EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0933

Decisione 2014/933/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

GU L 365 del 19.12.2014, p. 152–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/933/oj

19.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/152


DECISIONE 2014/933/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1).

(2)

In considerazione del protrarsi dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio ritiene opportuno adottare misure per imporre restrizioni ulteriori agli investimenti in Crimea e a Sebastopoli.

(3)

I divieti di investimento di cui alla presente decisione e le restrizioni al commercio di beni e tecnologie per l'uso in alcuni settori in Crimea o a Sebastopoli dovrebbero applicarsi alle entità che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Crimea o a Sebastopoli, alle società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli, nonché alle succursali e altre entità operanti in Crimea o a Sebastopoli.

(4)

Si dovrebbero inoltre imporre restrizioni allo scambio di beni e tecnologie da utilizzare in taluni settori in Crimea o a Sebastopoli. Ai fini della presente decisione, il luogo di utilizzo di beni e tecnologie dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione di elementi oggettivi, tra cui ma non solo la destinazione della spedizione, i codici postali di recapito, eventuali indicazioni sul luogo di consumo e l'indicazione documentata da parte dell'importatore. La nozione di luogo di utilizzo dovrebbe applicarsi a beni e tecnologie che sono usati in modo continuativo in Crimea e a Sebastopoli.

(5)

È opportuno vietare i servizi nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, incluso il settore marittimo.

(6)

I divieti e le restrizioni di cui alla presente decisione non possono essere intesi come divieti o restrizioni del transito di persone fisiche o giuridiche o entità dell'Unione nel territorio della Crimea o di Sebastopoli.

(7)

I divieti e le restrizioni di cui alla presente decisione non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea e di Sebastopoli, qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati ad essere usati in Crimea o a Sebastopoli, o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate stabilite o ubicate in Crimea o a Sebastopoli.

(8)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(9)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 2014/386/PESC è così modificata:

1)

gli articoli da 4 bis a 4 sexies sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   Sono vietati:

a)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili in Crimea o a Sebastopoli;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;

c)

la concessione di finanziamenti a entità in Crimea o a Sebastopoli o per il fine documentato di finanziare entità in Crimea o a Sebastopoli;

d)

la creazione di imprese in partecipazione con entità in Crimea o a Sebastopoli;

e)

la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).

I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea e di Sebastopoli se i relativi investimenti non sono destinati a entità in Crimea e a Sebastopoli.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1:

a)

si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014;

b)

non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 ter

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,

a)

a entità in Crimea o a Sebastopoli, o

b)

per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli,

nei seguenti settori:

i)

trasporti;

ii)

telecomunicazioni;

iii)

energia;

iv)

esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

2.   La fornitura di:

a)

assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;

b)

finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate

è vietata.

3.   I divieti di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se non vi sono ragionevoli motivi per determinare che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 saranno utilizzati in Crimea o a Sebastopoli.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità e conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

Articolo 4 quater

1.   È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto o da un accordo conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 quinquies

1.   Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, purché:

a)

sia necessaria per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, situate in Crimea o a Sebastopoli; o

b)

sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati in Crimea o a Sebastopoli.

2.   Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza.

3.   Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.

Articolo 4 sexies

1.   È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, compresi i servizi connessi al turismo marittimo.

2.   È vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti porti che devono essere coperti dal presente paragrafo.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti ubicati nella penisola di Crimea per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso e scalo in porto entro5 giorni lavorativi.

4.   I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014, o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.»

;

2)

gli articoli 4 septies e 4 octies sono soppressi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70.


Top