte III.

B.   Vinificazione

1.

La vinificazione deve essere effettuata dall'organismo competente o da un servizio da esso appositamente designato e, nella misura del possibile, in condizioni comparabili a quelle abituali della zona di produzione di cui il campione è rappresentativo. La vinificazione deve comportare la trasformazione totale dello zucchero in alcole, ossia a meno di 2 g/l di zucchero residuo. Tuttavia in alcuni casi, ad esempio per garantire una migliore rappresentatività, può essere ammesso un residuo zuccherino più elevato. Dopo la chiarificazione e la stabilizzazione tramite SO2, il vino è imbottigliato in bottiglie da 75 cl ed etichettato.

2.

La scheda segnaletica concernente la vinificazione è compilata conformemente alla lettera B del questionario che figura nella parte III.

PARTE II

Numero di campioni che gli Stati membri devono prelevare ogni anno per la banca dati analitica di cui all'articolo 27, paragrafo 3

30 campioni in Bulgaria

20 campioni nella Repubblica ceca

200 campioni in Germania

50 campioni in Grecia

200 campioni in Spagna

400 campioni in Francia

30 campioni in Croazia

400 campioni in Italia

10 campioni a Cipro

4 campioni in Lussemburgo

50 campioni in Ungheria

4 campioni a Malta

50 campioni in Austria

50 campioni in Portogallo

70 campioni in Romania

20 campioni in Slovenia

15 campioni in Slovacchia

4 campioni nel Regno Unito.

PARTE III

Questionario sulla raccolta e la vinificazione dei campioni di uve ai fini dell'analisi con metodi isotopici di cui all'articolo 27, paragrafo 5

I metodi analitici e l'espressione dei risultati (unità) da utilizzare sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV.

A.

1.   Informazioni generali

1.1.

Numero del campione:

1.2.

Nome e funzione dell'agente o della persona abilitata che ha effettuato il prelievo del campione:

1.3.

Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione:

1.4.

Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile della vinificazione e della spedizione del campione, se diverso dall'organismo di cui al punto 1.3.:

2.   Descrizione generale dei campioni

2.1.

Origine (Stato, regione):

2.2.

Anno di raccolta:

2.3.

Varietà di vite:

2.4.

Colore delle uve:

3.   Descrizione del vigneto

3.1.

Nome e indirizzo del viticoltore della particella:

3.2.

Ubicazione della particella

comune viticolo:

località:

riferimento catastale:

latitudine e longitudine:

3.3.

Suolo (ad esempio calcareo, argilloso, argilloso-calcareo, sabbioso):

3.4.

Posizione (ad esempio poggio o pendio, pianura, esposizione al sole):

3.5.

Numero di ceppi per ettaro:

3.6.

Età approssimativa del vigneto (meno di 10 anni, fra 10 e 25 anni, oltre 25 anni):

3.7.

Altitudine:

3.8.

Metodo di allevamento e di potatura:

3.9.

Categoria di vino nella quale le uve sono normalmente trasformate (si vedano le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013):

4.   Caratteristiche della vendemmia e del mosto

4.1.

Resa per ettaro stimata della particella vendemmiata: (kg/ha)

4.2.

Stato sanitario delle uve (ad esempio sane, marce), precisando se le uve erano asciutte o bagnate al momento del prelievo del campione:

4.3.

Data di prelievo del campione:

5.   Condizioni meteorologiche prima della vendemmia

5.1.

Precipitazioni nei dieci giorni precedenti la raccolta: sì/no

5.2.

In caso affermativo, informazioni complementari se disponibili:

6.   Vigneti irrigati

In caso di terreni irrigati, indicare la data dell'ultima irrigazione:

(Timbro dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione e nome, qualifica e firma dell'agente che ha effettuato il prelievo)

B.

1.   Microvinificazione

1.1.

Peso del campione di uve in kg:

1.2.

Metodo di torchiatura:

1.3.

Volume del mosto ottenuto:

1.4.

Caratteristiche del mosto:

concentrazione di zucchero espressa in g/l mediante rifrattometria:

acidità totale espressa in g/l di acido tartarico (facoltativo):

1.5.

Metodo di trattamento del mosto (ad esempio schiumatura, centrifugazione):

1.6.

Lievitatura (varietà di lievito utilizzato). Indicare se vi è stata fermentazione spontanea:

1.7.

Temperatura durante la fermentazione:

1.8.

Metodo di determinazione della fine della fermentazione:

1.9.

Metodo di trattamento del vino (ad esempio travaso):

1.10.

Aggiunta di anidride solforosa in mg/l:

1.11.

Analisi del vino ottenuto

titolo alcolometrico effettivo in % vol:

estratto secco totale:

zuccheri riduttori in g/l di zucchero invertito:

2.   Tabella cronologica della vinificazione del campione

Data:

del prelievo: (stessa data della raccolta, parte I, punto 4.3.)

della torchiatura:

dell'inizio della fermentazione:

della fine della fermentazione:

dell'imbottigliamento:

Data di compilazione della parte II:

(Timbro dell'organismo competente che ha effettuato la vinificazione e firma di un responsabile dell'organismo)

PARTE IV

Modello di bollettino di analisi di campioni di vini e di prodotti vitivinicoli analizzati con un metodo raccomandato e pubblicato dall'OIV di cui all'articolo 27, paragrafo 5

A.   INFORMAZIONI GENERALI

1.

Paese:

2.

Numero del campione:

3.

Anno:

4.

Varietà di vite:

5.

Categoria di vino:

6.

Regione/distretto:

7.

Nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail del laboratorio responsabile dei risultati:

8.

Campione per analisi di controllo presso l'ERC-CWS: sì/no

B.   METODI E RISULTATI

1.   Vino (riprendere i dati dell'allegato III, parte III)

1.1.

Titolo alcolometrico volumico: % vol

1.2.

Estratto secco totale: g/l

1.3.

Zuccheri riduttori: g/l

1.4.

Acidità totale, espressa in acido tartarico: g/l

1.5.

Anidride solforosa totale: mg/l

2.   Distillazione del vino per la SNIF-NMR

2.1.

Descrizione dell'apparecchiatura di distillazione:

2.2.

Volume del vino distillato/peso del distillato ottenuto:

3.   Analisi del distillato

3.1.

Titolo alcolometrico del distillato % (m/m):

4.   Risultato dei rapporti isotopici deuterio/idrogeno nell'etanolo misurati mediante RMN

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

«R» =

5.   Parametri RMN

Frequenza osservata:

6.   Risultato del rapporto isotopico 18O/16O del vino

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Risultato del rapporto isotopico 18O/16O del mosto (se pertinente)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Risultato del rapporto isotopico 13C/12C dell'etanolo del vino

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


ALLEGATO IV

NOTIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 33

PARTE I

Modulo per la comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a)

Tabella

Inventario delle superfici vitate

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Campagna viticola:

 

Zone/Regioni

Superfici effettivamente piantate a viti (in ha) che sono ammissibili per la produzione di (*1):

vini a denominazione d'origine protetta (DOP) (*2)

vini a indicazione geografica protetta (IGP) (*3)

vini senza DOP/IGP e situati in una zona DOP/IGP

vini senza DOP/IGP e situati al di fuori di una zona DOP/IGP

Totale

di cui inclusi nella colonna (2)

di cui non inclusi nella colonna (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

 

NB:

Valori da inserire nella colonna (7) = (2) + (4) + (5) + (6)

Termine per la trasmissione: 1o marzo.

PARTE II

Modulo per le notifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b)

Tabella A

Autorizzazioni per nuovi impianti – percentuale

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Superficie totale (ha) effettivamente vitata (al 31 luglio scorso):

 

Percentuale che deve essere applicata a livello nazionale:

 

Superficie totale (ha) per nuovi impianti a livello nazionale, sulla base della percentuale decisa:

 

Motivazioni della limitazione della percentuale a livello nazionale (se inferiore all'1 %):

Superficie totale (ha) riportata dall'anno precedente conformemente all'articolo 7, paragrafo 3:

 

Superficie totale (ha) da mettere a disposizione per nuovi impianti a livello nazionale:

 

Termine di notifica: 1o marzo.

Tabella B

Autorizzazioni per nuovi impianti – limitazioni geografiche

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Se del caso, limitazioni decise al livello geografico pertinente:

A.

per regione,

se pertinente

Superficie limitata

regione 1

 

regione 2

 

 

B.

per «sottoregione»,

se pertinente

Superficie limitata

sottoregione 1

 

sottoregione 2

 

 

C.

per zona DOP/IGP,

se pertinente

Superficie limitata

zona DOP/IGP 1

 

zona DOP/IGP 2

 

 

D.

per zona senza DOP/IGP,

se pertinente

Superficie limitata

zona senza DOP/IGP 1

 

zona senza DOP/IGP 2

 

 

NB:

La presente tabella è corredata delle relative motivazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Termine di notifica: 1o marzo.

Tabella C

Autorizzazioni per nuovi impianti – decisioni rese pubbliche sui criteri di ammissibilità al livello geografico pertinente

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Criteri di ammissibilità, se del caso:

Criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273

Selezionati dagli Stati membri: SÌ/NO

In caso affermativo indicare, se del caso, il livello geografico pertinente:

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

zona DOP 1;

zona DOP 2;

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273

 

zona IGP 1;

zona IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Selezionati dagli Stati membri: SÌ/NO

In caso affermativo per l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d),

indicare, se del caso, il livello geografico pertinente:

Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 64, paragrafo 2, lettera a)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera b)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera c)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera d)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera e)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera f)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera g)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera h)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

NB:

In caso di risposta affermativa per l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), la presente tabella è corredata delle relative motivazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/273

Termine di notifica: 1o marzo.

Tabella D

Autorizzazioni per nuovi impianti – decisioni rese pubbliche sulla distribuzione proporzionale e sui criteri di priorità al livello geografico pertinente

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Superficie totale (ha) da mettere a disposizione per nuovi impianti a livello nazionale:

 

1.

Distribuzione proporzionale, se del caso

Percentuale della superficie da concedere su base proporzionale a livello nazionale:

 

Numero di ettari:

 

2.

Criteri di priorità, se del caso

Percentuale della superficie da concedere secondo i criteri di priorità a livello nazionale:

 

Numero di ettari:

 

Informazioni sulla scala unica stabilita a livello nazionale per valutare il livello di conformità delle singole domande ai criteri di priorità selezionati (forcella di valori, minimo e massimo, …):

2.1.

Se sono applicati criteri di priorità a livello nazionale senza differenziazione per zona

Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza

Criteri di priorità: articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273

Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (*)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (**)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. b)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. c)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. d)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. e)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. f)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. g)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. h)

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (***)

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (****)

Importanza (0-1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nuovo operatore (N.B.: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).

(**)

Giovane produttore.

(***)

Comportamento precedente del produttore.

(****)

Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di altro tipo.

2.2.

Se sono applicati criteri di priorità a livello nazionale con differenziazione per zona

2.2.1.

Zona 1: (indicare i limiti territoriali della zona 1)

Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza

[Se non sono selezionati criteri per questa zona specifica, indicare zero in tutte le colonne sottostanti]

Criteri di priorità: articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273

Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (*)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (**)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. b)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. c)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. d)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. e)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. f)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. g)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. h)

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (***)

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (****)

Importanza (0-1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nuovo operatore (N.B.: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).

(**)

Giovane produttore.

(***)

Comportamento precedente del produttore.

(****)

Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di altro tipo.

2.2.n.

Zona n: (indicare i limiti territoriali della zona n)

Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza

[Se non sono selezionati criteri per questa zona specifica, indicare zero in tutte le colonne sottostanti]

Criteri di priorità: articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273

Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (*)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. a) (**)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. b)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. c)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. d)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. e)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. f)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. g)

Articolo 64, paragrafo 2, lett. h)

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (***)

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 (****)

Importanza (0-1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nuovo operatore (N.B.: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).

(**)

Giovane produttore.

(***)

Comportamento precedente del produttore.

(****)

Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di altro tipo.

Termine di notifica: 1o marzo.

PARTE III

Modulo per la comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera e)

Tabella

Superfici impiantate dopo il 31 dicembre 2015 senza corrispondenti autorizzazioni e superfici estirpate a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Campagna viticola o periodo (1):

 

Zone/Regioni

Superfici (ha) impiantate dopo il 31 dicembre 2015 senza una corrispondente autorizzazione di impianto:

Superfici estirpate dai produttori nel corso della campagna viticola

Superfici estirpate dallo Stato membro nel corso della campagna viticola

Inventario delle superfici totali degli impianti viticoli non autorizzati non ancora estirpati alla fine della campagna

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro:

 

 

 

Termine per la trasmissione: 1o marzo.

PARTE IV

Modulo per le notifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a)

Tabella A

Autorizzazioni per nuovi impianti presentate dai richiedenti

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Zone/Regioni

Numero di ettari richiesti per nuovi impianti che sono situati in una zona ammissibile per la produzione di:

vino DOP (*4)

vino IGP (*5)

solo vino senza DOP/IGP

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

Se si applicano limitazioni al livello geografico pertinente (articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013):

per zona (non) DOP/IGP pertinente:

Superficie richiesta (ha)

(1)

(2)

zona (non) DOP/IGP 1

 

zona (non) DOP/IGP 2

 

 

Termine di notifica: 1o novembre.

Tabella B

Autorizzazioni per nuovi impianti effettivamente concesse e superfici rifiutate

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno interessato:

 

Zone/Regioni

Numero di ettari effettivamente concessi per nuovi impianti situati in una zona ammissibile per la produzione di:

Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 7, paragrafo 3) (ha)

vino DOP (*6)

vino IGP (*7)

solo vino senza DOP/IGP

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 7, paragrafo 3):

 

 

 

 

 

Se si applicano limitazioni al livello geografico pertinente (articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013):

per zona (non) DOP/IGP pertinente:

Superficie concessa (ha)

Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 7, paragrafo 3) (ha)

Superficie richiesta e non concessa dallo Stato membro (ha) per i seguenti motivi:

oltre i limiti stabiliti

non conforme ai criteri di ammissibilità

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

zona (non) DOP/IGP 1

 

 

 

 

zona (non) DOP/IGP 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine di notifica: 1o novembre.

PARTE V

Modulo per le notifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b)

Tabella A

Autorizzazioni per reimpianti – restrizioni applicate

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Se del caso, indicare le restrizioni concernenti i reimpianti per le pertinenti zone DOP/IGP decise dallo Stato membro di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/273

Zona DOP, se del caso

Entità della restrizione (T (*8)/P (*9))

Zona DOP 1

 

Zona DOP 2

 

 

Zona IGP, se del caso

Entità della restrizione (T (*8)/P (*9))

Zona IGP 1

 

Zona IGP 2

 

 

Ulteriori informazioni ritenute utili per chiarire l'applicazione di tali restrizioni:

Termine di notifica: 1o marzo.

Tabella B

Autorizzazioni per reimpianti effettivamente concesse

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Campagna viticola:

 

Zone/Regioni

Numero di ettari effettivamente concessi per reimpianti situati in una zona ammissibile per la produzione di:

vino DOP (*10)

vino IGP (*11)

vino senza DOP/IGP

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

Termine di notifica: 1o novembre.

NB:

I dati si riferiscono alla campagna viticola precedente la comunicazione.

PARTE VI

Modulo per le notifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c)

Diritti d'impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015 e convertiti in autorizzazioni – autorizzazioni effettivamente concesse

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Campagna viticola:

 

Zone/Regioni

Numero di ettari effettivamente concessi per zone ammissibili per la produzione di:

vino DOP (*12)

vino IGP (*13)

vino senza DOP/IGP

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

Termine di notifica: 1o novembre.

NB:

La presente tabella deve essere comunicata per ciascuna campagna viticola (dal 1o agosto dell'anno n-1 al 31 luglio dell'anno della comunicazione) fino al 1o novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine deciso dallo Stato membro in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.


(*1)  I dati si riferiscono al 31 luglio della campagna precedente.

(*2)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica.

(*3)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini DOP e di vini senza indicazione geografica [colonna (3)] o soltanto di vini IGP e di vini senza indicazione geografica [colonna (4)]. Nessuna delle superfici indicate nelle colonne (3) e (4) dovrebbe essere inclusa nelle colonne (5) e (6).

(1)  I dati si riferiscono alla campagna viticola precedente la comunicazione.

(*4)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(*5)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).

(*6)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(*7)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).

(*8)  

Totale (T): la restrizione è assoluta, i reimpianti che sarebbero incompatibili con le restrizioni decise sono totalmente vietati.

(*9)  

Parziale (P): la restrizione non è assoluta, i reimpianti che sarebbero incompatibili con le restrizioni decise sono parzialmente autorizzati nella misura decisa dallo Stato membro.

(*10)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(*11)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).

(*12)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(*13)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).


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