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Document 32013D0755

    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013 , relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea ( «Decisione sull’associazione d’oltremare» )

    GU L 344 del 19.12.2013, p. 1–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021D1764

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/755/oj

    19.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/1


    DECISIONE 2013/755/UE DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2013

    relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea

    («Decisione sull’associazione d’oltremare»)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 203,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La presente decisione sostituisce la decisione 2001/822/CE del Consiglio (1) che si applica fino al 31 dicembre 2013. A norma dell’articolo 62 della decisione 2001/822/CE, il Consiglio stabilisce le disposizioni da prevedere in vista dell’ulteriore applicazione dei principi di cui agli articoli da 198 a 202 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    (2)

    Nelle conclusioni del 22 dicembre 2009 sulle relazioni tra l’UE e i paesi e territori d’oltremare (PTOM) il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a rivedere la decisione sull’associazione d’oltremare entro luglio 2012. Il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione di fondare il futuro partenariato tra l’Unione e i PTOM su tre grandi pilastri: 1) il miglioramento della competitività; 2) il rafforzamento della capacità di adattamento; e 3) la riduzione della vulnerabilità e la promozione della cooperazione e dell’integrazione fra i PTOM e altri partner e regioni vicine.

    (3)

    La Commissione ha organizzato una consultazione pubblica tra giugno e ottobre 2008 e ha proposto una serie di orientamenti per una nuova decisione sull’associazione. I risultati di tale consultazione sono stati sintetizzati in una comunicazione del 6 novembre 2009 dal titolo «Elementi di un nuovo partenariato tra l’UE e i paesi e territori d’oltremare (PTOM)».

    (4)

    Il TFUE e il diritto derivato non si applicano automaticamente ai PTOM, fatta eccezione per alcune disposizioni che dispongono espressamente il contrario. I PTOM, che non sono paesi terzi né fanno parte del mercato unico, devono adempiere gli obblighi commerciali stabiliti per i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le norme di origine, il rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie e le misure di salvaguardia.

    (5)

    La relazione speciale tra l’Unione e i PTOM dovrebbe fondarsi non più sull’impostazione classica della cooperazione allo sviluppo, ma piuttosto su un partenariato reciproco per sostenere lo sviluppo sostenibile dei PTOM. Inoltre, la solidarietà tra l’Unione e i PTOM dovrebbe basarsi sulle loro relazioni speciali e sulla loro appartenenza alla stessa «famiglia europea».

    (6)

    Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.

    (7)

    Data la posizione geografica dei PTOM, la cooperazione tra essi e i paesi vicini, nonostante la diversa posizione dei diversi soggetti di una determinata zona geografica nei confronti del diritto dell’Unione, dovrebbe essere perseguita nell’interesse di tutte le parti, rivolgendo particolare attenzione alle questioni di interesse comune e alla promozione dei valori e delle norme dell’Unione. Inoltre, i PTOM possono fungere da piattaforme o centri di eccellenza regionali nelle rispettive regioni.

    (8)

    L’Unione dovrebbe sostenere le politiche e le strategie di un PTOM in un settore di interesse reciproco sulla base dei bisogni specifici, del potenziale e delle scelte del PTOM in questione.

    (9)

    L’associazione dovrebbe puntare a garantire la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici quale elemento fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile.

    (10)

    I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici potrebbero incidere sull’ambiente naturale dei PTOM e costituire una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L’adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell’energia sostenibile contribuirebbe all’adeguamento ai cambiamenti climatici e all’attenuazione dei loro effetti nei PTOM.

    (11)

    Nelle relazioni tra l’Unione e i PTOM dovrebbe essere riconosciuto il ruolo importante che i PTOM potrebbero svolgere nel contribuire agli impegni assunti dall’Unione nel quadro degli accordi multilaterali in tema di ambiente.

    (12)

    È importante aiutare i PTOM a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e, di conseguenza, la loro vulnerabilità collegata all’accesso ai combustibili e alla volatilità dei prezzi, rendendo così le loro economie più resistenti e meno vulnerabili agli shock esterni.

    (13)

    L’Unione potrebbe aiutare i PTOM a ridurre la loro vulnerabilità alle catastrofi e sostenere le azioni e le misure che intraprendono a tal fine.

    (14)

    Gli effetti della posizione isolata dei PTOM costituiscono un ostacolo alla loro competitività ed è quindi importante migliorarne l’accessibilità.

    (15)

    L’Unione e i PTOM riconoscono l’importanza dell’istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.

    (16)

    I progressi nello sviluppo economico e sociale dei PTOM dovrebbero essere reciprocamente vantaggiosi ed essere mirati a rafforzare la competitività dell’economia dei PTOM, nonché ad assicurare il benessere e l’inclusione sociali, in particolare per i gruppi vulnerabili e i disabili. A tal fine, la cooperazione tra l’Unione e i PTOM dovrebbe prevedere lo scambio di informazioni e delle migliori prassi nei settori interessati, tra cui lo sviluppo delle competenze e la protezione sociale, oltre a promuovere i diritti dei disabili, nel rispetto dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, l’associazione tra l’Unione e i PTOM dovrebbero contribuire a promuovere il lavoro dignitoso, comprese le migliori pratiche in materia di dialogo sociale, nonché il rispetto delle norme fondamentali del lavoro, le pari opportunità, la non discriminazione e l’accessibilità nei PTOM e nelle regioni cui appartengono.

    (17)

    Il turismo potrebbe costituire un’area di cooperazione fra l’Unione e i PTOM. L’obiettivo della cooperazione dovrebbe essere sostenere gli sforzi che le autorità competenti dei PTOM compiono per trarre il massimo vantaggio dal turismo locale, regionale e internazionale e incentivare i flussi finanziari provenienti dai settori privati dell’Unione e da altre fonti a sostegno dello sviluppo del turismo nei PTOM. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla necessità d’integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni e alla tutela dell’ambiente.

    (18)

    L’incidenza delle malattie trasmissibili nei PTOM, come la dengue nella regione dei Caraibi e del Pacifico e la Chikungunya nella regione dell’Oceano Indiano, può avere effetti nefasti sulla salute e sull’economia. Oltre a diminuire la produttività delle popolazioni colpite, le epidemie nei PTOM possono avere pesanti ripercussioni sul turismo, che rappresenta uno dei pilastri di numerose economie dei PTOM. Considerato il numero elevato di turisti e di lavoratori migranti che si recano nei PTOM, questi ultimi sono esposti all’importazione di malattie infettive. Inversamente, il numero elevato di persone che tornano dai PTOM può costituire un veicolo di introduzione di malattie trasmissibili in Europa. È quindi fondamentale per la sostenibilità delle economie dei PTOM che dipendono fortemente dal turismo, garantire un «turismo sicuro».

    (19)

    L’associazione tra l’Unione e i PTOM dovrebbe tenere nel debito conto la diversità e l’identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.

    (20)

    L’Unione riconosce l’importanza di sviluppare un partenariato più attivo con i PTOM per quanto riguarda il buon governo e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la corruzione.

    (21)

    La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l’Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all’obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della protezione dell’ambiente.

    (22)

    L’evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, tocca da vicino sia l’Unione, principale partner commerciale dei PTOM, che gli Stati ACP vicini ai PTOM e gli altri partner economici.

    (23)

    I PTOM sono ambienti insulari fragili che richiedono una protezione adeguata, tra l’altro per quanto attiene alla gestione dei rifiuti. Quanto ai rifiuti radioattivi, tale protezione è prevista ai sensi dell’articolo 198 del trattato Euratom e del relativo diritto derivato, fatta eccezione per la Groenlandia, a cui non si applica tale trattato. Relativamente ad altri rifiuti, occorrerebbe specificare quali norme dell’Unione vadano applicate nei confronti dei PTOM.

    (24)

    La presente decisione dovrebbe prevedere norme di origine più flessibili, comprese nuove possibilità di cumulo dell’origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l’Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell’Unione in esenzione da dazi e da contingenti nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate dell’Unione (2), sempre a determinate condizioni. Tali condizioni sono necessarie per impedire l’elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.

    (25)

    È opportuno aggiornare le procedure per la certificazione dell’origine PTOM, nell’interesse degli operatori e delle amministrazioni interessate nei PTOM. Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa tra l’Unione e i PTOM dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.

    (26)

    È opportuno stabilire i metodi della cooperazione amministrativa e prevedere la possibilità di revocare temporaneamente il regime di trattamento preferenziale nei confronti della totalità o di parte dei prodotti provenienti dai PTOM in caso di frode, irregolarità o inosservanza sistematica delle norme relative all’origine dei prodotti, o di mancata cooperazione amministrativa. Inoltre, è opportuno stabilire disposizioni di salvaguardia e di vigilanza sufficientemente dettagliate. In tale modo le autorità competenti dei PTOM e dell’Unione, come anche gli operatori economici, potrebbero fare affidamento su norme e procedure chiare e trasparenti. Infine, è nell’interesse di tutte le parti garantire la corretta applicazione delle procedure e delle modalità che consentono ai PTOM di esportare merci verso l’Unione in esenzione da dazi e contingenti.

    (27)

    Tenuto conto degli obiettivi dell’integrazione e dell’evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d’investimento migliorando l’accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell’Unione. A tal riguardo, l’Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali limitando il trattamento concesso all’Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.

    (28)

    I diritti di proprietà intellettuale rappresentano un elemento fondamentale per stimolare l’innovazione e uno strumento per promuovere lo sviluppo economico e sociale. Essi consentono infatti ai paesi di tutelare le creazioni e i beni intellettuali. La protezione e l’applicazione di tali diritti contribuiscono ad agevolare gli scambi, la crescita e gli investimenti esteri, nonché a combattere i rischi per la salute e la sicurezza rappresentati dai prodotti contraffatti. I PTOM possono trarre vantaggio da una politica in materia di diritti di proprietà intellettuale, in particolare nel contesto della conservazione della biodiversità e dello sviluppo delle tecnologie.

    (29)

    Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli ostacoli tecnici agli scambi possono ripercuotersi sugli scambi e richiedono pertanto l’instaurarsi di una cooperazione. La cooperazione in materia di commercio e di questioni attinenti al commercio dovrebbe inoltre comprendere le politiche di concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale, che incidono sulla ripartizione equa dei profitti del commercio.

    (30)

    Affinché i PTOM possano partecipare, nelle migliori condizioni, al mercato interno dell’Unione come pure ai mercati regionali, subregionali e internazionali, è importante sviluppare le loro capacità nei settori pertinenti. In particolare occorre sviluppare le risorse umane e le competenze, dare impulso alle piccole e medie imprese, diversificare i settori economici e predisporre un quadro giuridico adeguato per creare un clima commerciale favorevole agli investimenti.

    (31)

    La cooperazione tra l’Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, che è essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Gli sforzi in tale settore dovrebbero concentrarsi sull’allineamento con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM con l’acquis dell’Unione nel settore dei servizi finanziari. Un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta al rafforzamento delle capacità amministrative delle autorità dei PTOM, compreso nel settore della vigilanza.

    (32)

    L’aiuto finanziario ai PTOM dovrebbe essere ripartito in base a criteri uniformi, trasparenti ed efficaci, in funzione delle necessità e dei risultati conseguiti dai PTOM. Tali criteri dovrebbero tenere conto del numero di abitanti, del livello del prodotto interno lordo (PIL), del livello delle precedenti assegnazioni del Fondo europeo di sviluppo (FES) e degli svantaggi dovuti all’isolamento geografico dei PTOM.

    (33)

    A fini di efficienza, semplificazione e riconoscimento delle capacità di gestione delle autorità dei PTOM, le risorse finanziarie concesse ai PTOM dovrebbero essere gestite sulla base di un partenariato reciproco. Inoltre, le autorità dei PTOM dovrebbero assumere la responsabilità dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche concordate tra le parti quali strategie di cooperazione.

    (34)

    Le procedure relative al contributo finanziario dovrebbero delegare in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell’attuazione della cooperazione per l’11o FES. La cooperazione, che dovrebbe svolgersi principalmente conformemente alla normativa territoriale dei PTOM, dovrebbe sostenere il monitoraggio, la valutazione e l’audit degli interventi programmati. Nel processo di programmazione e attuazione si dovrebbe tenere conto delle risorse amministrative e umane limitate dei PTOM. Inoltre, è necessario chiarire che i PTOM possono beneficiare di diverse fonti di finanziamento.

    (35)

    I PTOM possono partecipare ai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La cooperazione regionale per i PTOM può pertanto consistere nella loro partecipazione a un GECT, conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui è connesso il PTOM. I membri PTOM di un GECT possono essere ammessi a beneficiare del finanziamento regionale.

    (36)

    Per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti recanti modifica delle appendici dell’allegato VI conformemente all’articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Consiglio.

    (37)

    A norma della presente decisione, il Consiglio dovrebbe dare una risposta innovativa su tutte le summenzionate questioni, che sia coerente e consona alle diverse situazioni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    PARTE PRIMA

    DISPOSIZIONI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE ALL’UNIONE

    Capitolo 1

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Finalità

    1.   La presente decisione istituisce un’associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) all’Unione europea («associazione») che costituisce un partenariato, basato sull’articolo 198 TFUE, mirato a sostenere lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori e le norme dell’Unione nel mondo.

    2.   Le parti dell’associazione sono l’Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione territoriale

    L’associazione si applica ai PTOM elencati nell’allegato II del TFUE.

    Articolo 3

    Obiettivi, principi e valori

    1.   L’associazione tra l’Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all’Unione.

    2.   L’associazione persegue gli obiettivi generali stabiliti dall’articolo 199 TFUE, vale a dire migliorare la competitività dei PTOM, rafforzare la loro capacità di adattamento, ridurre la loro vulnerabilità economica e ambientale e promuovere la cooperazione tra loro e gli altri partner.

    3.   Nel perseguire tali obiettivi, l’associazione deve rispettare i principi fondamentali della libertà, della democrazia, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dello stato di diritto, del buon governo e dello sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi.

    4.   Non esistono discriminazioni derivanti dal sesso, dalla razza o dall’origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, da un handicap, dall’età o dalle tendenze sessuali nei settori di cooperazione menzionati nella presente decisione.

    5.   Le parti riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di tutela nazionale dell’ambiente e del lavoro, nonché di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni legislative e politiche, coerentemente con gli impegni assunti sulle norme e gli accordi internazionali riconosciuti. Nel far ciò, si adoperano per garantire livelli elevati di protezione dell’ambiente e del lavoro.

    6.   Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell’efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell’ambiente.

    Articolo 4

    Gestione dell’associazione

    Alla gestione dell’associazione provvedono la Commissione e le autorità dei PTOM e, se del caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie.

    Articolo 5

    Interessi reciproci, complementarità e priorità

    1.   L’associazione costituisce il quadro del dialogo politico e della cooperazione sulle questioni di interesse reciproco.

    2.   Sarà privilegiata la cooperazione nei settori di interesse reciproco, ossia:

    a)

    la diversificazione economica delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell’economia mondiale e regionale;

    b)

    la promozione della crescita verde;

    c)

    la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

    d)

    l’adeguamento ai cambiamenti climatici e l’attenuazione dei loro effetti;

    e)

    la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi;

    f)

    la promozione delle attività di ricerca, d’innovazione e di cooperazione scientifica;

    g)

    la promozione degli scambi sociali, culturali ed economici tra i PTOM, i paesi vicini e altri partner.

    3.   La cooperazione nei settori di interesse reciproco mira a favorire l’autonomia dei PTOM e lo sviluppo delle loro capacità di elaborare, applicare e monitorare le strategie e le politiche di cui al paragrafo 2.

    Articolo 6

    Promozione dell’associazione

    1.   Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l’Unione e i PTOM s’impegnano a far conoscere l’associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell’Unione, dall’altro.

    2.   I PTOM mettono in atto sforzi per consolidare e promuovere le loro relazioni con l’Unione nel suo insieme. Gli Stati membri sostengono tali sforzi.

    Articolo 7

    Cooperazione regionale, integrazione regionale e cooperazione con altri partner

    1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della presente decisione, l’associazione mira a sostenere gli sforzi che compiono i PTOM per partecipare alle iniziative pertinenti di cooperazione internazionale, regionale e/o subregionale, nonché ai processi d’integrazione regionale o subregionale, conformemente alle loro aspirazioni e agli obiettivi e alle priorità definiti dalle loro autorità competenti.

    2.   A tal fine, l’Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nel contesto della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali.

    3.   L’associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l’obiettivo dell’associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l’Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell’UE. L’Unione si adopera anche, ove appropriato, per associare i PTOM nei suoi organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche.

    4.   Il sostegno alla partecipazione dei PTOM alle pertinenti organizzazioni di integrazione regionale sarà concentrato in particolare su quanto segue:

    a)

    sviluppo delle capacità delle pertinenti organizzazioni e istituzioni regionali di cui fanno parte i PTOM;

    b)

    iniziative regionali o subregionali quali l’attuazione delle politiche di riforma settoriali negli ambiti di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione;

    c)

    sensibilizzazione e consapevolezza dei PTOM in merito agli effetti dei processi di integrazione regionale nei diversi settori;

    d)

    partecipazione dei PTOM allo sviluppo dei mercati regionali nel contesto di organizzazioni d’integrazione regionale;

    e)

    investimenti transfrontalieri tra i PTOM e i loro vicini.

    Articolo 8

    Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale

    Per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, della presente decisione, le iniziative di cooperazione o altre forme di cooperazione significano anche che le autorità pubbliche, le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità locali e, se del caso, altri organi o istituzioni pubblici e privati (compresi i prestatori di servizi pubblici) di un PTOM possono partecipare a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) fatti salvi le norme e gli obiettivi delle attività di cooperazione della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1082/2006, nonché conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui il PTOM è connesso.

    Articolo 9

    Trattamento specifico

    1.   L’associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di sviluppo economico e capacità di beneficiare appieno della cooperazione e dell’integrazione regionali di cui all’articolo 7.

    2.   Un trattamento specifico è riservato ai PTOM isolati.

    3.   Per consentire ai PTOM isolati di superare gli ostacoli, strutturali o di altra natura, al loro sviluppo, tale trattamento specifico deve tener conto delle loro difficoltà specifiche, anche nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni.

    4.   L’elenco dei PTOM considerati come isolati figura nell’allegato I.

    Capitolo 2

    Attori della cooperazione

    Articolo 10

    Approccio generale

    1.   L’associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).

    2.   I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e organismi quali:

    a)

    le autorità locali competenti e le altre autorità pubbliche;

    b)

    le parti economiche e sociali;

    c)

    ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

    Articolo 11

    Attori della cooperazione

    1.   Gli attori della cooperazione nei PTOM comprendono:

    a)

    le autorità governative dei PTOM;

    b)

    le autorità locali dei PTOM;

    c)

    i prestatori di servizi pubblici e le organizzazioni della società civile, come le associazioni sociali, professionali, dei datori di lavoro e sindacali, e le organizzazioni non governative locali, nazionali o internazionali;

    d)

    le organizzazioni regionali e subregionali.

    2.   Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM comunicano alla Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente decisione quali sono le autorità governative o locali menzionate al paragrafo 1, lettere a) e b).

    Articolo 12

    Compiti degli attori non governativi

    1.   Gli attori non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell’elaborazione e nell’attuazione dell’assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l’attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

    2.   Gli attori non governativi ammissibili alla gestione decentrata dei progetti o programmi sono individuati di comune accordo tra le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui è connesso il PTOM, tenendo conto delle questioni trattate, delle loro competenze e dei loro settori di attività. Il processo di individuazione viene svolto in ciascun PTOM, nell’ambito dell’ampio dialogo e delle consultazioni di cui all’articolo 10.

    3.   L’associazione mira a contribuire agli sforzi dei PTOM per potenziare le organizzazioni della società civile, in particolare per quanto riguarda la loro creazione e il loro sviluppo, nonché le disposizioni necessarie ad avviare la loro partecipazione alla progettazione, attuazione e valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

    Capitolo 3

    Quadro istituzionale dell’associazione

    Articolo 13

    Principi guida del dialogo

    1.   L’Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono regolarmente a un dialogo politico e globale.

    2.   Il dialogo si svolge in piena conformità delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie dell’Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi. Il dialogo è condotto in modo flessibile: può essere formale o informale e si svolge, al livello o nella forma adeguati, nel quadro di cui all’articolo 14.

    3.   Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all’attuazione dell’associazione.

    4.   Nel quadro del dialogo è riservata un’attenzione particolare a precise questioni politiche d’interesse reciproco o d’importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell’associazione.

    Articolo 14

    Organi dell’associazione

    1.   L’associazione istituisce i seguenti organi di dialogo:

    a)

    un forum di dialogo PTOM-UE («forum PTOM-UE») riunisce una volta all’anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. I membri del Parlamento europeo, i rappresentanti della BEI e i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

    b)

    a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno quattro volte all’anno su iniziativa della Commissione o su richiesta del PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

    c)

    di comune intesa tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione, sono istituiti gruppi di lavoro di natura consultiva, per seguire l’attuazione dell’associazione, in forma adeguata alle questioni da affrontare. Tali gruppi di lavoro possono essere convocati su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un PTOM. Svolgono discussioni tecniche su questioni di particolare interesse per i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi e completano il lavoro svolto nell’ambito del forum PTOM-UE e/o delle consultazioni trilaterali.

    2.   La Commissione assume la presidenza del forum PTOM-UE, delle consultazioni trilaterali e dei gruppi di lavoro e ne assicura il segretariato.

    PARTE SECONDA

    SETTORI DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO DELL’ASSOCIAZIONE

    Capitolo 1

    Questioni ambientali, cambiamenti climatici e riduzione del rischio di catastrofi

    Articolo 15

    Principi e obiettivi generali

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

    a)

    il sostegno agli sforzi dei PTOM per definire e attuare politiche, strategie, piani d’azione e misure;

    b)

    il sostegno agli sforzi dei PTOM per integrarsi nelle reti e iniziative regionali;

    c)

    la promozione dell’uso sostenibile e dell’efficienza delle risorse e la promozione della dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale; e

    d)

    il sostegno agli sforzi dei PTOM per fungere da piattaforme o centri di eccellenza regionali.

    Articolo 16

    Gestione sostenibile e conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile e della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici può riguardare:

    a)

    la promozione della creazione e della gestione efficace di zone di protezione marina e terrestre e il miglioramento della gestione delle zone protette esistenti;

    b)

    la promozione della gestione sostenibile delle risorse marine e terrestri, che contribuisce a proteggere specie, habitat e funzioni ecosistemiche al di fuori delle zone protette, in particolare specie minacciate di estinzione, vulnerabili e rare;

    c)

    il rafforzamento della conservazione e dell’uso sostenibile della biodiversità marina e terrestre e degli ecosistemi:

    i)

    affrontando la problematica più ampia a livello ecosistemico dei cambiamenti climatici, mantenendo ecosistemi sani e resistenti e promuovendo le infrastrutture verdi e gli approcci ecosistemici nei confronti dei cambiamenti climatici e della riduzione dei loro effetti, spesso con molteplici benefici;

    ii)

    rafforzando le capacità a livello locale, regionale e/o internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni, conoscenze e migliori pratiche fra tutti i soggetti interessati, comprese le autorità pubbliche, i proprietari terrieri, il settore privato, i ricercatori e la società civile;

    iii)

    rafforzando i programmi esistenti di conservazione della natura e le iniziative collegate sia all’interno che all’esterno delle zone di conservazione;

    iv)

    ampliando la base delle conoscenze e colmando le lacune, anche quantificando il valore delle funzioni e dei servizi ecosistemici;

    d)

    promuovendo e agevolando la cooperazione regionale per affrontare questioni come le specie invasive esotiche o gli effetti dei cambiamenti climatici;

    e)

    mettendo a punto meccanismi per mobilitare risorse, compresi i pagamenti per i servizi ecosistemici.

    Articolo 17

    Gestione sostenibile delle foreste

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile delle foreste può riguardare la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, compreso il loro ruolo nella conservazione dell’ambiente dall’erosione e il controllo della desertificazione, il rimboschimento e la gestione delle esportazioni di legname.

    Articolo 18

    Gestione integrata delle zone costiere

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della gestione integrata delle zone costiere può riguardare:

    a)

    il sostegno agli sforzi dei PTOM per una gestione sostenibile ed efficace delle zone marine e costiere, definendo una strategia integrata in termini di pianificazione e gestione delle zone marine e costiere;

    b)

    la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l’acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e l’agricoltura e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell’impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

    Articolo 19

    Affari marittimi

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di affari marittimi può riguardare:

    a)

    l’intensificazione del dialogo su temi di interesse comune in tale settore;

    b)

    la promozione della conoscenza dell’ambiente marino e delle biotecnologie, dell’energia oceanica, della sorveglianza marittima, della gestione delle zone costiere e della gestione basata sugli ecosistemi;

    c)

    la promozione di strategie integrate a livello internazionale.

    Articolo 20

    Gestione sostenibile degli stock ittici

    1.   Nell’ambito dell’associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile degli stock ittici si basa sui seguenti principi:

    a)

    l’impegno ad attuare una gestione responsabile della pesca e pratiche responsabili di pesca;

    b)

    astenersi da misure o attività incompatibili con i principi dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

    c)

    fatti salvi gli accordi di partenariato nel settore della pesca, esistenti o futuri, tra l’Unione e i PTOM, le due parti si sforzano di consultarsi regolarmente sulla conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine e di scambiarsi informazioni sullo stato attuale delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell’associazione di cui all’articolo 14.

    2.   La cooperazione nel settore di cui al paragrafo 1 può riguardare:

    a)

    la promozione attiva del buon governo, delle migliori pratiche e della gestione responsabile della pesca nell’ambito della conservazione e gestione sostenibile degli stock ittici, compresi quelli di interesse comune e quelli gestiti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

    b)

    il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con e all’interno delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine.

    Articolo 21

    Gestione sostenibile delle risorse idriche

    1.   Nell’ambito dell’associazione, l’Unione e i PTOM possono cooperare nel settore della gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso una politica specifica in materia e attraverso il rafforzamento istituzionale, la salvaguardia delle risorse idriche, l’approvvigionamento idrico nelle zone rurali e urbane per scopi domestici, industriali e agricoli, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione delle risorse idriche e la gestione delle acque reflue.

    2.   Nel settore dell’approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite e in quelle particolarmente esposte alle calamità naturali, contribuendo così direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.

    3.   La cooperazione in questi settori si fonda sul principio che l’incessante necessità di estendere i servizi idrici e igienico-sanitari di base alle popolazioni urbane e rurali deve essere affrontata con metodi sostenibili dal punto di vista ambientale.

    Articolo 22

    Gestione dei rifiuti

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell’uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi di recupero, ad esempio il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti.

    Articolo 23

    Energia

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di energia sostenibile può riguardare:

    a)

    la produzione e la distribuzione dell’energia nonché l’accesso all’energia, in particolare lo sviluppo, la promozione, l’utilizzo e lo stoccaggio di energia sostenibile proveniente da fonti di energia rinnovabili;

    b)

    le politiche e le normative in tema di energia, in particolare l’elaborazione di politiche e l’adozione di una normativa in grado di garantire tariffe energetiche accessibili e sostenibili;

    c)

    l’efficienza energetica, in particolare, lo sviluppo e l’introduzione di norme di efficienza energetica e l’attuazione di misure di efficienza energetica in diversi settori (industriale, commerciale, pubblico e domestico), nonché attività didattiche di accompagnamento e sensibilizzazione sul tema;

    d)

    i trasporti, in particolare lo sviluppo, la promozione e l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati più ecologici come i veicoli ibridi, elettrici o a idrogeno e i sistemi di spostamento mediante car-pooling o in bicicletta;

    e)

    l’urbanistica e l’edilizia, in particolare la promozione e l’introduzione di norme elevate di qualità ambientale e di alto rendimento energetico in fase di pianificazione urbana ed edilizia; e

    f)

    il turismo, in particolare la promozione dell’autosufficienza energetica (basata sulle energie rinnovabili) e/o le infrastrutture per il turismo ecologico.

    Articolo 24

    Cambiamenti climatici

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo dei cambiamenti climatici mira a sostenere le iniziative dei PTOM in materia di attenuazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli effetti negativi di tali cambiamenti, e può comprendere:

    a)

    la raccolta di elementi concreti; l’identificazione dei principali rischi e di piani, azioni o misure territoriali, regionali e/o internazionali finalizzati all’adattamento ai cambiamenti climatici e all’attenuazione dei loro effetti negativi;

    b)

    l’integrazione dell’adattamento ai cambiamenti climatici e l’attenuazione dei loro effetti nelle politiche e nelle strategie pubbliche;

    c)

    l’elaborazione e l’identificazione di dati e indicatori statistici, strumenti essenziali per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche; e

    d)

    la promozione della partecipazione dei PTOM al dialogo regionale e internazionale al fine di promuovere la cooperazione, compreso lo scambio di conoscenze ed esperienze.

    Articolo 25

    Riduzione del rischio di catastrofi

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

    a)

    lo sviluppo o il perfezionamento di meccanismi, comprese infrastrutture, per la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse, tra cui sistemi di previsione e di allarme rapido allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi;

    b)

    lo sviluppo di conoscenze approfondite sulla vulnerabilità alle catastrofi e sulle capacità di risposta esistenti nei PTOM e nelle regioni in cui si verificano;

    c)

    il rafforzamento delle misure esistenti di prevenzione delle catastrofi e di preparazione a livello locale, nazionale e regionale;

    d)

    il miglioramento della capacità di reazione dei soggetti interessati affinché la loro azione sia più coordinata ed efficace;

    e)

    il miglioramento delle azioni di sensibilizzazione e informazione della popolazione per quanto riguarda l’esposizione ai rischi, la prevenzione, la preparazione e la reazione in caso di catastrofe, prestando la dovuta attenzione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;

    f)

    il rafforzamento della collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della protezione civile; e

    g)

    la promozione della partecipazione dei PTOM agli organi a livello regionale, europeo e/o internazionale per consentire un più regolare scambio di informazioni e una più stretta collaborazione fra le parti in caso di catastrofe.

    Capitolo 2

    Accessibilità

    Articolo 26

    Obiettivi generali

    1.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo dell’accessibilità è mirata a:

    a)

    garantire ai PTOM un accesso più ampio alle reti di trasporto globali; e

    b)

    garantire ai PTOM un accesso più ampio alle tecnologie e ai servizi di informazione e di comunicazione.

    2.   La cooperazione nel contesto di cui al paragrafo 1 può comprendere:

    a)

    l’elaborazione di strategie e il potenziamento delle istituzioni;

    b)

    il trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne; e

    c)

    gli impianti di magazzinaggio nei porti marittimi e negli aeroporti.

    Articolo 27

    Trasporti marittimi

    1.   Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel campo dei trasporti marittimi è di sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi nei PTOM e può riguardare:

    a)

    la promozione del trasporto efficiente dei carichi a tariffe economicamente e commercialmente vitali;

    b)

    la promozione di una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto marittimo;

    c)

    la promozione di programmi regionali;

    d)

    il sostegno alla partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto marittimo. e

    e)

    lo sviluppo di infrastrutture.

    2.   L’Unione e i PTOM s’impegnano a promuovere la sicurezza dei servizi di trasporto marittimo, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell’inquinamento.

    Articolo 28

    Trasporti aerei

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di trasporto aereo può riguardare:

    a)

    la riforma e l’ammodernamento delle industrie di trasporto aereo dei PTOM;

    b)

    la promozione della redditività commerciale e la competitività delle industrie di trasporto aereo dei PTOM;

    c)

    la promozione degli investimenti e della partecipazione del settore privato; e

    d)

    la promozione dello scambio di conoscenze e delle buone pratiche commerciali.

    Articolo 29

    Sicurezza dei trasporti aerei

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore della sicurezza dei trasporti aerei mira a sostenere i PTOM nei loro sforzi per rispettare le norme internazionali pertinenti e può comprendere, tra l’altro:

    a)

    l’attuazione di sistemi per la sicurezza della navigazione aerea;

    b)

    la garanzia della sicurezza negli aeroporti e il miglioramento della capacità delle autorità dell’aviazione civile di gestire tutti gli aspetti della sicurezza operativa di loro competenza; e

    c)

    lo sviluppo delle infrastrutture e delle risorse umane.

    Articolo 30

    Servizi connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

    Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l’innovazione, la crescita economica e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell’accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l’espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

    a)

    creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l’innovazione e promuova la concorrenza e la protezione dei consumatori;

    b)

    dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell’informazione;

    c)

    scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti all’interoperabilità;

    d)

    promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;

    e)

    messa a punto di servizi e applicazioni in ambiti ad alto impatto sociale.

    Capitolo 3

    Ricerca e innovazione

    Articolo 31

    Cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell’innovazione può riguardare la scienza e la tecnologia, incluse le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e di promuovere il loro ruolo come piattaforme o centri di eccellenza regionali, nonché la loro competitività industriale. La cooperazione può riguardare in particolare:

    a)

    il dialogo, il coordinamento e la creazione di sinergie tra le politiche e iniziative dei PTOM e dell’Unione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;

    b)

    il potenziamento istituzionale e politico dei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare le attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo e la loro applicazione;

    c)

    la cooperazione tra soggetti giuridici dei PTOM, dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi;

    d)

    la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM nell’ambito della cooperazione relativa ai programmi in materia di ricerca e innovazione nell’Unione e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME); e

    e)

    la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori dei PTOM e gli scambi.

    Capitolo 4

    Gioventù, istruzione, formazione, sanità, occupazione e politica sociale

    Articolo 32

    Gioventù

    1.   L’Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all’articolo 50, possano partecipare a iniziative dell’Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.

    2.   L’obiettivo dell’associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell’Unione, promuovendo tra l’altro la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani.

    Articolo 33

    Istruzione e formazione

    1.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione può riguardare:

    a)

    la disponibilità di un’istruzione inclusiva e di alto livello nel ciclo primario e secondario nonché nel settore dell’istruzione e della formazione professionale; e

    b)

    il sostegno ai PTOM nella definizione e nell’attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

    2.   L’Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all’articolo 50, possano partecipare a iniziative dell’Unione in materia di istruzione e formazione professionale al pari dei cittadini degli Stati membri.

    3.   L’Unione si adopera affinché gli istituti d’istruzione dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale dell’Unione al pari degli istituti d’istruzione degli Stati membri.

    Articolo 34

    Occupazione e affari sociali

    1.   L’Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell’occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo.

    2.   Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell’occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l’Unione e per i PTOM. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l’accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.

    Articolo 35

    Sanità pubblica

    Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel campo della sanità pubblica è di rafforzare le capacità dei PTOM in fatto di sorveglianza, individuazione precoce e reazione ai focolai di malattie trasmissibili attraverso:

    a)

    azioni volte a rafforzare la preparazione e la capacità di risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere, quali le malattie infettive, sulla base delle strutture esistenti e con particolare attenzione agli eventi insoliti;

    b)

    lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, agevolando lo scambio di informazioni tra esperti e promuovendo una formazione adeguata;

    c)

    la messa a punto di strumenti e di piattaforme di comunicazione nonché di programmi di e-learning adeguati alle esigenze particolari dei PTOM.

    Capitolo 5

    Cultura

    Articolo 36

    Dialogo e scambi culturali

    1.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo del dialogo e degli scambi culturali può riguardare:

    a)

    lo sviluppo autonomo dei PTOM, che è un processo incentrato sui popoli stessi e radicato nella cultura di ciascun popolo;

    b)

    il sostegno alle politiche e alle misure adottate dalle autorità competenti dei PTOM per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità creative e promuovere le loro identità culturali;

    c)

    la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo;

    d)

    la promozione di una comprensione reciproca e di un maggiore scambio di informazioni sulle questioni culturali e audiovisive attraverso il dialogo.

    2.   Attraverso la loro cooperazione, l’Unione e i PTOM si adoperano per incentivare gli scambi culturali tra di loro grazie alle seguenti azioni:

    a)

    cooperazione tra i settori culturali e creativi di tutti i partner;

    b)

    promozione della circolazione di opere culturali e creative e degli operatori;

    c)

    cooperazione strategica per favorire l’elaborazione di politiche, l’innovazione, la costruzione del pubblico e nuovi modelli commerciali.

    Articolo 37

    Cooperazione nel settore audiovisivo

    1.   Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo è di promuovere le produzioni audiovisive rispettive e può riguardare le seguenti azioni:

    a)

    cooperazione e scambi tra le rispettive emittenti radiotelevisive;

    b)

    promozione degli scambi di opere audiovisive;

    c)

    scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di radiodiffusione;

    d)

    promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi.

    2.   Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali all’interno dell’Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi.

    Articolo 38

    Arti dello spettacolo

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di arti dello spettacolo può riguardare:

    a)

    l’agevolazione dei contatti tra gli operatori dello spettacolo in settori come gli scambi professionali e la formazione, compresa la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete;

    b)

    la promozione delle coproduzioni tra produttori di uno o più Stati membri dell’Unione e uno o più PTOM; e

    c)

    la promozione dell’elaborazione di norme internazionali relative alle tecnologie teatrali e l’uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici, anche attraverso appropriati organismi di normazione.

    Articolo 39

    Tutela del patrimonio culturale e dei monumenti storici

    Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

    a)

    l’agevolazione degli scambi di esperti;

    b)

    la collaborazione in materia di formazione professionale;

    c)

    la sensibilizzazione del pubblico locale; e

    d)

    la consulenza sulla protezione dei monumenti storici e sugli spazi protetti, sulla legislazione e sull’attuazione delle misure legate al patrimonio, in particolare la sua integrazione nella vita locale.

    Capitolo 6

    Lotta alla criminalità organizzata

    Articolo 40

    Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione

    1.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di criminalità organizzata può comprendere:

    a)

    lo sviluppo di strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia innovativi ed efficaci, compresa la cooperazione con altre parti interessate quali la società civile, nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione; e

    b)

    un sostegno per aumentare l’efficacia delle politiche dei PTOM di prevenzione e di lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione, nonché la produzione, la distribuzione e il traffico di ogni tipo di stupefacenti e sostanze psicotrope; la prevenzione e la riduzione del consumo di droga e degli effetti nocivi connessi alla droga, tenendo conto del lavoro svolto in questo ambito dagli organismi internazionali, promuovendo in particolare:

    i)

    la formazione e lo sviluppo delle capacità in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, compresi la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione;

    ii)

    la prevenzione, compresa la formazione, l’istruzione e la promozione della salute, il trattamento e reinserimento dei tossicomani, compresi i progetti per reintegrare i tossicodipendenti nel contesto occupazionale e sociale;

    iii)

    l’elaborazione di misure repressive efficaci;

    iv)

    l’assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per l’elaborazione di politiche e di una normativa efficaci in materia di tratta di esseri umani, in particolare campagne di sensibilizzazione, meccanismi di riferimento e sistemi di protezione delle vittime, con la partecipazione di tutte le parti interessate e della società civile;

    v)

    l’assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per la prevenzione, il trattamento e la riduzione dei danni connessi al consumo di droga;

    vi)

    l’assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo della legislazione e delle politiche contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori; e

    vii)

    l’assistenza tecnica e la formazione per sostenere lo sviluppo di capacità e promuovere la conformità con le norme internazionali di lotta contro la corruzione, in particolare quelle stabilite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

    2.   Nell’ambito dell’associazione, i PTOM e l’Unione cooperano per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente agli articoli 70 e 71.

    Capitolo 7

    Turismo

    Articolo 41

    Turismo

    Nell’ambito dell’associazione, la cooperazione in materia di turismo può comprendere:

    a)

    misure volte a definire, adattare e sviluppare politiche sostenibili in materia di turismo;

    b)

    misure e azioni per sviluppare e sostenere il turismo sostenibile;

    c)

    misure volte a integrare il turismo sostenibile nella vita sociale, culturale ed economica dei cittadini dei PTOM.

    PARTE TERZA

    COMMERCIO E COOPERAZIONE COMMERCIALE

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 42

    Obiettivi generali

    Gli obiettivi generali della cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse tra l’Unione e i PTOM sono:

    a)

    promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM instaurando strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme;

    b)

    favorire l’effettiva integrazione dei PTOM nelle economie regionale e mondiale e lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;

    c)

    aiutare i PTOM a creare condizioni favorevoli agli investimenti al fine di sostenere il loro sviluppo socioeconomico;

    d)

    promuovere la stabilità, l’integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale e la buona governance nel settore fiscale;

    e)

    sostenere il processo di diversificazione delle economie dei PTOM;

    f)

    migliorare la capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per sviluppare i loro scambi di beni e servizi;

    g)

    promuovere le capacità di esportazione e di commercializzazione dei PTOM;

    h)

    aiutare i PTOM ad allineare o far convergere, se del caso, la loro legislazione locale con quella dell’Unione europea;

    i)

    offrire possibilità di instaurare una cooperazione e un dialogo mirati con l’Unione sul commercio e sulle questioni connesse.

    TITOLO II

    REGIME APPLICABILE AGLI SCAMBI DI BENI E SERVIZI E ALLO STABILIMENTO

    Capitolo 1

    Regime degli scambi di beni

    Articolo 43

    Libero accesso per le merci originarie

    1.   I prodotti originari dei PTOM sono importati nell’Unione in esenzione dai dazi all’importazione.

    2.   La definizione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa ivi connessi figurano nell’allegato VI.

    Articolo 44

    Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente

    1.   L’Unione non applica restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all’importazione di prodotti originari dei PTOM.

    2.   Il paragrafo 1 non preclude divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela delle risorse naturali esauribili o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

    I divieti o le restrizioni di cui al primo comma non costituiscono in nessun caso un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio in generale.

    Articolo 45

    Misure adottate dai PTOM

    1.   Le autorità dei PTOM possono mantenere o istituire, per quanto riguarda l’importazione di prodotti originari dell’Unione, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che ritengono necessari in considerazione del loro fabbisogno di sviluppo.

    2.   Per i settori contemplati dal presente capitolo, i PTOM accordano all’Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole applicabile a qualsiasi grande economia commerciale definita al paragrafo 4.

    3.   Il paragrafo 2 non osta a che un paese o territorio conceda ad altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo un trattamento più favorevole di quello concesso all’Unione.

    4.   Ai fini del presente titolo, per «grande economia commerciale» si intende un paese sviluppato oppure un paese che rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all’1 % o, fatto salvo il paragrafo 3, un gruppo di paesi, operanti singolarmente, collettivamente o nell’ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all’1,5 %. Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai più recenti dati ufficiali dell’OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intra-Unione).

    5.   Le autorità dei PTOM comunicano alla Commissione entro il 2 aprile 2014 le tariffe doganali e gli elenchi delle restrizioni quantitative applicate a norma della presente decisione.

    Le autorità dei PTOM comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a mano a mano che vengono introdotte.

    Articolo 46

    Non discriminazione

    1.   L’Unione non fa discriminazioni tra i PTOM e i PTOM non fanno alcuna discriminazione tra gli Stati membri.

    2.   A norma dell’articolo 65, l’attuazione delle disposizioni specifiche previste dalla presente decisione e, in particolare, dai suoi articoli 44, paragrafo 2, 45, 48, 49, 51 e 59, paragrafo 3, non è considerata una discriminazione.

    Articolo 47

    Condizioni relative ai movimenti di rifiuti

    1.   I movimenti di rifiuti tra gli Stati membri e i PTOM sono controllati conformemente al diritto internazionale e dell’Unione. L’Unione sostiene l’instaurazione e lo sviluppo di un’efficace cooperazione internazionale in questo settore al fine di proteggere l’ambiente e la salute pubblica.

    2.   L’Unione vieta tutte le esportazioni dirette o indirette di rifiuti verso i PTOM, fatta eccezione per le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati a operazioni di recupero. Al tempo stesso le autorità dei PTOM vietano l’importazione, diretta o indiretta, nel loro territorio di siffatti rifiuti in provenienza dall’Unione o da qualsiasi altro paese terzo, fatti salvi gli impegni internazionali specifici in questi settori che sono stati o possono essere assunti in futuro nei consessi internazionali competenti.

    3.   Per quanto riguarda i PTOM che, a motivo del loro status costituzionale, non sono parti della convenzione di Basilea, le rispettive autorità competenti accelerano l’adozione della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare le disposizioni della convenzione di Basilea in quei PTOM.

    4.   Inoltre, gli Stati membri cui sono connessi promuovono l’adozione da parte dei PTOM della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare i seguenti atti:

    a)

    regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come segue:

    articolo 40 per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti verso i paesi o territori d’oltremare,

    articolo 46 per quanto riguarda le importazioni di rifiuti provenienti da paesi o territori d’oltremare;

    b)

    regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (5); e

    c)

    direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), fatti salvi i termini per il recepimento stabiliti all’articolo 16 della stessa.

    5.   Uno o più PTOM e gli Stati membri cui sono connessi possono applicare le proprie procedure alle esportazioni di rifiuti dai PTOM verso tali Stati membri.

    6.   In questo caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM notifica alla Commissione la legislazione applicabile entro il 2 luglio 2014, nonché qualsiasi pertinente legislazione nazionale futura, incluse eventuali modifiche di tale legislazione.

    Articolo 48

    Revoca temporanea delle preferenze

    Se ritiene che ci siano motivi sufficienti per dubitare della corretta attuazione della presente decisione, la Commissione può avviare consultazioni con il PTOM e lo Stato membro con cui il PTOM ha relazioni speciali, al fine di garantire la corretta attuazione della presente decisione. Qualora le consultazioni non conducano a una forma di attuazione della presente decisione che sia reciprocamente accettabile, l’Unione può revocare temporaneamente le preferenze concesse al PTOM in questione conformemente all’allegato VII.

    Articolo 49

    Misure di salvaguardia e vigilanza

    Per garantire la corretta attuazione della presente decisione, l’Unione può prendere le misure di salvaguardia e di vigilanza di cui all’allegato VIII.

    Capitolo 2

    Regime applicabile agli scambi di beni e servizi e allo stabilimento

    Articolo 50

    Definizioni

    Ai fini del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «persona fisica di un PTOM»: una persona abitualmente residente in un PTOM che ha la cittadinanza di uno Stato membro o che gode di uno status giuridico specifico di un PTOM. Questa definizione non pregiudica i diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione ai sensi del TFUE;

    b)

    «persona giuridica di un PTOM» una persona giuridica di un PTOM istituita conformemente alla legislazione applicabile nel PTOM in questione, che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio di tale PTOM; se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l’amministrazione centrale nel PTOM, essa non può essere considerata una persona giuridica del PTOM in questione, a meno che non eserciti un’attività che abbia un nesso reale e continuo con l’economia di detto paese o territorio;

    c)

    le rispettive definizioni stabilite negli accordi di integrazione economica di cui all’articolo 51, paragrafo 1, si applicano al trattamento concesso tra l’Unione e i PTOM.

    Articolo 51

    Trattamento più favorevole

    1.   Per quanto concerne le misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento nell’ambito delle attività economiche:

    a)

    l’Unione concede alle persone fisiche e giuridiche dei PTOM un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi paese terzo con il quale l’Unione concluda o abbia concluso un accordo di integrazione economica;

    b)

    un PTOM concede alle persone fisiche e giuridiche dell’Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi grande economia commerciale con la quale abbia concluso un accordo di integrazione economica dopo il 1o gennaio 2014.

    2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano al trattamento concesso:

    a)

    nel quadro di un mercato interno che richiede alle parti un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell’eliminazione degli ostacoli non discriminatori allo stabilimento e agli scambi di servizi;

    b)

    in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o a misure prudenziali a norma dell’articolo VII dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) o del suo allegato sui servizi finanziari. Ciò lascia impregiudicate le specifiche misure PTOM a norma del presente articolo;

    c)

    nel quadro di un accordo o di un’intesa internazionale riguardante integralmente o in parte l’imposizione fiscale;

    d)

    in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione più favorita (NPF), elencate conformemente all’articolo II, paragrafo 2, del GATS.

    3.   Le autorità di un PTOM possono, per promuovere o sostenere l’occupazione locale, adottare regolamentazioni a favore dei loro abitanti e delle attività locali. In questo caso, le autorità del PTOM notificano le regolamentazioni adottate alla Commissione, affinché possa informarne gli Stati membri.

    Articolo 52

    Qualifiche professionali

    Per le professioni di medico, dentista, levatrice, infermiera generica, farmacista e veterinario, il Consiglio adotta, a norma dell’articolo 203 TFUE, l’elenco delle qualifiche professionali proprie degli abitanti dei PTOM che saranno riconosciute negli Stati membri.

    TITOLO III

    SETTORI CONNESSI AL COMMERCIO

    Capitolo 1

    Commercio e sviluppo sostenibile

    Articolo 53

    Approccio generale

    Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse è di contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale.

    In questo contesto, le legislazioni e regolamentazioni dei PTOM sul lavoro o sull’ambiente non possono essere rese meno rigorose per favorire gli scambi o gli investimenti.

    Articolo 54

    Norme relative all’ambiente e ai cambiamenti climatici negli scambi

    1.   Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse è di rafforzare le sinergie esistenti tra le politiche e gli obblighi commerciali e ambientali. La cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse nel quadro dell’associazione deve tener conto dei principi di governance internazionale in materia di ambiente e degli accordi ambientali multilaterali.

    2.   Dev’essere perseguito l’obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo di Kyoto. La cooperazione deve basarsi sull’elaborazione del futuro accordo internazionale, giuridicamente vincolante, per i cambiamenti climatici, che prevede, per tutte le parti, impegni in materia di attenuazione conformemente all’attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze delle parti dell’UNFCCC.

    3.   Le misure per attuare gli accordi multilaterali sull’ambiente non devono essere applicate in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i partner o una restrizione dissimulata del commercio.

    Articolo 55

    Norme di lavoro negli scambi

    1.   L’obiettivo dell’associazione è di promuovere il commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a dare a tutti un lavoro dignitoso.

    2.   Le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, secondo la definizione delle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro, devono essere rispettate e attuate nel diritto e nella pratica. Tali norme comprendono, in particolare, il rispetto della libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, l’abolizione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, l’età minima di ammissione al lavoro e la non discriminazione nel lavoro.

    3.   La violazione delle norme fondamentali del lavoro non può essere invocata o utilizzata come vantaggio comparativo legittimo. Tali norme non devono essere utilizzate a fini protezionistici.

    Articolo 56

    Commercio sostenibile di prodotti della pesca

    Al fine di promuovere la gestione sostenibile degli stock ittici, l’associazione può comprendere la cooperazione in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e del relativo commercio. La cooperazione in questo campo è mirata a:

    a)

    promuovere l’attuazione delle misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché del relativo commercio, nei PTOM;

    b)

    agevolare la cooperazione tra i PTOM e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l’attuazione efficace dei sistemi di controllo e di ispezione, gli incentivi e le misure per l’efficace gestione a lungo termine delle attività di pesca e degli ecosistemi marini.

    Articolo 57

    Commercio sostenibile di legname

    Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel campo del commercio del legname è di promuovere il commercio di legname tagliato legalmente. Tale cooperazione può comprendere il dialogo sulle misure di regolamentazione e lo scambio di informazioni sulle misure volontarie o basate sul mercato, quali la certificazione forestale o la politica di appalti verdi.

    Articolo 58

    Sviluppo sostenibile nel commercio

    1.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile può essere perseguita:

    a)

    agevolando e promuovendo gli scambi commerciali e gli investimenti in beni e in servizi ambientali, anche mediante l’elaborazione e l’attuazione di norme locali, nonché nei beni che contribuiscono al miglioramento delle condizioni sociali nei PTOM;

    b)

    agevolando l’eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l’energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l’adozione di quadri politici favorevoli all’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

    c)

    promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

    d)

    promuovendo i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, nonché incoraggiando le imprese che operano nel territorio dei PTOM ad attuare tali principi e orientamenti;

    e)

    scambiando informazioni e migliori pratiche in materia di responsabilità sociale delle imprese.

    2.   Nell’elaborazione e attuazione delle misure di tutela dell’ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, l’Unione e i PTOM devono tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, compreso il principio di precauzione.

    3.   L’Unione e i PTOM applicano piena trasparenza per elaborare, introdurre e attuare le misure volte a proteggere l’ambiente e le condizioni di lavoro che incidono sugli scambi o sugli investimenti.

    Capitolo 2

    Altri settori connessi al commercio

    Articolo 59

    Pagamenti correnti e movimenti di capitali

    1.   Non sono imposte restrizioni ai pagamenti in moneta liberamente convertibile riguardanti la bilancia delle partite correnti tra persone che risiedono nell’Unione e nei PTOM.

    2.   Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM non impongono restrizioni alla libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro, del paese o del territorio di accoglienza e assicurano che gli attivi costituiti da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati e rimpatriati.

    3.   L’Unione e i PTOM hanno la facoltà di adottare, mutatis mutandis, le misure cui si fa riferimento negli articoli 64, 65, 66, 75 e 215 TFUE secondo le condizioni ivi previste.

    4.   Le autorità del PTOM, lo Stato membro interessato o l’Unione si informano senza indugio di tali misure e si trasmettono reciprocamente con la massima rapidità un calendario per la loro eliminazione.

    Articolo 60

    Politiche di concorrenza

    L’eliminazione delle distorsioni di concorrenza, tenendo debitamente conto dei diversi livelli di sviluppo e delle necessità economiche di ciascun PTOM, comporta l’attuazione di norme e politiche locali, nazionali o regionali comprendenti il controllo e, a determinate condizioni, il divieto degli accordi tra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese e delle pratiche concertate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza. Tale divieto riguarda anche gli abusi di posizione dominante, a opera di una o più imprese, nel territorio dell’Unione o del PTOM.

    Articolo 61

    Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

    1.   Al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli agli scambi bilaterali, occorre garantire un adeguato ed efficace livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i mezzi necessari a far rispettare tali diritti, se del caso conformemente ai massimi standard internazionali.

    2.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in questo settore può comprendere l’elaborazione di leggi e regolamentazioni volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti a opera dei concorrenti e il sostegno alle organizzazioni regionali che promuovono l’applicazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.

    Articolo 62

    Ostacoli tecnici agli scambi

    L’associazione può includere la cooperazione riguardante le regolamentazioni tecniche per i beni, la standardizzazione, la valutazione della conformità, l’accreditamento, la vigilanza del mercato e il controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi tra l’Unione e i PTOM e ridurre le differenze esistenti in questi settori.

    Articolo 63

    Politica dei consumatori, tutela della salute dei consumatori e commercio

    Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere l’elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

    Articolo 64

    Misure sanitarie e fitosanitarie

    Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie è di:

    a)

    agevolare gli scambi tra l’Unione e i PTOM nel loro insieme nonché tra PTOM e paesi terzi, tutelando nel contempo la salute dell’uomo, degli animali e delle piante conformemente all’accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («accordo OMC SPS»);

    b)

    affrontando i problemi posti dalle misure sanitarie e fitosanitarie;

    c)

    garantendo la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi tra l’Unione e i PTOM;

    d)

    favorendo l’armonizzazione delle misure con le norme internazionali, conformemente all’accordo SPS dell’OMC;

    e)

    sostenendo l’effettiva partecipazione dei PTOM alle organizzazioni che stabiliscono le norme sanitarie e fitosanitarie internazionali;

    f)

    promuovendo le consultazioni con i PTOM e gli scambi tra i PTOM e gli istituti e laboratori europei;

    g)

    creando e migliorando le capacità tecniche dei PTOM necessarie per attuare e controllare l’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie;

    h)

    promuovendo il trasferimento di tecnologie nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie.

    Articolo 65

    Divieto relativo a misure protezionistiche

    Le disposizioni dei capitoli 1 e 2 non sono utilizzate come mezzo di discriminazione arbitraria o come restrizione dissimulata al commercio.

    Capitolo 3

    Questioni monetarie e fiscali

    Articolo 66

    Esclusione fiscale

    1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 67, il trattamento della nazione più favorita concesso a norma della presente decisione non si applica alle agevolazioni fiscali che le autorità degli Stati membri o dei PTOM concedono o possono concedere in futuro in applicazione di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

    2.   Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata come un impedimento all’adozione o all’applicazione di misure destinate a prevenire la frode, l’evasione o l’elusione fiscale ai sensi delle disposizioni fiscali di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

    3.   Nessuna disposizione della presente decisione è interpretata come un impedimento per le rispettive autorità competenti a fare una distinzione quando applicano le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

    Articolo 67

    Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall’Unione

    1.   I PTOM applicano agli appalti finanziati dall’Unione un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato allo Stato membro cui il PTOM è connesso, agli Stati ai quali è concesso il trattamento della nazione più favorita o alle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni, secondo quale sia il metodo più favorevole.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, agli appalti finanziati dall’Unione si applica il seguente regime:

    a)

    gli appalti non sono soggetti né all’imposta di bollo né agli altri diritti, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, già esistenti o da istituire; detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore nel PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio;

    b)

    i profitti e/o gli introiti derivanti dall’esecuzione degli appalti sono imponibili conformemente al regime fiscale interno del PTOM beneficiario, sempreché le persone fisiche o le persone giuridiche che realizzano detti profitti e/o introiti abbiano un centro di attività permanente nel PTOM in questione o la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

    c)

    le imprese che, per l’esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea quale definito dalla legislazione del PTOM beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;

    d)

    le attrezzature professionali necessarie per svolgere i compiti definiti in un contratto di servizi sono temporaneamente ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi fiscali, dai dazi all’importazione e dai dazi doganali nonché dagli altri oneri di effetto equivalente, sempreché detti dazi e oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi;

    e)

    le importazioni nel quadro dell’esecuzione di un appalto di forniture sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai dazi all’importazione e dagli oneri fiscali di effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie del PTOM è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica, eventualmente maggiorato degli oneri fiscali applicabili nel PTOM a queste forniture;

    f)

    gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché di tutti i materiali utilizzati nell’esecuzione di appalti di opere si considerano eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario;

    g)

    l’importazione di effetti per uso personale e domestico da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell’esecuzione dei compiti definiti in un contratto di servizi, e dai loro familiari è effettuata, entro i limiti della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai dazi all’importazione, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente.

    3.   Per tutte le questioni contrattuali non contemplate dai paragrafi 1 e 2 si applica la legislazione del PTOM interessato.

    Capitolo 4

    Sviluppo della capacità commerciale

    Articolo 68

    Approccio generale

    Al fine di assicurare che i PTOM traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente decisione e che possano accedere, alle condizioni più favorevoli, al mercato interno dell’Unione nonché ai mercati regionali, subregionali e internazionali, l’obiettivo dell’associazione è di contribuire allo sviluppo delle capacità commerciali dei PTOM:

    a)

    aumentando la competitività, l’autonomia e la resilienza economica dei PTOM, diversificando la gamma e aumentando il valore e il volume degli scambi di beni e di servizi dei PTOM e rafforzando la loro capacità di attrarre investimenti privati in vari settori dell’attività economica;

    b)

    migliorando la cooperazione per quanto riguarda gli scambi di beni, i servizi e lo stabilimento tra i PTOM e i paesi vicini.

    Articolo 69

    Dialogo, cooperazione e sviluppo delle capacità in campo commerciale

    Nel quadro dell’associazione, il dialogo, la cooperazione e le iniziative di sviluppo delle capacità in campo commerciale possono comprendere:

    a)

    il miglioramento della capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;

    b)

    il sostegno agli sforzi dei PTOM per porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative;

    c)

    la promozione dello sviluppo del settore privato, in particolare delle PMI;

    d)

    l’agevolazione dello sviluppo del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;

    e)

    il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali riguardanti gli scambi di merci e servizi;

    f)

    il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato;

    g)

    contributo alla creazione di un clima commerciale favorevole agli investimenti.

    Capitolo 5

    Cooperazione nel settore dei servizi finanziari e della fiscalità

    Articolo 70

    Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali

    Al fine di promuovere la stabilità, l’integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale, l’associazione può abbracciare la cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali. Tale cooperazione può riguardare:

    a)

    un’effettiva e adeguata tutela degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

    b)

    la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo;

    c)

    la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, compresi i regolatori e le autorità di vigilanza;

    d)

    l’istituzione di meccanismi indipendenti ed efficaci per la vigilanza dei servizi finanziari.

    Articolo 71

    Allineamento normativo nel campo dei servizi finanziari

    L’Unione e i PTOM promuovono la convergenza normativa con le norme internazionalmente riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari, in particolare: i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l’accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, il documento del Consiglio per la stabilità finanziaria intitolato Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions e gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione del gruppo d’azione finanziaria internazionale — raccomandazioni del GAFI.

    Se opportuno, o su richiesta del PTOM interessato, l’Unione e i PTOM possono adoprarsi per promuovere un maggiore allineamento della normativa dei PTOM alla normativa dell’Unione europea in materia di servizi finanziari.

    Articolo 72

    Cooperazione tra autorità di regolamentazione e vigilanza

    L’Unione e i PTOM promuovono la cooperazione tra le autorità competenti in materia di regolamentazione e di vigilanza, compreso lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure di questo tipo. Sarà rivolta particolare attenzione allo sviluppo delle capacità amministrative di queste autorità, anche attraverso lo scambio di personale e la formazione comune.

    Articolo 73

    Cooperazione in materia di fiscalità

    L’Unione e i PTOM promuovono la cooperazione in ambito fiscale per agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppare misure volte a un’effettiva applicazione dei principi di buon governo in materia fiscale, compresi la trasparenza, lo scambio di informazioni e la leale concorrenza fiscale.

    PARTE QUARTA

    STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

    Capitolo 1

    Disposizioni generali

    Articolo 74

    Obiettivi generali

    L’Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali dell’associazione attraverso la fornitura di:

    a)

    risorse finanziarie adeguate e un’adeguata assistenza tecnica per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;

    b)

    finanziamenti a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato.

    Articolo 75

    Definizioni

    Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «aiuto programmabile»: un aiuto non rimborsabile nel quadro del Fondo europeo di sviluppo assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali o regionali stabilite nei documenti di programmazione;

    b)   «programmazione»: il processo di organizzazione, decisione e assegnazione di risorse finanziarie indicative per attuare, su base pluriennale, in uno dei settori di cui alla parte seconda della presente decisione, l’azione finalizzata a conseguire gli obiettivi dell’associazione per lo sviluppo sostenibile dei PTOM;

    c)   «documento di programmazione»: il documento che presenta la strategia, le priorità e le disposizioni dei PTOM e traduce gli obiettivi e le finalità dei PTOM per lo sviluppo sostenibile in maniera efficace ed efficiente per perseguire gli obiettivi dell’associazione;

    d)   «piani di sviluppo» di cui all’articolo 83: un insieme coerente di azioni definite e finanziate esclusivamente dai PTOM nel quadro delle proprie politiche e strategie di sviluppo, nonché quelle convenute tra un PTOM e lo Stato membro cui è connesso;

    e)   «assegnazione territoriale»: l’importo assegnato ai singoli PTOM per l’aiuto programmabile nel quadro del Fondo europeo di sviluppo ai fini del finanziamento delle strategie e delle priorità territoriali stabilite nei documenti di programmazione;

    f)   «assegnazione regionale»: l’importo stanziato per l’aiuto programmabile nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare le strategie di cooperazione o le priorità tematiche comuni a più PTOM e definite nei documenti di programmazione;

    g)   «decisione di finanziamento»: l’atto adottato dalla Commissione che specifica le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione e che autorizza la concessione di un aiuto finanziario dal Fondo europeo di sviluppo.

    Articolo 76

    Principi della cooperazione finanziaria

    1.   L’assistenza finanziaria dell’Unione si basa sui principi di partenariato, titolarità, allineamento con i sistemi territoriali, complementarità e sussidiarietà.

    2.   Le operazioni finanziate nel quadro della presente decisione possono assumere la forma di aiuti programmabili o non programmabili.

    3.   L’assistenza finanziaria dell’Unione:

    a)

    è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

    b)

    garantisce un apporto di risorse su base prevedibile e regolare;

    c)

    è flessibile e adeguata alla situazione di ciascun PTOM; e

    d)

    si svolge nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner.

    4.   L’attuazione degli interventi è affidata alle autorità del PTOM interessato, fatte salve le competenze della Commissione per quanto riguarda la garanzia di una sana gestione finanziaria nell’uso dei fondi dell’Unione.

    Capitolo 2

    Risorse finanziarie

    Articolo 77

    Fonti di finanziamento

    I PTOM sono ammissibili alle seguenti fonti di finanziamento:

    a)

    le risorse assegnate ai PTOM nell’ambito dell’accordo interno tra gli Stati membri dell’Unione che istituisce l’11o Fondo europeo di sviluppo (FES);

    b)

    i programmi e gli strumenti dell’Unione previsti nel bilancio generale dell’Unione; e

    c)

    i fondi gestiti dalla BEI nell’ambito delle risorse proprie della BEI e le risorse assegnate al Fondo investimenti del FES, conformemente alle condizioni dell’accordo interno tra gli Stati membri dell’Unione che istituisce l’11o FES (7) («l’accordo interno sull’11o FES»).

    Capitolo 3

    Disposizioni specifiche per l’assistenza finanziaria nel quadro dell’11o FES

    Articolo 78

    Oggetto e ambito di applicazione

    Nel quadro della strategia e delle priorità stabilite dal PTOM interessato a livello locale o regionale, e fatti salvi gli aiuti umanitari e d’urgenza, si possono sostenere finanziariamente le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi definiti nella presente decisione:

    a)

    politiche e riforme settoriali, nonché progetti coerenti con le stesse;

    b)

    sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali;

    c)

    cooperazione tecnica; e

    d)

    sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi delle esportazioni dei beni e servizi di cui all’articolo 82.

    Articolo 79

    Aiuti umanitari e d’urgenza

    1.   Gli aiuti umanitari e d’urgenza sono concessi ai PTOM che versano in gravi difficoltà economiche e sociali, di natura eccezionale, a seguito di calamità naturali o provocate dall’uomo o di circostanze eccezionali che producono effetti analoghi. Gli aiuti sono mantenuti per tutto il tempo necessario a risolvere i problemi più urgenti che insorgono in queste situazioni.

    Gli aiuti umanitari e d’urgenza sono concessi esclusivamente in funzione delle necessità e degli interessi delle vittime di catastrofi.

    2.   Scopo degli aiuti umanitari e d’urgenza è:

    a)

    salvare vite umane, prevenire e alleviare le sofferenze e preservare la dignità umana in situazioni di crisi e di postcrisi;

    b)

    contribuire al finanziamento e alla fornitura degli aiuti umanitari nonché all’accesso diretto agli stessi aiuti da parte dei beneficiari avvalendosi di tutti i mezzi logistici disponibili;

    c)

    eseguire opere di riabilitazione e ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di beneficiare di un minimo d’integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine;

    d)

    rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni, quali profughi, sfollati e rimpatriati, in seguito a calamità naturali o provocate dall’uomo, in modo da coprire, per il tempo necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati, indipendentemente da dove si trovino, e agevolarne il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d’origine; e

    e)

    aiutare i PTOM a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

    3.   L’aiuto previsto dal presente articolo può altresì essere concesso ai PTOM che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d’urgenza.

    4.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono finanziati attingendo al bilancio generale dell’Unione. Tuttavia, essi possono eccezionalmente essere finanziati attingendo alle assegnazioni di cui all’allegato II, in aggiunta al finanziamento dalla pertinente linea di bilancio.

    5.   Gli interventi di aiuto umanitario e d’urgenza avvengono su richiesta del PTOM in situazione di crisi, della Commissione, dello Stato membro cui il PTOM è connesso, delle organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. L’assistenza è gestita e attuata secondo procedure che permettono interventi rapidi, flessibili ed efficaci.

    Articolo 80

    Sviluppo delle capacità

    1.   L’assistenza finanziaria può contribuire, fra l’altro, ad aiutare i PTOM a sviluppare le capacità necessarie per definire, attuare e controllare strategie e azioni territoriali e/o regionali al fine di conseguire gli obiettivi generali stabiliti per i settori di cooperazione indicati nelle parti due e tre.

    2.   L’Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.

    3.   L’Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi per migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici.

    Articolo 81

    Assistenza tecnica

    1.   Su iniziativa della Commissione, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica per assicurare la preparazione, il controllo, la valutazione e la sorveglianza necessari per l’attuazione della presente decisione e per la sua valutazione complessiva. L’assistenza tecnica fornita localmente è attuata in tutti i casi conformemente alle norme applicabili alla gestione finanziaria decentrata.

    2.   Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all’attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l’aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.

    Articolo 82

    Sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione

    1.   Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’allegato II, è istituito un sostegno supplementare per attenuare gli effetti deleteri delle fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione, specie nei settori agricolo, della pesca e minerario, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del PTOM interessato.

    2.   In caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione, il sostegno è concesso per tutelare le riforme e le politiche macroeconomiche e settoriali che rischiano di essere compromesse da una diminuzione dei proventi, nonché per ovviare agli effetti deleteri dell’instabilità dei proventi delle esportazioni, in particolare, di prodotti agricoli e minerari.

    Nell’assegnare le risorse di cui all’allegato V si tiene conto della dipendenza delle economie dei PTOM dalle esportazioni, specie nei settori agricolo e minerario. In tale contesto è riservato un trattamento più favorevole ai PTOM isolati di cui all’allegato I, conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato V.

    3.   Le risorse supplementari sono messe a disposizione secondo le modalità specifiche del meccanismo di sostegno di cui all’allegato V.

    4.   L’Unione sostiene altresì i regimi di assicurazione basati sul mercato istituiti per i PTOM che cercano di cautelarsi contro il rischio di fluttuazioni dei proventi da esportazione.

    Articolo 83

    Programmazione

    1.   Ai fini della presente decisione, l’aiuto programmabile si basa su un documento di programmazione.

    2.   Il documento di programmazione può tenere conto dei piani di sviluppo territoriale o di altri piani concordati tra i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi.

    3.   Conformemente all’articolo 10, il compito di definire le strategie, le priorità e le disposizioni attraverso l’elaborazione dei documenti di programmazione, di concerto con la Commissione e con gli Stati membri cui il PTOM è connesso, spetta in primo luogo alle autorità dei PTOM.

    4.   Le autorità dei PTOM hanno il compito di:

    a)

    definire le loro priorità, su cui deve basarsi la strategia; e

    b)

    definire proposte di progetti e programmi presentati alla Commissione e esaminati insieme a essa.

    Articolo 84

    Preparazione, valutazione e approvazione del documento di programmazione

    1.   L’ordinatore territoriale o, nel caso di programmi regionali, regionale competente elabora una proposta di un documento di programmazione sulla base delle consultazioni tenute con il maggior numero di categorie di operatori interessati e tiene conto dell’esperienza maturata e delle migliori pratiche.

    2.   Ogni proposta di documento di programmazione è adeguata alle esigenze e alla situazione particolare di ciascun PTOM. Definisce il settore o settori chiave selezionati per il finanziamento dell’Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di risultato sulla cui base viene esaminato e valutato e l’assegnazione finanziaria indicativa. Promuove la titolarità locale dei programmi di cooperazione.

    3.   La proposta per il documento di programmazione è oggetto di uno scambio di opinioni fra i PTOM e lo Stato membro interessato e la Commissione fin dalle prime fasi del processo di programmazione e al fine di promuovere la complementarità e la coerenza fra le rispettive attività di cooperazione.

    4.   La Commissione valuta la proposta per il documento di programmazione per determinare se contenga tutti gli elementi richiesti e sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e delle pertinenti politiche dell’Unione. La Commissione consulta la Banca europea per gli investimenti in merito al progetto di documento di programmazione.

    5.   I PTOM forniscono tutte le informazioni necessarie, comprese le conclusioni degli eventuali studi di fattibilità, affinché la Commissione possa valutare il progetto di documento di programmazione nel modo più efficace possibile.

    6.   Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione. La Commissione approva il documento di programmazione secondo la procedura di cui all’articolo 86.

    Articolo 85

    Attuazione

    1.   La Commissione adotta la decisione di finanziamento corrispondente a un documento di programmazione conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario applicabile all’11o FES e secondo la procedura di cui all’articolo 87.

    2.   La Commissione attua le risorse dell’11o FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario applicabile all’11o FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d’attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM.

    3.   Le autorità dei PTOM hanno il compito di:

    a)

    preparare, negoziare e stipulare i contratti;

    b)

    attuare e gestire progetti e programmi; e

    c)

    mantenere i progetti e programmi e garantirne la sostenibilità.

    4.   Le autorità competenti dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente a:

    a)

    verificare la parità delle condizioni di partecipazione alle gare e agli appalti;

    b)

    monitorare e valutare gli effetti e i risultati dei progetti e dei programmi; e

    c)

    assicurare che progetti e programmi siano eseguiti in modo adeguato, rapido ed efficace.

    5.   Per facilitare lo scambio di opinioni, si organizzano almeno una volta all’anno riunioni tecniche fra gli ordinatori territoriali, gli Stati membri interessati e i rappresentanti della Commissione coinvolti nella programmazione, in particolare facendo ricorso alle moderne tecnologie o, se possibile, come estensione del dialogo nell’ambito del Forum PTOM-UE.

    6.   Le azioni finanziate a titolo dell’11o FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto, fatte salve le disposizioni del regolamento finanziario applicabile all’11o FES.

    Articolo 86

    Ordinatori territoriali e regionali

    1.   Il governo di ciascun PTOM nomina un ordinatore territoriale incaricato di rappresentarlo in tutte le attività finanziate con le risorse dell’11o FES gestito dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti. L’ordinatore territoriale designa uno o più ordinatori territoriali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell’impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. Ove sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, l’ordinatore territoriale può delegare le sue competenze per l’attuazione dei programmi e progetti in questione all’entità responsabile presso la competente autorità PTOM. L’ordinatore territoriale informa ex ante la Commissione delle deleghe conferite.

    Qualora sia a conoscenza di problemi concernenti l’espletamento delle procedure relative alla gestione delle risorse dell’11o FES, la Commissione prende, assieme all’ordinatore territoriale, tutti i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all’occorrenza, adotta le misure appropriate. L’ordinatore territoriale assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

    Nell’ambito della gestione indiretta delle risorse dell’11o FES, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l’ordinatore territoriale:

    a)

    è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo e delle revisioni periodici dell’attuazione della cooperazione, nonché del coordinamento con i donatori;

    b)

    in stretta collaborazione con la Commissione, è responsabile della preparazione, della presentazione e della valutazione dei programmi e progetti.

    2.   Nell’ambito della gestione indiretta delle risorse dell’11o FES, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l’ordinatore territoriale competente agisce come amministrazione aggiudicatrice per i programmi attuati tramite gare di appalto o inviti a presentare proposte, sotto il controllo ex ante della Commissione.

    3.   Nel corso dell’esecuzione delle operazioni, fermo restando l’obbligo di informare la Commissione, l’ordinatore territoriale decide:

    a)

    adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell’accordo di finanziamento;

    b)

    cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda programmi o progetti che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;

    c)

    applicazione o condono delle penalità di mora;

    d)

    atti per lo svincolo delle cauzioni;

    e)

    subappalti;

    f)

    collaudi definitivi; la Commissione deve comunque aver approvato i collaudi provvisori, vidimare i relativi verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l’entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo; e assunzione di consulenti e altri esperti di assistenza tecnica.

    4.   Nel caso di programmi regionali, le autorità dei PTOM partecipanti nominano un ordinatore regionale fra gli attori della cooperazione di cui all’articolo 11. I doveri dell’ordinatore regionale corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell’ordinatore territoriale.

    Articolo 87

    Comitato FES-PTOM

    1.   La Commissione è assistita, se del caso, dal comitato istituito dall’accordo interno relativo all’11o FES.

    2.   Il comitato, quando esercita le competenze che gli sono attribuite dalla presente decisione, è denominato «comitato FES-PTOM». Al comitato FES-PTOM si applicano le procedure del comitato di cui all’accordo interno sull’11o FES e al regolamento di esecuzione applicabile all’11o FES. Fino all’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento, si applicano le procedure di cui al regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio (8).

    3.   Il comitato concentra i propri lavori sulle questioni di fondo della cooperazione organizzata a livello dei PTOM e delle regioni. A fini di coerenza, coordinamento e complementarità, esso verifica l’attuazione dei documenti di programmazione.

    4.   Il comitato esprime il proprio parere:

    a)

    sui progetti di documenti di programmazione e sulle loro eventuali modifiche; e

    b)

    sulle decisioni di finanziamento per l’attuazione di questa parte della decisione.

    Articolo 88

    Ruolo delle delegazioni dell’Unione

    1.   Se l’Unione è rappresentata da una delegazione guidata da un capo delegazione, si applicano le disposizioni del regolamento finanziario applicabile all’11o FES relative agli ordinatori e ai contabili sottodelegati.

    2.   L’ordinatore territoriale e/o l’ordinatore regionale cooperano e lavorano a stretto contatto con il capo delegazione, che è l’interlocutore principale per tutte le parti interessate alla cooperazione nel PTOM in questione.

    Articolo 89

    Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione per i PTOM

    1.   Norme generali in materia di ammissibilità:

    a)

    la partecipazione all’aggiudicazione di contratti d’appalto, alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo della presente decisione a beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese o territorio ammissibile secondo la definizione di cui al paragrafo 2, alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali;

    b)

    nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente con un partner o altro donatore o attuate tramite uno Stato membro in regime di gestione concorrente ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione, sono altresì ammissibili i paesi ammissibili secondo le norme di detto partner, altro donatore o Stato membro o stabiliti nell’atto costitutivo del fondo fiduciario.

    Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell’organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l’organismo cofinanziatore o attuatore;

    c)

    nel caso delle azioni finanziate dalla presente decisione e anche da un altro strumento di azione esterna, compreso l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (9), modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (10), i paesi individuati nell’ambito di uno degli strumenti in questione sono considerati ammissibili ai fini dell’azione.

    Nel caso delle azioni a carattere transfrontaliero, regionale o mondiale finanziate da dalla presente decisione, le persone fisiche o giuridiche dei paesi, territori o regioni contemplati dall’azione possono partecipare alle procedure di attuazione di tali azioni;

    d)

    tutte le forniture acquistate nell’ambito di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione, finanziato nell’ambito della presente decisione, devono avere origine in un paese o in un territorio ammissibile. Le forniture acquistate possono tuttavia essere originarie di qualsivoglia paese o territorio se il loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale. Ai fini del presente articolo, il termine «origine» è definito agli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (11) e all’altra normativa dell’Unione in materia di origine non preferenziale;

    e)

    le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto contrattuale con un contraente o, se del caso, un subcontraente ammissibile né creano limitazioni basate sulla cittadinanza;

    f)

    l’ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all’ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell’azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione;

    g)

    le persone fisiche e giuridiche cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro convenute a livello internazionale.

    2.   Sono ammissibili al finanziamento a titolo delle presente decisione gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi e territori:

    a)

    gli Stati membri, i paesi candidati e i candidati potenziali riconosciuti dall’Unione, nonché i membri dello Spazio economico europeo;

    b)

    i PTO;

    c)

    i paesi e i territori in via di sviluppo inseriti nell’elenco dei beneficiari di APS dell’OCSE/DAC, che non sono membri del gruppo G-20;

    d)

    i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna. L’accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l’ammissibilità a parità di condizioni a soggetti dell’Unione e di PTO;

    e)

    gli Stati membri dell’OCSE, nel caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato;

    f)

    se indicato anticipatamente nei documenti della procedura:

    i)

    i paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari;

    ii)

    tutti i paesi, in caso di urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi ammissibili.

    3.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione in casi debitamente giustificati dove le norme sull’ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.

    4.   Per le azioni attuate in regime di gestione concorrente, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà, a nome della Commissione, di autorizzare la partecipazione di offerenti, richiedenti e candidati di altri paesi e di autorizzare beni di origine di altri paesi ai sensi del paragrafo 2, lettera f), e di considerare ammissibili offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili ai sensi del paragrafo 3, ovvero beni di origine non ammissibile ai sensi del paragrafo 1, lettera d).

    Articolo 90

    Protezione degli interessi finanziari dell’Unione e controlli finanziari

    1.   La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

    2.   La Commissione e la Corte dei conti europea (CCE) hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione.

    L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi a finanziamenti dell’Unione.

    Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione della presente decisione devono abilitare espressamente la Commissione, la CCE e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento finanziario del FES.

    3.   Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dei fondi dell’Unione, che esercita, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui il PTOM è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.

    4.   La Commissione provvede:

    a)

    a garantire l’esistenza e il buon funzionamento, nel PTOM interessato, dei sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi dell’Unione siano utilizzati correttamente ed efficacemente; e

    b)

    in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o richieste di misure correttive per rettificare le irregolarità e ovviare alle carenze di gestione riscontrate.

    5.   La Commissione, il PTOM e, eventualmente, lo Stato membro cui è connesso, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o biennali per coordinare i programmi, la metodologia e l’attuazione dei controlli.

    6.   Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie:

    a)

    spetta in primo luogo al PTOM interessato individuare e rettificare le irregolarità finanziarie;

    b)

    tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, la Commissione interviene, se il PTOM non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, per ridurre o ritirare, la rimanenza dell’assegnazione globale corrispondente alla decisione di finanziamento del documento di programmazione.

    Articolo 91

    Monitoraggio, valutazione, processo di revisione e rendicontazione

    1.   La cooperazione finanziaria è sufficientemente flessibile da consentire un adeguamento continuo delle operazioni agli obiettivi della presente decisione e tiene conto dei cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi del PTOM interessato, soprattutto attraverso una revisione ad hoc del documento di programmazione.

    2.   La revisione può essere avviata dalla Commissione o su richiesta del PTOM interessato e a seguito dell’accordo della Commissione.

    3.   La Commissione vaglia i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza finanziaria fornita ai PTOM a titolo dell’11o FES e ogni anno, a partire dal 2015, presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione e sui risultati, nonché, per quanto possibile, sui principali effetti e conseguenze dell’assistenza finanziaria dell’Unione. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    4.   La relazione di cui al paragrafo 3 contiene dati relativi all’esercizio precedente sulle misure finanziate, sui risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull’esecuzione degli stanziamenti d’impegno e di pagamento dell’11o FES. La relazione valuta i risultati dell’assistenza utilizzando, per quanto possibile, indicatori specifici e misurabili. Rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni delle valutazioni degli esercizi precedenti.

    Capitolo 4

    Principi di ammissibilità

    Articolo 92

    Ammissibilità al finanziamento territoriale

    1.   Le autorità pubbliche dei PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

    2.   Fatta salva l’approvazione da parte delle autorità dei PTOM interessati, possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione i soggetti o gli organismi seguenti:

    a)

    gli organismi pubblici o parastatali locali, nazionali e/o regionali, gli enti o le autorità locali dei PTOM, in particolare i loro istituti finanziari e le loro banche di sviluppo;

    b)

    le società e le imprese dei PTOM e dei gruppi regionali;

    c)

    le imprese di uno Stato membro, affinché possano intraprendere progetti produttivi sul territorio di un PTOM, in aggiunta al loro contributo specifico;

    d)

    gli intermediari finanziari dei PTOM o dell’Unione che promuovono e finanziano investimenti privati nei PTOM; e

    e)

    gli attori della cooperazione decentrata e gli altri attori non pubblici dei PTOM e dell’Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell’ambito della cooperazione decentrata, come previsto all’articolo 12.

    Articolo 93

    Ammissibilità al finanziamento regionale

    1.   È utilizzata un’assegnazione regionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di:

    a)

    due o più PTOM, indipendentemente dalla loro ubicazione;

    b)

    uno o più PTOM e una o più regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE;

    c)

    uno o più PTOM e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP;

    d)

    uno o più PTOM, una o più regioni ultraperiferiche e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP;

    e)

    due o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;

    f)

    uno o più PTOM e gli organismi regionali di cui fanno parte i PTOM, gli Stati ACP o una o più regioni ultraperiferiche;

    g)

    i PTOM e l’Unione nel suo insieme; oppure

    h)

    uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT conformemente all’articolo 8, una o più regioni periferiche e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP.

    2.   Il finanziamento inteso a consentire la partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi si aggiunge ai fondi assegnati ai PTOM a norma della presente decisione.

    3.   La partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi ai programmi stabiliti conformemente alla presente decisione è prevista soltanto nella misura in cui:

    a)

    il centro di gravità dei progetti e programmi finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione resta in un PTOM;

    b)

    negli strumenti finanziari dell’UE esistono disposizioni equivalenti; e

    c)

    il principio di proporzionalità è rispettato.

    4.   Misure appropriate consentiranno di combinare gli stanziamenti del FES e del bilancio generale dell’Unione per finanziare progetti di cooperazione tra i PTOM, i paesi ACP, le regioni ultraperiferiche e altri paesi, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

    Articolo 94

    Ammissibilità ai programmi dell’Unione

    1.   Le persone fisiche provenienti da un PTOM, secondo la definizione di cui all’articolo 50 e, ove applicabile, i pertinenti enti e istituzioni pubblici e/o privati di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell’Unione e a fruire dei finanziamenti ivi previsti, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

    2.   I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell’ambito dei programmi dell’Unione per la cooperazione con altri paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.

    3.   La Commissione riferisce al Comitato FES-PTOM in merito alla partecipazione dei PTOM ai programmi dell’Unione, sulla base delle informazioni contenute nella relazione annuale di attuazione trasmessa dai PTOM e delle altre informazioni disponibili.

    PARTE QUINTA

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 95

    Delega di potere alla Commissione

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano le appendici dell’allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, secondo la procedura di cui all’articolo 96.

    Articolo 96

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 95 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 95 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

    5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 95 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

    Articolo 97

    Cambiamento di status

    Il Consiglio decide, deliberando a norma dell’articolo 203 TFUE, i necessari adeguamenti della presente decisione quando:

    a)

    un PTOM diventa indipendente;

    b)

    un PTOM cessa di far parte dell’associazione;

    c)

    un PTOM diventa una regione ultraperiferica;

    d)

    una regione ultraperiferica diventa un PTOM.

    Articolo 98

    Abrogazione

    La decisione 2001/822/CE del Consiglio è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

    Articolo 99

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2014.

    L’allegato VI si applica secondo quanto previsto all’articolo 65 dello stesso allegato.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. PAVALKIS


    (1)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

    (6)  Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

    (7)  Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o FES (GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1).

    (9)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (10)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

    (11)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

    (12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


    ALLEGATO I

    ELENCO DEI PTOM ISOLATI

    Isole Falkland

    Sant’Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha

    Saint-Pierre e Miquelon


    ALLEGATO II

    CONTRIBUTI FINANZIARI DELL’UNIONE: 11o FES

    Articolo 1

    Ripartizione tra i diversi strumenti

    1.   Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, l’importo globale di 364,5 milioni di EUR dei contributi finanziari dell’Unione a titolo dell’11o FES, fissato dall’accordo interno che istituisce l’11o FES, è ripartito come segue:

    a)

    351 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d’urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione, nonché per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali;

    b)

    5 milioni di EUR per finanziare gli abbuoni d’interesse e l’assistenza tecnica nel quadro del fondo investimenti per i PTOM di cui all’allegato IV;

    c)

    8,5 milioni di EUR per studi e misure di assistenza tecnica, conformemente all’articolo 80 della presente decisione, e per una valutazione globale della decisione stessa, che verrà effettuata al più tardi quattro anni prima della sua scadenza.

    2.   I fondi dell’11o FES non sono impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, su proposta della Commissione.

    3.   Qualora i fondi di cui al paragrafo 1 risultino esauriti prima dello scadere della presente decisione, il Consiglio adotta le misure del caso.

    Articolo 2

    Gestione delle risorse

    La BEI gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, di cui all’allegato III, e le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti per i PTOM, di cui all’allegato IV. Tutte le altre risorse finanziarie previste dalla presente decisione sono gestite dalla Commissione.

    Articolo 3

    Ripartizione fra i PTOM

    L’importo di 351 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente allegato è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono:

    1.

    Un importo A di 229,5 milioni di EUR è assegnato ai PTOM, a eccezione della Groenlandia, per finanziare, in particolare, le iniziative contemplate dal documento di programmazione. Quando opportuno, il documento di programmazione rivolge un’attenzione particolare alle azioni volte a potenziare le governance e le capacità istituzionali dei PTOM beneficiari e, se del caso, al probabile calendario delle azioni previste.

    L’importo A è ripartito in base al numero di abitanti, al prodotto interno lordo (PIL), all’entità delle precedenti assegnazioni del FES e ai condizionamenti dovuti all’isolamento geografico dei PTOM, di cui all’articolo 9 della presente decisione. Tutte le assegnazioni consentono un’utilizzazione efficace e devono essere decise secondo il principio della sussidiarietà.

    2.

    100 milioni di EUR vengono stanziati per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali a norma dell’articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per le priorità e le aree di interesse reciproco di cui all’articolo 5 della presente decisione e attraverso consultazioni tramite gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all’articolo 14 della presente decisione. L’obiettivo è il coordinamento con altri strumenti finanziari dell’Unione, alla cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche, di cui all’articolo 349 TFUE.

    3.

    È costituita una riserva B non assegnata pari a 21,5 milioni di EUR allo scopo di:

    a)

    finanziare, per tutti i PTOM, gli aiuti umanitari e di urgenza nonché, all’occorrenza, il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione conformemente all’allegato IV;

    b)

    concedere nuove assegnazioni in funzione dell’evoluzione delle necessità e dei risultati dei PTOM di cui al paragrafo 1.

    I risultati sono valutati in modo obiettivo e trasparente, tenendo conto, tra l’altro, dell’uso delle risorse assegnate, dell’esecuzione effettiva delle operazioni in corso e delle misure adottate a favore dello sviluppo sostenibile.

    4.

    A seguito di una revisione intermedia, la Commissione può decidere circa l’assegnazione degli importi non assegnati di cui al presente articolo. Le procedure di revisione e la decisione relativa alle nuove assegnazioni sono adottate a norma dell’articolo 87 della presente decisione.


    ALLEGATO III

    CONTRIBUTI FINANZIARI DELL’UNIONE: PRESTITI DELLA BEI SULLE RISORSE PROPRIE

    Articolo 1

    Importo

    La BEI eroga un finanziamento di importo non superiore a 100 milioni di EUR sulle sue risorse proprie, conformemente alle sue norme e procedure interne e alle condizioni previste dal suo statuto e dal presente allegato.

    Articolo 2

    La BEI

    1.   La BEI:

    a)

    contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale dei PTOM su base territoriale e regionale e, a tal fine essa finanzia in via prioritaria progetti produttivi o altri investimenti destinati a promuovere il settore privato in tutti i comparti dell’economia;

    b)

    instaura strette relazioni con le banche di sviluppo nazionali e regionali e con le istituzioni bancarie e finanziarie dei PTOM e dell’Unione;

    c)

    consultandosi con il PTOM interessato, adegua, se necessario, le modalità e le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dalla presente decisione, per tener conto della natura dei progetti e per agire conformemente agli obiettivi della presente decisione, nell’ambito delle procedure fissate nel suo statuto.

    2.   I finanziamenti sulle risorse proprie della BEI sono concessi secondo le modalità e alle condizioni seguenti:

    a)

    il tasso d’interesse di riferimento è il tasso applicato dalla BEI per un prestito concesso alle stesse condizioni, per quanto concerne la valuta il periodo di rimborso e le garanzie, alla data della firma del contratto oppure alla data dell’esborso;

    b)

    tuttavia:

    i)

    in linea di massima, i progetti del settore pubblico sono ammessi a fruire di un abbuono d’interesse del 3 %;

    ii)

    per i progetti del settore privato che comportano operazioni di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per i progetti che presentano vantaggi sostanziali e chiaramente dimostrabili di ordine sociale o ambientale, i prestiti possono essere prorogati con un abbuono di interesse il cui importo e la cui forma saranno decisi in funzione delle caratteristiche specifiche di ogni singolo progetto. Tuttavia, l’abbuono d’interesse non è superiore al 3 %;

    iii)

    in ogni caso, il tasso d’interesse finale non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

    c)

    l’importo degli abbuoni d’interesse, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo della dotazione per gli abbuoni d’interesse indicato nell’allegato IV, articolo 2, paragrafo 11, ed è versato direttamente alla BEI. Gli abbuoni d’interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di aiuti non rimborsabili per supportare l’assistenza tecnica legata ai progetti, in particolare a favore di istituzioni finanziarie dei PTOM;

    d)

    il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla BEI sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto, ma non può essere superiore a 25 anni. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.

    3.   Per gli investimenti finanziati dalla BEI sulle risorse proprie in società del settore pubblico, possono essere richiesti al PTOM interessato impegni o garanzie legati a progetti specifici.

    Articolo 3

    Condizioni per il trasferimento di valuta estera

    1.   Per quanto attiene agli interventi a titolo della presente decisione che hanno approvato per iscritto, i PTOM interessati:

    a)

    concedono l’esonero da qualsiasi imposta o onere fiscale, nazionale o locale, su interessi, commissioni e ammortamenti dei prestiti, dovuti ai sensi della legislazione dei PTOM interessati;

    b)

    mettono a disposizione dei beneficiari la valuta necessaria per il pagamento di interessi, commissioni e ammortamenti dei prestiti, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l’attuazione di progetti sul loro territorio;

    c)

    mettono a disposizione della BEI la valuta estera necessaria per il trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in moneta nazionale al tasso di cambio applicabile tra l’euro, o altre monete di riferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento. Sono comprese tutte le forme di introiti quali, tra l’altro, interessi, dividendi, commissioni e onorari, nonché gli ammortamenti dei prestiti e il ricavato della vendita di azioni, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l’attuazione di progetti sul loro territorio.

    2.   Ai fini del presente articolo, per «PTOM interessato» si intende il PTOM che beneficia dell’operazione.


    ALLEGATO IV

    CONTRIBUTI FINANZIARI DELL’UNIONE: FONDO INVESTIMENTI DELLA BEI

    Articolo 1

    Obiettivo

    Il Fondo investimenti per i PTOM («il Fondo»), istituito dalla decisione 2001/822/CE con fondi del FES per promuovere le imprese commercialmente efficienti, è mantenuto.

    Le modalità e le condizioni di finanziamento in relazione alle operazioni del Fondo e i prestiti sulle risorse proprie della BEI sono stabiliti nell’accordo interno che istituisce l’11o FES, nell’allegato III e nel presente allegato.

    Tali risorse possono essere erogate, direttamente o indirettamente, a imprese che soddisfano i necessari requisiti tramite idonei fondi d’investimento e/o intermediari finanziari.

    Articolo 2

    Risorse del Fondo

    1.   Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, tra l’altro, per:

    a)

    fornire capitali di rischio in forma di:

    i)

    partecipazioni azionarie in imprese dei PTOM, anche non aventi sede in un PTOM, comprese le istituzioni finanziarie;

    ii)

    assistenza in forma di quasi-capitale a imprese dei PTOM, comprese le istituzioni finanziarie;

    iii)

    garanzie e altri strumenti di protezione del credito che possono essere usati per coprire rischi politici e altri rischi connessi all’investimento, a favore di investitori o finanziatori sia stranieri che locali;

    b)

    concedere prestiti ordinari.

    2.   La partecipazione azionaria consente di norma di acquisire quote di minoranza non di controllo ed è rimunerata in base ai risultati del progetto interessato.

    3.   L’assistenza in forma di quasi-capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti condizionali, prestiti subordinati e prestiti con diritto di partecipazione o altre simili forme di assistenza. Detta assistenza può comprendere in particolare:

    a)

    prestiti condizionali, il cui servizio e/o la cui durata dipendono dall’adempimento di determinate condizioni relative ai risultati del progetto. Nel caso specifico di prestiti condizionali per studi di preinvestimento o per altri tipi di assistenza tecnica connessa al progetto, il servizio può essere cancellato se l’investimento non ha luogo;

    b)

    prestiti con diritto di partecipazione, il cui servizio e/o la cui durata sono legati ai profitti ricavati dal progetto;

    c)

    prestiti subordinati che sono rimborsati soltanto dopo l’estinzione di altri debiti.

    4.   La remunerazione di ciascuna operazione è specificata al momento della concessione del prestito.

    5.   In deroga al paragrafo 4:

    a)

    nel caso di prestiti condizionali o con diritto di partecipazione, la remunerazione comprende di norma un tasso d’interesse fissato a non oltre il 3 % e una componente variabile legata al rendimento del progetto;

    b)

    nel caso di prestiti subordinati, il tasso d’interesse dipende dall’andamento del mercato.

    6.   L’importo delle garanzie è fissato in funzione dei rischi assicurati e delle caratteristiche specifiche dell’operazione.

    7.   Il tasso d’interesse dei prestiti ordinari comprende un tasso di riferimento applicato dalla BEI su prestiti analoghi alle medesime condizioni, per quanto concerne il periodo di tolleranza e di rimborso, nonché una maggiorazione stabilita dalla BEI stessa.

    8.   I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

    a)

    per i progetti d’infrastruttura nei PTOM meno sviluppati, in situazione postbellica o colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi, il tasso d’interesse del prestito viene ridotto del 3 %;

    b)

    per i progetti che comportano operazioni di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per i progetti che presentano vantaggi sostanziali e chiaramente dimostrabili di ordine sociale o ambientale. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono d’interesse, il cui importo e la cui forma saranno decisi in funzione delle caratteristiche specifiche di ogni singolo progetto. Tuttavia, l’abbuono d’interesse non è superiore al 3 %.

    9.   In ogni caso il tasso d’interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 8 non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

    10.   Le risorse necessarie per queste agevolazioni saranno prelevate dal Fondo e non devono superare la dotazione globale riservata al finanziamento degli investimenti da parte del Fondo stesso e dalla BEI sulle sue risorse proprie.

    11.   Gli abbuoni di interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di aiuti non rimborsabili per supportare l’assistenza tecnica legata ai progetti, in particolare a favore di istituzioni finanziarie dei PTOM.

    Articolo 3

    Interventi del Fondo

    1.   Il Fondo interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, incluse le infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

    a)

    è gestito come un fondo rotativo e tende a essere finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato ed evitano di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;

    b)

    sostiene i settori finanziari dei PTOM e produce un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l’interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti nei PTOM;

    c)

    si assume in parte i rischi dei progetti finanziati. La sua sostenibilità finanziaria è garantita dall’intero portafoglio e non dai singoli interventi;

    d)

    cerca di convogliare le risorse attraverso gli organismi e i programmi dei PTOM che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

    2.   La BEI viene compensata dei costi sostenuti per la gestione del Fondo. Il compenso della BEI comprende una componente fissa pari allo 0,5 % all’anno della dotazione iniziale e una componente variabile che può raggiungere l’1,5 % all’anno del portafoglio del Fondo investito in progetti nei PTOM. I compensi sono finanziati dal Fondo.

    3.   Allo scadere della presente decisione, e in mancanza di una specifica decisione da parte del Consiglio, i rimborsi netti cumulativi versati sul Fondo verranno trasferiti al successivo strumento finanziario per i PTOM.

    Articolo 4

    Condizioni relative ai rischi di cambio

    Per contenere il più possibile gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio, il problema dei relativi rischi è affrontato nel modo seguente:

    a)

    in caso di partecipazione azionaria intesa a rafforzare il capitale di un’impresa, i rischi di cambio sono assunti di norma dal Fondo;

    b)

    in caso di finanziamento su capitale di rischio per PMI, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra l’Unione, da un lato, e le altre parti interessate, dall’altro. In media, i rischi di cambio sono condivisi equamente;

    c)

    qualora sia possibile e opportuno, soprattutto in paesi che godono di una stabilità macroeconomica e finanziaria, il Fondo cerca di concedere i prestiti nelle valute locali dei PTOM, assumendosi i rischi di cambio.

    Articolo 5

    Controlli finanziari

    1.   Gli interventi del Fondo investimenti formano oggetto delle procedure di controllo e scarico definite nello statuto della BEI per tutti i suoi interventi.

    2.   La supervisione del Fondo investimenti da parte della Corte dei conti europea viene esercitata secondo le procedure concordate tra la Commissione, la BEI e la CCE, in particolare l’accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti del 27 ottobre 2003, e successive modifiche e integrazioni.

    Articolo 6

    Privilegi e immunità

    1.   I rappresentanti della BEI che svolgono attività connesse alla presente decisione o in attuazione della stessa godono nei PTOM, durante l’esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunità e agevolazioni d’uso.

    2.   Per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, la BEI gode nel territorio dei PTOM del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali.

    3.   La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della BEI non possono essere censurate.


    ALLEGATO V

    CONTRIBUTI FINANZIARI DELL’UNIONE: SOSTEGNO SUPPLEMENTARE IN CASO DI FLUTTUAZIONI A BREVE TERMINE DEI PROVENTI DA ESPORTAZIONE

    Articolo 1

    Principi

    1.   Il grado di dipendenza dell’economia di un PTOM dall’esportazione di merci, soprattutto agricole, minerarie e della pesca, costituisce un criterio per stabilire l’entità delle assegnazioni da destinare allo sviluppo a lungo termine.

    2.   Per mitigare gli effetti negativi dell’instabilità dei proventi da esportazione e tutelare il programma di sviluppo compromesso dalla diminuzione degli introiti, è previsto un sostegno finanziario supplementare da prelevare sulle risorse programmabili destinate allo sviluppo a lungo termine del paese ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente allegato.

    Articolo 2

    Criteri di idoneità

    1.   L’idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

    a)

    una perdita del 10 %, o del 2 % per i PTOM isolati di cui all’allegato I, di proventi da esportazione rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre degli ultimi quattro anni che precedono l’anno di applicazione; oppure

    b)

    una perdita del 10 %, o del 2 % per i PTOM isolati di cui all’allegato I, di proventi ricavati dall’esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria o della pesca rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre degli ultimi quattro anni che precedono l’anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole, minerarie o della pesca rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci.

    2.   La possibilità di fruire di un sostegno supplementare è limitata a quattro anni consecutivi.

    3.   Le risorse supplementari figurano nei conti pubblici del paese interessato. Esse sono utilizzate conformemente alle disposizioni di attuazione che devono essere adottate a norma dell’articolo 85 della presente decisione. Previo accordo di entrambe le parti, le risorse possono essere impiegate per finanziare programmi iscritti nel bilancio nazionale. Tuttavia, una parte delle risorse supplementari può essere parimenti accantonata per settori specifici.

    Articolo 3

    Anticipi

    Il sistema di assegnazione di risorse supplementari consente di versare anticipi per coprire eventuali ritardi nell’elaborazione di statistiche commerciali consolidate e per assicurare che le risorse in questione possano essere incluse nel bilancio dell’anno successivo a quello di applicazione. Gli anticipi sono erogati in base a statistiche provvisorie sulle esportazioni, elaborate dalle autorità dei PTOM e presentate alla Commissione prima delle statistiche ufficiali consolidate e definitive. L’anticipo massimo è pari all’80 % dell’importo delle risorse supplementari stimato per l’anno d’applicazione. Le somme erogate sono stabilite di comune accordo tra la Commissione e le autorità del PTOM in base alle statistiche definitive e consolidate sulle esportazioni e ai dati definitivi sul debito pubblico.

    Articolo 4

    Revisione

    Le disposizioni del presente allegato sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 85 della presente decisione e successivamente su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un PTOM.


    ALLEGATO VI

    RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    INDICE

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI 37

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI 38

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI 44

    TITOLO IV

    PROVE DELL’ORIGINE 45

    TITOLO V

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 53

    TITOLO VI

    CEUTA E MELILLA 57

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI FINALI 57
    Appendice da I a XIII 59

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «paesi APE», regioni o Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che hanno concluso accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (APE) al momento dell’applicazione provvisoria dell’APE o della sua entrata in vigore, secondo che l’una o l’altra intervenga per prima;

    b)

    «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

    c)

    «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    d)

    «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

    e)

    «merci», sia i materiali sia i prodotti;

    f)

    «materiali fungibili», materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

    g)

    «valore in dogana», il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo OMC sul valore in dogana);

    h)

    «valore dei materiali» nell’elenco dell’appendice II, il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel PTOM. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per la determinazione del valore dei materiali originari utilizzati;

    i)

    «prezzo franco fabbrica», il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.

    Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel PTOM, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.

    Ai fini della presente definizione, se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma del presente paragrafo può riferirsi all’impresa appaltante;

    j)

    «contenuto massimo di materiali non originari», il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

    k)

    «peso netto», il peso delle merci senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

    l)

    «capitoli», «voci» e «sottovoci», i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (sistema armonizzato), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

    m)

    «classificato», categorizzato mediante classificazione in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

    n)

    «spedizione», i prodotti:

    i)

    spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

    ii)

    trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

    o)

    «esportatore», qualsiasi soggetto che esporti merci verso l’Unione o verso un PTOM e sia in grado di provare l’origine delle merci, anche se il soggetto non ne è il fabbricante né i soggetti stessi espletano personalmente le formalità di esportazione;

    p)

    «esportatore registrato», qualsiasi esportatore registrato presso le autorità competenti del PTOM interessato o dell’Unione ai fini del rilascio delle attestazioni di origine richieste per l’esportazione nell’ambito della presente decisione;

    q)

    «attestazione di origine», l’attestazione redatta dall’esportatore nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del presente allegato, allo scopo di consentire alla persona che dichiari le merci per l’immissione in libera pratica nell’Unione di ottenere il beneficio del trattamento tariffario preferenziale o all’operatore economico stabilito in un PTOM che importa materiali per l’ulteriore trasformazione nell’ambito delle norme sul cumulo di provare il carattere originario di tali merci;

    r)

    «paese SPG», un paese o territorio come definito all’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

    Articolo 2

    Requisiti generali

    1.   I seguenti prodotti sono considerati originari di un PTOM:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato;

    b)

    i prodotti ottenuti in un PTOM in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del presente allegato.

    2.   I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più PTOM si considerano prodotti originari del PTOM nel quale è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione.

    3.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, i territori dei PTOM si considerano un unico territorio.

    Articolo 3

    Prodotti interamente ottenuti

    1.   Si considerano «interamente ottenuti» in un PTOM:

    a)

    i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

    b)

    i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

    c)

    gli animali vivi, ivi nati e allevati;

    d)

    i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

    e)

    i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

    f)

    i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    g)

    i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati o ivi allevati da uova, larve o avannotti;

    h)

    i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;

    i)

    i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

    j)

    gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

    k)

    gli scarti e i residui provenienti da operazioni di produzione ivi effettuate;

    l)

    i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

    m)

    le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

    2.   Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

    a)

    registrate in un PTOM o in uno Stato membro;

    b)

    battenti bandiera di un PTOM o di uno Stato membro;

    c)

    che soddisfano una delle seguenti condizioni:

    i)

    sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di un PTOM o di uno Stato membro; oppure

    ii)

    sono di proprietà di società la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nei PTOM o negli Stati membri, e che sono detenute per almeno il 50 % da PTOM, da enti pubblici o cittadini di tale PTOM o da cittadini di Stati membri.

    3.   Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi PTOM. In tal caso i prodotti sono considerati originari del PTOM in cui è registrata la nave o la nave officina conformemente al paragrafo 2, lettera a).

    Articolo 4

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    1.   Fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato sono considerati originari di tale PTOM purché siano soddisfatte le condizioni che figurano nell’elenco dell’appendice II per le merci interessate.

    2.   Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un PTOM a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un’ulteriore trasformazione in tale PTOM e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

    3.   La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

    Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

    4.   Nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati in tutte le vendite del prodotto effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

    5.   Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Essi possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione.

    6.   I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

    Articolo 5

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti fissati all’articolo 4 del presente allegato, le seguenti operazioni:

    a)

    operazioni di conservazione destinate ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il loro trasporto e magazzinaggio;

    b)

    suddivisione e riunione di imballaggi;

    c)

    lavaggio, pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura e altri rivestimenti;

    d)

    stiratura e pressatura di tessili;

    e)

    semplici operazioni di pittura e lucidatura;

    f)

    sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;

    g)

    operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

    h)

    sbucciatura, snocciolamento e sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

    i)

    affilatura, semplice rettifica o semplice taglio;

    j)

    vagliatura, cernita, classificazione, calibrazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

    k)

    semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    l)

    apposizione o stampa di marchi, etichette, logotipi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    m)

    la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

    n)

    la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

    o)

    il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

    p)

    il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);

    q)

    la macellazione di animali.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

    3.   Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene conto di tutte le operazioni eseguite in un PTOM su quel prodotto.

    Articolo 6

    Tolleranze

    1.   In deroga all’articolo 4 del presente allegato e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell’elenco dell’appendice II, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

    a)

    il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

    b)

    il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, a eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell’appendice I.

    2.   Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari specificate nelle norme dell’elenco contenuto nell’appendice II.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 5 e l’articolo 11, paragrafo 2, del presente allegato, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’appendice I relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

    Articolo 7

    Cumulo con l’Unione

    1.   Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dell’Unione incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 1.

    2.   Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nell’Unione si considerano effettuate in un PTOM se i materiali sono sottoposti in tale PTOM a un’ulteriore lavorazione o trasformazione che va oltre quella prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.

    3.   Ai fini del cumulo di cui al presente articolo, l’origine dei materiali è stabilita conformemente al presente allegato.

    Articolo 8

    Cumulo con i paesi APE

    1.   Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dei paesi APE incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.

    2.   Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nei paesi APE si considerano effettuate in un PTOM se i materiali sono sottoposti in tale PTOM a un’ulteriore lavorazione o trasformazione che va oltre quella prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.

    3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’origine dei materiali originari di un paese APE è determinata conformemente alle norme d’origine applicabili all’APE interessato e alle relative disposizioni sulle prove dell’origine e sulla cooperazione amministrativa.

    Il cumulo previsto al presente articolo non si applica:

    a)

    ai materiali originari della Repubblica sudafricana che non possono essere importati direttamente nell’Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro dell’APE tra l’Unione e la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC);

    b)

    ai materiali elencati nell’appendice XIII.

    4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

    a)

    il paese APE che fornisce i materiali e il PTOM che fabbrica il prodotto finale si siano impegnati:

    i)

    a osservare o far osservare il presente allegato; e

    ii)

    a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta attuazione del presente allegato sia nei confronti dell’Unione sia nelle loro relazioni reciproche;

    b)

    gli impegni di cui alla lettera a) siano stati comunicati alla Commissione dal PTOM interessato.

    5.   Laddove i paesi APE si siano conformati con quanto previsto al paragrafo 4 già prima dell’entrata in vigore della presente decisione, non è richiesto un nuovo impegno.

    Articolo 9

    Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

    1.   Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dei paesi e territori di cui al paragrafo 2 del presente articolo incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, i materiali devono essere originari di un paese o territorio:

    a)

    che benefici del «regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati» previsto dal sistema delle preferenze generalizzate (SPG) (2);

    b)

    che benefici di un accesso al mercato dell’Unione in esenzione da dazi e contingenti a livello di 6 cifre del SA nel quadro del regime generale dell’SPG (3).

    3.   L’origine dei materiali dei paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme d’origine fissate ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 978/2012 e ai sensi degli articoli 32 o 41 del presente allegato.

    4.   Il cumulo previsto al presente paragrafo non si applica:

    a)

    ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all’importazione nell’Unione sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;

    b)

    ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 e 16 del sistema armonizzato cui si applicano gli articoli 7 e 12 del regolamento (UE) n. 978/2012, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti;

    c)

    ai prodotti cui si applicano gli articoli 22 e 30 del regolamento (UE) n. 978/2012, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

    5.   Il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

    a)

    i paesi o territori partecipanti al cumulo si siano impegnati a osservare o far osservare il disposto del presente allegato e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione del presente allegato, tanto nei confronti dell’Unione quanto nelle loro relazioni reciproche;

    b)

    l’impegno di cui alla lettera a) sia stato comunicato alla Commissione dal PTOM interessato.

    6.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato con i paesi o territori menzionati nel presente articolo che hanno rispettato le condizioni necessarie.

    Articolo 10

    Cumulo ampliato

    1.   Su richiesta di un PTOM, la Commissione può concedere il cumulo dell’origine tra un PTOM e un paese vincolato all’Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) in vigore, a condizione che:

    a)

    i paesi o territori partecipanti al cumulo si siano impegnati a osservare o far osservare il disposto del presente allegato e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione del presente allegato, tanto nei confronti dell’Unione quanto nelle loro relazioni reciproche;

    b)

    l’impegno di cui alla lettera a) sia stato comunicato alla Commissione dal PTOM interessato.

    La Commissione, tenuto conto del rischio di elusione delle norme commerciali e della sensibilità specifica dei materiali da utilizzare nel cumulo, può fissare condizioni aggiuntive per concedere il cumulo richiesto.

    2.   La richiesta di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è rivolta alla Commissione per iscritto e indica il paese terzo o i paesi terzi interessati, contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

    3.   L’origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell’origine sono determinate conformemente alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L’origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l’Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nel presente allegato.

    4.   Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese terzo e utilizzati nel PTOM nella fabbricazione del prodotto destinato a essere esportato verso l’Unione siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel PTOM interessato trascendano le operazioni elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.

    5.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a partire dalla quale ha effetto il cumulo ampliato, i paesi vincolati all’Unione da un accordo di libero scambio che partecipano a detto cumulo, le condizioni applicabili e l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

    6.   La Commissione adotta un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del presente allegato.

    Articolo 11

    Unità da prendere in considerazione

    1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

    2.   Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente allegato si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

    3.   Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.

    Articolo 12

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 13

    Assortimenti

    Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

    Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

    Articolo 14

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

    a)

    energia e combustibili;

    b)

    impianti e attrezzature;

    c)

    macchine e utensili;

    d)

    merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

    Articolo 15

    Separazione contabile

    1.   Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nell’Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un PTOM nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

    2.   Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

    L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al paragrafo 3 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell’Unione» è identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

    Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell’Unione.

    3.   Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 2 rilascia la documentazione comprovante l’origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie dell’Unione o ne chiede, fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

    4.   Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui è utilizzata l’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

    Esse possono ritirare l’autorizzazione nei casi seguenti:

    a)

    il beneficiario fa un uso comunque scorretto dell’autorizzazione; o

    b)

    il beneficiario non rispetta una delle altre condizioni stabilite nel presente allegato.

    Articolo 16

    Deroghe

    1.   Su iniziativa della Commissione o in risposta a una richiesta di uno Stato membro o di un PTOM, a un PTOM può essere concessa una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato in uno dei seguenti casi:

    a)

    se fattori interni o esterni privano temporaneamente tale PTOM della capacità di conformarsi alle norme sull’acquisizione dell’origine di cui all’articolo 2 del presente allegato, di cui disponeva in precedenza;

    b)

    se il PTOM necessita di un certo tempo per potersi conformare alle norme sull’acquisizione dell’origine di cui all’articolo 2;

    c)

    se lo sviluppo di industrie esistenti o la creazione di nuove industrie lo giustificano.

    2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 è indirizzata per iscritto alla Commissione mediante il formulario contenuto nell’appendice X, indica i motivi che giustificano la richiesta ed è corredata di un’idonea documentazione giustificativa.

    3.   Nell’esame delle richieste si tiene conto in particolare:

    a)

    del livello di sviluppo o della situazione geografica del PTOM in questione, con particolare riguardo per l’incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, della decisione da prendere;

    b)

    dei casi nei quali l’applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente la capacità di un’industria esistente nel PTOM interessato di continuare le proprie attività di esportazione verso l’Unione, e particolarmente dei casi in cui l’applicazione delle norme suddette possa provocare la cessazione di tali attività;

    c)

    dei casi specifici nei quali può essere chiaramente dimostrato che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l’attuazione di un programma di investimenti consenta l’osservanza di dette norme per fasi successive.

    4.   La Commissione accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio a un’industria dell’Unione già stabilita.

    5.   La Commissione prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile e adotta una posizione 95 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto una domanda completa.

    6.   La deroga temporanea è limitata alla durata dell’effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al PTOM per conformarsi alle norme o per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla deroga, tenendo conto della specifica situazione del PTOM interessato e delle sue difficoltà.

    7.   Ogni deroga concessa è subordinata al rispetto di tutti i requisiti stabiliti in materia di informazioni da trasmettere alla Commissione riguardo all’uso della deroga stessa e alla gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.

    8.   La Commissione adotta una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del presente allegato.

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 17

    Principio di territorialità

    1.   Le condizioni relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario di cui al presente articolo devono essere rispettate senza interruzione nel PTOM, fatto salvo il disposto degli articoli da 7 a 10 del presente allegato.

    2.   I prodotti originari reintrodotti nel PTOM dopo essere stati esportati in un altro paese sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

    a)

    che i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati; e

    b)

    che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

    Articolo 18

    Clausola di non manipolazione

    1.   I prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal PTOM di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell’immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell’esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

    2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

    3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mutandis in caso di cumulo ai sensi degli articoli da 7 a 10 del presente allegato.

    Articolo 19

    Esposizioni

    1.   I prodotti originari inviati per un’esposizione da un PTOM in un paese diverso da un PTOM, un paese APE o uno Stato membro e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nell’Unione beneficiano, all’importazione, delle disposizioni della presente decisione, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

    a)

    un esportatore ha spedito detti prodotti da un PTOM nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

    b)

    detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell’Unione;

    c)

    i prodotti sono stati spediti nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l’esposizione;

    d)

    dal momento in cui sono stati spediti per l’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

    2.   Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le procedure applicabili in detto paese, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al titolo IV del presente allegato, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

    3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

    TITOLO IV

    PROVE DELL’ORIGINE

    Sezione 1

    Requisiti generali

    Articolo 20

    Importi espressi in euro

    1.   Ai fini dell’applicazione degli articoli 26, 31, 43 e 44 del presente allegato, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

    2.   Una spedizione beneficia degli articoli 26, 31, 43 e 44, in base alla moneta utilizzata nella fattura.

    3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi vengono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione comunica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

    4.   Uno Stato membro può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Uno Stato membro può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

    5.   Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali di alcuni Stati membri sono riveduti dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di un PTOM. Nel procedere a detta revisione, la Commissione valuta l’opportunità di preservare gli effetti in termini reali dei valori limite in questione. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

    Sezione 2

    Procedure da seguire prima dell’applicazione del sistema degli esportatori registrati

    Articolo 21

    Prova dell’origine

    Perché i prodotti originari dei PTOM possano beneficiare della presente decisione all’atto dell’importazione nell’Unione, si devono presentare i seguenti documenti:

    a)

    un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’appendice III; oppure

    b)

    nei casi di cui all’articolo 26, una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’appendice VI, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale («dichiarazione di origine»), che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

    Articolo 22

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

    1.   Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del PTOM esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

    2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano nelle appendici III e IV. Detti formulari sono compilati conformemente al presente allegato. Se compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

    3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del PTOM esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.

    4.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del PTOM esportatore se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di un PTOM, dell’Unione o di un paese APE e soddisfano gli altri requisiti previsti nel presente allegato.

    5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

    6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.

    7.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha avuto luogo o è assicurata.

    Articolo 23

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

    1.   In deroga all’articolo 22, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a)

    non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

    b)

    è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici;

    c)

    un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato al momento dell’esportazione per una spedizione successivamente frazionata in un paese terzo di magazzinaggio a norma dell’articolo 18 del presente allegato, a condizione che il certificato EUR.1 iniziale venga restituito alle autorità doganali che lo hanno rilasciato; oppure

    d)

    non è stato rilasciato all’atto dell’esportazione perché in quel momento la destinazione finale della spedizione non era nota ed è stata determinata durante il magazzinaggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione stessa in un paese terzo a norma dell’articolo 18. del presente allegato

    2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

    3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

    4.   I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura nella casella «Osservazioni» (casella 7):

    «ISSUED RETROSPECTIVELY».

    5.   La dicitura di cui al paragrafo 4 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

    Articolo 24

    Rilascio di duplicati dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

    1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportatore può chiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.

    2.   Il duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 reca nella casella «Osservazioni» (casella 7) la seguente dicitura:

    «DUPLICATE».

    3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1 duplicato.

    4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 25

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

    Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell’Unione o in un PTOM, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione o all’interno del PTOM. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

    Articolo 26

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione d’origine

    1.   La dichiarazione d’origine di cui all’articolo 21, lettera b), del presente allegato, può essere compilata:

    a)

    da un esportatore autorizzato di cui all’articolo 27 del presente allegato; oppure

    b)

    da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 10 000 EUR.

    2.   La dichiarazione d’origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di un PTOM, di un paese APE o dell’Unione e se soddisfano gli altri requisiti previsti nel presente allegato.

    3.   L’esportatore che compila una dichiarazione d’origine deve essere disposto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese o territorio esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.

    4.   La dichiarazione d’origine è compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’appendice VI, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese o territorio esportatore. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

    5.   Le dichiarazioni d’origine recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 27 del presente allegato, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del paese esportatore un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione d’origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

    6.   La dichiarazione d’origine può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese importatore non più tardi di due anni dopo l’importazione dei prodotti cui si riferisce.

    Articolo 27

    Esportatore autorizzato

    1.   Le autorità doganali del paese esportatore possono autorizzare qualsiasi esportatore a compilare dichiarazioni d’origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali tutte le garanzie giudicate necessarie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e dell’osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

    2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

    3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione d’origine.

    4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

    5.   Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

    Articolo 28

    Validità della prova dell’origine

    1.   La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

    2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

    3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

    Articolo 29

    Presentazione della prova dell’origine

    Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’attuazione della presente decisione.

    Articolo 30

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati, ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 31

    Esonero dalla prova dell’origine

    1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

    2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 32

    Procedura d’informazione ai fini del cumulo

    1.   Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente allegato, la prova del carattere originario ai sensi del presente allegato dei materiali provenienti da un altro PTOM o dall’Unione consiste in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o in una dichiarazione d’origine, fornita dall’esportatore nel paese da cui provengono i materiali. Un modello della dichiarazione del fornitore figura all’appendice VII. Nei casi in cui il PTOM fornitore ha messo in funzione il sistema degli esportatori registrati ma il PTOM dove ha luogo l’ulteriore trasformazione non l’ha fatto, la prova del carattere originario può essere fornita anche mediante una attestazione di origine.

    2.   Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del presente allegato, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in un altro PTOM o nell’Unione consiste nella dichiarazione del fornitore, fornita dall’esportatore nel paese da cui provengono i materiali. Un modello della dichiarazione del fornitore figura all’appendice VIII.

    3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per ciascuna spedizione di materiali il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l’identificazione.

    La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un formulario prestampato.

    Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate utilizzando metodi di elaborazione elettronica dei dati, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente delle autorità doganali del paese o territorio in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l’attuazione del presente paragrafo.

    Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all’ufficio doganale competente del PTOM esportatore cui si chiede il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

    4.   Allorché si applicano gli articoli 8 e 10, la prova del carattere originario conformemente alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l’Unione e il paese interessato è fornita dalle prove dell’origine previste dal pertinente accordo di libero scambio.

    5.   Allorché si applica l’articolo 9, la prova del carattere originario conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) è fornita dalle prove dell’origine previste dal medesimo regolamento.

    6.   Nei casi indicati nei paragrafi 1, 2, 4 e 5, la casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o la dichiarazione d’origine o l’attestazione di origine recano, ove appropriato, la dicitura: «OCT cumulation», «EU cumulation», «EPA cumulation», «cumulation with GSP country» o «extended cumulation with country x» o «Cumul PTOM», «Cumul UE», «cumul avec pays APE», «cumul avec pays SPG» o «cumul étendu avec le pays x».

    Articolo 33

    Documenti giustificativi

    I documenti di cui all’articolo 22, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione d’origine possono essere considerati prodotti originari di un PTOM, dell’Unione o di un paese APE e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato, possono consistere, tra l’altro, in:

    a)

    una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nei suoi conti o nella sua contabilità interna;

    b)

    documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in un PTOM, nell’Unione o in un paese APE allorché tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

    c)

    documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nei PTOM, nell’Unione o in un paese APE, rilasciati o compilati in un PTOM, nell’Unione o in un paese APE, allorché tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

    d)

    certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni d’origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nei PTOM, nell’Unione o in un paese APE e a norma del presente allegato.

    Articolo 34

    Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

    1.   L’esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

    2.   L’esportatore che compila una dichiarazione d’origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione d’origine e i documenti di cui all’articolo 26, paragrafo 3.

    3.   Le autorità doganali del PTOM esportatore che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario per la domanda di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    4.   Le autorità doganali del paese d’importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni d’origine loro presentati.

    Articolo 35

    Discordanze ed errori formali

    1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se è debitamente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

    2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non è respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle diciture in esso riportate.

    Sezione 3

    Procedure relative al sistema degli esportatori registrati

    SottoSezione 1

    Procedure per l’esportazione nel PTOM

    Articolo 36

    Requisiti di carattere generale

    I benefici derivanti dalla presente decisione si applicano:

    a)

    alle merci esportate da un esportatore registrato di cui all’articolo 38 che soddisfano i requisiti del presente allegato;

    b)

    a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 10 000 EUR.

    Articolo 37

    Elenco degli esportatori registrati

    1.   Le autorità competenti del PTOM istituiscono e aggiornano costantemente un elenco elettronico degli esportatori registrati stabiliti nel paese. Quando un esportatore è cancellato dal registro a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del presente allegato, l’elenco è aggiornato immediatamente.

    2.   L’elenco contiene le seguenti informazioni:

    a)

    il nome e l’indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza dell’esportatore registrato, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio (codice paese ISO alpha 2);

    b)

    il numero dell’esportatore registrato;

    c)

    i prodotti destinati a essere esportati nell’ambito della presente decisione (elenco indicativo dei capitoli o delle voci del sistema armonizzato, compilato secondo la discrezione del richiedente);

    d)

    la data iniziale e finale della registrazione, in corso o scaduta, dell’esportatore;

    e)

    il motivo della cancellazione (richiesta dell’esportatore registrato/cancellazione da parte delle autorità competenti). L’accesso a questi dati è limitato alle autorità competenti.

    3.   Le autorità competenti dei PTOM informano la Commissione del sistema di numerazione nazionale utilizzato per designare gli esportatori registrati. Il numero inizia con un codice paese ISO alfa 2.

    Articolo 38

    Richiesta di registrazione

    Ai fini della registrazione gli esportatori presentano domanda alle autorità competenti del PTOM indicate all’articolo 57, paragrafo 1, del presente allegato, utilizzando un formulario redatto sul modello contenuto nell’appendice XI. Compilando il formulario gli esportatori acconsentono alla conservazione delle informazioni fornite nella banca dati della Commissione e alla pubblicazione dei dati non riservati su Internet.

    Le domande incomplete non sono prese in considerazione dalle autorità competenti.

    Articolo 39

    Radiazione

    1.   Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l’esportazione di merci con il beneficio della presente decisione o che non intendono più esportare tali merci ne informano le autorità competenti del PTOM, che provvedono a radiarli immediatamente dall’elenco degli esportatori registrati tenuto in quel PTOM.

    2.   Fatto salvo il sistema di pene e sanzioni nei PTOM, le autorità competenti del PTOM interessato radiano dall’elenco degli esportatori registrati di detto PTOM qualsiasi esportatore registrato che, per dolo o colpa, compili o faccia compilare un’attestazione di origine o un documento giustificativo contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere, in modo irregolare o fraudolento, il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.

    3.   Fatte salve le eventuali ripercussioni delle irregolarità riscontrate sulle verifiche pendenti, la radiazione dall’elenco degli esportatori registrati ha effetto per il futuro, vale a dire si applica alle attestazioni rilasciate dopo la data della radiazione.

    4.   Un esportatore radiato dalle autorità competenti a norma del paragrafo 2 può essere reiscritto nell’elenco solo dopo che abbia dimostrato alle autorità competenti del PTOM di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla radiazione.

    Articolo 40

    Documenti giustificativi

    1.   Gli esportatori, registrati o no, devono adempiere i seguenti obblighi:

    a)

    tenere una contabilità adeguata della produzione e fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;

    b)

    tenere a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

    c)

    conservare tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

    d)

    conservare per almeno tre anni dalla fine dell’anno in cui l’attestazione di origine è stata compilata, o per più tempo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:

    i)

    delle attestazioni di origine rilasciate; e

    ii)

    della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

    2.   I registri di cui al paragrafo 1, lettera d), che possono essere elettronici, devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.

    3.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.

    Articolo 41

    Prova dell’origine

    1.   L’attestazione di origine deve essere rilasciata dall’esportatore quando i prodotti cui si riferisce sono esportati, sempre che le merci in questione possano essere considerate originarie del PTOM.

    2.   In deroga al paragrafo 1, un’attestazione di origine può eccezionalmente essere rilasciata dopo l’esportazione (attestazione retroattiva) a condizione che sia presentata nello Stato membro della dichiarazione di immissione in libera pratica entro due anni dall’esportazione. Anche in caso di frazionamento di una spedizione a norma dell’articolo 18 del presente allegato, l’attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente.

    3.   L’attestazione di origine è fornita dall’esportatore al suo cliente stabilito nell’Unione e contiene i dati specificati nell’appendice XII. L’attestazione di origine è redatta in inglese o in francese.

    Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta di identificare l’esportatore interessato e le merci in questione.

    4.   Quando si applica il cumulo di cui agli articoli 2 e 7 del presente allegato, l’esportatore del prodotto, nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un PTOM o dell’Unione, si basa sull’attestazione di origine trasmessa dal fornitore. Nei casi in cui il fornitore è stabilito in un PTOM che non ha ancora messo in funzione il sistema degli esportatori registrati, l’esportatore nel PTOM di ulteriore trasformazione può anche basarsi su un certificato di circolazione delle merci EUR.1, una dichiarazione d’origine o una dichiarazione del fornitore.

    5.   In tal caso l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura «EU cumulation», «OCT cumulation» or «Cumul UE», «cumul PTOM».

    6.   Allorché si applicano gli articoli 8 e 10 del presente allegato, la prova del carattere originario, conformemente alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l’Unione e il paese interessato, è fornita dalle prove dell’origine previste dal pertinente accordo di libero scambio.

    In tal caso l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta la dicitura «cumulation with EPA country» o «extended cumulation with country x» o «cumul avec pays APE» o «cumul étendu avec le pays x».

    7.   Allorché si applica il cumulo di cui all’articolo 9 del presente allegato, la prova del carattere originario stabilita conformemente delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 è fornita mediante le prove dell’origine stabilite dal medesimo regolamento.

    In tal caso l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta la dicitura «cumulation with GSP country» or «cumul avec pays SPG».

    Articolo 42

    Presentazione della prova dell’origine

    1.   Per ogni spedizione deve essere compilata un’attestazione di origine distinta.

    2.   L’attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data in cui è stata rilasciata dall’esportatore.

    3.   L’attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

    a)

    si tratta di prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato;

    b)

    sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato; e

    c)

    sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.

    SottoSezione 2

    Procedure per l’immissione in libera pratica nell’unione

    Articolo 43

    Presentazione della prova dell’origine

    1.   La dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica fa riferimento all’attestazione di origine. L’attestazione di origine è tenuta a disposizione delle autorità doganali, che possono chiederne la presentazione a fini di verifica. Dette autorità possono anche chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

    2.   Se il dichiarante chiede l’applicazione dei benefici derivanti dalla presente decisione senza essere in possesso dell’attestazione di origine al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell’articolo 253, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 e trattata di conseguenza.

    3.   Prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, il dichiarante si accerta che le merci siano conformi alle norme enunciate nel presente allegato, in particolare verificando:

    a)

    nella banca dati di cui all’articolo 58 del presente allegato, che l’esportatore sia registrato per il rilascio di attestazioni di origine, salvo che il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 10 000 EUR; e

    b)

    che l’attestazione di origine sia redatta a norma dell’appendice XII.

    Articolo 44

    Esonero dalla prova dell’origine

    1.   I prodotti seguenti sono esenti dall’obbligo del rilascio e della presentazione dell’attestazione di origine:

    a)

    i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR;

    b)

    i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.

    2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

    b)

    sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare della presente decisione;

    c)

    non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

    3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

    a)

    le importazioni presentano carattere occasionale;

    b)

    le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

    c)

    risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

    Articolo 45

    Discordanze ed errori formali

    1.   La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell’attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità dell’attestazione di origine se viene regolarmente accertato che questa attestazione corrisponde ai prodotti in questione.

    2.   L’attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene rigettata se gli errori stessi non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.

    Articolo 46

    Validità della prova dell’origine

    Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del presente allegato, possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono ammettere le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

    Articolo 47

    Procedura per le importazioni con spedizioni scaglionate

    1.   La procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del presente allegato, si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.

    2.   Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non assemblati per i quali è stata compilata l’attestazione di origine.

    Articolo 48

    Sostituzione di un’attestazione di origine

    1.   Se i prodotti non sono ancora stati immessi in libera pratica, l’attestazione di origine può essere sostituita da una o più attestazioni di origine sostitutive, compilate dal detentore delle merci, al fine di inviare tutti i prodotti, o una parte di essi, in un altro luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione. Per poter rilasciare attestazioni di origine sostitutive, i detentori delle merci non devono essere essi stessi esportatori registrati.

    2.   Qualora venga sostituita, l’attestazione di origine iniziale deve recare le seguenti indicazioni:

    a)

    i dati corrispondenti alla o alle attestazioni di origine sostitutive;

    b)

    il nome e l’indirizzo dello speditore;

    c)

    il o i destinatari nell’Unione.

    L’attestazione di origine iniziale reca la dicitura «Replaced» or «Remplacée», a seconda dei casi.

    3.   L’attestazione di origine sostitutiva deve recare le seguenti indicazioni:

    a)

    tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti;

    b)

    la data di rilascio dell’attestazione di origine iniziale;

    c)

    tutti i dettagli da menzionare, a norma dell’appendice XII;

    d)

    il nome e l’indirizzo dello speditore dei prodotti nell’Unione;

    e)

    il nome e l’indirizzo del destinatario nell’Unione;

    f)

    la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.

    La persona che rilascia l’attestazione di origine sostitutiva può allegarvi copia dell’attestazione di origine iniziale.

    4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate in sostituzione di attestazioni che sono a loro volta attestazioni sostitutive.

    5.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni che sostituiscono altre attestazioni di origine quando la spedizione è frazionata ai sensi dell’articolo 18 del presente allegato.

    Articolo 49

    Verifica delle attestazioni di origine

    1.   In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l’esattezza dell’indicazione dell’origine contenuta nella dichiarazione o il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18 del presente allegato.

    2.   Le autorità doganali possono sospendere l’applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata della procedura di verifica di cui all’articolo 64 del presente allegato se:

    a)

    le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 17, paragrafo 2, o all’articolo 18 del presente allegato;

    b)

    il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

    3.   In attesa delle informazioni chieste al dichiarante di cui al paragrafo 1, o dei risultati del procedimento di verifica di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    Articolo 50

    Mancata concessione delle preferenze

    1.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione dei benefici derivanti dalla presente decisione, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al PTOM, se:

    a)

    le merci non sono identiche a quelle indicate nell’attestazione di origine;

    b)

    il dichiarante non presenta l’attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;

    c)

    fatto salvo l’articolo 36, lettera b), e l’articolo 44, paragrafo 1, del presente allegato, l’attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel PTOM;

    d)

    l’attestazione di origine non è rilasciata a norma dell’appendice XII;

    e)

    le condizioni di cui all’articolo 18 del presente allegato non sono soddisfatte.

    2.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione dei benefici derivanti dalla presente decisione se, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell’articolo 60 del presente allegato rivolta alle autorità competenti dei PTOM, le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

    a)

    hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l’esportatore non aveva la facoltà di redigere l’attestazione di origine;

    b)

    hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari del PTOM interessato o le condizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, del presente allegato non sono soddisfatte;

    c)

    nutrivano seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all’effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la richiesta di verifica; e

    i)

    non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 60 del presente allegato; o

    ii)

    hanno ricevuto una risposta che non forniva adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.

    TITOLO V

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Sezione 1

    Disposizioni generali

    Articolo 51

    Principi generali

    1.   Al fine di garantire la corretta applicazione delle preferenze, i paesi beneficiari assumono l’impegno di:

    a)

    porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nel presente allegato, comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo;

    b)

    cooperare, mediante le loro autorità competenti, con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.

    2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:

    a)

    nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta attuazione del presente allegato nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

    b)

    fatti salvi gli articoli 49, 50, 55 e 56 del presente allegato, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nel presente allegato, anche mediante visite di verifica sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine;

    c)

    qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, il PTOM effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

    3.   I PTOM presentano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2015, l’impegno formale di conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1.

    Articolo 52

    Obblighi in materia di pubblicazione e conformità

    1.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) l’elenco dei PTOM e la data da cui sono considerati adempienti alle condizioni di cui agli articoli 51 e 54 o all’articolo 57 del presente allegato. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta tali condizioni siano adempiute da un nuovo PTOM.

    2.   I prodotti originari, ai sensi del presente allegato, di un PTOM fruiscono delle preferenze tariffarie all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione solo se sono stati esportati alla data specificata nell’elenco di cui al paragrafo 1 o successivamente a tale data.

    3.   Un PTOM è considerato adempiente alle condizioni di cui agli articoli 51 e 54 o all’articolo 57 del presente allegato dalla data in cui:

    a)

    ha effettuato la comunicazione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, o all’articolo 57, paragrafo 1, del presente allegato e, ove d’applicazione, all’articolo 54, paragrafo 2, del presente allegato; e

    b)

    ha presentato l’impegno di cui all’articolo 51, paragrafo 3, del presente allegato.

    4.   Ai fini dell’attuazione della sezione 3 del titolo IV e della sezione 3 del titolo V del presente allegato, i PTOM presentano alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del presente allegato almeno tre mesi prima dell’effettiva entrata in funzione nel loro territorio del sistema degli esportatori registrati.

    Articolo 53

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

    Sezione 2

    Metodi di cooperazione amministrativa prima dell’applicazione del sistema degli esportatori registrati

    Articolo 54

    Comunicazione di timbri e indirizzi

    1.   I PTOM comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità situate nel loro territorio che:

    a)

    fanno parte delle loro autorità pubbliche e hanno facoltà di coadiuvare la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri mediante la cooperazione amministrativa prevista nel presente titolo;

    b)

    sono le autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e delle dichiarazioni d’origine.

    2.   I PTOM trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati.

    3.   I PTOM informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica nelle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

    4.   La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

    Articolo 55

    Controllo delle prove dell’origine

    1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese importatore abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

    2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese o del territorio esportatore il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione d’origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’indagine. A sostegno della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenuti che facciano sospettare che informazioni relative alla prova dell’origine sono inesatte.

    3.   Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del paese o del territorio esportatore. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

    4.   Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del paese d’importazione offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari dei PTOM, dell’Unione o di un paese APE e se soddisfino gli altri requisiti previsti nel presente allegato.

    6.   Se nei casi di ragionevole dubbio non è pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

    Articolo 56

    Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

    1.   Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali del paese o del territorio d’importazione nutrano fondati dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

    2.   Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali del paese o del territorio in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell’appendice IX. In alternativa, le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all’esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali del paese o del territorio in cui la dichiarazione è stata fatta.

    Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

    3.   I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.

    4.   Ai fini del controllo, i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente a ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

    5.   Le autorità doganali del paese o del territorio in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l’esattezza di tale dichiarazione.

    6.   I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciati o compilati in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

    Sezione 3

    Metodi di cooperazione amministrativa applicabili al sistema degli esportatori registrati

    Articolo 57

    Comunicazione di timbri e indirizzi

    1.   I PTOM comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità situate nel loro territorio che:

    a)

    fanno parte delle loro autorità pubbliche e hanno facoltà di coadiuvare la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri mediante la cooperazione amministrativa prevista nel presente titolo;

    b)

    fanno parte delle loro autorità pubbliche o agiscono sotto l’autorità dello Stato e sono competenti per registrare gli esportatori e radiarli dall’elenco degli esportatori registrati.

    2.   I PTOM informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica nelle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

    3.   La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

    Articolo 58

    Costituzione di una banca dati degli esportatori registrati

    1.   La Commissione costituisce una banca dati elettronica degli esportatori registrati sulla base delle informazioni fornite dalle autorità pubbliche dei PTOM e dalle autorità doganali degli Stati membri.

    2.   Solo la Commissione ha accesso alla banca dati e ai dati in essa contenuti. Le autorità di cui al paragrafo 1 garantiscono che i dati trasmessi alla Commissione sono aggiornati, completi ed esatti.

    3.   I dati elaborati nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono pubblicati mediante Internet, a eccezione delle informazioni riservate contenute nelle caselle 2 e 3 della domanda di ottenimento della qualifica di esportatore registrato di cui all’articolo 28 del presente allegato.

    4.   I dati personali trattati nella banca dati di cui al paragrafo 1 sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali unicamente a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    5.   La presente decisione non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche stabilito dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, lascia impregiudicati sia gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sia gli obblighi incombenti, nell’esercizio delle loro funzioni, alle istituzioni e agli organismi dell’Unione in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

    6.   I dati relativi all’identificazione e alla registrazione degli esportatori, costituiti dalla serie di dati elencati all’appendice XI, punti 1, 3 (relativo alla descrizione delle attività), 4 e 5, sono pubblicati su Internet dalla Commissione soltanto se gli esportatori interessati hanno liberamente espresso per iscritto il proprio specifico consenso informato.

    7.   Agli esportatori sono fornite le informazioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001.

    8.   I diritti delle persone riguardo ai dati di registrazione elencati nell’appendice XI e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i loro dati personali in attuazione della direttiva 95/46/CE.

    9.   I diritti delle persone relativi al trattamento dei dati personali nella banca dati centrale di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

    10.   Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato della banca dati di cui ai paragrafi da 1 a 4.

    Articolo 59

    Controllo dell’origine

    1.   Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del PTOM svolgono:

    a)

    verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;

    b)

    controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria.

    Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell’articolo 10 del presente allegato, solo se il paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire ai PTOM il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’accordo medesimo.

    2.   I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei PTOM chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.

    3.   Le autorità competenti dei PTOM hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell’esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.

    Articolo 60

    Controllo delle prove dell’origine

    1.   Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

    Le autorità doganali di uno Stato membro, qualora richiedano la cooperazione delle autorità competenti di un PTOM per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, indicano nella loro richiesta, all’occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.

    A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell’attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni fornite nell’attestazione.

    Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica.

    2.   Se, in caso di ragionevole dubbio, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stabilisce un ulteriore termine non superiore a 6 mesi.

    Articolo 61

    Altre disposizioni

    1.   La sezione III del presente titolo e la sezione III del titolo VI si applicano mutatis mutandis:

    a)

    alle esportazioni dall’Unione in un PTOM ai fini del cumulo bilaterale;

    b)

    alle esportazioni da un PTOM a un altro ai fini del cumulo PTOM, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

    2.   Su loro richiesta, gli esportatori dell’Unione sono considerati dall’autorità doganale di uno Stato membro esportatori registrati ai fini dei benefici derivanti dalla presente decisione, se soddisfano le seguenti condizioni:

    a)

    possiedono un numero EORI a norma degli articoli da 4 duodecies a 4 unvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93;

    b)

    posseggono la qualifica di «esportatore autorizzato» nell’ambito di un regime preferenziale;

    c)

    includono nella domanda rivolta alle autorità doganali dello Stato membro i seguenti dati richiesti nel formulario redatto sul modello contenuto nell’appendice XI:

    i)

    le informazioni chieste nelle caselle 1 e 4;

    ii)

    l’impegno di cui alla casella 5.

    TITOLO VI

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 62

    1.   Le disposizioni del presente allegato relative al rilascio, all’uso e al controllo a posteriori delle prove dell’origine si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un PTOM a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla a un PTOM ai fini del cumulo bilaterale.

    2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

    3.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 63

    Deroga al sistema degli esportatori registrati

    1.   A titolo di deroga al sistema degli esportatori registrati, la Commissione può adottare decisioni che consentono di applicare gli articoli da 21 a 35 e gli articoli da 54, 55 e 56 del presente allegato alle esportazioni da uno o più PTOM dopo il 1o gennaio 2017.

    La durata della deroga è limitata al tempo necessario al PTOM interessato per essere in grado di applicare gli articoli da 38 a 50 e gli articoli da 57 a 61 del presente allegato.

    2.   I PTOM che desiderano usufruire della deroga prevista al paragrafo 1 inviano una richiesta alla Commissione in cui è indicato il tempo necessario affinché il PTOM interessato sia considerato in grado di applicare gli articoli da 38 a 50 e gli articoli da 57 a 61 del presente allegato.

    3.   La Commissione adotta una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 64, paragrafo 2.

    Articolo 64

    Procedure di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    Articolo 65

    Applicazione

    1.   Il presente allegato si applica dal 1o gennaio 2014.

    2.   L’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del presente allegato si applica dal 1o gennaio 2015.

    3.   L’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del presente allegato si applica fino al 30 settembre 2015.

    4.   Gli articoli da 21 a 35 e gli articoli 54, 55 e 56 del presente allegato si applicano fino al 31 dicembre 2016.

    5.   Gli articoli da 38 a 50 e gli articoli da 57 a 61 del presente allegato si applicano dal 1o gennaio 2017.


    (1)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

    (2)  Articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 978/2012.

    (3)  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012. Non sono interessati dalla presente disposizione i materiali che beneficiano del trattamento di esenzione dai dazi in virtù del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, ma non nel quadro del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

    (4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    Appendice I

    Note introduttive

    Nota 1 —   Introduzione generale

    Il presente allegato stabilisce le condizioni alle quali, a norma all’articolo 4 del presente allegato, i prodotti sono considerati originari PTOM interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

    a)

    attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

    b)

    a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

    c)

    deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

    d)

    la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

    Nota 2 —   Struttura dell’elenco

    2.1.

    Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica, a seconda dei casi, il numero del capitolo, il numero della voce (a quattro cifre) o il numero della sottovoce (a sei cifre) utilizzato nel sistema armonizzato. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme («operazioni qualificanti») nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2.

    2.2.

    Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci del sistema armonizzato raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.

    2.3.

    Quando nell’elenco compaiono più norme, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente norma della colonna 3.

    2.4.

    Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «o», l’esportatore può scegliere quale applicare.

    Nota 3 —   Esempi di come applicare le norme

    3.1.

    L’articolo 4, paragrafo 2, del presente allegato relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del PTOM o dell’Unione.

    3.2.

    A norma dell’articolo 5 del presente allegato, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni di cui a detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammissibili al beneficio del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell’elenco sono soddisfatte.

    Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, la norma dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    3.3.

    Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le specifiche limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

    Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

    3.4.

    Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

    3.5.

    Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l’impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.

    Nota 4 —   Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

    4.1.

    I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un PTOM sono considerati originari del territorio di quel PTOM, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

    4.2.

    Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (a esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

    Nota 5 —   Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

    5.1.

    Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    5.2.

    Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    5.3.

    Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    5.4.

    Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

    Nota 6 —   Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

    6.1.

    Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

    6.2.

    Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    seta,

    lana,

    peli grossolani di animali,

    peli fini di animali,

    crine di cavallo,

    cotone,

    carta e materiali per la fabbricazione della carta,

    lino,

    canapa,

    iuta e altre fibre tessili liberiane,

    sisal e altre fibre tessili del genere Agave,

    cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,

    filamenti sintetici,

    filamenti artificiali,

    filamenti conduttori elettrici,

    fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

    fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

    fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

    fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

    fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

    fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

    fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene),

    fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),

    altre fibre sintetiche in fiocco,

    fibre artificiali in fiocco di viscosa,

    altre fibre artificiali in fiocco,

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

    prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

    altri prodotti della voce 5605,

    fibre di vetro,

    fibre di metallo.

    Esempio:

    Un filato della voce 5205 del sistema armonizzato, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

    Esempio:

    Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

    Esempio:

    Una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

    Esempio:

    Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

    6.3.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

    6.4.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

    Nota 7 —   Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

    7.1.

    Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    7.2.

    Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

    Esempio:

    Se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

    7.3.

    Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

    Nota 8 —   Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27

    8.1.

    I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    i)

    isomerizzazione.

    8.2.

    I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    i)

    isomerizzazione;

    j)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    k)

    solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    l)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (a esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);

    m)

    solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

    n)

    solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

    o)

    solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

    8.3.

    Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.

    (1)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

    Appendice II

    Elenco dei prodotti e delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario

    Voce del sistema armonizzato

    Designazione del prodotto

    Operazioni qualificanti (lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario)

    (1)

    (2)

    (3)

    Capitolo 1

    Animali vivi

    Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti

    Capitolo 2

    Carni e frattaglie commestibili

    Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

    ex Capitolo 3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:

    Tutti i pesci e crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti

    0304

    Filetti di pesci e altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all’alimentazione umana

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex ex0306

    Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex ex0307

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

    Capitolo 4

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove,

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e

    il peso dello zucchero (1) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

    ex Capitolo 5

    Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex ex051191

    Uova di pesce e lattimi non commestibili

    Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

    Capitolo 6

    Piante vive e prodotti della floricoltura bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

    Capitolo 7

    Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

    Capitolo 8

    Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

    Fabbricazione in cui:

    tutti i tipi di frutta commestibile e di scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti, e

    il peso dello zucchero (1) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

    Capitolo 9

    Caffè, tè, mate e spezie;

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Capitolo 10

    Cereali

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex Capitolo 11

    Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 071010 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex ex1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati

    Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

    Capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Capitolo 13

    Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero (1) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

    Capitolo 14

    Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex Capitolo 15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

    da 1501 a 1504

    Grassi di maiale, di volatili, di animali delle specie bovina, ovina o caprina, di pesci ecc.

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    1505 , 1506 e 1520

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina). Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose.

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    1509 e 1510

    Olio d’oliva e sue frazioni

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

    1516 e 1517

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Capitolo 16

    Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, a esclusione di carni e frattaglie commestibili del capitolo 2 e dei materiali del capitolo 16 ottenuti da carni e frattaglie commestibili del capitolo 2, e

    in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i materiali del capitolo 16 ottenuti da pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex Capitolo 17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    singolarmente, il peso dello zucchero (1) e il peso dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superano il 40 % del peso del prodotto finale, e

    il peso complessivo dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

    Capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    singolarmente, il peso dello zucchero (1) e il peso dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superano il 40 % del peso del prodotto finale, e

    il peso complessivo dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

    Capitolo 19

    Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superano il 20 % del peso del prodotto finale, e

    il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale, e

    singolarmente, il peso dello zucchero (1) e il peso dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superano il 40 % del peso del prodotto finale, e

    il peso complessivo dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

    ex Capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero (1) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

    2002 e 2003

    Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

    Capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    singolarmente, il peso dello zucchero (1) e il peso dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superano il 40 % del peso del prodotto finale, e

    il peso complessivo dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

    Capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici e aceti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208 , in cui:

    tutti i materiali delle sottovoci 080610 , 200961 , 200969 utilizzati sono interamente ottenuti, e

    singolarmente, il peso dello zucchero (1) e il peso dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superano il 40 % del peso del prodotto finale, e

    il peso complessivo dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

    ex Capitolo 23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex ex2303

    Residui della fabbricazione degli amidi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, e

    il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale, e

    singolarmente, il peso dello zucchero (1) e il peso dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superano il 40 % del peso del prodotto finale, e

    il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale

    ex Capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30 % del peso complessivo dei materiali del capitolo 24 utilizzati

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

    Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e della voce 2403 , in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non supera il 50 % del peso complessivo dei materiali della voce 2401 utilizzati

    ex Capitolo 25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex2519

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

    Capitolo 26

    Minerali, scorie e ceneri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex Capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex2707

    Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (3)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2711

    Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (3)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (3)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 29

    Prodotti chimici organici, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex2905

    Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce si possono utilizzare a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    290543 ; 290544 ; 290545

    Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 30

    Prodotti farmaceutici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Capitolo 31

    Concimi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex3404

    Cere artificiali e cere preparate:

    a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di slack wax o di residui paraffinici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    382460

    Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e i materiali della sottovoce 290544 . Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 39

    Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex3907

    – Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4)

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    – Poliestere

    loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma, esclusi: Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

     

    – Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

    Rigenerazione di pneumatici usati

    – altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 4101 a 4103

    Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    da 4104 a 4106

    Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

    Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 410411 , 410419 , 410510 , 410621 , 410631 o 410691

    o

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    4107 , 4112 , 4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 410441 , 410449 , 410530 , 410622 , 410632 e 410692 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco

    Capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    4301

    Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex ex4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

     

    – Tavole, croci e manufatti simili

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

    – altri

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

    ex Capitolo 44

    Legno e lavori di legno, carbone di legna Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

    ex ex4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

    Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

    da ex ex4410 a ex ex4413

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste e modanature

    ex ex4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

    ex ex4418

    – Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

    – Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

    ex ex4421

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

    Capitolo 45

    Sughero e lavori di sughero

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 49

    Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 50

    Seta, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex ex5003

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

    Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

    da 5004 a ex ex5006

    Filati di seta e filati di cascami di seta

    Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione (5)

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta:

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Tessitura accompagnata da tintura

    o

    Tintura di filati accompagnata da tessitura

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    ex Capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5106 a 5110

    Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

    Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (5)

    da 5111 a 5113

    Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Tessitura accompagnata da tintura

    o

    Tintura di filati accompagnata da tessitura

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    ex Capitolo 52

    Cotone, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5204 a 5207

    Filati di cotone

    Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (5)

    da 5208 a 5212

    Tessuti di cotone:

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    Tintura di filati accompagnata da tessitura

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    ex Capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5306 a 5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

    Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (5)

    da 5309 a 5311

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    Tintura di filati accompagnata da tessitura

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    da 5401 a 5406

    Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (5)

    5407 e 5408

    Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    da 5501 a 5507

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

    da 5508 a 5511

    Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (5)

    da 5512 a 5516

    Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    Tintura di filati accompagnata da tessitura

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    ex Capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

    o

    Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (5)

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

     

    – Feltri all’ago

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

    Tuttavia:

     

    i filati di polipropilene della voce 5402 ,

     

    le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 o

     

    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

    nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,

    possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (5)

    altri

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

    o

    Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (5)

    5603

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

    – Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

    – altri

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (5)

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (5)

    5606

    Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

    oppure

    Filatura accompagnata da floccaggio

    o

    Floccaggio accompagnato da tintura (5)

    Capitolo 57

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

    o

    Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

    oppure

    Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (5)

    Tuttavia:

    i filati di polipropilene della voce 5402 ,

    le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 o

    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

    ex Capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

    o

    Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

    o

    Tintura di filati accompagnata da tessitura

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    5805

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

    Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

    o

    Floccaggio accompagnato da tintura o stampa

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

     

    – contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

    Tessitura

    – altri

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (5)

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

     

    – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    – altri

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

     

    – Tessuti a maglia

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

    o

    Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (5)

    altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

    – altri

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

    o

    Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5908

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

     

    – Reticelle ad incandescenza, impregnate

    Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

    – altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5909 a 5911

    Manufatti tessili per usi industriali:

     

    – Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

    Tessitura

    – Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate:

     

    – filati di cocco

     

    – filati di politetrafluoroetilene (6),

     

    – filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

     

    – filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatiche, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

     

    – monofilati di politetrafluoroetilene (6),

     

    – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

     

    – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati

    acrilici (6),

     

    – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandietanolo e di acido isoftalico

    – altri

    Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (5)

    o

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    Capitolo 60

    Tessuti a maglia

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

    o

    Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

    o

    Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

    o

    Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

    o

    Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 61

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

     

    – ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (5)  (7)

    – altri

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

    o

    Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (5)

    ex Capitolo 62

    Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    o

    Confezione preceduta da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)  (7)

    ex ex6202 , ex ex6204 , ex ex6206 , ex ex6209 ed ex ex6211

    Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori di abbigliamento, confezionati per bambini piccoli, ricamati

    Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

    ex ex6210 ed ex ex6216

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    o

    Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)

    ex ex6212

    Reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia

     

    – ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (5)  (7)

    – altri

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

    o

    Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (5)

    6213 e 6214

    Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

     

    – ricamati

    Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

    o

    Confezione preceduta da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)  (7)

    – altri

    Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    o

    Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)  (7)

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

     

    – ricamati

    Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

    – Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    o

    Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)

    – Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    – altri

    Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)

    ex Capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

    loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da6301 a 6304

    Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

     

    – in feltro, non tessuti

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) (5)

    – altri:

     

    – – ricamati

    Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

    – – altri

    Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (5)

    6306

    Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

     

    – non tessuti

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

    – altri

    Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (5)  (7)

    o

    Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

    ex Capitolo 64

    Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Capitolo 65

    Cappelli, copricapo e altre acconciature;

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex Capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex6803

    Lavori di ardesia naturale o agglomerata

    Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata

    ex ex6812

    Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex ex6814

    Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

    Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

    Capitolo 69

    Prodotti ceramici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7006

    Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato

     

    Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (8)

    Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

    – altri

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7106 , 7108 e 7110

    Metalli preziosi:

     

    – greggi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 e 7110

    o

    Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

    o

    Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

    – semilavorati o in polvere

    Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

    ex ex7107 , ex ex7109 ed ex ex7111

    Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

    7115

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7117

    Minuterie di fantasia

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 72

    Ghisa, ferro e acciaio, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o 7206

    da 7208 a 7216

    Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

    721891 e 721899

    Semiprodotti

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 721810

    da 7219 a 7222

    Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218

    7223

    Fili di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

    722490

    Semiprodotti

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 722410

    da 7225 a 7228

    Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

    7229

    Fili di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

    ex Capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex ex7301

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

    7304 , 7305 e 7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224

    ex ex7307

    Accessori per tubi di acciai inossidabili

    Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

    ex ex7315

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 74

    Rame e lavori di rame, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex Capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7601

    Alluminio greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    7607

    Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

    Capitolo 77

    Riservato a un eventuale uso futuro nell’ambito del sistema armonizzato

     

    ex Capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7801

    Piombo greggio:

     

    – piombo raffinato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    – altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, non possono essere utilizzati i cascami e gli avanzi della voce 7802

    Capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Capitolo 81

    Altri metalli comuni; cermets; lavori di queste materie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex Capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

    8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

    ex Capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: Materie plastiche e lavori di tali materie esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex8302

    Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex8306

    Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8401

    Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8427

    Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8482

    Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8501 , 8502

    Motori e generatori elettrici; Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8513

    Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8519

    Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8523

    Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e altre videocamere

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8528

    Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8535 a 8537

    Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    854011 e 854012

    Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 854231 a 854233 e 854239

    Circuiti integrati monolitici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un dopante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8546

    Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8548

    Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 88

    Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex8804

    Paracadute a motore («rotochute»)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 89

    Navigazione marittima o fluviale

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 90

    Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; loro parti e accessori, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9002

    Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9033

    Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 91

    Orologeria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 92

    Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 93

    Armi, munizioni e loro parti e accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex ex9506

    Bastoni per golf e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf

    ex Capitolo 96

    Lavori diversi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9601 e 9602

    Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla e altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

    Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare e altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    9603

    Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9605

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

    Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    961320

    Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

    Fabbricazione in cui il valore complessivo di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9614

    Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Capitolo 97

    Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto


    (1)  Cfr. la nota introduttiva 4.2.

    (2)  Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 8.1 e 8.3.

    (3)  Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 8.2.

    (4)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

    (5)  Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 6.

    (6)  L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

    (7)  Cfr. la nota introduttiva 7.

    (8)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

    Appendice III

    FORMULARIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

    1.

    Il certificato di circolazione EUR.1 è compilato sul formulario il cui modello figura nella presente appendice. Tale formulario deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatta la presente decisione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

    2.

    Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato ha un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

    3.

    Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato vanno indicati gli estremi dell’autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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    Appendice IV

    DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

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    Appendice V

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    Appendice VI

    DICHIARAZIONE D’ORIGINE

    La dichiarazione d’origine, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

    Versione tedesca

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

    Versione francese

    L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

    Versione croata

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

    Versione italiana

    L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

    Versione lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

    Versione lituana

    Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

    Versione neerlandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

    Versione portoghese

    O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

    Versione finnica

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

    Versione bulgara

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

    Versione rumena

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

    … (3)

    (Luogo e data)

    … (4)

    (Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)


    (1)  Se la dichiarazione d’origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione d’origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

    (2)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione d’origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

    (3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

    (4)  Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.

    Appendice VII

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    Appendice VIII

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    Appendice IX

    Scheda di informazione

    1.

    Deve essere utilizzato il modello della scheda di informazione figurante nel presente allegato. La scheda deve essere stampata in una o più lingue ufficiali in cui l’accordo è redatto e in conformità del diritto interno del paese o territorio di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.

    2.

    La scheda di informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2.

    3.

    Le amministrazioni del paese o territorio possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso su ciascuna scheda dev’essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda devono figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione.

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    Appendice X

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    Appendice XI

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    Appendice XII

    ATTESTAZIONE DI ORIGINE

    La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario nonché una descrizione delle merci e la data del rilascio (1).

    Versione francese

    L’exportateur (Numéro d’exportateur enregistré — excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EUR 10 000 (2)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3) au sens des règles d’origine de la Décision d’association des pays e territoires d’outre-mer e que le critère d’origine satisfait est … (4)

    Versione inglese

    The exporter (Number of Registered Exporter — unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … (4)


    (1)  Occorre indicare se l’attestazione di origine sostituisce un’altra attestazione, a norma dell’articolo 48 del presente allegato, e menzionare la data di rilascio dell’attestazione iniziale.

    (2)  Se l’attestazione di origine sostituisce un’altra attestazione, il successivo detentore delle merci che redige l’attestazione riporta il proprio nome e indirizzo completo, seguiti dalla dicitura «acting on the basis of the statement on origin made out by [nome e indirizzo completo dell’esportatore del PTOM], registered under the following number [Numero di esportatore registrato dell’esportatore del PTOM]».

    (3)  Indicazione del paese di origine dei prodotti. Se l’attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 62 del presente allegato, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta l’attestazione mediante la sigla «CM».

    (4)  Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera «P»; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera «W» seguita dalla voce a quattro cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato) del prodotto esportato (a esempio «W»9618); se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti: «EU cumulation», «OCT cumulation», «cumulation with EPA country»«extended cumulation with country x» o «Cumul UE», «cumul OCT», «cumul avec pays APE», «cumul étendu avec le pays x».

    Appendice XIII

    Materiali esclusi dalle disposizioni relative al cumulo di cui all’articolo 8 del presente allegato fino al 1o ottobre 2015

    Codice SA/NC

    Designazione

    1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido.

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

    ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (eccetto gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta «cioccolato bianco» impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto, caramelle; pastiglie ottenute per compressione)

    ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30

    Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90

    Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95

    Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (eccetto cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 %; preparazioni dette «Chocolate milk crumb»; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)

    ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99

    Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove (eccetto preparazioni alimentari non contenenti o contenenti meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 ; preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 )

    ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98

    Prodotti a base di caffè (eccetto estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati)

    ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98

    Prodotti a base di tè o mate(eccetto estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati)

    ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59

    Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (eccetto sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio o di maltodestrina)

    ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (eccetto concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni contenenti non meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte; meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)

    ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29

    Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati come materie prime nelle industrie delle bevande contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol (eccetto le preparazioni contenenti non meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, 5 % di saccarosio o di isoglucosio, 5 % di glucosio o di amido o fecola)


    ALLEGATO VII

    REVOCA TEMPORANEA DELLE PREFERENZE

    Articolo 1

    Principi relativi alla revoca delle preferenze

    1.   I regimi preferenziali di cui all’articolo 43 della presente decisione possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un PTOM, in caso di:

    a)

    frodi;

    b)

    irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse; o

    c)

    in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo e al titolo V dell’allegato VI richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui agli articoli da 43 a 49 della presente decisione.

    2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica, tra l’altro, che un PTOM:

    a)

    comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme sull’origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

    b)

    assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine delle merci e comunicandone tempestivamente i risultati;

    c)

    svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;

    d)

    assista l’Unione consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere sul suo territorio inchieste dell’Unione volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’articolo 43 della presente decisione;

    e)

    rispetti o garantisca il rispetto delle norme sull’origine relativamente al cumulo, ai sensi degli articoli da 7 a 10 dell’allegato VI;

    f)

    assista l’Unione nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine. Si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del PTOM.

    Articolo 2

    Revoca dei regimi preferenziali

    1.   La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato, purché abbia anteriormente:

    a)

    consultato il comitato di cui all’articolo 10 dell’allegato VIII, secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente allegato;

    b)

    chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione e/o garantire da parte del paese beneficiario il rispetto dei propri obblighi; e

    c)

    pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza da parte del paese beneficiario dei propri obblighi, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici derivanti dalla presente decisione.

    La Commissione informa il PTOM o i PTOM interessati di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il comitato di cui all’articolo 10 dell’allegato VIII.

    2.   Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea, dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 10 dell’allegato VIII, o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare la revoca delle preferenze, la loro proroga o la loro cessazione.

    Articolo 3

    Procedura di comitato

    1.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2 del presente allegato, la Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 10 dell’allegato VIII.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.


    ALLEGATO VIII

    DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA

    Articolo 1

    Definizioni relative alla sorveglianza e alla salvaguardia

    Ai fini degli articoli da 2 a 10 del presente allegato relativo alle misure di sorveglianza e di salvaguardia,

    a)

    per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;

    b)

    per «parti interessate» si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni citate all’articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato e dei prodotti simili o direttamente concorrenti;

    c)

    esistono «gravi difficoltà» qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria.

    Articolo 2

    Principi delle misure di salvaguardia

    1.   Qualora un prodotto originario di PTOM di cui all’articolo 43 della presente decisione sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o da minacciare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, le necessarie misure di salvaguardia possono essere adottate conformemente alle disposizioni qui di seguito.

    2.   Per l’applicazione del paragrafo 1 si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento dell’associazione. La portata di dette misure non va al di là di quanto è strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte né eccede la revoca del trattamento preferenziale concesso dalla presente decisione.

    3.   In caso di adozione o di modifica delle misure di salvaguardia si tiene particolarmente conto degli interessi dei PTOM interessati.

    Articolo 3

    Apertura del procedimento

    1.   Se esistono elementi di prova a prima vista sufficienti del fatto che le condizioni di cui all’articolo 2 del presente allegato sono soddisfatte, la Commissione conduce un’inchiesta sull’opportunità di adottare misure di salvaguardia.

    2.   Un’inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova a prima vista sufficienti, sulla base dei fattori definiti all’articolo 2 del presente allegato, a giustificare l’apertura di un’inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta deve contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all’articolo 2 del presente allegato, sono soddisfatte. La richiesta è presentata alla Commissione, la quale esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se siano a prima vista sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

    3.   Se risultano elementi di prova a prima vista sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dalla richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 2. Qualora si apra un’inchiesta, l’avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne la possibilità di ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea.

    4.   Le norme e procedure relative allo svolgimento dell’inchiesta sono riportate nell’articolo 4 del presente allegato.

    5.   Se lo richiedono le autorità del PTOM e fatti salvi i termini di cui al presente articolo, è organizzata una consultazione trilaterale di cui all’articolo 14 della presente decisione. I risultati della consultazione trilaterale sono trasmessi al comitato consultivo.

    Articolo 4

    Inchiesta

    1.   In seguito all’apertura del procedimento, la Commissione avvia l’inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3 decorre a partire dalla data in cui la decisione di aprire l’inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Se la Commissione chiede agli Stati membri di fornirle informazioni, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a dar seguito a tale richiesta. Se le informazioni presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, è opportuno che siano aggiunte ai fascicoli non riservati a norma del paragrafo 8.

    3.   L’inchiesta è conclusa entro i dodici mesi successivi alla sua apertura.

    4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2 del presente allegato, e, se lo ritiene opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.

    5.   Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare la quota di mercato, le variazioni intervenute nei livelli delle vendite, della produzione, della produttività, dell’utilizzo della capacità, dei conti perdite e profitti e dell’occupazione. L’elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti.

    6.   Le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i rappresentanti del PTOM interessato possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o dei suoi Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione della loro causa, non siano riservate ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni in merito alle suddette informazioni; tali osservazioni devono essere prese in considerazione se suffragate da sufficienti elementi di prova a prima vista sufficienti.

    7.   La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

    8.   La Commissione sente le parti interessate, in particolare quelle che ne hanno fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e hanno dimostrato che i risultati dell’inchiesta possono avere un’incidenza effettiva su di esse e che esistono motivi particolari per un’audizione. Se esistono motivi particolari per più audizioni, la Commissione sentirà tali parti più volte in occasioni successive.

    9.   Se le informazioni non sono fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o se lo svolgimento dell’inchiesta viene gravemente ostacolato, le conclusioni potranno basarsi sui fatti disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti disponibili.

    10.   La Commissione comunica per iscritto al PTOM interessato l’apertura dell’inchiesta.

    Articolo 5

    Misure di sorveglianza preventiva

    1.   I prodotti originari dei PTOM di cui all’articolo 43 della presente decisione possono essere oggetto di una sorveglianza particolare.

    2.   Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10 del presente allegato.

    3.   Le misure di sorveglianza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

    4.   La Commissione e le autorità dei PTOM si accertano dell’efficacia delle misure di sorveglianza instaurando i metodi di cooperazione amministrativa di cui agli allegati VI e VII.

    Articolo 6

    Imposizione di misure di salvaguardia provvisorie

    1.   Per ragioni d’urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10 del presente allegato. In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 10 del presente allegato.

    2.   Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall’inchiesta che non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d’ufficio.

    Articolo 7

    Applicazione di misure definitive

    1.   Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni di cui all’articolo 2 non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l’inchiesta e la procedura, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9, pubblica una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

    2.   Quando risulta dall’accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all’articolo 2, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo la procedura di esame di cui all’articolo 4 del presente allegato. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie.

    Articolo 8

    Durata e riesame delle misure di salvaguardia

    1.   Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il tempo necessario a impedire o a porre rimedio al grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento. Tale periodo non è superiore a tre anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2.

    2.   La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prolungata di due anni al massimo, purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a gravi difficoltà.

    3.   Ogni proroga ai sensi del paragrafo 2 va preceduta da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova a prima vista del fatto che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria.

    4.   L’apertura di un’inchiesta è pubblicata ai sensi dell’articolo 4 e la misura di salvaguardia resta in vigore in attesa del risultato dell’inchiesta. L’inchiesta e tutte le decisioni relative a una proroga ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono conformi agli articoli 6 e 7.

    Articolo 9

    Riservatezza

    1.   Le informazioni ricevute in applicazione della presente decisione sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. Le informazioni di carattere riservato o fornite in via riservata, ottenute ai sensi della presente decisione non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

    2.   Ogni richiesta di trattamento riservato deve indicare i motivi per i quali l’informazione è riservata. Si può tuttavia non tener conto di una determinata informazione se chi l’ha fornita, pur risultando ingiustificata la richiesta di trattamento riservato, non vuole renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto.

    3.   Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente negative per chi l’ha fornita o ne è la fonte.

    4.   I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza della presente decisione. Queste autorità, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.

    Articolo 10

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (1), che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 4 del medesimo regolamento.


    (1)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).


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