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Document 32016R0277
Council Regulation (EU) 2016/277 of 25 February 2016 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento (UE) 2016/277 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento (UE) 2016/277 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 52 del 27.2.2016, pp. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
27.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/22 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/277 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime. |
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(2) |
L'applicazione del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuta in relazione a quattro persone elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
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(3) |
Tutte le persone e le entità elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 in relazione a cui era stato sospeso il congelamento dei beni dovrebbero essere cancellate e si dovrebbe mettere fine alla sospensione dell'applicazione del divieto. |
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(4) |
Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza Il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
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1) |
all'articolo 2, il paragrafo 6 è soppresso; |
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2) |
l'articolo 8 ter è soppresso; |
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3) |
l'allegato IV è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).