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Document 32013R0463
Commission Regulation (EU) No 463/2013 of 17 May 2013 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I, II and IV thereto to technical progress Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 463/2013 della Commissione, del 17 maggio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I, II e IV al progresso tecnico Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 463/2013 della Commissione, del 17 maggio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I, II e IV al progresso tecnico Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 134 del 18.5.2013, p. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009
18.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 463/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I, II e IV al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il termine «kainit» (in italiano «kainite») è stato usato nella tabella A.3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 2003/2003 (versione inglese) come denominazione del tipo di concime in riferimento al sale grezzo di potassio. L’accezione di tale termine si è successivamente ristretta a un unico tipo specifico di sale grezzo di potassio, il che comporta una potenziale restrizione al commercio per i produttori interessati a commercializzare altre fonti di sali di potassio. Al fine di prevenire tale restrizione e agevolare pertanto l’accesso dei coltivatori degli Stati membri a una maggiore varietà di sali di potassio si rende opportuno adottare in tali voci una denominazione più generica per tale tipo di concime, correggendo di conseguenza ogni riferimento al termine «kainit». È opportuno concedere ai produttori di sali grezzi di potassio un periodo di transizione per adeguare l’etichettatura alle nuove norme. |
(2) |
L’acido lignosolfonico è un materiale complesso ricavabile da diverse fonti lignee. Data la disponibilità in commercio di diversi gradi di qualità è importante adattare al progresso tecnico le prescrizioni in fatto di qualità imposte ai prodotti da commercializzare come concimi CE. |
(3) |
Le sostanze di calcinazione, conosciute anche come concimi calcici, riducono l’acidità del suolo e in tal modo possono anche fornire l’uno o l’altro dei nutrienti magnesio e calcio ovvero entrambi. I produttori di sostanze di calcinazione subiscono la disomogeneità delle norme nazionali che causa distorsioni del mercato interno. È quindi opportuno aggiungere le sostanze di calcinazione ai tipi di concimi figuranti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 in modo da permetterne la libera circolazione sul mercato interno. Inoltre il Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) ha elaborato norme EN per i metodi di analisi delle sostanze di calcinazione. Al fine di rendere obbligatorio il rispetto di tali norme è d’uopo inserirle nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 che definisce i metodi di campionamento e di analisi. |
(4) |
È opportuno concedere un periodo di transizione affinché i produttori di sostanze di calcinazione abbiano il tempo di adeguarsi alle nuove norme EN. |
(5) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 definisce le tolleranze relative al titolo di nutrienti dichiarato. È opportuno modificare l’allegato II per inserire tali tolleranze ammesse anche per le sostanze di calcinazione. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei concimi CE sia effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi stabiliti dal relativo allegato IV. Alcuni di tali metodi non sono però riconosciuti a livello internazionale e vanno sostituiti dalle norme EN recentemente elaborate dal Comitato europeo di normalizzazione. |
(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Emendamenti
1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
2. L’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
3. L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
A titolo di deroga al secondo paragrafo dell’articolo 3 i produttori possono applicare quanto prescritto dall’allegato I, punto 1, prima del 7 dicembre 2014.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il punto 1 dell’allegato I si applica dal 7 dicembre 2014.
3. Il punto 3 dell’allegato I, il punto 2 dell’allegato II e il punto 4 dell’allegato III si applicano dal 7 giugno 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) |
nella sezione A.3, le voci 1 e 2 della tabella sono sostituite da quanto appresso:
|
2) |
nella sezione E.3.2 la tabella è sostituita dalla seguente:
|
3) |
è aggiunta la seguente sezione G: «G. Sostanze di calcinazione I termini “SOSTANZA DI CALCINAZIONE” sono aggiunti dopo i termini “Concime CE”. Tutte le proprietà indicate nelle tabelle delle sezioni da G.1 a G.5 si riferiscono al prodotto quale commercializzato, salva diversa specifica. Se agitate in acqua, le sostanze di calcinazione granulate prodotte per aggregazione di particelle primarie più piccole devono disaggregarsi in particelle con distribuzione delle dimensioni corrispondente a quanto indicato nelle descrizioni per ogni tipo, misurata mediante il metodo 14.9 “Determinazione dello sgretolamento dei granulati”. G.1. Calce naturale
G.2. Varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi di origine naturale
G.3. Varietà di calce ottenute da processi industriali
G.4. Calce mista
G.5. Miscele di sostanze di calcinazione con altri tipi di concimi CE
|
(1) Solo a titolo informativo.
(2) Per motivi correlati alla qualità, il relativo titolo di idrossile fenolico e il relativo titolo di zolfo organico misurati secondo quanto prescritto da EN 16109 devono essere superiori rispettivamente a 1,5 % e 4,5 %.»
ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:
1) |
la sezione 1.3. è così modificata:
|
2) |
è aggiunta la seguente sezione 5: «5. Sostanze di calcinazione La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato di calcio e magnesio è di:
La tolleranza ammessa in rapporto al valore neutralizzante dichiarato è di:
La tolleranza applicabile alla percentuale dichiarata di materiale passante a dimensione specifica del setaccio è di:
|
ALLEGATO III
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003, sezione B, è modificato come segue:
1) |
la voce «Metodo 6.1» è sostituita dal testo seguente: « Determinazione dei cloruri in assenza di sostanza organica EN 16195: Concimi — Determinazione dei cloruri in assenza di sostanza organica Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |
2) |
il testo relativo ai metodi da 8.6 a 8.8 è sostituito dal seguente: « Titolazione con permanganato del calcio estratto in seguito a precipitazione come ossalato EN 16196: Concimi — Titolazione con permanganato del Calcio estratto in seguito a precipitazione come ossalato Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione del magnesio mediante spettrometria di assorbimento atomico EN 16197: Concimi — Determinazione del magnesio mediante spettrometria di assorbimento atomico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione del magnesio mediante complessometria EN 16198: Concimi — Determinazione del magnesio mediante complessometria Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |
3) |
la voce «Metodo 8.10» è sostituita dal testo seguente: « Determinazione del sodio estratto mediante spettrometria di emissione di fiamma EN 16199: Concimi — Determinazione del sodio estratto mediante spettrometria di emissione di fiamma Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |
4) |
sono aggiunti i seguenti metodi appartenenti alla serie 14: « Sostanze di calcinazione
Determinazione della distribuzione granulometrica delle sostanze calcinanti mediante stacciatura allo stato secco e umido EN 12948: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione della distribuzione granulometrica mediante stacciatura allo stato secco e umido Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione della reattività di correttivi a base di carbonati e silicati con acido cloridrico EN 13971: Correttivi a base di carbonati e silicati — Determinazione della reattività — Metodo per titolazione potenziometrica con acido cloridrico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione della reattività — Metodo per titolazione automatica con acido citrico EN 16357: Correttivi calcici a base di carbonati — Determinazione della reattività — Metodo per titolazione automatica con acido cloridrico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione del valore di neutralizzazione dei correttivi calcici EN 12945: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del valore di neutralizzazione — Metodi di titolazione Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione del calcio nei correttivi calcici mediante metodo all’ossalato EN 13475: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di calcio — Metodo all’ossalato Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione del contenuto di calcio e magnesio nei correttivi calcici mediante metodo complessometrico EN 12946: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di calcio e magnesio — Metodo complessometrico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione del magnesio nei correttivi calcici per spettrometria di assorbimento atomico EN 12947: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di magnesio — Metodo per spettrometria di assorbimento atomico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione del contenuto in acqua EN 12048: Concimi e correttivi calcici allo stato solido — Determinazione del contenuto in acqua — Metodo gravimetrico per essiccamento a 105 °C + /– 2 °C Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione dello sgretolamento dei granulati EN 15704: Correttivi calcici e magnesiaci — Determinazione dello sgretolamento di carbonati di calcio e di calcio/magnesio granulati per azione dell’acqua Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Determinazione dell’impatto del prodotto per incubazione del suolo EN 14984: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione dell’impatto del prodotto sul pH del suolo — Metodo di incubazione del suolo Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |