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Document 32014L0060

    Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)

    GU L 159 del 28.5.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/05/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/60/oj

    28.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 159/1


    DIRETTIVA 2014/60/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 maggio 2014

    relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 93/7/CEE del Consiglio (2) ha subito sostanziali modifiche ad opera delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/100/CE (3) e 2001/38/CE (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    (2)

    Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali in conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 36 TFUE, le pertinenti disposizioni sulla libera circolazione delle merci lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.

    (3)

    Ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 TFUE, gli Stati membri mantengono il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione. Tuttavia, l'Unione svolge un ruolo prezioso nell'incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di proteggere il patrimonio culturale d'importanza europea di cui fanno parte i patrimoni nazionali.

    (4)

    La direttiva 93/7/CEE ha istituito un sistema che permette agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE, che appartengono alle categorie comuni di beni culturali di cui all'allegato di tale direttiva, che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali o del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio (5). Tale direttiva disciplinava anche i beni culturali classificati come patrimonio nazionale che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche ma non rientrano in tali categorie comuni.

    (5)

    La direttiva 93/7/CEE ha istituito una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione con l'Interpol e altri organismi competenti nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione di beni culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche.

    (6)

    La procedura prevista dalla direttiva 93/7/CEE ha costituito un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore nell'ambito del mercato interno, al fine di un ulteriore riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 116/2009, insieme alla direttiva 93/7/CEE, ha introdotto un sistema dell'Unione per la tutela dei beni culturali degli Stati membri.

    (8)

    L'obiettivo della direttiva 93/7/CEE era di assicurare il rientro materiale dei beni culturali nello Stato membro dal cui territorio tali beni erano usciti illecitamente, a prescindere dai diritti di proprietà applicabili a tali beni. L'applicazione di tale direttiva ha, tuttavia, messo in luce i limiti del sistema destinato a ottenere la restituzione di tali beni culturali. Le relazioni sull'applicazione della direttiva ne hanno rivelato una scarsa applicazione a motivo, in particolare, della ristrettezza del suo ambito di applicazione risultante dalle condizioni stabilite nel suo allegato, dei termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dei costi legati alle azioni di restituzione.

    (9)

    L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe estendersi a qualsiasi bene culturale classificato o definito da uno Stato membro, in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, come patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE. La presente direttiva dovrebbe contemplare pertanto beni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico o valore scientifico, siano essi parte di collezioni pubbliche o di altro tipo oppure singoli elementi, siano essi provenienti da scavi regolari o clandestini, purché siano classificati o definiti come patrimonio nazionale. Inoltre, i beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale non dovrebbero più appartenere a categorie o rispettare le soglie di antichità e/o di valore per poter essere restituiti a norma della presente direttiva.

    (10)

    Il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di protezione dei patrimoni nazionali è riconosciuto dall'articolo 36 TFUE. Al fine di promuovere la fiducia reciproca, lo spirito di cooperazione e la mutua comprensione tra gli Stati membri, è opportuno determinare la portata del termine «patrimonio nazionale» nel quadro dell'articolo 36 TFUE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre facilitare la restituzione dei beni culturali nello Stato membro dal cui territorio detti beni sono usciti illecitamente a prescindere dalla data di adesione di tale Stato membro e dovrebbero garantire che la restituzione dei beni in questione non generi costi irragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero poter restituire beni culturali diversi da quelli classificati o definiti come patrimonio nazionale a condizione che rispettino le disposizioni pertinenti TFUE, nonché beni culturali usciti illecitamente anteriormente al 1o gennaio 1993.

    (11)

    È necessario intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per favorire un'applicazione più efficace e uniforme della presente direttiva. A questo fine, è opportuno imporre alle autorità centrali di cooperare in modo efficiente tra di loro e di scambiarsi informazioni sui beni culturali usciti illecitamente attraverso l'uso del sistema di informazione del mercato interno («IMI») previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per migliorare l'attuazione della presente direttiva, è opportuno creare un modulo del sistema IMI specificamente concepito per i beni culturali. È altresì auspicabile che le altre autorità competenti degli Stati membri utilizzino, ove opportuno, lo stesso sistema.

    (12)

    Al fine di garantire la protezione dei dati personali, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbero essere conformi alle norme enunciate nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e, qualora sia utilizzato l'IMI, nel regolamento (UE) n. 1024/2012. Le definizioni utilizzate nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbero applicarsi anche ai fini della presente direttiva.

    (13)

    Il termine per verificare se il bene culturale reperito in un altro Stato membro costituisce un bene culturale ai sensi della direttiva 93/7/CEE è stato giudicato troppo breve nella pratica, per cui dovrebbe essere portato a sei mesi. Un termine più lungo dovrebbe permettere agli Stati membri di adottare le misure necessarie alla conservazione del bene culturale e, all'occorrenza, evitare che sia sottratto alla procedura di restituzione.

    (14)

    È altrettanto opportuno portare il termine per esercitare l'azione di restituzione a tre anni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro dal cui territorio il bene culturale è uscito illecitamente viene a conoscenza del luogo in cui si trova il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore. L'estensione di tale termine dovrebbe facilitare la restituzione e scoraggiare l'uscita illecita di beni del patrimonio culturale. A fini di chiarezza, è opportuno precisare che il termine per esercitare l'azione comincia a decorrere dalla data in cui viene a conoscenza dei fatti l'autorità centrale dello Stato membro dal cui territorio il bene culturale è uscito illecitamente.

    (15)

    La direttiva 93/7/CEE prevedeva che l'azione di restituzione si prescrivesse dopo trent'anni dalla data in cui il bene culturale era uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte di collezioni pubbliche e dei beni appartenenti agli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione è soggetta a un termine più lungo in determinate circostanze. Considerato che nel diritto nazionale degli Stati membri possono vigere accordi speciali di tutela intercorrenti con istituzioni religiose diverse da quelle ecclesiastiche, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche a queste tali istituzioni religiose.

    (16)

    Nelle conclusioni sulla prevenzione e il contrasto dei reati a danno dei beni culturali, adottate il 13 e 14 dicembre 2011, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di adottare misure volte a rafforzare l'efficacia della prevenzione della criminalità relativa ai beni culturali e della lotta contro tale fenomeno. Ha raccomandato alla Commissione di prestare sostegno agli Stati membri per tutelare in modo efficace i beni culturali al fine di prevenirne e combatterne il traffico illecito e, ove opportuno, di promuovere misure complementari. Inoltre, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di prendere in considerazione la ratifica della convenzione dell'Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 17 novembre 1970, e della convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995.

    (17)

    È opportuno garantire che tutti i soggetti sul mercato mostrino diligenza nelle operazioni relative ai beni culturali. Le conseguenze dell'acquisizione di un bene culturale di provenienza illecita saranno davvero dissuasive solo se il pagamento dell'indennizzo è accompagnato dall'obbligo per il possessore del bene di dimostrare l'esercizio della diligenza richiesta. Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di prevenzione e lotta contro il traffico illecito di beni culturali, la presente direttiva dovrebbe stabilire per il possessore l'obbligo di dimostrare di aver esercitato la diligenza richiesta all'atto dell'acquisizione del bene, ai fini dell'indennizzo.

    (18)

    Sarebbe altresì utile che ogni persona, in particolare ogni soggetto del mercato, avesse facilmente accesso alle informazioni pubbliche sui beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero cercare di facilitare l'accesso a tali informazioni pubbliche.

    (19)

    Al fine di favorire un'interpretazione uniforme della nozione di diligenza richiesta, la presente direttiva dovrebbe precisare quali criteri non esaustivi debbano essere presi in considerazione per determinare l'effettivo esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore all'atto dell'acquisizione del bene.

    (20)

    Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire la restituzione dei beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio degli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (21)

    Poiché i compiti del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 116/2009 sono diventati obsoleti a causa della soppressione dell'allegato della direttiva 93/7/CEE, è opportuno sopprimere i riferimenti a detto comitato. Tuttavia, al fine di mantenere la piattaforma per lo scambio di esperienze e buone prassi sull'applicazione della presente direttiva tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti provenienti dalle autorità centrali degli Stati membri incaricate dell'applicazione della presente direttiva, che dovrebbe partecipare, tra l'altro, al processo di elaborazione di un modulo del sistema IMI per i beni culturali.

    (22)

    Poiché l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 contiene un elenco delle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa negli atti dell'Unione attuati mediante l'IMI, è opportuno modificare il suddetto allegato per includervi la presente direttiva.

    (23)

    L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

    (24)

    La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica alla restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale, di cui all'articolo 2, punto 1, che sono usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)   «bene culturale»: un bene che è classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» secondo la legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 TFUE;

    2)   «bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»: un bene:

    a)

    uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione delle norme di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CE) n. 116/2009, o

    b)

    non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;

    3)   «Stato membro richiedente»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale;

    4)   «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale che è uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;

    5)   «restituzione»: il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;

    6)   «possessore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;

    7)   «detentore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui;

    8)   «collezioni pubbliche»: le collezioni, classificate come pubbliche conformemente alla legislazione di uno Stato membro, di proprietà di tale Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in tale Stato membro oppure di un ente che sia situato nel territorio di tale Stato membro, a condizione che il suddetto ente sia di proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale, oppure che sia finanziato in modo significativo dagli stessi.

    Articolo 3

    I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

    La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    Articolo 5

    Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

    1)

    individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare la ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;

    2)

    effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;

    3)

    facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione sia effettuata entro sei mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;

    4)

    prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;

    5)

    impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale sia sottratto alla procedura di restituzione;

    6)

    svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 6, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto e a condizione che lo Stato membro richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

    Al fine di cooperare e consultarsi tra di loro, le autorità centrali degli Stati membri utilizzano un modulo del sistema d'informazione del mercato interno («l'IMI») stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali. Possono inoltre avvalersi dell'IMI per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal loro territorio. Gli Stati membri decidono in merito all'uso dell'IMI da parte delle altre autorità competenti ai fini della presente direttiva.

    Articolo 6

    Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

    Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

    a)

    un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta un bene culturale;

    b)

    una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

    Articolo 7

    L'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale competente dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

    L'autorità centrale competente dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

    Gli scambi d'informazioni avvengono mediante l'IMI conformemente alle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, senza pregiudizio della possibilità per le autorità centrali competenti di ricorrere ad altri mezzi di comunicazione oltre all'IMI.

    Articolo 8

    1.   Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente è venuta a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

    In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.

    Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 2, punto 8, e dei beni appartenenti a inventari delle istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

    2.   L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita del bene culturale dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

    Articolo 9

    Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 14, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

    Articolo 10

    Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato membro richiesto accorda al possessore un equo indennizzo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione che il possessore dimostri di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

    Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.

    In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

    Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

    Articolo 11

    Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 5, punto 4.

    Articolo 12

    Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 10 e delle spese di cui all'articolo 11 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

    Articolo 13

    La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

    Articolo 14

    La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1o gennaio 1993.

    Articolo 15

    1.   Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alla restituzione di beni culturali diversi da quelli definiti all'articolo 2, punto 1.

    2.   Ciascuno Stato membro può applicare la disciplina prevista nella presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1993.

    Articolo 16

    La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

    Articolo 17

    1.   Entro il 18 dicembre 2015 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

    2.   Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione che valuti l'applicazione e l'efficacia della presente direttiva. Tale relazione è accompagnata, se necessario, da proposte idonee.

    Articolo 18

    All'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto seguente:

    «8.

    Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (9): articoli 5 e 7.

    Articolo 19

    1.   Entro il 18 dicembre 2015 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 1, all'articolo 5, primo comma, punto 3, all'articolo 5, secondo comma, all'articolo 7, terzo comma, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, primo e secondo comma, e all'articolo 17, paragrafo 1, della presente direttiva.

    Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 20

    La direttiva 93/7/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato 1, parte A, è abrogata a decorrere dal 19 dicembre 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato 1, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

    Articolo 21

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 2, punti da 2 a 8, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, primo comma, punti 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 6, l'articolo 7, primo e secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, terzo e quarto comma e gli articoli da 11 a 16 si applicano a decorrere dal 19 dicembre 2015.

    Articolo 22

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

    (2)  Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74).

    (3)  Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).

    (4)  Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

    (5)  Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

    (7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 74).

    (8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


    ALLEGATO I

    PARTE A

    Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

    (di cui all'articolo 20)

    Direttiva 93/7/CEE del Consiglio

    (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74).

    Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).

    Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

    PARTE B

    Termini di recepimento nel diritto interno

    (di cui all'articolo 20)

    Direttiva

    Termine di recepimento

    93/7/CEE

    15.12.1993 (15.3.1994 per Belgio, Germania e Paesi Bassi)

    96/100/CE

    1.9.1997

    2001/38/CE

    31.12.2001


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Direttiva 93/7/CEE

    Presente direttiva

    Articolo 1

    Articolo 1, punto 1, primo trattino

    Articolo 2, punto 1

    Articolo 1, punto 1, secondo trattino, parte introduttiva

    Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, prima frase

    Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, seconda frase

    Articolo 2, punto 8

    Articolo 1, punto 1, secondo trattino, secondo sottotrattino

    Articolo 1, punto 2, primo trattino

    Articolo 2, punto 2, lettera a)

    Articolo 1, punto 2, secondo trattino

    Articolo 2, punto 2, lettera b)

    Articolo 1, punti da 3 a 7

    Articolo 2, punti da 3 a 7

    Articolo2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4, parte introduttiva

    Articolo 5, primo comma, parte introduttiva

    Articolo 4, punti 1 e 2

    Articolo 5, primo comma, punti 1 e 2

    Articolo 4, punto 3

    Articolo 5, primo comma, punto 3

    Articolo 4, punti da 4 a 6

    Articolo 5, primo comma, punti da 4 a 6

    Articolo 5, secondo comma

    Articolo 5, primo comma

    Articolo 6, primo comma

    Articolo 5, secondo comma, primo trattino

    Articolo 6, secondo comma, lettera a)

    Articolo 5, secondo comma, secondo trattino

    Articolo 6, secondo comma, lettera b)

    Articolo 6, primo comma

    Articolo 7, primo comma

    Articolo 6, secondo comma

    Articolo 7, secondo comma

    Articolo 7, terzo comma

    Articolo 7, paragrafi 1 e 2

    Articolo 8, paragrafi 1 e 2

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9, primo comma

    Articolo 10, primo comma

    Articolo 9, secondo comma

    Articolo 10, secondo comma

    Articolo 9, terzo e quarto comma

    Articolo 10, terzo e quarto comma

    Articoli da 10 a 15

    Articoli da 11 a 16

    Articolo 16, paragrafi 1 e 2

    Articolo 17, paragrafi 1 e 2

    Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 16, paragrafo 4

    Articolo 17

    Articolo 18

    Articolo 18

    Articolo 19

    Articolo 20

    Articolo 21

    Articolo 19

    Articolo 22

    Allegato

    Allegato I

    Allegato II


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