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Document 32012R0126
Commission Implementing Regulation (EU) No 126/2012 of 14 February 2012 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards documentary evidence and amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the arrangements for imports of organic products from the United States of America Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d’America Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d’America Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 41 del 15.2.2012, p. 5–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R1165
15.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d’America
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità di controllo e gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli operatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel medesimo regolamento assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27 dello stesso. |
(3) |
In virtù di detto sistema e alla luce delle norme di produzione stabilite all’articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, e all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (2), le autorità di controllo e gli organismi di controllo verificano attualmente il registro di stalla dell’operatore, anche per quanto riguarda le cure veterinarie e la somministrazione di antibiotici. In considerazione di questa applicazione concreta del sistema di controllo e nell’interesse dei produttori di animali biologici nell’Unione, è opportuno garantire l’identificazione di taluni metodi di produzione che non prevedono l’uso di antibiotici quando tale identificazione sia richiesta dall’operatore. Al fine di agevolare agli Stati Uniti d’America l’accesso al mercato dell’Unione, sono altresì necessarie adeguate informazioni sulle caratteristiche specifiche del metodo di produzione. Tali caratteristiche specifiche devono essere attestate da un documento giustificativo complementare rilasciato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 834/2007, in aggiunta al documento giustificativo di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008. |
(4) |
Alcuni prodotti agricoli importati dagli Stati Uniti d’America sono attualmente commercializzati nell’Unione in forza delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (3). Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell’elenco previsto all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008 e a questo scopo hanno trasmesso le informazioni necessarie elencate negli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. Sulla base dell’esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità statunitensi, le norme che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti biologici negli Stati Uniti risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto, con esito soddisfacente, a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate negli Stati Uniti, come previsto all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Pertanto, è opportuno inserire gli Stati Uniti nell’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(5) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca un elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. In seguito all’inserimento degli Stati Uniti nell’allegato III del suddetto regolamento, occorre eliminare dall’allegato IV gli organismi e le autorità di controllo competenti degli Stati Uniti nella misura in cui controllano la produzione all’interno di questo paese. |
(6) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1) |
all’articolo 63, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
|
2) |
l’articolo 68 è sostituito dal seguente: «Articolo 68 Documento giustificativo 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell’allegato XII del presente regolamento. 2. Su richiesta dell’operatore soggetto al controllo delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, inoltrata entro un termine fissato da dette autorità e organismi di controllo, le autorità e gli organismi in parola rilasciano un documento giustificativo complementare a conferma delle caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato, redatto secondo il modello riportato nell’allegato XII bis. La richiesta di documento giustificativo complementare reca, nella casella 2 del modello di cui all’allegato XII bis, la dicitura pertinente figurante nell’allegato XII ter.»; |
3) |
nel titolo dell’allegato XII, il riferimento all’articolo 68 è sostituito da un riferimento all’articolo 68, paragrafo 1; |
4) |
sono inseriti gli allegati XII bis e XII ter che figurano nell’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
(3) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
ALLEGATO I
ALLEGATO XII bis
Modello di documento giustificativo complementare da rilasciare all’operatore a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, di cui all’articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento
ALLEGATO XII ter
Diciture di cui all’articolo 68, paragrafo 2, secondo comma:
— in bulgaro: Животински продукти, произведени без използване на антибиотици
— in spagnolo: Productos animales producidos sin utilizar antibióticos
— in ceco: Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik
— in danese: Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika
— in tedesco: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse
— in estone: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume
— in greco: Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών
— in inglese: Animal products produced without the use of antibiotics
— in francese: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques
— in italiano: Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici
— in lettone: Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas
— in lituano: nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai
— in ungherese: Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek
— in maltese: Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi
— in olandese: Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten
— in polacco: Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków
— in portoghese: Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos
— in rumeno: Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice
— in slovacco: Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík
— in sloveno: Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov
— in finlandese: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja
— in svedese: Animaliska produkter som produceras utan antibiotika
ALLEGATO II
Modifica degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008
1) |
Nell’allegato III è inserito il seguente testo: «STATI UNITI D’AMERICA 1. Categorie di prodotti:
2. Origine: prodotti della categoria 1, lettere a) e b), nonché ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti conformemente alla legislazione di questo paese. 3. Norme di produzione: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205). 4. Autorità competenti: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov. 5. Organismi e autorità di controllo:
6. Organismi e autorità che rilasciano il certificato: cfr. il punto 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2015.» |
2) |
L’allegato IV è così modificato:
|