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Document 32010D0666
Council Decision of 3 June 2010 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Union and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on certain aspects of air services
Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 288 del 5.11.2010, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/666/oj
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2010
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2010/666/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con il governo della Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti dei servizi aerei (l’«accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003. |
(3) |
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione dell’accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
A. PÉREZ RUBALCABA
(1) La data a decorrere dalla quale l’accordo è applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/1 |
ACCORDO
tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
L’UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
dall’altra,
(in appresso denominate «le parti»)
CONSTATANDO che diciassette Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell’Unione europea;
CONSTATANDO che l’Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell’Unione europea con i paesi terzi;
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione europea, i vettori dell’Unione stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi;
VISTI gli accordi fra l’Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione dell’Unione europea;
RICONOSCENDO che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che sono in contrasto con la legislazione dell’Unione europea devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam e per garantire la continuità di tali servizi aerei;
CONSTATANDO che i vettori che operano in conformità del diritto dell’Unione europea non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri dell’Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;
CONSTATANDO che l’Unione europea non ha l’intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, di compromettere l’equilibrio fra i vettori dell’Unione europea e i vettori della Repubblica socialista del Vietnam, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dal governo della Repubblica socialista del Vietnam, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il governo della Repubblica socialista del Vietnam rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del trattato sull’Unione europea; e |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché |
iii) |
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. |
3. Il governo della Repubblica socialista del Vietnam può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
i) |
il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi del trattato sull’Unione europea; o |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o non mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
Il governo della Repubblica socialista del Vietnam esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell’Unione europea in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica socialista del Vietnam in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il governo della Repubblica socialista del Vietnam si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il governo della Repubblica socialista del Vietnam non pregiudicano le norme delle parti in materia di concorrenza.
2. Le disposizioni di cui all’allegato 2, lettera d), cessano di avere effetto.
Articolo 5
Allegati all’accordo
Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 6
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione transitoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all’allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.
Articolo 8
Cessazione
1. La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, addì 4 ottobre 2010 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За правителството на Социалистическа република Виетнам
Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam
Za vládu Vietnamské socialistické republiky
For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam
Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam
Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
For the Government of the Socialist Republic of Vietnam
Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam
Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam
Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –
Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu
A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről
Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam
Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam
W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu
Pelo Govemo da República Socialista do Vietname
Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam
Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky
Za vlado Socialistične republike Vietnam
Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta
För Socialistiska republiken Vietnams regering
ALLEGATO 1
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri dell’Unione europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il governo della Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri dell’Unione europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo. |
ALLEGATO 2
Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato 1 e di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Sicurezza:
|
d) |
Compatibilità con le norme sulla concorrenza:
|
ALLEGATO 3
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). |