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Document 32015R0981
Council Regulation (EU) 2015/981 of 23 June 2015 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Regolamento (UE) 2015/981 del Consiglio, del 23 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) 2015/981 del Consiglio, del 23 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 159 del 25.6.2015, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2283
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/981 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, per sette nuovi prodotti. |
(2) |
In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, è necessario modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di altri sei prodotti, è necessario aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione. |
(3) |
Nel caso di due prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015 e trasformati in sospensioni autonome dei dazi, in quanto non è più necessario limitare il volume delle importazioni. |
(4) |
È opportuno chiarire che eventuali miscele, preparati o prodotti costituiti da diverse componenti contenenti prodotti soggetti a contingenti tariffari autonomi non sono coperti dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(6) |
Dato che le modifiche ai sensi del presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.»; |
2) |
l'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
le seguenti righe, corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 e 09.2687, sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella:
|
2) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 e 09.2763 sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2677 e 09.2678 sono soppresse. |
(1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»;
(2) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) È applicabile il dazio specifico.»;