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Document 32014R0706
Commission Implementing Regulation (EU) No 706/2014 of 25 June 2014 amending Regulation (EC) No 972/2006 as regards the import duty applicable to Basmati rice
Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 972/2006 relativo al dazio all'importazione applicabile al riso Basmati
Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 972/2006 relativo al dazio all'importazione applicabile al riso Basmati
GU L 186 del 26.6.2014, pp. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835
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26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 972/2006 relativo al dazio all'importazione applicabile al riso Basmati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo tra l'Unione europea e l'India (2), per quanto riguarda il riso, approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio (3), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario dell'India sia pari a zero. |
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(2) |
L'accordo tra l'Unione europea e il Pakistan (4), per quanto riguarda il riso, approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio (5), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario del Pakistan sia pari a zero. |
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(3) |
Per l'attuazione di tali accordi, l'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6) ha stabilito che le varietà di riso Basmati semigreggio disciplinate da tali accordi dovessero beneficiare di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione. Tali condizioni sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione (7). |
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(4) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007, non contiene disposizioni simili all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per quanto concerne i dazi all'importazione, l'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite, tra l'altro, da un accordo internazionale concluso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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(5) |
Al fine di continuare a rispettare le disposizioni dell'accordo tra l'Unione e l'India nonché quelle dell'accordo tra l'Unione e il Pakistan, è opportuno che il regolamento (CE) n. 972/2006 stabilisca che le varietà di riso Basmati semigreggio disciplinate da tali accordi beneficino di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 972/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento si applica al riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98 , delle seguenti varietà:
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Basmati 217 |
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Basmati 370 |
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Basmati 386 |
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Kernel (Basmati) |
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Pusa Basmati |
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Ranbir Basmati |
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Super Basmati |
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Taraori Basmati (HBC-19) |
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Tipo-3 (Dehradun) |
Nonostante le aliquote dei dazi all'importazione stabilite nella tariffa doganale comune, il riso Basmati semigreggio della varietà di cui al primo comma beneficia di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dal presente regolamento».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 19).
(3) Decisione del Consiglio 2004/617/EC, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17).
(4) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 25).
(5) Decisione 2004/618/EC del Consiglio, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23).
(6) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).