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Document 32008R0733

Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008 , relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (Versione codificata)

GU L 201 del 30.7.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/733/oj

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO (CE) N. 733/2008 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell’atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi.

(3)

Fatto salvo l’eventuale futuro ricorso, se necessario, alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3), la Comunità, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell’incidente di Cernobil, dovrebbe far sì che i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana e suscettibili di contaminazione, siano introdotti nella Comunità soltanto in base a modalità comuni.

(4)

È opportuno che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l’unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.

(5)

L’osservanza delle tolleranze massime dovrebbe continuare a essere oggetto di controlli adeguati e ogni inadempienza potrà essere sanzionata mediante divieti d’importazione.

(6)

La contaminazione radioattiva in numerosi prodotti agricoli è diminuita e continuerà a decrescere fino ai livelli esistenti prima dell’incidente di Cernobil; è quindi necessario stabilire una procedura per l’esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento.

(7)

Poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (4).

(8)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ad eccezione dei prodotti non confacenti all’alimentazione umana elencati nell’allegato I e dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:

a)

all’allegato I del trattato;

b)

al regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (6);

c)

al regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7);

d)

al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (8).

Articolo 2

1.   Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui all’articolo 1 è subordinata all’osservanza delle tolleranze massime specificate al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a (9):

a)

370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all’alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti»;

b)

600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri procedono a controlli dell’osservanza delle tolleranze massime di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per i prodotti di cui all’articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione nel paese di origine.

I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione.

Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.

2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate.

La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

3.   Qualora si constatino ripetuti casi di inosservanza delle tolleranze massime si possono prendere le misure necessarie secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell’elenco dei prodotti enumerate nell’allegato I, oltre all’elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 737/90, modificato dai regolamenti elencati nell’allegato III, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso cessa di produrre effetti:

a)

il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti confacenti all’alimentazione umana cui si applica il presente regolamento;

b)

al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se essa avviene anteriormente al 31 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  Cfr. allegato III.

(3)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.

(7)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(8)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(9)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.


ALLEGATO I

Prodotti non confacenti all’alimentazione umana

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0101 10 10

ex 0101 90 19

Cavalli da corsa

ex 0106

Altri animali vivi, esclusi i conigli domestici e i piccioni, non destinati all’alimentazione umana

0301 10

Pesci vivi ornamentali

0408 11 20

0408 19 20

0408 91 20

0408 99 20

Uova sgusciate e giallo d’uova, non confacenti a usi alimentari (1)

ex 0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci

0511 10 00

ex 0511 91 90

0511 99

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non confacenti all’alimentazione umana

ex 0713

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina

1001 90 10

Spelta destinata alla semina (1)

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

Granturco ibrido, destinato alla semina (1)

1006 10 10

Riso destinato alla semina (1)

1007 00 10

Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina (1)

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 10 10

1206 00 10

1207 20 10

1207 40 10

1207 50 10

1207 91 10

1207 99 15

Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina (1)

1209

Semi, spore e frutti da sementa

1501 00 11

Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1502 00 10

Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) diversi da quelli della voce 1503, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1503 00 11

Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali (1)

1503 00 30

Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1505 00

Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1507 10 10

1507 90 10

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1508 10 10

1508 90 10

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1511 10 10

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici e industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1511 90 91

1512 11 10

1512 19 10

1512 21 10

1512 29 10

1513 11 10

1513 19 30

1513 21 10

1513 29 30

1514 11 10

1514 19 10

1514 91 10

1514 99 10

1515 19 00

1515 21 10

1515 29 10

1515 50 11

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

1516 20 95

Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

1515 30 10

Olio di ricino e sue frazioni, destinati alla produzione dell’acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (1)

1515 90 11

Olio di tung (di abrasin); jojoba e olio di oleocca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1518 00 31

1518 00 39

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

2207 20 00

Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico

3824 10 00

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

4501

Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00

Lino greggio o macerato, ma non filato

5302

Canapa (Cannabis sativa L.) greggia, macerata, strigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)

ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, cipolle simili, fiori recisi e fogliame per ornamento, esclusi i piantimi, piante e radici di cicoria della voce 0601 20 10


(1)  Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.


ALLEGATO II

Latte e prodotti lattiero-caseari ai quali si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg

Codici NC

0401

0402

da 0403 10 11 a 39

da 0403 90 11 a 69

0404


ALLEGATO III

Regolamento abrogato con l’elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio

(GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 686/95 del Consiglio

(GU L 71 del 31.3.1995, pag. 15)

 

Regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio

(GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 7 dell’allegato III


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 737/90

Presente regolamento

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, primo trattino

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, secondo trattino

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, terzo trattino

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, quarto trattino

Articolo 1, lettera d)

Articolo 1, quinto trattino

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, prima frase introduttiva

Articolo 3, seconda frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 3, primo e secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, prima, seconda e terza frase

Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 5, prima e seconda frase

Articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 8, primo comma

Articolo 7, primo comma

Articolo 8, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 7, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 8, secondo comma, punto 1

Articolo 7, secondo comma, lettera a)

Articolo 8, secondo comma, punto 2

Articolo 7, secondo comma, lettera b)

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


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