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Document 32014R0687
Commission Implementing Regulation (EU) No 687/2014 of 20 June 2014 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of aviation security measures, equivalence of security standards and cargo and mail security measures Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell'aviazione, l'equivalenza delle norme di sicurezza e misure di sicurezza delle merci e della posta Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell'aviazione, l'equivalenza delle norme di sicurezza e misure di sicurezza delle merci e della posta Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 182 del 21.6.2014, p. 31–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
21.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 687/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell'aviazione, l'equivalenza delle norme di sicurezza e misure di sicurezza delle merci e della posta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) ha dimostrato la necessità di apportare modifiche alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni. |
(2) |
È necessario chiarire, armonizzare o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell'aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, in modo da evitare interpretazioni divergenti della normativa e garantire ulteriormente una migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile. |
(3) |
Le modifiche interessano l'applicazione di un numero limitato di misure relative agli articoli proibiti, ai controlli di sicurezza effettuati su merci, posta, forniture di bordo e per l'aeroporto. |
(4) |
In conformità al regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3), è necessario che la Commissione riconosca l'equivalenza delle norme di sicurezza aerea dei paesi terzi e di altri paesi e territori ai quali non si applica il titolo VI del TFUE a condizione che i criteri stabiliti in tale regolamento siano soddisfatti. |
(5) |
La Commissione ha verificato che gli aeroporti situati nelle isole di Guernsey, Man e Jersey soddisfano i criteri indicati nella parte E dell'allegato al regolamento (CE) n. 272/2009. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 elenca nel proprio allegato i paesi terzi e gli altri paesi e territori ai quali non si applica il titolo VI del TFUE e che si ritiene che applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme di base comuni istituite dal regolamento (CE) n. 272/2009. |
(7) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) e il regolamento (UE) n. 185/2010 stabiliscono requisiti di sicurezza simili per i soggetti che operano nella catena logistica di merci e posta. |
(8) |
I requisiti di sicurezza per il programma di agenti regolamentati e mittenti conosciuti per la sicurezza dell'aviazione civile definito nel regolamento (UE) n. 185/2010 e per il programma doganale di operatore economico autorizzato di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 dovrebbero essere ulteriormente allineati al fine di consentire il riconoscimento reciproco per favorire l'industria interessata e le autorità statali e al tempo stesso mantenere gli attuali livelli di sicurezza. |
(9) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 5 lettera o) dell'allegato si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Il punto 10, lettera b) e il punto 11, lettera b) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o marzo 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).
(4) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
1) |
il capitolo 1 è così modificato:
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2) |
il capitolo 3 è così modificato:
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3) |
il capitolo 4 è così modificato:
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4) |
il capitolo 5 è così modificato:
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5) |
il capitolo 6 è così modificato:
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6) |
l'appendice 6-B è modificata come segue:
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7) |
nell'appendice 6-C, la parte 1 è sostituita dalla seguente: «Parte 1: Organizzazione e responsabilità
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8) |
nell'appendice 6-E, il settimo trattino del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:
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9) |
l'appendice 6-F è sostituita dal testo seguente: «APPENDICE 6-F MERCI E POSTA 6-Fi PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI. 6-Fii PAESI TERZI, NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3, SONO ELENCATI IN UNA DECISIONE SEPARATA DELLA COMMISSIONE. 6-Fiii ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI NONCHÉ DI ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE UE.»; |
10) |
il capitolo 8 è così modificato:
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11) |
il capitolo 9 è così modificato:
|
12) |
il capitolo 12 è così modificato:
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