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Document 32017R1133
Council Regulation (EU) 2017/1133 of 20 June 2017 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Regolamento (UE) 2017/1133 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) 2017/1133 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 164 del 27.6.2017, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2283
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1133 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2017, per sette nuovi prodotti. |
(2) |
Nel caso di cinque altri prodotti dovrebbero essere aumentati i volumi del contingente tariffario poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione. |
(3) |
Inoltre, per un prodotto l'aumento di volume del contingente tariffario dovrebbe applicarsi solo nel secondo semestre del 2017, mentre al contingente tariffario esistente per detto prodotto dovrebbe essere assegnata come data di termine il 31 dicembre 2017. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(5) |
Poiché le modifiche riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate a decorrere dal 1o luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868, e 09.2870 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013; |
2) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 e 09.2860 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017
Per il Consiglio
Il presidente
H. DALLI
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
ALLEGATO I
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||||||||
«09.2828 |
2712 20 90 |
|
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
1.7-31.12 |
60 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldeide (furfurale) |
1.7-31.12 |
5 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2844 |
ex 3824 99 92 |
71 |
Miscele contenenti, in peso:
|
1.7-31.12 |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.7-31.12 |
800 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66) |
1.7-31.12 |
5 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2870 |
ex 7019 40 00 |
60 |
Tessuti di fibre di vetro «E»:
destinati a essere utilizzati nella produzione di fogli, rotoli o laminati preimpregnati per la produzione di circuiti stampati per l'industria automobilistica (2) |
1.7-31.12 |
3 000 km |
0 % |
||||||||||
ex 7019 52 00 |
20 |
|||||||||||||||
09.2850 |
ex 8414 90 00 |
70 |
Girante del compressore in lega di alluminio con:
destinato ad essere usato nella fabbricazione di motori a combustione (2) |
1.7-31.12 |
2 950 000 pezzi |
0 % |
||||||||||
09.2868 |
ex 8714 10 90 |
60 |
Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato |
1.7-31.12 |
1 000 000 pezzi |
0 %» |
ALLEGATO II
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
«09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) |
1.1-31.12 |
600 tonnellate |
0 % |
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1-31.12 |
400 tonnellate |
0 % |
09.2687 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.1-31.12.2017 |
400 tonnellate |
0 % |
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2) |
1.1-31.12 |
1 500 000 pezzi |
0 % |
09.2668 |
ex 8714 91 10 |
21 |
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (2) |
1.1-31.12 |
350 000 pezzi |
0 % |
ex 8714 91 10 |
31 |
|||||
09.2669 |
ex 8714 91 30 |
21 |
Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (2) |
1.1-31.12 |
270 000 pezzi |
0 %» |
ex 8714 91 30 |
31 |