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Document 32008R0718

    Regolamento (CE) n. 718/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock ittici

    GU L 198 del 26.7.2008, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/718/oj

    26.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 198/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 718/2008 DEL CONSIGLIO

    del 24 luglio 2008

    recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock ittici

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

    visto il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (2), in particolare l'articolo 7,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio (3) stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per taluni stock di acque profonde.

    (2)

    È opportuno chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l’esatta identificazione della zona in cui può essere pescato un contingente.

    (3)

    Al fine di garantire la completa attuazione del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo istituito dal regolamento (CE) n. 1559/2007, è opportuno adottare alcune misure previste in detto regolamento e, in particolare, fissare e ripartire tra gli Stati membri interessati il numero dei pescherecci autorizzati a pescare nell'Atlantico tonno rosso di taglia inferiore alla taglia minima nonché il totale ammissibile delle relative catture.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio (4) stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, nelle acque soggette a limiti di cattura. È opportuno rettificare le coordinate di alcune zone di restrizione della pesca che sono state indicate in modo errato nel regolamento.

    (5)

    I limiti di cattura per il merluzzo bianco nelle zone CIEM VIIb-k, VIII, IX e X e le acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 sono provvisoriamente fissati nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008. In seguito ad una nuova valutazione scientifica dello stato di tale stock da parte del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), occorre fissare il totale ammissibile di cattura definitivo per tale stock.

    (6)

    È necessario rettificare taluni contingenti e note a piè di pagina per determinate specie, che sono stati indicati in modo errato nel regolamento.

    (7)

    In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 10 aprile 2008 è stato raggiunto un accordo sui contingenti di capelin assegnati alle navi islandesi, da prelevare entro il 30 aprile 2008 dal contingente assegnato alla Comunità nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È necessario che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

    (8)

    È opportuno recepire nel diritto comunitario l’accordo tra la Comunità europea, le Isole Færøer, la Groenlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Federazione russa, concluso a Copenhagen il 13 e 14 febbraio 2008, relativo alla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti della zona della convenzione NEAFC per il 2008. Poiché il suddetto accordo si applica per tutto il 2008, è opportuno che le misure finalizzate al suo recepimento si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    (9)

    È opportuno recepire nel diritto comunitario le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia svoltasi il 27 novembre 2007 a Nuuk e della riunione tecnica svoltasi il 12 febbraio 2008 a Copenhagen in relazione al contingente di scorfano assegnato alla Comunità nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. Poiché l’accordo concluso con la Groenlandia è collegato all’accordo della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger, è opportuno che le misure finalizzate al recepimento delle conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    (10)

    In base al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007, nel 2008 la Comunità sottoporrà a prove le misure tecniche applicabili agli attrezzi da traino al fine di ricondurre ad una percentuale pari o inferiore al 10 % il quantitativo di merluzzi bianchi riversati in mare. È necessario che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

    (11)

    Al fine di garantire la certezza ai pescatori interessati e consentire loro di pianificare quanto prima le loro attività per la campagna di pesca, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

    (12)

    È opportuno quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

    Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008

    Il regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

    «a)

    Zona di restrizione della pesca in acque profonde “Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca”

    39° 27,72' N, 18° 10,74' E

    39° 27,80' N, 18° 26,68' E

    39° 11,16' N, 18° 35,58' E

    39° 11,16' N, 18° 04,28' E»;

    2)

    dopo l'articolo 82 sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 82 bis

    Numero massimo di navi che pescano il tonno rosso nell'Atlantico orientale

    1.   Il numero massimo di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate comunitarie autorizzate a pescare tonno rosso di taglia minima di 8 kg o di 75 cm nell'Atlantico orientale e la ripartizione tra gli Stati membri di tale numero massimo sono fissati come segue:

    Spagna

    63

    Francia

    44

    CE

    107

    2.   Il numero massimo dei pescherecci da traino pelagici comunitari autorizzati a pescare, come cattura accessoria, tonno rosso di taglia minima di 8 kg o di 75 cm nell'Atlantico orientale e la ripartizione tra gli Stati membri di tale numero massimo sono fissati come segue:

    Francia

    107

    CE

    107

    Articolo 82 ter

    Limiti di cattura per il tonno rosso nell'Atlantico orientale

    1.   Nei limiti di cattura previsti nell'allegato ID, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm per le navi comunitarie autorizzate di cui all'articolo 82 bis e la ripartizione di tale limite di cattura tra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

    Spagna

    1 117,07 (5)

    Francia

    504

    CE

    1 621,07

    2.   Nei limiti di cattura di cui al paragrafo 1, il limite di cattura del tonno rosso di taglia minima di 6,4 kg o di 70 cm per le tonniere con lenze a canna di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri per le navi comunitarie di cui all'articolo 82 bis e la ripartizione di tale limite di cattura tra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

    Francia

    45 (6)

    CE

    45 (6)

    Articolo 82 quater

    Limiti di cattura per il tonno rosso nell'Atlantico orientale applicabili alla pesca artigianale costiera comunitaria

    Nei limiti di cattura previsti nell'allegato ID, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alla pesca artigianale costiera comunitaria di pesce fresco nell'Atlantico orientale e la ripartizione di tale limite di cattura tra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

    Spagna

    263,21

    Francia

    61,01

    CE

    324,22»;

    3)

    gli allegati IA, IB, III e XIV del regolamento (CE) n. 40/2008 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia l’articolo 2, per quanto riguarda le modifiche che figurano nell’allegato II, punto 2, lettere b) e c) del presente regolamento, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. HORTEFEUX


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8.

    (3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 23).

    (4)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 della Commissione (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17).

    (5)  Compreso un quantitativo massimo pari a 80 tonnellate di catture accessorie per le imbarcazioni con lenze trainate.

    (6)  Tale quantitativo può essere modificato dalla Commissione sino a concorrenza di 200 tonnellate.


    ALLEGATO I

    Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata come segue:

    La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV

    Anno

    2007

    2008

     

    Spagna

    4

    3

     

    Francia

    23

    15

     

    Irlanda

    6

    4

     

    Portogallo

    7

    5

     

    Regno Unito

    4

    3

     

    CE

    44

    30»

     


    ALLEGATO II

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 40/2008 sono modificati come segue:

    1)

    nell’allegato IA:

    a)

    la voce relativa alla specie merluzzo bianco delle zone VIIb-k, VIII, IX e X e delle acque CE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIIb-k, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1

    COD/7X7A34

    Belgio

    217

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

    Francia

    3 725

    Irlanda

    797

    Paesi Bassi

    31

    Regno Unito

    404

    CE

    5 174

    TAC

    5 174

    b)

    la voce relativa alla specie melù nelle acque CE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30’ N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque CE delle zone II, IVa, VI a nord di 56°30’ N e VII a ovest di 12° O

    WHB/24A567

    Norvegia

    196 269 (1)  (2)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Isole Færøer

    31 000 (3)  (4)

    TAC

    1 266 282

    2)

    nell’allegato IB:

    a)

    la voce relativa alla specie Capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona

    :

    V e XIV (acque della Groenlandia)

    CAP/514GRN

    Tutti gli Stati membri

    0

     

    CE

    23 716 (5)  (6)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    b)

    la voce relativa alla specie scorfano nelle acque CE e internazionali della zona CIEM V e nelle acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    ‘Specie

    :

    Scorfano

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    V (acque CE e acque internazionali); XII e XIV (acque internazionali)

    RED/51214

    Estonia

    210 (7)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    4 266 (7)

    Spagna

    749 (7)

    Francia

    398 (7)

    Irlanda

    1 (7)

    Lettonia

    76 (7)

    Paesi Bassi

    2 (7)

    Polonia

    384 (7)

    Portogallo

    896 (7)

    Regno Unito

    10 (7)

    CE

    6 992 (7)

    TAC

    46 000

    c)

    la voce relativa alla specie scorfano nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Scorfano

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    V e XIV (acque della Groenlandia)

    RED/514GRN

    Germania

    4 248

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    22

    Regno Unito

    30

    CE

    8 000 (8)  (9)

    TAC

    Non pertinente

    d)

    la voce relativa alla specie scorfano nelle acque dell’Islanda della zona CIEM Va è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Scorfano

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Va (acque islandesi)

    RED/05A-IS

    Belgio

    100 (10)  (11)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    1 690 (10)  (11)

    Francia

    50 (10)  (11)

    Regno Unito

    1 160 (10)  (11)

    CE

    3 000 (10)  (11)

    TAC

    Non pertinente

    3)

    nell’allegato III:

    a)

    dopo il punto 9 è inserito il punto seguente:

    «9 bis.   Riduzione dei rigetti di merluzzo bianco nel Mare del Nord

    1.

    Gli Stati membri cui è stato assegnato un contingente di merluzzo bianco devono sottoporre a prove, nel 2008, le misure tecniche applicabili agli attrezzi da traino al fine di ricondurre ad una percentuale pari o inferiore al 10 % il quantitativo di merluzzi bianchi riversati in mare.

    2.

    Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i risultati delle prove di cui al punto 9 bis.1 anteriormente al 31 dicembre 2008.»;

    b)

    al punto 13.1, le coordinate di «Hatton Bank» sono sostituite dalle seguenti:

     

    «Hatton Bank:

    59° 26′ N, 14° 30′ O

    59° 12′ N, 15° 08′ O

    59° 01′ N, 17° 00′ O

    58° 50′ N, 17° 38′ O

    58° 30′ N, 17° 52′ O

    58° 30′ N, 18° 22′ O

    58° 03′ N, 18° 22′ O

    58° 03′ N, 17° 30′ O

    57° 55′ N, 17° 30′ O

    57° 45′ N, 19° 15′ O

    58° 30′ N, 18° 45′ O

    58° 47′ N, 18° 37′ O

    59° 05′ N, 17° 32′ O

    59° 16′ N, 17° 20′ O

    59° 22′ N, 16° 50′ O

    59° 21′ N, 15° 40′ O»;

    4)

    nell’allegato XIV:

    nel testo che riproduce l’appendice 3 della risoluzione GFMC/31/2007/2, le coordinate geografiche della sottozona geografica GFCM (GSA) numero 2 sono sostituite dalle seguenti:

    «36° 05′ N 3° 20′ O

    36° 05′ N 2° 40′ O

    35° 45′ N 2° 40′ O

    35° 45′ N 3° 20′ O».


    (1)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.

    (2)  Le catture nella zona IV non devono superare 49 067 tonnellate.

    (3)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.

    (4)  Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 7 750 tonnellate.»;

    (5)  Di cui 23 716 tonnellate assegnate all’Islanda.

    (6)  Da pescare anteriormente al 30 aprile 2008.»;

    (7)  Nel periodo 1o aprile–15 luglio 2008 può essere prelevato al massimo il 65 % del contingente a nord di 59o N e ad est di 36o O. Nel periodo 1o aprile–10 maggio 2008 può essere prelevato al massimo il 30 % dei limiti di cattura a nord di 59o N e ad est di 36o O.»;

    (8)  Può essere pescato unicamente con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Tale contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione.

    (9)  3 500 tonnellate da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia e 200 tonnellate alle Isole Færøer.»;

    (10)  Comprese le catture accessorie inevitabili (non sono autorizzate le catture accessorie di merluzzo bianco).

    (11)  Da pescare tra luglio e dicembre.»;


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