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Document 32005R1208
Commission Regulation (EC) No 1208/2005 of 27 July 2005 amending, for the sixth time, Regulation (EC) No 1763/2004 imposing certain restrictive measures in support of effective implementation of the mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Regolamento (CE) n. 1208/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)
Regolamento (CE) n. 1208/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)
GU L 197 del 28.7.2005, p. 19–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; abrogato da 32011R1048
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2005
che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l’articolo 10, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche per l’applicazione di detto regolamento. |
(2) |
I Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare gli indirizzi delle rispettive autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2005 della Commissione (GU L 137 del 31.5.2005, pag. 24)
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato come segue.
1) |
L’indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
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2) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:
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3) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:
Per Gibilterra:
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