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Document 32003R0336
Commission Regulation (EC) No 336/2003 of 21 February 2003 amending Regulation (EC) No 824/2000 establishing procedures for the taking-over of cereals by intervention agencies and laying down methods of analysis for determining the quality of cereals
Regolamento (CE) n. 336/2003 della Commissione, del 21 febbraio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità
Regolamento (CE) n. 336/2003 della Commissione, del 21 febbraio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità
GU L 49 del 22.2.2003, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2008; abrogato da 32008R0687
Regolamento (CE) n. 336/2003 della Commissione, del 21 febbraio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 22/02/2003 pag. 0006 - 0006
Regolamento (CE) n. 336/2003 della Commissione del 21 febbraio 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione(3) prevede una tolleranza del 5 % tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico se la presa in consegna avviene nel magazzino in cui sono ammassati i cereali al momento dell'offerta. Qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. (2) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico(4), modificato dal regolamento (CEE) n. 652/92(5), prevede per i cereali un limite di tolleranza relativo alle perdite quantitative risultanti dalle normali operazioni di magazzinaggio effettuate e dalle differenze fra i risultati di due pesate. Tale tolleranza deve essere applicata anche quando si deve determinare a chi competono le spese di pesatura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 824/2000. (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 824/2000. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 824/2000 è sostituito dal seguente: "d) qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, tenuto conto della tolleranza prevista all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 147/91". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. (4) GU L 17 del 23.1.1991, pag. 9. (5) GU L 70 del 17.3.1992, pag. 5.