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Document 32014R1027

    Regolamento delegato (UE) n. 1027/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

    GU L 284 del 30.9.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2016; abrogato da 32016R1076

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1027/oj

    30.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 284/5


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1027/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 2014

    che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (2), in particolare gli articoli 2 bis e 2 ter,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni in esenzione da dazi e contingenti dell'UE è stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 (il «regolamento sull'accesso al mercato»).

    (2)

    I negoziati relativi all'accordo di partenariato economico («l'accordo») tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, si sono conclusi il 17 dicembre 2007.

    (3)

    Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Kenya, Namibia e Swaziland non avevano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi. Di conseguenza, in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare la lettera b), l'allegato I di tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013. A decorrere dal 1o ottobre 2014 tali paesi non sono più coperti dal regime di accesso al mercato consentito dal regolamento (CE) n. 1528/2007.

    (4)

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 2 bis e 2 ter del regolamento (CE) n. 1528/2007 al fine di modificare l'allegato I di tale regolamento, reinserendovi quei paesi che sono stati esclusi a norma del regolamento (UE) n. 527/2013 non appena tali paesi abbiano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi.

    (5)

    Il Camerun ha adottato le misure necessarie alla ratifica del suo accordo e, in data 22 luglio 2014, ne ha informato il depositario dell'accordo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Reinserimento di un paese nell'allegato I

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 è inserito il seguente paese:

     

    Repubblica del Camerun.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59.


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