Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0632

Regolamento (CE) n. 632/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

GU L 173 del 3.7.2008, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; abrogato da 32012R0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/632/oj

3.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/16


REGOLAMENTO (CE) N. 632/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, lettera h), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2) prevede un regime di designazione di talune indicazioni facoltative per gli oli d’oliva. Conformemente all’articolo 5, lettera c), di detto regolamento, le indicazioni delle caratteristiche organolettiche degli oli d’oliva vergini possono figurare sull’etichetta solo se basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti (3).

(2)

Nel novembre 2007 sono stati conclusi i lavori, avviati dal Consiglio oleicolo internazionale (COI), relativi alla ricerca di nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini. È in corso l’adeguamento della regolamentazione comunitaria al metodo riveduto del COI. Sarebbe tuttavia prematuro applicare le disposizioni dell’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 fin dalla data in cui avrà formalmente inizio la campagna di commercializzazione 2008/2009 e cioè dal 1o luglio 2008.

(3)

È perciò necessario rinviare l’applicabilità dell’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 a una data successiva, il 30 novembre 2008, che coincida con la data in cui avrà inizio il condizionamento degli oli prodotti nella campagna di commercializzazione 2008/2009.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1019/2002.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 30 novembre 2008.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2006 (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 20).

(3)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 11).


Top