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Document 32009R1156

Regolamento n. 1156/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 313 del 28.11.2009, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1156/oj

28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/59


REGOLAMENTO N. 1156/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) fissa norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni.

(2)

L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situati in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro, sono esentati dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni risultino conformi alle condizioni indicate in tale articolo.

(3)

Inoltre, come disposizione transitoria, l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento soddisfino condizioni supplementari, sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche dell'introduzione degli animali.

(4)

La situazione generale della febbre catarrale nella Comunità è migliorata considerevolmente nel 2009. Tuttavia, il virus è ancora presente in parti della Comunità.

(5)

Inoltre, l'efficacia delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1266/2007 è influenzata da una combinazione di fattori, tra cui la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi.

(6)

È perciò opportuno continuare ad applicare la disposizione transitoria di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007, tenendo conto del fatto che la situazione della malattia non è stabile ed è ancora in evoluzione. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1266/2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella frase introduttiva dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)   GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.


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