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Document 32013R0482

Regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 139 del 25.5.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/482/oj

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 482/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva e paragrafi 4 e 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche. Esso istituisce anche gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell’Unione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce che le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell’allegato II, parte 1, di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario, corrispondente alla partita interessata, indicato in tale parte.

(3)

Nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 sono elencate quattro parti del territorio del Botswana come regioni in provenienza dalle quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di determinate carni fresche. Queste regioni comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza.

(4)

Nel marzo 2013 la Commissione ha effettuato un audit in Botswana allo scopo di valutare il sistema di controlli di polizia sanitaria in atto, in particolare per quanto riguarda l’afta epizootica. Dall’audit è emerso che il rischio di introduzione dell’afta epizootica nelle zone veterinarie di sorveglianza 6 e 4a del territorio di tale paese terzo non può essere considerato trascurabile.

(5)

La sorveglianza ha consentito d’individuare la presenza del virus dell’afta epizootica in capre e selvaggina selvatica nell’area di sorveglianza intensiva della zona veterinaria di sorveglianza 6. Tale area di sorveglianza intensiva non è autorizzata a esportare carni fresche nell’Unione. La sua vicinanza all’area della zona veterinaria di sorveglianza 6 da cui tali esportazioni sono autorizzate costituisce comunque un rischio.

(6)

La zona veterinaria di sorveglianza 4a confina con altre aree del Botswana da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nell’Unione. Dall’audit della Commissione sono emerse carenze per quanto riguarda i controlli di polizia sanitaria nella zona veterinaria di sorveglianza 4a. È stata inoltre constatata una serie di carenze riguardanti la delimitazione di tale zona dalle aree da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nell’Unione. Queste carenze rappresentano un rischio non trascurabile in relazione all’afta epizootica.

(7)

Dall’audit della Commissione è inoltre risultato che il sistema di verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali è ben organizzato nel resto del territorio del Botswana e che è migliorato rispetto alla situazione riscontrata nel precedente audit del 2011.

(8)

Visto il rischio di introduzione dell’afta epizootica tramite l’importazione nell’Unione di carni fresche delle specie sensibili a tale malattia dalle zone veterinarie di sorveglianza 6 e 4a del Botswana, è tuttavia opportuno sospendere l’autorizzazione ad esportare nell’Unione queste carni fresche provenienti da tali zone veterinarie di sorveglianza.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 maggio 2011

26 giugno 2012

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 ottobre 2008

20 gennaio 2009

BW-4

La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica

BOV

F

1

28 maggio 2013

18 febbraio 2011

BW-5

La zona veterinaria di sorveglianza 6, tranne la zona di sorveglianza intensiva nella zona 6 tra la frontiera con lo Zimbabwe e l’autostrada A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28 maggio 2013

26 giugno 2012»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


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