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Document 32013D0044

Decisione 2013/44/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013 , che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

GU L 20 del 23.1.2013, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/44(1)/oj

23.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/57


DECISIONE 2013/44/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC (1).

(2)

Il 28 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/483/PESC (2) che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC per un ulteriore periodo di un anno.

(3)

Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha messo in risalto l’importanza di affidare definitivamente alle autorità somale le responsabilità in materia di sicurezza e di rafforzare, a tal fine, il sostegno internazionale alle forze di sicurezza nazionali somale. Esso ha encomiato il contributo dei soldati somali addestrati nel portare la sicurezza in Somalia e si è impegnato a continuare a sostenere, tramite la missione militare dell’UE, lo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, inclusa la struttura di comando e controllo, in cooperazione con la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), l’Uganda, gli Stati Uniti d’America e altri attori pertinenti.

(4)

Il segretario generale delle Nazioni Unite, nella sua relazione al Consiglio di sicurezza in data 1o maggio 2012, ha raccomandato di incoraggiare la comunità internazionale ad investire seriamente nella ripresa e nello sviluppo a lungo termine della Somalia, anche sostenendo il rafforzamento del settore della sicurezza.

(5)

La seconda conferenza internazionale sulla Somalia, tenutasi a Istanbul il 31 maggio e il 1o giugno 2012, ha encomiato l’Unione per il sostegno prestato all’AMISOM e alle istituzioni somale preposte alla sicurezza. La conferenza ha riconosciuto la necessità che la comunità internazionale continui a sostenere il ripristino di un apparato di sicurezza, professionale, inclusivo, disciplinato e ben equipaggiato, che comprenda l’esercito nazionale, la polizia, la marina, la guardia costiera e le agenzie di intelligence somali ed ha messo l’accento sulla necessità di riunire tutte le forze somale sotto un comando unificato.

(6)

Il presidente della Repubblica somala ha adottato una politica in sei pilastri, intesa a promuovere la stabilità, la ripresa economica, la costituzione di un servizio di consolidamento della pace, le relazioni internazionali e l’unità, nel cui ambito la riforma del settore della sicurezza è considerata un elemento fondamentale per la costituzione di uno stato somalo vitale, ed ha chiesto all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) di proseguire l’impegno dell’Unione a favore della Somalia.

(7)

Il governo dell’Uganda ha manifestato soddisfazione per il partenariato con l’Unione costruito nell’ambito della missione militare dell’UE ed ha espresso la sua disponibilità a proseguire la cooperazione in tale contesto.

(8)

Il 27 novembre 2012 il primo ministro della Repubblica somala ha trasmesso all’AR una lettera di invito in merito allo schieramento della missione militare dell’UE, in cui esprime apprezzamento per il sostegno fornito dall’Unione alla formazione delle forze armate somale.

(9)

Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha approvato il concetto riveduto di gestione della crisi per la missione militare dell’UE.

(10)

A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione.

(11)

È opportuno prorogare ulteriormente la missione militare dell’UE con un mandato adattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/96/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Missione

1.   L’Unione conduce una missione militare di formazione, volta a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale («SNAF») che rispondono al governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia.

2.   Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell’UE è schierata in Somalia e in Uganda, con il compito di fornire inquadramento, consulenza e sostegno alle autorità somale per la costituzione delle SNAF, l’attuazione del piano somalo per la sicurezza e la stabilizzazione nazionali e le attività di addestramento delle SNAF. La missione militare dell’UE si tiene pronta a fornire sostegno, nell’ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell’Unione per l’attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.

3.   L’attuazione delle attività oggetto del mandato in Somalia dipende dalle condizioni di sicurezza in Somalia e dagli orientamenti politici del comitato politico e di sicurezza.»;

2)

l’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il generale di brigata Gerald AHERNE è nominato comandante della missione dell’UE a decorrere dal 1o febbraio 2013.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Designazione della sede del comando della missione

1.   Il comando della missione resta inizialmente ubicato in Uganda, in vista di un possibile trasferimento in Somalia nel corso del mandato, conformemente ai documenti di pianificazione. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza.

2.   Il comando della missione comprende un ufficio di collegamento a Nairobi e una cellula di sostegno a Bruxelles.»;

4)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento

1.   L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione dell’UE riceve orientamento politico locale dal rappresentante speciale dell’UE per il Corno d’Africa e dalle delegazioni dell’Unione competenti per la regione.

3.   La missione militare dell’UE mantiene e rafforza il coordinamento con l’EUNAVFOR Atalanta e con l’EUCAP Nestor. Il centro operativo dell’UE, conformemente al suo mandato stabilito nella decisione 2012/173/PESC, del 23 marzo 2012, sull’attivazione del centro operativo dell’UE per le missioni e l’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d’Africa (3), facilita detto coordinamento e lo scambio di informazioni allo scopo di migliorare la coerenza, l’efficacia e le sinergie tra le tre missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune nella regione.

4.   La missione militare dell’UE opera in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite, l’AMISOM, e gli Stati Uniti d’America e l’Uganda, in linea con le esigenze concordate del governo nazionale somalo.

5)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni della missione militare dell’UE sono amministrati conformemente alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (4) («ATHENA»).

2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 60 %.

3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 9 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 %.

4.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013 è pari a 11,6 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo, 1 di ATHENA è pari al 20 % e la percentuale dell’impegno di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 30 %.

6)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione dei bisogni della missione, le informazioni classificate dell’UE, prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (5):

a)

fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione;

b)

o fino al livello “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” negli altri casi.

2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite (ONU) e all’Unione africana (UA), in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni classificate dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” che sono prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’UA.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6).

5.   L’AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi summenzionati al personale del servizio europeo per l’azione esterna e/o al comandante della missione dell’UE.

7)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il mandato della missione militare dell’UE termina il 31 marzo 2015.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

(2)  GU L 198 del 30.7.2011, pag. 37.

(3)  GU L 89 del 27.3.2012, pag. 66.»;

(4)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.»;

(5)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(6)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;


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