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Document 32013R0895

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 895/2013 della Commissione, del 18 settembre 2013 , recante duecentoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    GU L 249 del 19.9.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/895/oj

    19.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 895/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 18 settembre 2013

    recante duecentoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    L'11 settembre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Capo del servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    La voce seguente è depennata dall’elenco "Persone fisiche":

    "Mufti Rashid Ahmad Ladehyanoy (alias (a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, (b) Ahmad, Mufti Rasheed, (c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) fondatore di Al-Rashid Trust. (b) Sarebbe deceduto in Pakistan il 18 febbraio 2002. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001."


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