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Document 32017R0849
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/849 of 7 December 2016 amending Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the maps in Annex I and the list in Annex II to that Regulation (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/849 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/849 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2016/7825
GU L 128I del 19.5.2017, p. 1–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2024; abrog. impl. da 32024R1679
19.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 128/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/849 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare gli allegati I e II per quanto riguarda i componenti dell'infrastruttura della rete globale per tener conto delle possibili modifiche derivanti dalle soglie quantitative stabilite agli articoli 14, 20, 24 e 27. |
(2) |
Alla luce delle ultime statistiche disponibili pubblicate da Eurostat o, in determinati casi, dagli istituti nazionali di statistica, è necessario includere nella rete globale le piattaforme logistiche, i terminali ferroviario-stradali, i porti interni, i porti marittimi e gli aeroporti per i quali la media del volume di traffico degli ultimi due anni supera la soglia pertinente. |
(3) |
È altresì necessario adeguare le mappe relative all'infrastruttura stradale, ferroviaria e della navigazione interna limitandosi rigorosamente a rispecchiare i progressi compiuti nel completamento della rete. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1315/2013 è così modificato:
1) |
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato II, parte 2, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.
ALLEGATO I
MAPPE DELLE RETI GLOBALE E CENTRALE
Legenda
Rete centrale |
Rete globale |
|
|
|
Via navigabile interna / completata |
|
|
Via navigabile interna / da adeguare |
|
|
Via navigabile interna / pianificata |
|
|
Linea ferroviaria convenzionale / completata |
|
|
Linea ferroviaria convenzionale / da adeguare |
|
|
Linea ferroviaria convenzionale / pianificata |
|
|
Linea ferroviaria ad alta velocità / completata |
|
|
Da adeguare a linea ferroviaria ad alta velocità |
|
|
Linea ferroviaria ad alta velocità / pianificata |
|
|
Strada / completata |
|
|
Strada / da adeguare |
|
|
Strada / pianificata |
|
|
Porto |
|
|
Terminale ferroviario-stradale (TFS) |
|
|
Aeroporto |
L'allegato I è così modificato:
1) |
i punti 0.1 e 0.2 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
2) |
i punti 0.3 e 0.4 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
3) |
i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
4) |
i punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
5) |
i punti 2.1 e 2.2 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
6) |
i punti 2.3 e 2.4 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
7) |
il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «
» |
8) |
il punto 3.2 è sostituito dal seguente: «
» |
9) |
il punto 3.3 è sostituito dal seguente: «
» |
10) |
il punto 3.4 è sostituito dal seguente: «
» |
11) |
il punto 4.1 è sostituito dal seguente: «
» |
12) |
il punto 4.2 è sostituito dal seguente: «
» |
13) |
il punto 4.3 è sostituito dal seguente: «
» |
14) |
il punto 4.4 è sostituito dal seguente: «
» |
15) |
il punto 5.1 è sostituito dal seguente: «
» |
16) |
il punto 5.2 è sostituito dal seguente: «
» |
17) |
il punto 5.3 è sostituito dal seguente: «
» |
18) |
il punto 5.4 è sostituito dal seguente: «
» |
19) |
il punto 6.1 è sostituito dal seguente: «
» |
20) |
il punto 6.2 è sostituito dal seguente: «
» |
21) |
il punto 6.3 è sostituito dal seguente: «
» |
22) |
il punto 6.4 è sostituito dal seguente: «
» |
23) |
il punto 7.1 è sostituito dal seguente: «
» |
24) |
il punto 7.2 è sostituito dal seguente: «
» |
25) |
i punti 7.3 e 7.4 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
26) |
il punto 8.1 è sostituito dal seguente: «
» |
27) |
il punto 8.2 è sostituito dal seguente: «
» |
28) |
il punto 8.3 è sostituito dal seguente: «
» |
29) |
il punto 8.4 è sostituito dal seguente: «
» |
30) |
il punto 9.1 è sostituito dal seguente: «
» |
31) |
il punto 9.2 è sostituito dal seguente: «
» |
32) |
l punto 9.3 è sostituito dal seguente: «
» |
33) |
il punto 9.4 è sostituito dal seguente: «
» |
34) |
il punto 10.1 è sostituito dal seguente: «
» |
35) |
il punto 10.2 è sostituito dal seguente: «
» |
36) |
il punto 10.3 è sostituito dal seguente: «
» |
37) |
il punto 10.4 è sostituito dal seguente: «
» |
ALLEGATO II
Nell'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1315/2013, la tabella è così modificata:
1) |
la parte concernente la Danimarca è così modificata:
|
2) |
la parte concernente la Germania è così modificata:
|
3) |
la parte concernente la Spagna è così modificata:
|
4) |
nella parte concernente l'Italia, la riga riguardante Catania è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:
|
6) |
la parte concernente la Romania è così modificata:
|
7) |
nella parte concernente la Svezia, tra le righe relative a Sveg e Trelleborg è inserita la seguente riga:
|
8) |
nella parte concernente il Regno Unito, la riga relativa a London è sostituita dalla seguente:
|