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Document 32015R0981

Regolamento (UE) 2015/981 del Consiglio, del 23 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

GU L 159 del 25.6.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/981/oj

25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/981 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, per sette nuovi prodotti.

(2)

In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, è necessario modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di altri sei prodotti, è necessario aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.

(3)

Nel caso di due prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015 e trasformati in sospensioni autonome dei dazi, in quanto non è più necessario limitare il volume delle importazioni.

(4)

È opportuno chiarire che eventuali miscele, preparati o prodotti costituiti da diverse componenti contenenti prodotti soggetti a contingenti tariffari autonomi non sono coperti dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(6)

Dato che le modifiche ai sensi del presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.»;

2)

l'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

le seguenti righe, corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 e 09.2687, sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella:

«Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (1)

1.7-31.12

50 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.7-31.12

125 tonnellate

0 %

09.2688

ex 2920 90 85

70

Tris (2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.7-31.12

3 000 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.7-31.12

250 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.7-31.12

3 250 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.7-31.12

1 250 kg

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari o superiore a 98,5 GHT, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari o superiore all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.7-31.12

200 tonnellate

0 %

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 e 09.2763 sono sostituite dalle seguenti:

«Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliegie dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (2)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

10 % (3)

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

50 000 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12

8 250 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12

1 700 tonnellate

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm

1.1-31.12

2 000 tonnellate

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2)

1.1-31.12

1 000 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (2)

1.1-31.12

2 000 000 pezzi

0 %

3)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2677 e 09.2678 sono soppresse.


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»;

(2)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  È applicabile il dazio specifico.»;


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