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Document 32013R0071

Regolamento di esecuzione (UE) n. 71/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa all’Uruguay nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti in provenienza dai quali è autorizzata l’introduzione di carni fresche nell’Unione e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per gli ovini e i caprini destinati all’allevamento o alla produzione dopo l’importazione Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 26 del 26.1.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/71/oj

26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 71/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa all’Uruguay nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti in provenienza dai quali è autorizzata l’introduzione di carni fresche nell’Unione e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per gli ovini e i caprini destinati all’allevamento o alla produzione dopo l’importazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, lettera e), e l’articolo 13, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare la frase introduttiva e i punti 1 e 4 dell’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di partite di animali vivi o carni fresche. Esso stabilisce inoltre gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti che soddisfano determinati criteri e in provenienza dai quali l’introduzione di tali partite nell’Unione è quindi autorizzata.

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 autorizza l’importazione di carni bovine fresche disossate e frollate da tutto il territorio dell’Uruguay.

(3)

L’Uruguay è indenne da afta epizootica ma pratica la vaccinazione. Il suo stato sanitario generale per i bovini è quindi diverso da quello dell’Unione. Di conseguenza l’Uruguay può esportare unicamente carni bovine fresche disossate e frollate. Le prescrizioni in materia di importazioni prevedono che i bovini destinati alla macellazione, le cui carni fresche sono destinate all’esportazione nell’Unione, siano trasportati direttamente dall’azienda di origine al macello. Questa norma impedisce a numerose piccole aziende di produrre per il mercato dell’Unione, poiché i loro animali passano sempre per centri di raccolta o mercati di bestiame prima della macellazione.

(4)

Un audit dell’Unione effettuato nel marzo 2012 ha confermato che il sistema uruguayano di identificazione degli animali e di registrazione dei loro spostamenti consente ai veterinari incaricati della certificazione di verificare gli spostamenti precedenti. Il sistema garantisce quindi che gli animali siano rimasti per 40 giorni in un’azienda prima di essere trasportati al macello. L’Uruguay può anche garantire il rispetto delle condizioni di polizia sanitaria dell’Unione applicabili alle importazioni di bovini destinati alla macellazione le cui carni fresche disossate e frollate sono destinate all’esportazione nell’Unione, anche se tali animali passano per centri di raccolta e/o mercati prima della macellazione, grazie a un sistema che identifica individualmente ciascun bovino, in modo tale che è possibile risalire alla sua origine.

(5)

L’Uruguay offre pertanto garanzie sufficienti che tutti i bovini la cui carne è destinata all’esportazione nell’Unione abbiano lo stesso stato sanitario quando passano per un centro di raccolta (mercati compresi) in Uruguay prima della macellazione. Di conseguenza è opportuno adeguare la voce relativa a tale paese figurante nell’elenco dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(6)

Due riferimenti a note nella parte II.2 del modello di certificato «OVI-X» figurante nell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contengono un errore. Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Nella parte 1 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, la riga relativa all’Uruguay è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo

Codice del territorio

Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Termine finale(2)

Termine iniziale(3)

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

«UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BOV

A e J

1

 

1o novembre 2001»

OVI

A

1

 

 

Articolo 2

Disposizioni di rettifica

Nell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, la parte II del modello di certificato «OVI-X» è rettificata come segue:

a)

al punto II.2.8, il testo:

«(1) [II.2.8.2.

sono animali destinati alla produzione nati e rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie;]»

è sostituito dal seguente:

«(2) [II.2.8.2.

sono animali destinati alla produzione nati e rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie;]»

b)

al punto II.2.9, la frase introduttiva:

«sono/sono stati(1) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,»

è sostituita dalla seguente:

«sono/sono stati(2) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pagg. 321-360.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


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