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Document 32012R0623
Commission Regulation (EU) No 623/2012 of 11 July 2012 amending Annex II to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell' 11 luglio 2012 , che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell' 11 luglio 2012 , che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 180 del 12.7.2012, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
12.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 623/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2012
che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 11, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
la Polonia ha presentato una richiesta motivata di modifiche dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE. |
(2) |
La Polonia ha chiesto una modifica del contenuto della formazione per la professione di controllore del traffico ferroviario («dyżurny ruchu»), una professione già inclusa nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE. Tali programmi di formazione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, in quanto offrono una formazione di livello equivalente a quella di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della suddetta direttiva, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni, come risulta dalle seguenti normative: atto sull'esecuzione della riforma del sistema di istruzione, dell'8 gennaio 1999 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 1999, n. 12, pag. 96); atto sul trasporto ferroviario, del 28 marzo 2003 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2003, n. 86, pag. 789); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 16 agosto 2004, relativo all'organigramma direttamente connesso al funzionamento e alla sicurezza del traffico ferroviario e alle condizioni che devono essere soddisfatte dal personale destinato all'organigramma suddetto e alla guida dei veicoli ferroviari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 212, pag. 2152); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 18 luglio 2005, relativo alle condizioni generali del funzionamento e della segnaletica del traffico ferroviario (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2005, n. 172, pag. 1444). |
(3) |
La Polonia ha inoltre richiesto di aggiungere la professione di capotreno («kierownik pociągu») all'allegato II della direttiva 2005/36/CE. I programmi di formazione per tale professione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva di cui sopra, in quanto offrono una formazione di livello equivalente a quella di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della direttiva, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni, come risulta dalle seguenti normative: atto sull'esecuzione della riforma del sistema di istruzione, dell'8 gennaio 1999 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 1999, n. 12, pag. 96); atto sul trasporto ferroviario, del 28 marzo 2003 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2003, n. 86, pag. 789); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 16 agosto 2004, relativo all'organigramma direttamente connesso al funzionamento e alla sicurezza del traffico ferroviario e alle condizioni che devono essere soddisfatte dal personale destinato all'organigramma suddetto e alla guida dei veicoli ferroviari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 212, pag. 2152); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 18 luglio 2005, relativo alle condizioni generali del funzionamento e della segnaletica del traffico ferroviario (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2005, n. 172, pag. 1444). |
(4) |
La Polonia ha inoltre chiesto di aggiungere la professione di tecnico della navigazione interna («mechanik statkowy żeglugi śródlądowej») all'allegato II della direttiva 2005/36/CE. I programmi di formazione per tale professione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva di cui sopra, in quanto offrono una formazione di livello equivalente a quello di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della direttiva, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni, come risulta dalle seguenti normative: atto sull'esecuzione della riforma del sistema di istruzione, dell'8 gennaio 1999 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 1999, n. 12, pag. 96); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 23 gennaio 2003, relativo alle qualifiche professionali e alla composizione degli equipaggi delle imbarcazioni di navigazione interna (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2003, n. 50, pag. 427). |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE. |
(6) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come da allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
ALLEGATO
L'allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato al punto 4, alla voce «in Polonia», come segue:
(1) |
il quarto trattino è sostituito dal seguente:
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(2) |
Sono aggiunti i seguenti quinto e sesto trattino:
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