This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0536
Commission Implementing Regulation (EU) No 536/2011 of 1 June 2011 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for South Africa in the lists of third countries or parts thereof Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione, del 1 °giugno 2011 , che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sudafrica negli elenchi di paesi terzi e loro parti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione, del 1 °giugno 2011 , che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sudafrica negli elenchi di paesi terzi e loro parti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 147 del 2.6.2011, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
2.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 536/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2011
che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sudafrica negli elenchi di paesi terzi e loro parti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), stabilisce norme relative alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4) e per le partite di stomaci, vesciche e intestini trattati di cui alla definizione contenuta al punto 7.9 del medesimo allegato. |
(2) |
La decisione 2007/777/CE stabilisce altresì elenchi di paesi terzi e loro parti da cui se ne autorizza l'importazione, il transito e il deposito nonché i modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e i trattamenti richiesti per tali prodotti. |
(3) |
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE stabilisce un elenco di paesi terzi e loro parti da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati sottoposti a diversi trattamenti di cui alla parte 4 del medesimo allegato. |
(4) |
Il Sudafrica figura nell'elenco dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti da carni di ratiti da allevamento, che sono sottoposte a trattamenti non specifici per i quali non è indicata una temperatura minima («trattamento A»). |
(5) |
L'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE stabilisce un elenco di paesi terzi e loro parti da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) o pastorizzati sottoposti a diversi trattamenti di cui alla parte 4 del medesimo allegato. |
(6) |
Il Sudafrica figura nell'elenco dell'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE quale paese da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti essiccati (biltong/jerky) a base di o contenenti carne di pollame, selvaggina di penna di allevamento, ratiti e selvaggina di penna selvatica sottoposta a trattamento specifico («trattamento E»). |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione e il transito nell'Unione di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici e di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente ottenute da pollame, ivi compresi ratiti e selvaggina di penna selvatica, uova e ovoprodotti. Tale regolamento stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. |
(8) |
Il Sudafrica figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 quale paese da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di ratiti da riproduzione o da reddito e di pulcini di un giorno, uova da cova e carne di ratiti. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì per i paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti le condizioni per essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all'importazione nell'Unione. |
(10) |
Il 9 aprile 2011 il Sudafrica ha informato la Commissione di un focolaio accertato di HPAI del sottotipo H5N2 sul suo territorio. |
(11) |
A causa dell'accertato focolaio di HPAI, il territorio del Sudafrica non può più essere considerato indenne dalla malattia. Le autorità veterinarie del Sudafrica hanno di conseguenza sospeso con effetto immediato il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati. La voce per il Sudafrica nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificata di conseguenza. |
(12) |
A seguito del verificarsi del focolaio di HPAI inoltre il Sudafrica non soddisfa più le condizioni di polizia sanitaria necessarie per applicare il «trattamento A» ai prodotti a base di o contenenti carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti dalle carni di ratiti da allevamento che figura nell'allegato II, parte 2 della decisione 2007/777/CE e per applicare il «trattamento E» ai prodotti di carne essicati (biltong/jerky) o pastorizzati a base di o contenenti carne di pollame, selvaggina di penna da allevamento, ratiti e selvaggina di penna selvatica che figura nella parte 3 del medesimo allegato. Detti trattamenti non sono sufficienti ad eliminare i rischi per la salute degli animali collegati a tali prodotti. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative al Sudafrica per quanto riguarda tali prodotti nell'allegato II, parti 2 e 3 della decisione 2007/777/CE affinché in esse figuri il loro trattamento adeguato. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(5) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
ALLEGATO I
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato come segue:
1) |
Nella parte 2, la voce relativa al Sudafrica è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nella parte 3, la voce relativa al Sudafrica è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO II
Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa al Sudafrica è sostituita dalla seguente:
«ZA — Sudafrica |
ZA-0 |
L'intero paese |
SPF |
|
|
|
|
|
|
|
EP, E |
|
|
|
|
|
|
S4» |
|||
BPR |
I |
P2 |
9.4.2011 |
|
A |
|
|
|||
DOR |
II |
|
|
|||||||
HER |
III. |
|
|
|||||||
RAT |
VII |
P2 |
9.4.2011 |
|
|
|